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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/11/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14598/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1
MA e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 16 40124 BOLOGNA, presso il difensore avv. CRUDO
MA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a atto intimazione della Controparte_1
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 protocollo 15638 del 27 settembre
[...]
2023 notificato il 5 ottobre 2023 e richiesta di indennità Controparte_1
protocollo 15639 del 27/09/202.
[...]
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
<Voglia l'ill.mo Giudice adito
- disporre annullamento della intimazione della Controparte_2
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 prot. 15638 del 27 settembre 2023
[...] notificato il 5 ottobre 2023 e di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto relativo al procedimento seguito dal relativo a quantificazione e determinazione di Controparte_1 indennità di occupazione per la quale è Causa;
nonché
- disporre annullamento della Richiesta di indennità per utilizzo senza titolo della porzione immobiliare costituita da appartamento al piano terra con annesso lastrico solare ad uso terrazza facenti parte del fabbricato sito in Ravenna, alla via G. Oberdan n. 44, censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023.
- accertare e dichiarare che nessuna indennità è dovuta dalla sig.ra nei termini e per gli Pt_1 importi significati nell'impugnato provvedimento>>.
Parte convenuta ha così concluso:
<Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto
e diritto;
condannare altresì parte attrice al rilascio dell'immobile abusivamente occupato, libero da persone e cose. Condannare inoltre parte attrice al pagamento delle somme dovute nelle intimazioni di pagamento di cui è causa, ovvero di quelle maggiori o minori risultanti all'esito del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi ed al risarcimento dei danni ulteriori sino alla liberazione dell'immobile>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2023 ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona Controparte_3 del Direttore e l.r.p.t. chiedendo <l'annullamento della intimazione n. 2023SRP02036 –
UTPPRI01036573000 prot. 15638 della intimazione della Controparte_1
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 prot. 15638 del 27 settembre 2023
[...] CP_2 notificato il 5 ottobre 2023 e di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto relativo al procedimento seguito dal relativo a quantificazione e determinazione di Controparte_1 indennità di occupazione per la quale è Causa;
nonché - disporre annullamento della Richiesta di pagina 2 di 7 indennità per utilizzo senza titolo della porzione immobiliare costituita da appartamento al piano terra con annesso lastrico solare ad uso terrazza facenti parte del fabbricato sito in Ravenna, alla via G.
Oberdan n. 44, censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023>>.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato che nessuna indennità fosse dovuta in favore dell' . Controparte_1
L'attrice, a sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità dell'intimazione per non conformità del provvedimento rispetto al tipo legale, evidenziando come la “seconda richiesta di pagamento” fosse eventualmente riconducibile alla categoria delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 in ragione della intimazione contenuta al suo interno nonché per il carattere impugnatorio dei rimedi esperibili avverso il provvedimento;
lamentava, inoltre, la nullità del provvedimento per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme intimate, in assenza di una specifica fonte univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare un credito di natura indennitaria;
infine, rilevava la nullità del provvedimento per omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente ai fini dell'impugnazione.
Integratosi il contraddittorio si costituiva l' Controparte_4 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023..
[...]
La convenuta deduceva che occupava sine titulo l'immobile sito in Ravenna, Via G. Parte_1
Oberdan n. 44 (censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella scheda RAB 1132) di proprietà dello Stato (a seguito di confisca a danno di , Persona_1 marito della attrice); pertanto, trasmetteva due richieste di pagamento, conformemente al comma 274 dell'articolo unico della legge n. 311/2004, delle somme maturate a titolo di indennità per l'occupazione.
Dunque, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, nonché, la condanna di parte attrice al pagamento delle somme dovute nelle intimazioni di pagamento, ovvero di quelle maggiori o minori risultanti all'esito del giudizio, oltre interessi e al risarcimento dei danni ulteriori sino alla liberazione dell'immobile.
La causa era a istruita mediante produzioni documentali delle parti.
Infine all'udienza del 30/10/2025 In Giudice, all'esito del deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da sia infondata e vada rigettata per le seguenti ragioni. Parte_2
pagina 3 di 7 1. In ordine al presupposto per la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Preliminarmente, deve accertarsi l'esistenza del presupposto di fatto legittimante l'amministrazione a richiedere mediante il procedimento di cui all'art. 1, comma 274, Legge n. 311/2004 il pagamento dell'indennità per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, della porzione immobiliare costituita dall'appartamento sito a Ravenna, alla Via G. Oberdan n. 44 (censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 72/RA
p.11a 377 sub. 6, iscritto alla scheda patrimoniale RAB1132, di proprietà dello Stato): cioè, l'utilizzo dello stesso.
L'amministrazione convenuta oltre ad aver dedotto che l'immobile è di proprietà dello Stato, ha altresì allegato, come risulta dalle valutazioni tecnico – estimative dell'immobile, del 24.06.2021, del
17.11.2021 e del 16.05.2023, che il bene è nel possesso di (cfr. doc. 3, 7 e 8). Parte_1
Parte attrice si è limitata a contestare solo genericamente l'occupazione senza titolo dell'immobile dedotta dall'amministrazione, sostenendo che <il provvedimento [qui impugnato] pone alla propria base un assunto astratto e indimostrato, ovverosia una presunta occupazione sine titulo da parte del soggetto intimato>>. La medesima non ha invece allegato, in alcun modo, l'esistenza di un eventuale titolo per l'occupazione ed ha, anzi, confermato che l'immobile rientra nel patrimonio dello Stato.
Ad ogni modo, la normativa che permette allo Stato di domandare la corresponsione di somme a titolo di indennità per l'utilizzo di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato prevede che l'utilizzo avvenga a qualsiasi titolo;
dunque, qui in realtà non interessa accertare a che titolo continui Pt_1 ad avere la disponibilità dell'immobile in contestazione e ad utilizzarlo, circostanza che, come detto, nel caso di specie risulta solo genericamente contestata.
2.In ordine alla conformità del provvedimento rispetto al tipo legale.
Parte attrice contesta la sussumibilità del provvedimento impugnato in una qualche fattispecie legale e rileva che eventualmente si tratterebbe di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza ingiunzione.
Difatti le contestazioni mosse (carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, così come l'omessa indicazione dell'Autorità competente per l'impugnativa) si fondano sul presupposto che il provvedimento impugnato sia qualificabile quale ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910.
A ben vedere – come ha correttamente evidenziato l'amministrazione convenuta – il provvedimento/atto impugnato nel caso de quo denominato “seconda richiesta di pagamento
(indennità)” non costituisce un'ordinanza ingiunzione bensì un atto diverso sottoposto ad una diversa disciplina.
In particolare, al caso di specie risulta applicabile la Legge speciale n. 311/2004 in materia di pagina 4 di 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2005), che al comma 274 dell'articolo unico dispone: <Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta CP_1 di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali>>.
Le questioni sollevate dall'attrice, sulla mancanza del titolo esecutivo, non rilevano, in quanto non vi è stata l'iscrizione al ruolo della richiesta di pagamento, in quanto tempestivamente impugnata in questa sede.
In ogni caso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 va letto necessariamente in combinato disposto con gli artt. 17, commi 1 e 2, nonché 21 del D.Lgs
46/1999 in base ai quali le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva, se così disposto da particolari disposizioni di legge;
l'art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 costituisce proprio una di quelle particolari disposizioni di legge che derogano al principio sancito dal predetto art. 21 a mente del quale l'iscrizione a ruolo è subordinata dalla sussistenza di un titolo avente efficacia esecutiva.
La ratio del comma 274 (L. n. 311/2004) è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della pubblica amministrazione anche con riferimento alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, <utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto>>, come nel caso de quo (Corte di Cass. Civ. Sez. I Ord. n.
28872/2025).
Inquadrata la normativa applicabile, risulta che la convenuta ha provato di aver notificato a mezzo raccomandata a/r sia la prima richiesta di pagamento (indennità) prot.n. 20698 del 17/12/2021 sia la seconda richiesta di pagamento (indennità) prot. 15638 del 27.09.2023 per l'utilizzo, senza titolo, dal
15.04.2019 al 31.12.2021 dell'immobile di cui è causa (cfr. doc. 4 e doc. 5). La stessa attrice ha dedotto di aver ricevuto le predette richieste oltre alla diffida di pagamento del 27.09.2023.
L'amministrazione ha, dunque, seguito correttamente l'iter delineato dal comma 274, art. 1, L.
311/2004.
3.In ordine alla determinazione dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo.
Per quanto attiene alla determinazione dell'indennizzo si deve rilevare che la richiesta della pubblica amministrazione è sorretta da un'adeguata istruttoria - in particolare si vedano i documenti 3, 7 e 8 pagina 5 di 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta –, mentre l' occupante non risulta aver mosso contestazioni alla prima richiesta di pagamento o inoltrato contestazioni all'Amministrazione nel lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di pagamento, impugnata in tale sede.
L'importo richiesto dall'Amministrazione è fondato su valutazioni tecnico–estimative, di cui ai documenti richiamati sopra, nelle quali è compiutamente descritto l'immobile con riguardo alla sua composizione ed estensione, nonché lo stato di manutenzione e l'inquadramento urbanistico.
Dal suo canto, parte attrice ha contestato la produzione dei documenti di parte convenuta, sostenendo che tale produzione costituirebbe una <illegittima forma di eterointegrazione processuale dell'atto amministrativo oggetto di impugnazione>>.
Invero, l'Amministrazione non era tenuta ad allegare né alla prima richiesta né alla seconda richiesta di pagamento alcuna perizia, avendo comunque specificato nella richiesta stessa che <l'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili avente caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici ISTAT>>. In ogni caso, le valutazioni tecnico – estimative prodotte dall' sono antecedenti alle rispettive richieste di pagamento, Controparte_1 dunque, è certamente verosimile che le richieste siano state emesse partendo proprio dalle predette stime.
4.In ordine alle domande riconvenzionali di parte convenuta
Alla luce di tutto quanto sopra, vanno accolte le domande formulate in via riconvenzionale dall' . Controparte_1
Giova evidenziare che l'attrice, con l'impugnazione della seconda richiesta di pagamento, ha promosso un giudizio ordinario alternativo ed autonomo;
è quindi, possibile in tale sede, una volta accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà dello Stato, dichiarare che è Parte_1 tenuta a rilasciare l'immobile de quo e condannare quest'ultima al pagamento delle indennità per utilizzo dell'immobile, posto che la richiamata speciale procedura non esclude che l'amministrazione possa agire giudizialmente in via ordinaria per conseguire il titolo esecutivo, una volta convenuta in giudizio.
Pertanto, in difetto di contrari elementi di valutazione, va condannata all'immediato Parte_2 rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile di causa, in favore della parte convenuta, entro la data che si ritiene congrua, tenuto conto del tempo trascorso dall'introduzione della causa, del 31/01/2026.
va altresì condannata al pagamento dell'indennità per l'utilizzo dell'immobile pari Parte_1 ad € 7.399,17 per il periodo dal 15.04.2019 al 31.12.2021 oltre € 5.943,75 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2023, oltre ad € 300,00 mensili dal 01.09.2023 alla data della presente decisione, il 30/11/2025 pagina 6 di 7 (27 mesi) pari ad € 8.100,00 per un totale ad oggi di € 21.442,92,oltre agli importi maturandi dalla presente decisione fino alla data del rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari per ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- accoglie le domande riconvenzionali dell' Controparte_4 in persona del Direttore e l.r.p.t. e, per l'effetto
[...]
- condanna al rilascio dell'immobile sito in Ravenna, alla via G. Oberdan n. 44, Parte_1 censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda
RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023, libero da persone e/o cose, in favore della parte convenuta entro la data del 31.01.2026;
- condanna, altresì, al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di € Parte_1
21.442,92 oltre agli importi maturandi dalla presente decisione fino alla data del rilascio dell'immobile;
- condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_2 in persona del Direttore e l.r.p.t. le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00
[...] per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, I.V.A., C.P.A.
Bologna, 30/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14598/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1
MA e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 16 40124 BOLOGNA, presso il difensore avv. CRUDO
MA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a atto intimazione della Controparte_1
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 protocollo 15638 del 27 settembre
[...]
2023 notificato il 5 ottobre 2023 e richiesta di indennità Controparte_1
protocollo 15639 del 27/09/202.
[...]
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
<Voglia l'ill.mo Giudice adito
- disporre annullamento della intimazione della Controparte_2
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 prot. 15638 del 27 settembre 2023
[...] notificato il 5 ottobre 2023 e di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto relativo al procedimento seguito dal relativo a quantificazione e determinazione di Controparte_1 indennità di occupazione per la quale è Causa;
nonché
- disporre annullamento della Richiesta di indennità per utilizzo senza titolo della porzione immobiliare costituita da appartamento al piano terra con annesso lastrico solare ad uso terrazza facenti parte del fabbricato sito in Ravenna, alla via G. Oberdan n. 44, censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023.
- accertare e dichiarare che nessuna indennità è dovuta dalla sig.ra nei termini e per gli Pt_1 importi significati nell'impugnato provvedimento>>.
Parte convenuta ha così concluso:
<Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto
e diritto;
condannare altresì parte attrice al rilascio dell'immobile abusivamente occupato, libero da persone e cose. Condannare inoltre parte attrice al pagamento delle somme dovute nelle intimazioni di pagamento di cui è causa, ovvero di quelle maggiori o minori risultanti all'esito del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi ed al risarcimento dei danni ulteriori sino alla liberazione dell'immobile>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2023 ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona Controparte_3 del Direttore e l.r.p.t. chiedendo <l'annullamento della intimazione n. 2023SRP02036 –
UTPPRI01036573000 prot. 15638 della intimazione della Controparte_1
n. 2023SRP02036 - UTPPRI01036573000 prot. 15638 del 27 settembre 2023
[...] CP_2 notificato il 5 ottobre 2023 e di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto relativo al procedimento seguito dal relativo a quantificazione e determinazione di Controparte_1 indennità di occupazione per la quale è Causa;
nonché - disporre annullamento della Richiesta di pagina 2 di 7 indennità per utilizzo senza titolo della porzione immobiliare costituita da appartamento al piano terra con annesso lastrico solare ad uso terrazza facenti parte del fabbricato sito in Ravenna, alla via G.
Oberdan n. 44, censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023>>.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato che nessuna indennità fosse dovuta in favore dell' . Controparte_1
L'attrice, a sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità dell'intimazione per non conformità del provvedimento rispetto al tipo legale, evidenziando come la “seconda richiesta di pagamento” fosse eventualmente riconducibile alla categoria delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 in ragione della intimazione contenuta al suo interno nonché per il carattere impugnatorio dei rimedi esperibili avverso il provvedimento;
lamentava, inoltre, la nullità del provvedimento per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme intimate, in assenza di una specifica fonte univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare un credito di natura indennitaria;
infine, rilevava la nullità del provvedimento per omessa indicazione dell'Autorità giudiziaria competente ai fini dell'impugnazione.
Integratosi il contraddittorio si costituiva l' Controparte_4 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023..
[...]
La convenuta deduceva che occupava sine titulo l'immobile sito in Ravenna, Via G. Parte_1
Oberdan n. 44 (censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella scheda RAB 1132) di proprietà dello Stato (a seguito di confisca a danno di , Persona_1 marito della attrice); pertanto, trasmetteva due richieste di pagamento, conformemente al comma 274 dell'articolo unico della legge n. 311/2004, delle somme maturate a titolo di indennità per l'occupazione.
Dunque, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, nonché, la condanna di parte attrice al pagamento delle somme dovute nelle intimazioni di pagamento, ovvero di quelle maggiori o minori risultanti all'esito del giudizio, oltre interessi e al risarcimento dei danni ulteriori sino alla liberazione dell'immobile.
La causa era a istruita mediante produzioni documentali delle parti.
Infine all'udienza del 30/10/2025 In Giudice, all'esito del deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da sia infondata e vada rigettata per le seguenti ragioni. Parte_2
pagina 3 di 7 1. In ordine al presupposto per la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Preliminarmente, deve accertarsi l'esistenza del presupposto di fatto legittimante l'amministrazione a richiedere mediante il procedimento di cui all'art. 1, comma 274, Legge n. 311/2004 il pagamento dell'indennità per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, della porzione immobiliare costituita dall'appartamento sito a Ravenna, alla Via G. Oberdan n. 44 (censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 72/RA
p.11a 377 sub. 6, iscritto alla scheda patrimoniale RAB1132, di proprietà dello Stato): cioè, l'utilizzo dello stesso.
L'amministrazione convenuta oltre ad aver dedotto che l'immobile è di proprietà dello Stato, ha altresì allegato, come risulta dalle valutazioni tecnico – estimative dell'immobile, del 24.06.2021, del
17.11.2021 e del 16.05.2023, che il bene è nel possesso di (cfr. doc. 3, 7 e 8). Parte_1
Parte attrice si è limitata a contestare solo genericamente l'occupazione senza titolo dell'immobile dedotta dall'amministrazione, sostenendo che <il provvedimento [qui impugnato] pone alla propria base un assunto astratto e indimostrato, ovverosia una presunta occupazione sine titulo da parte del soggetto intimato>>. La medesima non ha invece allegato, in alcun modo, l'esistenza di un eventuale titolo per l'occupazione ed ha, anzi, confermato che l'immobile rientra nel patrimonio dello Stato.
Ad ogni modo, la normativa che permette allo Stato di domandare la corresponsione di somme a titolo di indennità per l'utilizzo di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato prevede che l'utilizzo avvenga a qualsiasi titolo;
dunque, qui in realtà non interessa accertare a che titolo continui Pt_1 ad avere la disponibilità dell'immobile in contestazione e ad utilizzarlo, circostanza che, come detto, nel caso di specie risulta solo genericamente contestata.
2.In ordine alla conformità del provvedimento rispetto al tipo legale.
Parte attrice contesta la sussumibilità del provvedimento impugnato in una qualche fattispecie legale e rileva che eventualmente si tratterebbe di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza ingiunzione.
Difatti le contestazioni mosse (carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, così come l'omessa indicazione dell'Autorità competente per l'impugnativa) si fondano sul presupposto che il provvedimento impugnato sia qualificabile quale ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910.
A ben vedere – come ha correttamente evidenziato l'amministrazione convenuta – il provvedimento/atto impugnato nel caso de quo denominato “seconda richiesta di pagamento
(indennità)” non costituisce un'ordinanza ingiunzione bensì un atto diverso sottoposto ad una diversa disciplina.
In particolare, al caso di specie risulta applicabile la Legge speciale n. 311/2004 in materia di pagina 4 di 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2005), che al comma 274 dell'articolo unico dispone: <Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta CP_1 di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali>>.
Le questioni sollevate dall'attrice, sulla mancanza del titolo esecutivo, non rilevano, in quanto non vi è stata l'iscrizione al ruolo della richiesta di pagamento, in quanto tempestivamente impugnata in questa sede.
In ogni caso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 va letto necessariamente in combinato disposto con gli artt. 17, commi 1 e 2, nonché 21 del D.Lgs
46/1999 in base ai quali le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, anche quando non risultano da titolo avente efficacia esecutiva, se così disposto da particolari disposizioni di legge;
l'art. 1, comma 274, L. n. 311/2004 costituisce proprio una di quelle particolari disposizioni di legge che derogano al principio sancito dal predetto art. 21 a mente del quale l'iscrizione a ruolo è subordinata dalla sussistenza di un titolo avente efficacia esecutiva.
La ratio del comma 274 (L. n. 311/2004) è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della pubblica amministrazione anche con riferimento alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, <utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto>>, come nel caso de quo (Corte di Cass. Civ. Sez. I Ord. n.
28872/2025).
Inquadrata la normativa applicabile, risulta che la convenuta ha provato di aver notificato a mezzo raccomandata a/r sia la prima richiesta di pagamento (indennità) prot.n. 20698 del 17/12/2021 sia la seconda richiesta di pagamento (indennità) prot. 15638 del 27.09.2023 per l'utilizzo, senza titolo, dal
15.04.2019 al 31.12.2021 dell'immobile di cui è causa (cfr. doc. 4 e doc. 5). La stessa attrice ha dedotto di aver ricevuto le predette richieste oltre alla diffida di pagamento del 27.09.2023.
L'amministrazione ha, dunque, seguito correttamente l'iter delineato dal comma 274, art. 1, L.
311/2004.
3.In ordine alla determinazione dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo.
Per quanto attiene alla determinazione dell'indennizzo si deve rilevare che la richiesta della pubblica amministrazione è sorretta da un'adeguata istruttoria - in particolare si vedano i documenti 3, 7 e 8 pagina 5 di 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta –, mentre l' occupante non risulta aver mosso contestazioni alla prima richiesta di pagamento o inoltrato contestazioni all'Amministrazione nel lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di pagamento, impugnata in tale sede.
L'importo richiesto dall'Amministrazione è fondato su valutazioni tecnico–estimative, di cui ai documenti richiamati sopra, nelle quali è compiutamente descritto l'immobile con riguardo alla sua composizione ed estensione, nonché lo stato di manutenzione e l'inquadramento urbanistico.
Dal suo canto, parte attrice ha contestato la produzione dei documenti di parte convenuta, sostenendo che tale produzione costituirebbe una <illegittima forma di eterointegrazione processuale dell'atto amministrativo oggetto di impugnazione>>.
Invero, l'Amministrazione non era tenuta ad allegare né alla prima richiesta né alla seconda richiesta di pagamento alcuna perizia, avendo comunque specificato nella richiesta stessa che <l'indennità è stata determinata avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili avente caratteristiche analoghe, rivalutata degli indici ISTAT>>. In ogni caso, le valutazioni tecnico – estimative prodotte dall' sono antecedenti alle rispettive richieste di pagamento, Controparte_1 dunque, è certamente verosimile che le richieste siano state emesse partendo proprio dalle predette stime.
4.In ordine alle domande riconvenzionali di parte convenuta
Alla luce di tutto quanto sopra, vanno accolte le domande formulate in via riconvenzionale dall' . Controparte_1
Giova evidenziare che l'attrice, con l'impugnazione della seconda richiesta di pagamento, ha promosso un giudizio ordinario alternativo ed autonomo;
è quindi, possibile in tale sede, una volta accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà dello Stato, dichiarare che è Parte_1 tenuta a rilasciare l'immobile de quo e condannare quest'ultima al pagamento delle indennità per utilizzo dell'immobile, posto che la richiamata speciale procedura non esclude che l'amministrazione possa agire giudizialmente in via ordinaria per conseguire il titolo esecutivo, una volta convenuta in giudizio.
Pertanto, in difetto di contrari elementi di valutazione, va condannata all'immediato Parte_2 rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile di causa, in favore della parte convenuta, entro la data che si ritiene congrua, tenuto conto del tempo trascorso dall'introduzione della causa, del 31/01/2026.
va altresì condannata al pagamento dell'indennità per l'utilizzo dell'immobile pari Parte_1 ad € 7.399,17 per il periodo dal 15.04.2019 al 31.12.2021 oltre € 5.943,75 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.08.2023, oltre ad € 300,00 mensili dal 01.09.2023 alla data della presente decisione, il 30/11/2025 pagina 6 di 7 (27 mesi) pari ad € 8.100,00 per un totale ad oggi di € 21.442,92,oltre agli importi maturandi dalla presente decisione fino alla data del rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari per ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- accoglie le domande riconvenzionali dell' Controparte_4 in persona del Direttore e l.r.p.t. e, per l'effetto
[...]
- condanna al rilascio dell'immobile sito in Ravenna, alla via G. Oberdan n. 44, Parte_1 censito al NCEU del Comune di Ravenna Foglio 72/RA particella 377 sub 6 iscritto nella sceda
RAB1132 di proprietà dello Stato protocollo 15639 del 27/09/2023, libero da persone e/o cose, in favore della parte convenuta entro la data del 31.01.2026;
- condanna, altresì, al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di € Parte_1
21.442,92 oltre agli importi maturandi dalla presente decisione fino alla data del rilascio dell'immobile;
- condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_2 in persona del Direttore e l.r.p.t. le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00
[...] per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, I.V.A., C.P.A.
Bologna, 30/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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