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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1726/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ), il 07/09/1956, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Solari (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/12/1981 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
e autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita all'interno 8 del civico 12 di via Celesia in Genova, di proprietà in via esclusiva della signora viene assegnata la madre con la quale il figlio Pt_1 donato, maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza a domicilio entro 30 giorni Pt_2
dalla sottoscrizione del verbale;
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere uno dall'altra alcun titolo, fatti stabili, accordi di cui è presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1981, Numero 946, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ), il 07/09/1956, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Solari (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/12/1981 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
e autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita all'interno 8 del civico 12 di via Celesia in Genova, di proprietà in via esclusiva della signora viene assegnata la madre con la quale il figlio Pt_1 donato, maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza a domicilio entro 30 giorni Pt_2
dalla sottoscrizione del verbale;
4) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere uno dall'altra alcun titolo, fatti stabili, accordi di cui è presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1981, Numero 946, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3