Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 935 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giuseppe De Blasi) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Assegno Sociale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro, a cui si era rivolto con ricorso Parte_1 del 21.9.2022 per rivendicare l'assegno sociale che vanamente aveva chiesto all' CP_1
sin dal 14.6.2021, gli ha negato la provvidenza perché ha ritenuto indimostrata la
“sussistenza del requisito dello stato di bisogno economico”.
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Ha altresì imputato al ricorrente di aver determinato volontariamente il proprio stato di bisogno, avendo rinunciato, proprio in vista del conseguimento dell'assegno sociale, al mantenimento che la moglie gli avrebbe potuto assicurare.
3. Il ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale di aver trascurato l'indicazione giurisprudenziale secondo cui il reddito ostativo al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, non potendosi equiparare la rinunzia all'assegno di mantenimento all'assenza dello stato di bisogno. Contesta il giudizio relativo alla fittizietà della separazione dalla moglie, sostenendo che la domanda di trattamento di famiglia, presentata da quest'ultima il
19.11.2020, “afferisce … all'anno precedente a quello di presentazione quando nessuna domanda di separazione personale era ancora stata presentata”.
4. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1
infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Il tribunale si è dimostrato consapevole dell'indicazione giurisprudenziale che il ricorrente invece gli addebita di aver disatteso. Ha infatti richiamato, in esordio al suo percorso motivazionale, il principio secondo cui è irrilevante la mancata richiesta al coniuge separato dell'assegno di mantenimento, che non può essere equiparata all'assenza dello stato di bisogno che rileva ai fini dell'ammissione all'assegno sociale.
Ha dunque dato rilievo allo stato di bisogno oggettivamente considerato, non esigendo che lo stesso debba essere anche incolpevole. Nondimeno, ha ritenuto dirimente la
“fittizietà della separazione personale intervenuta tra i coniugi”.
7. L'argomentazione è conforme all'insegnamento di legittimità secondo cui il principio di rilevanza dello stato di bisogno oggettivamente inteso non impedisce al giudice di accertare, anche a mezzo di presunzioni, la presenza di condotte fraudolente volte a simulare artificialmente condizioni di bisogno, allo specifico fine di profittare della pubblica assistenza (cfr. in mot. Cass. 24955/2021).
Pag. 2 di 4 8. E sono condivisibili tanto la selezione, tanto la valutazione degli elementi presuntivi che il tribunale ha operato al fine di ritenere che, nella specie, la separazione consensuale sia stata simulata tra i coniugi per permettere all'odierno appellante di ottenere l'assegno sociale.
9. In tal senso invero depongono: 1) l'esplicita rinuncia al mantenimento che, nella domanda congiunta di separazione, l'appellante aveva espresso perché aveva dichiarato di trovarsi in una condizione di autosufficienza economica;
2) l'ammissione, da parte dell'appellante nell'istanza amministrativa all' , di non percepire alcun CP_1
mantenimento in ragione di quanto aveva convenuto con la ex moglie proprio in vista della “decorrenza dell'assegno sociale”; 3) la domanda di trattamento di famiglia che la moglie aveva presentato il 19.11.2020 (subito dopo la separazione omologata il
5.11.2020) e nella quale aveva attestato la persistenza del rapporto coniugale che giustificava l'erogazione di quel trattamento di cui aveva continuato a fruire sulla pensione in godimento.
10. Rispetto alla complessiva valutazione di tali elementi indiziari l'appellante non ha formulato alcuna censura, limitandosi a stigmatizzare solo l'ultimo degli elencati rilievi, in quanto sostiene che la “domanda” del trattamento di famiglia presentata dalla moglie “afferisce all'anno precedente” a quello della separazione.
11. Ma è una tesi che: a) non contraddice la constatazione del tribunale relativa al fatto che la moglie continua a percepire il trattamento di famiglia per cui ha presentato domanda subito dopo la separazione;
b) si pone in contrasto con la considerazione che il trattamento di famiglia viene erogato con decorrenza posteriore a quella della domanda e, dunque, per il periodo successivo ad essa;
c) si scontra con l'esplicito contenuto dell'istanza di accesso al trattamento di famiglia in cui il dato rilevante non è costituito dai redditi percepiti dai coniugi negli anni precedenti, ma dalla presenza del coniuge privo di redditi nel nucleo familiare della richiedente e dunque dalla persistenza di quel carico familiare che la separazione – se veritiera – avrebbe dovuto far venir meno1.
12. D'accordo col tribunale deve pertanto ritenersi che la separazione consensuale tra i coniugi sia stata simulata al fine di determinare un'apparente
Pag. 3 di 4 condizione di bisogno del ricorrente e di permettergli così di fruire dell'assegno sociale.
Va quindi confermata la sentenza che tale prestazione gli ha negato.
13. Le spese del grado si compensano tra le parti stante l'ammissione dell'appellante al patrocino a spese dello Stato e il conseguente riscontro del requisito reddituale utile ai fini dell'esonero che è contemplato dall'art. 152 disp. att. c.p.c., indipendentemente dalla formulazione della rituale declaratoria che la norma prevede
(cfr. in mot. Cass. 22110/2022).
14. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso depositato il 03/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 301/2023, pubblicata in data 14/04/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per una fattispecie analoga cfr. in mot. Cass. 33874/2023.