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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 5010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Policella
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6 febbraio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2993/2022, che ha respinto l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale con cui è stata comminata ad la sanzione amministrativa di 1.228,47 € per avere Parte_1 trasportato con finalità commerciali circa 100 capi di animali vivi (PO e conigli) senza rispettare quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2007 e dall'allegato 3, punto 2.7, in materia di durata massima del trasporto e obbligo di alimentazione e riposo degli animali trasportati.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'Amministrazione ha contestato ad l'inosservanza di una disposizione Parte_1
(quella contenuta nell'allegato 3, punto 2.7 al d.lgs. n. 151 del 2007) non applicabile al caso di specie, in quanto il trasporto di PO e conigli è soggetto “alla normativa specifica disciplinata nell'Allegato 1, capo V del regolamento CEE 1/2005”;
2) premesso che non esistono restrizioni temporali al trasporto di PO e conigli, “al sig. veniva contestato il fatto che gli animali fossero in viaggio da oltre 12 ore, solo Pt_1 ed esclusivamente, dall'esame di un Mod. IV rosa e non anche analizzando, doverosamente, il disco cronotachigrafico la cui copia era stata prodotta dall'odierno appellante”, da cui risulta che il veicolo utilizzato per il trasporto degli animali era partito alle h. 10.00 del 24 settembre 2014 e si era arrestato dopo circa 3 ore (pagg. 8 e 9 dell'atto di appello);
3) non ha violato alcuna disposizione di legge applicabile al caso di Parte_1 specie, perché al momento in cui è stato redatto il verbale di accertamento della violazione (h.
8.55 del 25 settembre 2014) non erano ancora trascorse 24 ore dall'inizio del trasporto.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento/revoca del provvedimento sanzionatorio impugnato e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la determinazione dirigenziale impugnata è stata irrogata ad una Parte_1 sanzione amministrativa di 1.200,00 € ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 2007,
n. 151 (recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), il quale stabilisce che “Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000”.
2 Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso sulla base del verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato il 25 settembre 2014, che ha contestato ad Pt_1 la violazione degli obblighi previsti al punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del
[...]
2007 cit., in quanto “alla guida del veicolo sopraindicato, circolava effettuando un trasporto con finalità commerciali di animali vivi in ambito nazionale consistenti in n. 100 capi circa di CU (polli, NI, faraone, conigli), sebbene all'atto del controllo emergeva dall'esame del mod. IV rosa che erano stati superati i tempi massimi di trasporto previsti per tale specie di animali e fissati in ore 12, che non erano stati alimentati e abbeverati previo scarico degli stessi e un tempo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo”.
Il punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del 2007 stabilisce al riguardo che “Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i MI e gli LL sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni
12 ore”.
L'appellante sostiene che tale disposizione non troverebbe applicazione al caso di specie perché si riferisce a “MI ed LL” e non anche a “PO, LL domestici e conigli” (cioè alle specie animali trasportate da , i quali avrebbero “una Parte_1 propria normativa di riferimento che è enunciata nell'Allegato 1 del regolamento CEE
1/2005” (così a pag. 7 dell'atto di appello).
In realtà le due fonti normative sono complementari e proprio la loro lettura combinata consente di accertare che non ha commesso alcuna delle violazioni che gli Parte_1 sono state contestate.
Si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto si legge nel verbale di accertamento, non esiste alcuna disposizione normativa che stabilisca in 12 ore il tempo massimo di trasporto di polli e conigli.
Il punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del 2007 rinvia infatti all'Allegato 1, Capo V del regolamento CE n. 1 del 2005 (Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo), il quale regola la durata del viaggio dei soli “Equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina”, prevedendo che la durata del trasporto di tali specie animali non possa superare le 8 ore (fatte salve le deroghe ivi previste).
Quanto alle altre specie animali (e in particolare il PO, gli LL domestici e i conigli domestici), l'Allegato 1, Capo V si limita a prevedere che siano disponibili acqua e mangimi in quantità adeguate quando il viaggio superi le 12 ore.
Nel caso in esame - in cui il viaggio è durato più di 12 ore, perché il è partito Pt_1 alle h. 10.00 del 24 settembre 2014 ed era ancora in viaggio alle h.
8.55 del 25 settembre
2014, quando è stato redatto il verbale di accertamento - la Polizia stradale non ha contestato al di non aver messo a disposizione acqua e mangime per gli animali trasportati, ma il Pt_1 fatto di non averli alimentati e abbeverati “previo scarico degli stessi” (scarico che non è
3 previsto da alcuna disposizione), così come non è previsto che tali specie animali usufruiscano di “un tempo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo”, che il regolamento prevede per le sole specie animali equina, bovina, ovina, caprina e suina (v. il punto 1.5 dell'Allegato 1, Capo V del regolamento CE n. 1 del 2005).
All'accoglimento dell'appello segue l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato e la condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che si liquidano - in difetto di notula - in complessivi 1.725,00 € (di cui 1.600,00 € per compensi e 125,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 1.674,00 € (di cui 1.500,00 € per compensi e 174,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2993/2022 e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 1.725,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 1.674,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 5010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Policella
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6 febbraio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2993/2022, che ha respinto l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale con cui è stata comminata ad la sanzione amministrativa di 1.228,47 € per avere Parte_1 trasportato con finalità commerciali circa 100 capi di animali vivi (PO e conigli) senza rispettare quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2007 e dall'allegato 3, punto 2.7, in materia di durata massima del trasporto e obbligo di alimentazione e riposo degli animali trasportati.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'Amministrazione ha contestato ad l'inosservanza di una disposizione Parte_1
(quella contenuta nell'allegato 3, punto 2.7 al d.lgs. n. 151 del 2007) non applicabile al caso di specie, in quanto il trasporto di PO e conigli è soggetto “alla normativa specifica disciplinata nell'Allegato 1, capo V del regolamento CEE 1/2005”;
2) premesso che non esistono restrizioni temporali al trasporto di PO e conigli, “al sig. veniva contestato il fatto che gli animali fossero in viaggio da oltre 12 ore, solo Pt_1 ed esclusivamente, dall'esame di un Mod. IV rosa e non anche analizzando, doverosamente, il disco cronotachigrafico la cui copia era stata prodotta dall'odierno appellante”, da cui risulta che il veicolo utilizzato per il trasporto degli animali era partito alle h. 10.00 del 24 settembre 2014 e si era arrestato dopo circa 3 ore (pagg. 8 e 9 dell'atto di appello);
3) non ha violato alcuna disposizione di legge applicabile al caso di Parte_1 specie, perché al momento in cui è stato redatto il verbale di accertamento della violazione (h.
8.55 del 25 settembre 2014) non erano ancora trascorse 24 ore dall'inizio del trasporto.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento/revoca del provvedimento sanzionatorio impugnato e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la determinazione dirigenziale impugnata è stata irrogata ad una Parte_1 sanzione amministrativa di 1.200,00 € ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 2007,
n. 151 (recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), il quale stabilisce che “Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000”.
2 Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso sulla base del verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato il 25 settembre 2014, che ha contestato ad Pt_1 la violazione degli obblighi previsti al punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del
[...]
2007 cit., in quanto “alla guida del veicolo sopraindicato, circolava effettuando un trasporto con finalità commerciali di animali vivi in ambito nazionale consistenti in n. 100 capi circa di CU (polli, NI, faraone, conigli), sebbene all'atto del controllo emergeva dall'esame del mod. IV rosa che erano stati superati i tempi massimi di trasporto previsti per tale specie di animali e fissati in ore 12, che non erano stati alimentati e abbeverati previo scarico degli stessi e un tempo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo”.
Il punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del 2007 stabilisce al riguardo che “Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i MI e gli LL sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni
12 ore”.
L'appellante sostiene che tale disposizione non troverebbe applicazione al caso di specie perché si riferisce a “MI ed LL” e non anche a “PO, LL domestici e conigli” (cioè alle specie animali trasportate da , i quali avrebbero “una Parte_1 propria normativa di riferimento che è enunciata nell'Allegato 1 del regolamento CEE
1/2005” (così a pag. 7 dell'atto di appello).
In realtà le due fonti normative sono complementari e proprio la loro lettura combinata consente di accertare che non ha commesso alcuna delle violazioni che gli Parte_1 sono state contestate.
Si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto si legge nel verbale di accertamento, non esiste alcuna disposizione normativa che stabilisca in 12 ore il tempo massimo di trasporto di polli e conigli.
Il punto 2.7 dell'Allegato 3 al d.lgs. n. 151 del 2007 rinvia infatti all'Allegato 1, Capo V del regolamento CE n. 1 del 2005 (Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo), il quale regola la durata del viaggio dei soli “Equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina”, prevedendo che la durata del trasporto di tali specie animali non possa superare le 8 ore (fatte salve le deroghe ivi previste).
Quanto alle altre specie animali (e in particolare il PO, gli LL domestici e i conigli domestici), l'Allegato 1, Capo V si limita a prevedere che siano disponibili acqua e mangimi in quantità adeguate quando il viaggio superi le 12 ore.
Nel caso in esame - in cui il viaggio è durato più di 12 ore, perché il è partito Pt_1 alle h. 10.00 del 24 settembre 2014 ed era ancora in viaggio alle h.
8.55 del 25 settembre
2014, quando è stato redatto il verbale di accertamento - la Polizia stradale non ha contestato al di non aver messo a disposizione acqua e mangime per gli animali trasportati, ma il Pt_1 fatto di non averli alimentati e abbeverati “previo scarico degli stessi” (scarico che non è
3 previsto da alcuna disposizione), così come non è previsto che tali specie animali usufruiscano di “un tempo di riposo di almeno 24 ore in un posto di controllo”, che il regolamento prevede per le sole specie animali equina, bovina, ovina, caprina e suina (v. il punto 1.5 dell'Allegato 1, Capo V del regolamento CE n. 1 del 2005).
All'accoglimento dell'appello segue l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato e la condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che si liquidano - in difetto di notula - in complessivi 1.725,00 € (di cui 1.600,00 € per compensi e 125,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 1.674,00 € (di cui 1.500,00 € per compensi e 174,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2993/2022 e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 1.725,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 1.674,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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