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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2069/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, in persona del Sindaco e legale rap- Parte_1
presentante pro – tempore, (P. iva - Cod. fisc P.IVA_1
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che di- P.IVA_2
sgiuntamente per mandato in atti, dagli Avv.ti Giuseppe Lo Dico e
Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliati in
Palermo, Via Notarbartolo 44, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Tar- dino
– parte appellante –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), titolare dell'omonima impresa individuale con sede in C.F._1
Favara via Campania n. 23 (P. IVA , nella qualità di Ca- P.IVA_3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
pogruppo della riunione temporanea di imprese
[...]
(P. IVA , con sede in Favara via Cola Parte_2 P.IVA_4
di Rienzo n. 13 e in persona dell'Amministratore Unico, Parte_3
[... nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Io- landa Caruselli e Laura Vassallo, sia congiuntamente che disgiunta- mente, per mandato in atti, elettivamente domiciliati in Palermo Via
Torquato Tasso n. 58 presso lo studio dell'avv. Daniela Bulone
E
, nato il [...] a (C.F.: Controparte_2 Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Russo C.F._2
per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento, Via Mazzini 205 appellati
E
, nato il [...] in [...] (C. F. Controparte_3 [...]
), rappresentato e difeso sia unitamente che disgiunta- C.F._3
mente, per mandato in atti, dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Armando
Buttitta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Girola- mo Rubino sito a Palermo, in via Oberdan n. 5
Appellato ed appellante incidentale –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
l'appellati e ap-
pellante incidentale: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in appel-
lo con appello incidentale.
XXXXXX
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1019/2019 emessa in da- ta 21.7.2019, in accoglimento delle domande proposte da
[...]
i titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Parte_4
Favara via Campania n. 23, Capogruppo della riunione temporanea di imprese e in persona Controparte_1 Parte_2
dell'Amministratore Unico, (di seguito Parte_2 Parte_5
, accertando, preliminarmente, l'inadempimento del
[...] CP_4
ne convenuto nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, n. 13 rep. del 28/8/1991, in relazione alla riserva n. 1 formulata dall'impresa appaltatrice, ritenuta fondata, condannò il CP_5
, in persona del Sindaco pro tempore, al versamento in favo-
[...]
re di parte attrice, dell'importo complessivo di € 216.954,96 - di cui €
69.647,34 per la riserva n. 1, oltre iva come per legge ed oltre ad €
116.008,31 per interessi legali e di mora alla data del 1.8.2017; nonché
€ 15.356,00 per rata di saldo del prezzo dell'appalto, oltre iva come per legge, oltre ad € 15.943,30 per interessi legali e di mora alla data del 1.8.2017 -; il tutto oltre interessi legali e di mora sulla sorte dal
2.8.2017 fino all'effettivo soddisfo;
rigettò ogni domanda di manleva spiegata dal nei confronti dei Direttori dei lavori e progettisti, Pt_1
ing. e arch. e condannò l'ente con- Controparte_3 Controparte_2
venuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da tutte le parti costi-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
tuite oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, da por- si definitivamente a carico della parte soccombente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il CP_5
chiedendone l'integrale riforma. Si costituivano in giudizio
[...]
sia n.q. sia i terzi chiamati e Controparte_1 Controparte_3 [...]
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'appello. , costituendosi nel giudizio di secondo Controparte_3
grado, proponeva appello incidentale eccependo la prescrizione della domanda di garanzia proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 15.01.2025, tenuta con modalità “cartolari”, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16.1.2025 ed assegnati alle parti dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclu- sionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di repli- ca, ai sensi dell'art. 190 co. II c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto e di- chiarato la tardività della trascrizione della riserva n. 1, esplicitata solo in data 9.8.1993, ancorché l' , nel corso delle opere Parte_6
appaltate, era stata ripetutamente messa a conoscenza delle detrazioni effettuate dalla DL., fin da quando la direzione dei lavori aveva proce- duto ad operare le riduzioni sui nuovi prezzi e ad allibrarle in contabi-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
lità alla data del 23.06.1993 e l'impresa procedette a firmare, con ri- serva, il nuovo atto di sottomissione e verbale di concordamento prez- zi in data 12.07.1993 esplicitandola solo in data 09.08.1993 oltre il termine di 15 giorni prescritti dall'art. 54 R.D. 350/1995, a pena di de- cadenza e, per l'effetto, avrebbe dovuto dichiarare la predetta riserva inammissibile.
2. Il secondo motivo di appello investe di gravame la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sollevata in primo grado, per violazione dell'art. 22 del RD 350/1895, non avendo l'impresa proposto rituale reclamo, sulla base dell'errata argomenta- zione che il non poteva ingiungere Parte_1
l'esecuzione dei nuovi lavori, stante che, alla data di sottoscrizione del nuovo verbale di concordamento prezzo (avvenuta il 12.07.1993) le lavorazioni oggetto di detrazione erano già state interamente eseguite da parte dell'impresa senza, per converso, rilevare che, non avendo esperito reclamo nel termine di 30 giorni, l'appaltatore ha così accetta- to implicitamente i nuovi prezzi indicati nel verbale del 12.7.1993.
3. Con il terzo motivo, il si duole per Parte_1
avere ritenuto il primo giudice fondata, nel merito, la riserva n. 1 ap- plicando erroneamente alla fattispecie in esame il disposto di cui al comma primo dell'art. 23, comma 1 della LR 21/1985, non tenendo conto che, piuttosto, il verbale di concordamento dei prezzi redatto il
25.3.1992, sottoscritto dal D.L. e dall'impresa, non era stato né prece- duto né formalizzato all'interno di una perizia di variante che venne redatta solo in data 15.10.1992 e predisposta ai sensi del comma 8
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dell'art. 23 della LR 21/85, perché i lavori da eseguire eccedevano l'importo contrattuale, tant'è che fu necessaria l'approvazione del Ge- nio Civile il cui parere è vincolante e, pertanto, corrette da ritenersi le relative detrazioni effettuate sui prezzi in precedenza concordati, ov- vero, in subordine, deve ritenersi applicabile il comma 4 dell'art. 23 della LR 25/81 nella formulazione rivista dalla LR 10/1993, laddove viene previsto che, allorquando sia necessario adottare nuovi prezzi contrattuali, questi devono essere concordati con l'impresa, utilizzan- doli per la redazione della perizia ed inserendoli a titolo provvisorio in contabilità, in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo il quale espressamente recita: “i nuovi prezzi devono in ogni caso essere approvati dall'amministrazione appaltante, su pare- re del competente organo tecnico …”.
4.5. Il quarto e il quinto motivo di appello censurano la sentenza e per violazione dell'art. 112 c.p.c. eccependone la nullità per omessa motivazione sia sull'eccezione, sollevata dal nel primo grado Pt_1
del giudizio, di violazione degli artt. 22 RD 350/1985 e 342 della legge
20 marzo 1865 n. 2248, applicabili a tutte le variazioni dei prezzi nell'ambito degli appalti pubblici che devono essere approvate dal Mi- nistero o da altro organo superiore deputato a fornire il relativo pare- re, sia di violazione dell'art. 21 RD 350/1895 in relazione alla L.R.
22/1964 che espressamente prescrive: “i prezzi di cui è parola nel pre- cedente art. 21 (NUOVI PREZZI) saranno discussi tra l'ingegnere diretto- re e l'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero nei modi di legge …”. Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Genio
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civile, i prezzi da applicare andavano determinati tenendo conto del momento in cui si era svolta la gara e non ancorati al momento succes- sivo di loro inserimento. Indi, i nuovi prezzi applicabili all'appalto pri- ma di essere allibrati in contabilità in via definitiva, dovevano essere approvati dagli organi ministeriali deputati al controllo dell'opera
(Genio Civile.). Da ciò discende che il verbale di concordamento dei nuovi prezzi stilato dalla DL e dall'impresa in data 15.06.1992 doveva ritenersi redatto – per espressa disposizione di legge - a titolo provvi- sorio, per cui corretto appare l'operato posto in essere dal Comune, al- lorquando, nell'adeguarsi alle indicazioni fornite dal Genio Civile, ha proceduto ad operare una legittima riduzione dei prezzi concordati e l'eventuale variazione dei lavori, oggetto di variante, poteva dar luogo all'istituto della revisione dei prezzi.
6. Il sesto e il settimo motivo investono di gravame la decisione impugnata, deducendone la nullità per mancata motivazione sulla ul- teriori eccezioni sollevate dall'ente appellante secondo cui, in ogni ca- so, l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori poteva ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'im- porto del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore anche sulla scorta delle prescrizioni di cui agli artt. 13 e
14 del DPR 1063/1962, giacché, nella specie come emergente dalla ctu, il valore delle nuove lavorazioni era inferiore al quinto (il maggiore importo di perizia ammontava a £ 139.165.898 su un importo origina- rio dell'appalto di £ 1.745.479.102 e, quindi, lo stesso era valutabile in
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una percentuale pari all'8%, inferiore, quindi, al quinto), e, pertanto,
l'amministrazione comunale, poteva imporre l'applicazione dei mede- simi prezzi di contratto senza che l'appaltatore potesse vantare ulte- riori somme, non avendo comunque richiesto un equo compenso per l'eventuale pregiudizio subito, ai sensi dell'art. 13 comma 5 DPR
1063/1962.
8. Con l'ottavo motivo di appello, il Parte_1
contesta la decisione del primo giudice circa il riconoscimento degli in- teressi moratori sulle somme dovute per la riserva n. 1, applicando l'art. 35 DPR 1063/1962 che, tuttavia, disciplina una fattispecie diver- sa riguardante i ritardi sui pagamenti dei SAL.
9. Con il nono motivo di gravame, l'appellante si duole del riget- to della domanda di manleva proposta nei confronti dei terzi chiamati, non avendo il Tribunale correttamente ponderato tutti i profili di ne- gligenza e responsabilità imputabili ai direttori dei lavori i quali, in particolare, hanno errato nel concordare con l'impresa ed ammettere in contabilità i prezzi delle nuove lavorazioni da eseguire, senza pre- ventiva autorizzazione e senza allibrare detti nuovi prezzi a titolo provvisorio (sempre in attesa di autorizzazione da parte delle autorità
a ciò predisposte – Genio Civile), violando così il disposto di cui all'art. 22 RD 350/1895. Hanno, inoltre, determinato tali prezzi in maniera del tutto difforme da quanto previsto dalla normativa di riferimento, applicando un prezziario non previsto e violando così sia il disposto degli artt. 13 e 14 del DPR 1063/1962.
10. Infine, con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'errata
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condanna alle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati, la cui do- manda di garanzia, fondata andava accolta.
XXXX
❖ APPELLO INCIDENTALE
1. Con un unico motivo di appello incidentale, Controparte_3
ripropone l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e rite- nuta assorbita dal primo giudice, della domanda di garanzia formulata dal , trattandosi di fatti e di eventuali inadem- Parte_1
pienze posti in essere nell'anno 1992 e il professionista, con lettera del
31.7.1993, cessò dall'incarico di Direttore dei Lavori per dimissioni ir- revocabili.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente, è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati, terzi chiamati nel giudizio di primo grado, per difetto di specificità dei motivi e violazio- ne del principio di chiarezza.
In ordine alla dedotta carenza della specificità dei motivi di appello,
a mente dell'art. 342 c.p.c., la relativa sanzione dell'inammissibilità è ravvisabile solo allorquando l'appellante ometta di indicare, per cia- scuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, le contrarie ra- gioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite per il quale: “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifi-
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ca ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adot- tate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del 25.11.2008).
Nell'atto introduttivo di cui si chiede dichiararsi l'inammissibilità, sono specificatamente indicate le ragioni per le quali si impugna la sentenza di prime cure e viene indicato un percorso argomentativo di tipo logico-giuridico alternativo rispetto a quello adottato all'esito del giudizio di primo grado, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e indicando le norme che si ritengono violate.
L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Nel merito, l'appello è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Il , all'esito della gara esperita in data Parte_1
15/05/1991 aggiudicò l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei la- vori di costruzione della strada comunale esterna “Cuba”, al raggrup- pamento e e stipulò, in CP_7 Controparte_1 Pt_2 Parte_2
data 28.8.1991 rep. n 13 regolare contratto di appalto.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si presentò la necessità di eseguire nuove lavorazioni, originariamente non previste nel progetto originario e non elencati nell'allegato prezzi per le quali, i direttori dei lavori, ing. e arch. , procedettero, in data 25.3.1992, a CP_3 CP_2
sottoscrivere unitamente all'impresa, un verbale di “concordamento nuovi prezzi” applicando prezzi unitari ricavabili dall'”elenco prezzi opere pubbliche della Regione Siciliana per l'anno 1991” accettati an-
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che dall'appaltatrice, registrato in data 8.5.1992 n. 1578. La necessità di procedere a tali nuove lavorazioni sorse dal rinvenimento, durante l'esecuzione dei lavori della strada, di una vecchia condotta di addu- zione da salvaguardare perché unica ad alimentare il Comune
[...]
(si legga relazione allegata alla Perizia di variante e supple- CP_5
tiva inviata all'ufficio del Genio civile – all. F1 produzione cartacea at- torea).
In data 15/06/1992 venne emesso il secondo certificato d'acconto contabilizzando anche alcune lavorazioni con i nuovi prezzi pattuiti nel verbale concordamento nuovi prezzi del 25/03/1992. In data 23/09/1992 venne emesso il terzo certificato d'acconto ma il
04/09/1992, con apposito verbale vennero sospesi i lavori giacché le lavorazioni preventivate con il primo verbale di concordamento non si rivelarono sufficienti a far fronte alle sopraggiunte esigenze e la dire- zione dei lavori procedette a redigere una perizia di variante e supple- tiva, inviata al Genio civile per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23 comma 8° L.R. 21/1985.
Nella relazione tecnica di accompagnamento alla perizia di va- riante inviata al Genio civile i D.L. chiarirono, in premessa: “Con nota n.
4473 del 21/10/1991 l'Amministrazione Comunale di ha Parte_1
autorizzato lo scrivente alla redazione di una perizia di variante nell'ambito ai sensi dell'art. 23, comma 1°, L.R. 21/85. Da un attento ri- studio delle problematiche, è stata però necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 23, comma 8°, L.R.
21/85”… “Per alcune categorie di lavoro non contemplate nell'elenco
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prezzi del progetto originario si sono introdotti nella variante altri nu- mero undici (11) nuovi prezzi tratti dall'Elenco Prezzi Regionali '91, vi- gente alla data di stipula del contratto d'appalto e numero sei (6) nuovi prezzi desunti da regolari analisi”.
Il Geno civile, con nota del 06/05/1993, approvò la perizia di variante e suppletiva ma apportando correzione ai prezzi ivi indicati e rilevando: “A cura di questo Ufficio si è provveduto ad apportare alcune rettifiche in rosso al suddetto quadro per una irregolare applicazione dei prezzi riportati nella perizia di variante e suppletiva utilizzando il prez- ziario regionale '91 e non già quelli riferiti alla data di redazione del progetto e cioè quelli contenuti nel prezziario regionale '87; tale irrego- larità veniva riscontrata anche nella formulazione dei N.P. di analisi…”; procedette, quindi, alla rideterminazione degli importi alla stregua dei nuovi parametri previsti nell'Elenco prezzi dell'anno 1987.
In data 12/07/1993, venne stilato nuovo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi da parte del DL. Arch.
[...]
, ove vennero ridotte le somme in conformità a perizia di Persona_1
variante ed assestamento redatta per uniformarsi alle indicazioni del
Genio civile, non essendo stata la perizia di variante e suppletiva fi- nanziata, con applicazione di un ribasso del 2,35% e per un importo netto dei lavori suppletivi di £ 139.165.898. L'impresa contestò il nuo- vo verbale di concordamento firmandolo con riserva, successivamente esplicitata con annotazione delle motivazioni nel libretto di contabilità, al momento dell'emissione del IV SAL, dopo la ripresa dei lavori solo alla data del 9.8.1993.
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Per ciò che in questa sede rileva, la riserva n 1 ivi indicata, esplicitata in data 09/08/1993, riporta la seguente indicazioni:
“L'impresa capogruppo sciogliendo la superiore “ri- Controparte_8
serva” ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento 350/1895 e ordina- tamente espone le ragioni che la stessa giustificano, secondo i titoli e le precisazioni che seguono: RISERVA N. 1 (INACCETTAZIONE NUOVI
PREZZI RIDOTTI IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA V.T.S.).
L'impresa capogruppo conferma le precorse corrispondenze, le deduzio- ni e le salvaguardie dei diritti, intervenute e/o rese sulla questione e di- chiara ancor qui di non accettare, come non accetta, le riduzioni dei nuovi prezzi attuate dal Genio Civile di Agrigento in sede di esame ed approvazione della perizia di V.T.S. Tali riduzioni, infatti, annullano il concordamento dei nuovi prezzi a suo tempo convenuto con l'Organo
Tecnico di Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 22 del Regolamento
350/1895, particolarmente importante nel caso di specie, dal momento che le maggiori lavorazioni della perizia di variante tecnica e suppletiva travalicano ampiamente il cosiddetto quinto d'obbligo. La scrivente per- tanto chiede il riaccredito delle detrazioni operate al titolo dalla D.L. e il riconoscimento delle maggiori somme spettanti per le differenze degli ulteriori corrispettivi allibrati al presente S.A.L., e domanda (al momento
e con salvezza dei successivi aggiornamenti) la maggiore somma netta di £ 135.624.579 (centotrentacinquemilioniseicentoventiquattromi- la/579) così determinate: A) Riaccredito detrazioni per nuovi prezzi ri- dotti su partite in precedenza già allibbrate = ( £ 1.514.080.805 - £
1.461.153.088) = £ 52.927.717; B) Differenze sugli ulteriori allibramenti
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relativi al IV S.A.L.: N.P.11 = ml 1629,00 x (£ 115.000 - 85.000) = £
48.870.000; N.P.20 = mq 1800,84 x (£ 49.900 - 30.000) = £ 35.836.716
N.P.22 = ml 233,50 x (£ 13.900 - 11.000) = £ 467.000 N.P.14 = mc
2248,64 x (£ 1.800 - 1.450) = £ 787.024 Somme lorde £ 138.888.457. A dedurre il ribasso del 2,35% £ 3.263.878 Restano nette e si richiedono £
135.624.579. L'impresa tiene ad evidenziare che la presente riserva co- stituisce, per quanto di ragione, “reclamo” ai sensi dell'art. 22 del Rego- lamento 350/1895.
XXXXXX
Così riassunti i passaggi burocratici della controversia in esame, deve premettersi che la sentenza di primo grado non è stata impugna- Cont ta nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ad ottenere il pagamento del saldo del prezzo e del credito residuo, accertato dopo il collaudo, pari ad € 15.356,00 oltre gli interessi maturati, come accerta- ti dalla ctu, ai sensi dell'art. 36 DPR 1063/1962, pari ad € 15.943,30, calcolando la sospensione dal 3.3.95 fino al 25.9.2000 a seguito del se- questro della documentazione disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, per un ammontare complessivo del credito pari ad €
31.299,30. Non è stata parimenti investita da appello né la statuizione di rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno né è stata riproposta, nei motivi di appello, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'impresa e nascenti dalla riserva n. 1 per cui è causa, sollevata dal appellante. Pt_1
Indi, sul punto la sentenza di primo grado è passata in giudica- to.
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
XXXXX
Passando all'analisi dei motivi di appello, deve ancora premet- tersi, all'esito della ricostruzione operata attraverso la documentazio- ne prodotta, che il Tribunale ha errato nella ricostruzione dell'apparato normativo sotteso alla disciplina della riserva per cui è causa.
Rileva il Tribunale di Agrigento, aderendo all'interpretazione della documentazione prodotta fornita dal ctu, che la riserva è stata correttamente formulata ed è da accogliere giacché l'applicazione dei nuovi prezzi, tratti dal prezziario regionale del 1987 indicato dal Genio
Civile, a cui dovevano uniformarsi i nuovi prezzi per le lavorazioni ag- giuntive oggetto di perizia di variante e suppletiva, è stato frutto di un errore nell'interpretazione dell'art. 23 comma I L.R. 21/1985 vigente ratione temporis alla fattispecie in esame, prima della sua modifica at- tuata con la L.R. 10/1993, che consentiva al solo direttore dei lavori di disporre per mezzo di perizie di variante e/o suppletive l'esecuzione di maggiori opere e di lavori non previsti, purché rientranti nell'importo contrattuale, concordando eventualmente nuovi prezzi, senza alcuna autorizzazione preventiva salvo il parere dell'ingegnere capo. Con la L.R. n. 10 del 12.01.1993, e quindi dopo la stesura del pri- mo verbale di concordamento nuovi prezzi, tale articolo fu modificato riallineandolo con quanto previsto dall'art. 22 del R.D. 350/1895, in- troducendo, quindi, la necessaria approvazione da parte del Parte_7
anche per le varianti rientranti nell'importo contrattuale, di cui all'art. 23 comma I L.R. 21/85.
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2069/2019
Pertanto, avendo nella specie redatto il verbale di concorda- mento nuovi prezzi, nell'ambito della variante di cui al I comma, alla data del 25.3.1992, applicando i prezzi di cui al prezziario regionale anno 1991, ciò aveva un valore contrattualmente vincolante anche per l'amministrazione appaltante perché tale variante non necessitava di approvazione da parte del Genio civile, introdotta con la modifica normativa successiva non applicabile retroattivamente, con l'effetto Cont che la a legittimamente invocato l'applicazione dei prezzi per tut- te le nuove lavorazioni, come concordati nel verbale del 25.3.1992.
L'assunto, tuttavia, è errato e non condivisibile.
Ed invero, dalla lettura degli atti prodotti e, segnatamente, dalla relazione di accompagnamento della perizia di variante e suppletiva, inviata al Genio civile, emerge chiaramente che l'unica perizia di va- riante, imposta dalle esigenze sopravvenute scoperte nel corso dell'esecuzione dei lavori della strada comunale esterna “Cuba”, corre- late alla necessità di realizzare una nuova condotta di adduzione in so- stituzione di quella vecchia, che imposero la sospensione dei lavori, è quella inviata al Genio civile, ai sensi dell'art. 23 comma 8 L.R. 21/85, perché implicante l'esecuzione di lavorazioni eccedenti l'importo con- trattuale.
Difatti, è chiaramente spiegato nella descrizione operata dal
D.L. nella predetta relazione che l'insorgenza di tali complicazioni, ov- viamente non preventivate al momento della sottoscrizione del pre- detto verbale di concordamento prezzi del 25.3.1992, aveva comporta- to il “ristudio” altimetrico del tracciato al fine di trovare una soluzione
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che consentisse lo smaltimento delle acque meteoriche senza far uso dei tombini presenti nel progetto originario affidandone il deflusso alle cu- nette situate ai lati della sede stradale che a loro volta le avrebbero sca- ricate in un vallone esistente nei pressi del bivio tra la strada in progetto
e la SS 122 in prossimità del viadotto. Con nota n. 4473 del 21.10.1991
l'Amministrazione ha autorizzato lo scrivente Controparte_9
alla redazione di una perizia di variante nell'ambito ai sensi dell'art. 23 comma 1° L.R. 21/85. Da un attento ristudio delle problematiche, è stata però necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 23 comma 8° L.R. 21/85”. La relazione del D.L. continua utilizzando sempre il termine “ristudio” a sottolineare che è stato ne- cessario operare una corretta misurazione più approfondita per risol- vere i problemi tecnici creati dal rinvenimento della vecchia condotta di adduzione che è stato necessario ricostruire.
Indi, è errato ritenere che, in forza della prima variante redatta ai sensi dell'art. 23 comma I L.R. 21/85 l'impresa poteva pretendere l'applicazione dei prezzi originariamente concordati con la D.L. giacché tale atto deve ritenersi inevitabilmente superato dall'unica variante suppletiva che si è resa necessaria con maggiori e più imponenti lavo- razioni tali da rientrare nel disposto dell'ottavo comma, con obbligo di acquisire il parere del Genio Civile, secondo la disciplina già vigente ra- tione temporis, prima della modifica attuata dalla L.R. 10/93.
Il Genio civile di Agrigento, con parere vincolante, approvò la perizia ma solo subordinandola all'applicazione dei prezzi vigenti al momento della redazione del progetto di cui al Prezziario Regionale
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del 1987. L'ufficio, infatti, ha specificamente apportato rettifiche dei prezzi indicati nella perizia di variante rilevando “una irregolare appli- cazione dei prezzi riportati nella perizia di variante e suppletiva utiliz- zando il prezziario regionale '91 e non già quelli riferiti alla data di re- dazione del progetto, cioè quelli contenuti nel prezziario regionale '87; tale irregolarità veniva riscontrata anche nella formulazione dei N.P. di analisi”.
Ancorché la perizia di variante non fosse stata poi finanziata, a fronte di tale precisa correzione né la D.L. né l'Amministrazione appal- tante avrebbero potuto discostarsi, dissentendo, pertanto, con l'osservazione del ctu secondo cui tale atto fosse solo di “mero indiriz- zo”, giacché l'autorizzazione rilasciata era stata subordinata alla retti- fica dei prezzi così operata.
Tale atto impose alla D.L. di procedere ad una nuova perizia di assestamento prezzi e alla redazione di altro “verbale di concordamen- to nuovi prezzi”, in data 12.7.1993 ove, dando atto dei rilievi ed indica- zioni del Genio civile di Agrigento, si procedette ad un riallineamento dei prezzi.
1. Il verbale assume importanza determinante e decisiva ai fini dell'accoglimento del primo motivo di appello da ritenersi fondato.
Difatti, come emergente dalla documentazione in atti, il “verba- le di concordamento nuovi prezzi”, contenente, appunto, la ridetermi- nazione di tutti i prezzi delle lavorazioni incluse nella perizia di varian- te e suppletiva, venne sottoscritto dalla RTI con riserva, esplicitata, tuttavia, solo alla data del 9.8.1993, quindi tardivamente ben oltre il
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termine di quindici giorni previsto dalla normativa di settore.
Ed invero, se è vero che alla data del 23.6.1993 le quantità dei nuovi lavori venivano iscritti sul libretto misure senza indicazione di prezzi, il verbale di concordamento dei prezzi redatto il 12.7.1993 con- tiene ogni indicazione utile a rendere edotta l'impresa della riduzione operata rispetto a quanto concordato precedentemente, tant'è che venne sottoscritto da n.q. con riserva. CP_1
Al momento dell'emissione del IV SAL in data 31.7.1993 tali in- dicazioni venivano solo ripetuti nel registro di contabilità e l'esplicitazione della riserva veniva formalizzata dall'appellato solo alla data del 9.8.1993 dunque tardivamente.
Ai sensi dell'art. 54 R.D. 350/1895, applicabile nel caso in esa- me: “Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il regi- stro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzio- ne nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità, e indicando con pre- cisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni” .
La norma, che ha trovato conferma anche nel D.P.R. n. 554 del
1999, artt. 164 e segg., ha la sua ragion d'essere nella tutela dell'Am- ministrazione committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discre- zionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad
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ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento dei propri fini di interesse pub- blico (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4718; Cass., 4 ottobre 2016, n.
19802).
E' indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che:
“L'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso ri- spetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o mag- giori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annota- zione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligen- za e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere defi- nitivamente accertate le risultanze della contabilità” (Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.5901).
Così riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale di rife- rimento, nella specie, già a decorrere dal 12 luglio 1993 l'impresa avrebbe dovuto iscrivere la riserva nel registro contabilità ed esplici- tarla entro il termine di 15 giorni, sicché avendola formalizzata solo in data 9.8.1993 la stessa deve ritenersi tardiva, oltre che infondata nel merito.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono,
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l'appello è accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
è rigettata la domanda di n.q. di condanna del Co- Controparte_1
al pagamento delle somme dovute sulla base Parte_8
della riserva n. 1 da ritenersi inammissibile perché tardivamente pro- posta.
In ragione del rigetto della domanda attorea, sono assorbite sia le questioni afferenti la domanda di garanzia, riproposta dal Pt_1
in questo grado del giudizio nei confronti dei direttori dei lavori sia il correlato appello incidentale proposto da . Controparte_3
****
❖ Spese
In ossequio alle regole della prevalente soccombenza (cfr. Cassazio- ne civile sez. un., 31/10/2022, n.32061), da valutare rispetto all'esito complessivo del giudizio per il primo e il secondo grado, considerato Cont l'accoglimento di alcune domande della e il rigetto delle altre con accoglimento del gravame proposto, stante la reciproca soccombenza, da far valere anche nei confronti dei terzi chiamati la cui domanda di garanzia proposta appare rituale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale di tutte le spese di lite del primo e del se- condo grado del giudizio;
le spese di ctu, come liquidate con separato decreto emesso dal giudice di primo grado, rimangono a carico del appellante e dell'appellato n.q. in ragione del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza n. 1019/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
24.7.2019, rigetta la domanda proposta da n.q. di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale con sede in Favara via Campania n.
23, Capogruppo della riunione temporanea di imprese Parte_5
e in persona dell'Amministratore Unico,
[...] Parte_2
, di condanna del , in persona Parte_2 Parte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme richieste in forza della riserva n. 1; conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
compensa integralmente le spese di lite del primo e del secondo grado tra tutte le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico dell'appellante e dell'appellato
[...]
n.q. le spese di ctu, come liquidate dal Tribunale di CP_10
Agrigento, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 4.4.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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