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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12004 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di vendita (art. 617, co. II, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Nottola (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 medesimo, sito in PO HI (NA) al Viale Europa n. 10; opponente
CONTRO
a limitata unipersonale, (C.F., P. I.V.A. n ), con Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Piemonte n. 38, rappresentata da a socio unico, (P. IVA n. CP_4
), con sede legale in alla Via Aldo Moro n. 13/15, giusta procura del 31.08.2018 P.IVA_2 CP_1 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona Persona_1 del suo procuratore speciale dott. , giusta procura del 21.11.2019, autenticata dal Notaio CP_5 di San Donato Milanese, Rep. 1083 – Racc. 686, rappresentata e difesa, giusta delega Persona_2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Bianchini (C.F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in alla Via del Cavallerizzo n. 4; CP_1
opposta
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito Controparte_6 C.F._4 con atto separato alla comparsa di costituzione, dell'Avv. Andrea Sepe, (C. F. ), ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 24; opposta a socio unico, (C.F. e P. IVA di gruppo n. , con Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita con atto autenticato nelle CP_8 sottoscrizioni dal notaio di Pordenone del 21.09.2016, Rep. 293285/28260 – la Persona_3 [...] on unico socio, con sede legale Controparte_9 Controparte_10
a Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri 1, (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
IS ), capogruppo del Gruppo bancario “ P.IVA_5 Controparte_9
”, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
[...]
Garanzia, quest'ultima incorporante con atto del Notaio di Conegliano del 26.10.2020 Persona_4
n. 29243 serie 1T, incorporante la “ già avente sede in Conegliano Controparte_11
TV via Alfieri 1, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di IS n. ), che, a sua volta, P.IVA_6 agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer, la Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la gestione giudiziale e
[...] stragiudiziale dei crediti acquisiti a titolo oneroso e pro soluto dalla società cessionaria
[...] con contratto del 02.08.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_13 del 07.08.2021, Parte II, n. 93, ed effetti a decorrere dalla medesima data, con efficacia economica dal
28.02.2021, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Trezza ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
.salerno.it Email_1 CP_14 opposta
(C.F. con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, in persona CP_15 P.IVA_7 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore opposta contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
Con atto di precetto notificato in data 08.02.2018 la (di seguito solo Controparte_13
Contr
intimava a il pagamento della somma complessiva di euro 452.134,87, oltre Parte_1 interessi dal 18.01.2018 ai tassi contrattualmente convenuti e le spese di notifica, in forza del contratto di mutuo sottoscritto dall'Istituto di credito e dall'odierno opponente il 16.11.2006 a rogito del Notaio Per_5 [
(Repertorio n. 298235, Raccolta n. 76362), registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Napoli il
[...]
20.11.2006, rilasciato in forma esecutiva l'1.12.2006 e garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 1 il 17.11.2006 ai nn. 521104 – 20703. Contr Disatteso l'atto di precetto, la intraprendeva innanzi al Tribunale di Napoli azione esecutiva immobiliare (RGE 338/2018) nei confronti del , notificandogli in data 17.04.2018 atto di Parte_1 pignoramento, avente ad oggetto l'unità abitativa sita in Napoli, alla discesa Marechiaro, 62, elevantesi su piano terra, primo e secondo, riportata al Catasto Urbano di Napoli alla sezione CHI, foglio 35, particella
697 sub 101, zona censuaria 10, categoria A/7, classe 3, vani 16,5, discesa Marechiaro, 62, piano T- 1-2.
Nel corso del procedimento, veniva nominato l'esperto CTU Arch. al fine di redigere la perizia Per_6 immobiliare con relativa stima dei beni posti in vendita e oggetto della esecuzione immobiliare. Il professionista delegato, depositata la perizia, stimava il valore del compendio al prezzo di mercato, abbattuto ai fini della vendita giudiziaria fino a circa euro 2.000.000,00.
L'azione esecutiva procedeva con l'emissione in data 12.10.2021 dell'ordinanza con cui il G.E. disponeva la vendita del compendio staggito e avverso la quale il proponeva ricorso in opposizione agli atti Parte_1 esecutivi di cui all'art. 617, II co., c.p.c.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'11.02.2022, comunicato in data 15.02.2022, con cui il G.E., rigettando l'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, parte opponente ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_17 subentrata ex art 111 c.p.c. alla MPS quale creditrice
[...] Controparte_18 intervenuta;
la a socio unico e per essa quale mandataria la Controparte_6 CP_7 CP_12
Contr a socio unico, subentrata ex art 111 c.p.c. alla quale creditrice procedente;
nonché la
[...] CP_15 al fine di introdurre il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Reiterando le medesime doglianze sollevate in sede cautelare, parte istante ha lamentato gravi errori concernenti la valutazione dei beni pignorati da parte dell'esperto estimatore Arch. . In Per_6 particolare, ha dedotto l'errata individuazione della reale consistenza immobiliare e della legittimità urbanistica del bene pignorato, nonché la errata valutazione del prezzo base d'asta in quanto effettuata con parametri non in grado di rispecchiare il reale valore di mercato dell'immobile staggito. Depositando, a sostegno della propria domanda, la relazione tecnica di parte firmata dal EO , ha Controparte_19 chiesto, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva (RG 388/2018), ovvero disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di accertare che l'ordinanza impugnata si basa su erronee conclusioni a cui è pervenuto l'esperto stimatore, nonché accertare l'errore del G.E. rappresentato dal non avere rinnovato la perizia e dall'avere posto in vendita l'immobile in parola, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dall'odierno opponente avverso la quale creditrice procedente, e nonostante la pendenza della fase di merito del CP_20 giudizio di opposizione all'esecuzione recante RG 8096/2021, volto ad accertare l'infondatezza dell'intervento della attesa la usurarietà dei tassi di interesse applicati, la nullità della Controparte_1 fideiussione prestata dal in quanto contenente clausole in contrasto con l'art. 2, lettera A, della Parte_1
Legge n. 287/90 e la falsificazione dei documenti modificativi delle condizioni contrattuali, corredati da firme apocrife. Deducendo, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di vendita, ha concluso per la revoca dello stesso con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con atto depositato in data 21.09.2022, si è costituita in giudizio alla quale, in virtù di Controparte_6 decreto del Tribunale dei Minori di Napoli emesso il 06.04.2009 (Rep. cron. 1663/2009, Rep. m. 74/09) e trascritto in data 01.06.2009 ai nn. 24619/17799, è stato attribuito l'uso esclusivo dell'abitazione familiare di proprietà dell'odierno opponente e data in comodato al germano Precisando parte Parte_2 convenuta che detto provvedimento di assegnazione della casa familiare non è stato mai revocato né modificato, insiste per la sua opponibilità alla intrapresa procedura esecutiva recante RG 388/2018, nonché per l'accertamento della sua posizione di terzo rispetto alla stessa. Ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
In data 21.10.2022 si è costituita ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria del Controparte_1 finanziamento agrario, riconosciuto dalla in data Controparte_21
31.03.2008 per euro 1.300.000,00, alla Società TE ME SR (debitore principale) e per il quale il prestava fideiussione. Parte opposta precisa, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto Parte_1 di un portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice la Controparte_21
con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti
[...] stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione). Deducendo la pretestuosità e la temerarietà della domanda, sia alla luce del rigetto delle istanze avanzate da parte attrice in sede di esecuzione immobiliare, sia a fronte dell'esito della fase cautelare, essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si sia incorsi in alcun vizio, né formale né sostanziale, e senza che alcuna prova parte opponente abbia fornito in ordine alle contestazioni mosse, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 06.10.2022 si è costituita a socio unico (già Controparte_7 CP_20
e per essa quale mandataria la a socio unico, eccependo in via preliminare Controparte_12
l'improcedibilità della spiegata opposizione attesa la violazione del combinato disposto degli artt. 617 e 618
c.p.c. Nel caso di specie, lamenta parte convenuta che, comparando l'atto di citazione con il ricorso depositato il 03.11.2021, emerge una netta divergenza tra quanto dedotto dinanzi al G.E. e quanto affermato nel presente giudizio. Assume che nel libello notificato il 19.05.2022 controparte non abbia reiterato i motivi di opposizione articolati nel ricorso ex art. 617 c.p.c., né abbia trattato le censure al provvedimento impugnato. Ha concluso, pertanto, come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Benché regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. CP_15
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con provvedimento fuori udienza del 02.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, fissando la decorrenza del primo termine dal 2 gennaio 2025 stante il carico del ruolo.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della a cui l'atto di citazione è stato CP_15 ritualmente notificato, senza che la stessa si sia costituita in giudizio.
Sempre in apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta Controparte_1 titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della MPS Controparte_18 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, operazione in forza della quale è subentrata al
[...] predetto istituto nei rapporti di credito, vantati nei confronti della TE ME SR, quale CP_2 debitore principale e di , quale fideiussore e odierno opponente: circostanza provata a Parte_1 mezzo della documentazione, dalla stessa, versata in atti. Ora, secondo quanto disposto dalla disciplina codicistica, prevista dall'art. 111 c.p.c., per l'ipotesi di successione inter vivos, come nei fatti di causa, il processo prosegue fra le parti originarie. Principio ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che, a norma del suindicato articolo, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie”. (cfr. Cass. civile sent.
4333/1993; Cass. ord. 4536/2015; Cass. civile sent. n. 12436/2018; Cass. civile III sez. sent. n.7780/2016).
Pertanto, alla stregua di quanto affermato, legittimato passivo permane la Banca cedente, salvo che non sia stata espressamente estromessa dal giudizio con il consenso della controparte, circostanza non verificatasi nei fatti di causa.
Ora, passando all'esame delle deduzioni attoree, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla revoca dell'ordinanza di vendita, emessa dal Tribunale di Napoli in data 12.10.2021 nell'ambito della procedura esecutiva recante R.G. 388/2018.
Sul punto, mette conto evidenziare che le contestazioni di parte attrice in ordine alla legittimità dell'ordinanza in parola, emessa giustappunto nell'ambito dell'esecuzione (R.G. 388/2018), correttamente, sono state dedotte con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, co. II, c.p.c. Al riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni cui l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata. Ne consegue che le parti del procedimento esecutivo (in primo luogo, il debitore esecutato) hanno pieno interesse a farne valere l'eventuale violazione, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio” (cfr. Cassazione civile sez. III, sent. n.18421/2022). Dunque, è l'ordinanza che dispone la vendita ad essere atto opponibile ex art. 617, II co., c.p.c. (Cass.
7.8.13 n. 18761; 10.2.15 n. 2474), al contrario della relazione di stima, che s'intende quale atto preparatorio non opponibile. La relazione di stima, invero, non acquista un'autonoma rilevanza finchè non venga recepita, in tutto o in parte, dal giudice in un suo provvedimento, quale è normalmente l'ordinanza di autorizzazione alla vendita (cfr. Cass. 27.6.72 n. 2210). Proprio in ragione della strumentalità della relazione di stima sono irrilevanti eventuali questioni di nullità della consulenza tecnica di ufficio per violazione delle norme che ne regolano lo svolgimento (Cass. 28.7.69 n. 2865). L'ordinanza di vendita può, quindi, essere impugnata per far valere vizi relativi ad atti compiuti in precedenza quando non autonomamente impugnabili. Ciò nondimeno la Suprema Corte ha più volte affermato che l'ordinanza di vendita non può essere impugnata ex art. 617/2 c.p.c. per contestare il prezzo base di vendita fissato dal giudice sulla scorta dell'indicazione dell'esperto, atteso che la stima rappresenta un dato indicativo ed il giusto prezzo di vendita è quello che si realizza a seguito della gara tra gli offerenti (ex multis Cass. n.
2474/15; n. 8304/2008).
Già solo tali principi comporterebbero il rigetto dell'opposizione, quasi integralmente fondata proprio sulla contestazione del valore del bene individuato dallo stimatore e, quindi, del prezzo base di vendita, asseritamente troppo basso rispetto al valore commerciale del compendio staggito. Sicuramente, comunque, non deve essere disposta una nuova perizia, la quale non potrebbe comunque incidere sul giusto prezzo di vendita, determinabile e di fatto determinato sulla base delle leggi di mercato.
Ciò premesso, anche ad esaminare nel dettaglio le lamentate imprecisioni contenute nell'elaborato, depositato agli atti dall'esperto arch. , officiato della descrizione e valutazione dell'immobile Per_6 pignorato, sito in Napoli alla discesa Marechiaro 62, deve osservarsi, come peraltro già ampiamente evidenziato nell'ordinanza cautelare, che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento e giustificare un eventuale annullamento del provvedimento gravato.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, il assume, per quanto concerne l'erronea Parte_1 determinazione della consistenza dell'immobile in parola, che la rideterminazione della superficie commerciale compiuta dall'esperto estimatore pari a 540 mq, escludendo la superficie di circa 30 mq tra piano terra e piano rialzato, sarebbe conseguenza dell'omessa acquisizione, da parte dello stesso, dei grafici dell'immobile pignorato presso i competenti Uffici. Tuttavia, da un'attenta disamina della documentazione posta a corredo della perizia versata in atti, l'Arch. ha provato di non essere riuscita ad acquisire Per_6 la pratica relativa alla licenza edilizia del 1951 a causa di inaccessibilità dell'Archivio di Soccavo del Comune di Napoli. E, quanto alla istanza di condono prot. n. 4393/12/86 ricostruita ed integrata il 27.11.2017,
l'esperto estimatore ha evidenziato che, sebbene tra gli allegati, venissero citati la relazione tecnica descrittiva e gli elaborati grafici, tale documentazione non è stata rinvenuta agli atti dell'Ufficio e che invece, nella pratica, si è rinvenuta la planimetria catastale presentata in data 14.5.1998, ovvero, successivamente alla presentazione dell'istanza di condono ai sensi della legge 47/85, di talchè sulla base della stessa è stata effettuata la verifica della sussistenza di abusi edilizi, di difformità ed ampliamenti rispetto allo stato attuale dei luoghi.
Né a differenti conclusioni conduce la circostanza che, dalla documentazione allegata alla relazione, risulterebbe la certificazione rilasciata dal Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli il 17.12.2019
(Prot. 1018271), attestante l'inesistenza di fascicoli relativi ad abusi edilizi sull'immobile staggito, atteso che la menzionata certificazione si riferisce alla pendenza di contezioso amministrativo, come si evince dall'esplicita indicazione contenuta nell'atto, coerentemente all'istanza avanzata dall'Arch. in data Per_6
28.11.2019 (Prot. n. 958580).
Del pari prive di pregio si palesano le censure sollevate da parte opponente in ordine alla valutazione di stima compiuta dal tecnico in ordine al compendio immobiliare staggito.
Ad avviso dell'esecutato, questa risulterebbe inferiore al reale valore di mercato in quanto effettuata con parametri non in grado di rispecchiarne l'effettivo valore. Sul punto, si osserva, contrariamente a quanto prospettato dal , che il tecnico ha espressamente indicato che i valori OMI cui si è richiamata per Parte_1 la stima derivano “dalla Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio riguardanti immobili ubicati nella zona C24, Semicentrale/Posillipo, in cui la Tipologia prevalente è quella delle Abitazioni civili, in particolare
Anno 2019 – Semestre 1 per Tipologia Ville e Villini”. Inoltre ha riportato analiticamente con la relativa documentazione di supporto i comparabili visionati, tratti dalle banche dati delle agenzie immobiliari da cui ha assunto i parametri di valore a metro quadro, ed ha altresì rilevato come la compravendita segnalata dall'opponente con l'atto del 29.05.2020 non possa prendersi in considerazione ai fini della valutazione in quanto per tipologia, collocazione, contesto, panoramicità costituisce un “immobile di lusso” appartenente ad un segmento di mercato del tutto peculiare .
Il professionista delegato ha, poi, dato atto che l'immobile deve considerarsi libero non risultando opponibili i contratti di locazione in essere. Pertanto, ha stimato il valore dell'immobile in euro
2.860.000,00, salva poi l'applicazione dei coefficienti di riduzione indicati nella perizia e la decurtazione prevista dall'art 568 c.p.c.
Non da ultimo occorre rilevare a conferma della irrilevanza delle osservazioni avanzate dall'istante che, come sancito dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 6 ottobre
1998, n. 9908; Cass. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. 31 marzo 2008, n. 8304), il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita quale base d'asta costituisce un dato meramente indicativo, inidoneo, come tale, quand'anche verosimilmente inferiore al valore di mercato dell'immobile, a pregiudicare la proficuità dell'alienazione forzata e la realizzazione del giusto corrispettivo in esito all'espletamento di una gara concorrenziale fra gli offerenti
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il primo motivo di opposizione, stante la palesa infondatezza, deve essere rigettato.
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione diretti a contestare l'opportunità della emissione della ordinanza di vendita in parola, si rileva che, secondo le allegazioni dell'esecutato, la pendenza del giudizio recante RG 8096/2021 incardinato dal al fine di accertare l'infondatezza dell'intervento Parte_1 della nonché la pendenza del giudizio di opposizione avverso l'esecuzione promossa Controparte_1
Contr dalla creditrice procedente imporrebbero una sospensione del provvedimento gravato o della procedura esecutiva recante RG 388/2018. Parte opponente evidenzia come il G.E. non abbia rilevato la fondatezza delle doglianze sollevate, circostanza che avrebbe consentito di evitare la vendita dell'immobile in parola.
Orbene, l'opponente eccepisce la nullità della fideiussione dallo stesso prestata nel contratto di mutuo del
31.03.2008 per notaio , (Repertorio n. 122451, Raccolta n. 29182), intercorso tra la Banca Persona_7
Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa, originaria creditrice, e la Società TE
ME SR, quale debitore principale, perchè sottoscritta in spregio della normativa dettata dalla L.
287/1990, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, che ha specificamente individuato alcune delle clausole del modello generale di fideiussione predisposto dall'ABI che andrebbero a ledere il divieto di predisporre patti anticoncorrenziali, ovvero la clausola cd. di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. ed ha richiamato a sostegno l'ordinanza dei giudici di legittimità, nonché la tesi della nullità derivata secondo cui:
“La nullità del contratto «a valle» di un'intesa restrittiva della concorrenza (relativa, nella specie, alle norme bancarie uniformi Abi in materia di fideiussioni omnibus) può ricorrere anche per il contratto stipulato prima dell'accertamento dell'illiceità ad opera dell'autorità preposta all'applicazione della disciplina antitrust, purché detto contratto sia stato posto in essere dopo l'intesa stessa e concorra a realizzare la distorsione della concorrenza” . (cfr. Cass. sent. n. 29810 del
12.12.2017).
Si duole, poi, dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte all' “Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento” stipulato in forma di mutuo dal e dalla Società TE Controparte_21
ME SR ed all'Accettazione della Conferma dell'operazione di Interest Rate Swap, del 24.03.2009, nonché della nullità del contratto di mutuo per usurarietà del TAEG.
Quanto al contratto di mutuo del 16.11.2006 a rogito del Notaio azionato da Persona_5 CP_20 sulla scorta del quale è stata azionata la procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, si duole della mancata pattuizione, nello stesso, della tipologia del piano di ammortamento e della eccessiva onerosità della restituzione del capitale mutuato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese. Orbene, detti motivi integrano motivi di opposizione all'esecuzione, che non possono essere sollevati con il rimedio esperito. E anche diversamente opinando, sul punto, deve osservarsi che, stando all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. (come introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016), è inammissibile l'opposizione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Invero, l'art. 615, co. II, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. Né, poi, appaiono sussistenti, nel caso di specie, fatti sopravvenuti che giustifichino tale tardiva proposizione dell'opposizione, né l'opponente ha dimostrato di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per cause a lui non imputabili.
Infine, quanto alla circostanza che l'aggiudicazione del bene sarebbe avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell'immobile desumibile dalla perizia di stima allegata in atti, essendo stato il compendio immobiliare aggiudicato per la somma di euro 1.900.000,00, dunque, ad avviso dell'opponente, ad una somma lesiva del diritto di proprietà di esso debitore, si osserva che le lamentate doglianze andavano trasferite in atto di opposizione averso il decreto di trasferimento e non già in sede di opposizione avverso il provvedimento impugnato.
È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui ogni vizio della procedura è rilevabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, perché il ricorso sia tempestivo, occorre non solo che sia depositato entro 20 giorni dall'atto (o dalla conoscenza di esso), ma anche che si inserisca nella corretta “fase” procedimentale.
Il processo esecutivo di espropriazione immobiliare, infatti, è di norma articolato in fasi (la determinazione delle modalità di vendita, conclusa dalla ordinanza ex art. 569 c.p.c.; la vendita, conclusa dalla aggiudicazione;
il trasferimento, concluso dal decreto ex art. 586 c.p.c.; la distribuzione del ricavato, conclusa con l'approvazione del piano di riparto). Qualora si verifichi un vizio in una di queste fasi, il rimedio è dato dalla opposizione agli atti esecutivi, ma questo rimedio resta precluso una volta conclusa la fase all'interno della quale si sia verificata la ipotizzata nullità (Cass. 14449/2016, 10945/2018,
21863/2019).
Dunque, l'esecutato, per dolersi del fatto che l'immobile pignorato sia stato aggiudicato ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato, avrebbe dovuto opporre il decreto di trasferimento e non già l'ordinanza di vendita, che è l'atto che ha recepito la perizia estimativa. Considerato, pertanto, che le argomentazioni addotte da parte attrice a sostegno dell'opposizione sono destituite di fondamento, correttamente il G.E. ha emesso l'ordinanza del 12.11.2021 con cui ha disposto la vendita del compendio immobiliare di proprietà del . Parte_1
Ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. così proposta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alla posizione di quale assegnataria della casa coniugale in virtù del decreto del Controparte_6
Tribunale dei Minorenni di Napoli del 06.04.2009, mette conto evidenziare che detta unità abitativa era gravata da mutuo e da relativa ipoteca a garanzia ancor prima della predetta assegnazione. Pertanto, a parere del giudicante detto provvedimento non può essere opposto alla procedura esecutiva azionata ai danni del . Invero, a mente dell''art. 155 quater c.c. “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca Parte_1 sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643” (tale articolo è stato abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ed il contenuto del primo comma trasposto nell'attuale art. 337 sexies c.c.).
L'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, infatti, disciplinata dalle regole sull'anteriorità della trascrizione. Ne deriva, nel caso di specie, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, essendo stato trascritto in data 01.06.2009, dunque dopo l'iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile, non può essere opponibile alla procedura esecutiva promossa, o nella quale comunque è parte, il creditore ipotecario.
Di talchè la è destinata a soccombere rispetto al diritto del creditore munito di ipoteca iscritta CP_6 anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione casa coniugale.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 147/2022, tenuto conto della attività processuale svolta e dell'entità dei crediti azionati.
Si dispone la compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
Nulla per le spese per la attesa la contumacia della stessa. CP_15
Da ultimo giova evidenziare che sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., così come richiesto dalla difesa delle parti opposte. Invero, l'abuso dello strumento processuale, concretatosi nella proposizione di una opposizione meramente dilatoria, per tutte le ragioni innanzi esposte giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del predetto articolo. Al riguardo si deve rilevare che la responsabilità aggravata prevista dal terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi commi dell'art. 96 c.p.c., non richiede la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
(cfr. Cass. Sez. Unite Sent. n. 9912 del 20.04.2018). Nella fattispecie, può pacificamente affermarsi che parte opponente fosse consapevole dell'infondatezza, della temerarietà e della pretestuosità dell'azione intrapresa, desumibile dall'inconsistenza giudico-fattuale delle allegazioni dedotte.
In casi del genere, infatti, quel fisiologico travaglio connesso alla pendenza di un giudizio, quegli inevitabili costi propri per la parte risultano amplificati dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un contraddittore, che agisce in mala fede o con inescusabile colpa, e merita dunque un adeguato ristoro che, avuto riguardo al valore della controversia in oggetto, appare equo liquidare in euro 5.000,00 in moneta attuale in favore delle parti opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_15
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. avverso l'ordinanza di vendita, proposta da;
Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in Parte_1 favore di e di che liquida in favore della prima in euro Controparte_1 CP_7
3500,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed in favore della seconda in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) nulla per la parte non costituita;
e) si compensano le spese di lite della presente fase di giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_6
f) condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore delle parti opposte, Parte_1 liquidati in euro 5000.00.
Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12004 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di vendita (art. 617, co. II, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Nottola (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 medesimo, sito in PO HI (NA) al Viale Europa n. 10; opponente
CONTRO
a limitata unipersonale, (C.F., P. I.V.A. n ), con Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Piemonte n. 38, rappresentata da a socio unico, (P. IVA n. CP_4
), con sede legale in alla Via Aldo Moro n. 13/15, giusta procura del 31.08.2018 P.IVA_2 CP_1 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona Persona_1 del suo procuratore speciale dott. , giusta procura del 21.11.2019, autenticata dal Notaio CP_5 di San Donato Milanese, Rep. 1083 – Racc. 686, rappresentata e difesa, giusta delega Persona_2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Bianchini (C.F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in alla Via del Cavallerizzo n. 4; CP_1
opposta
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito Controparte_6 C.F._4 con atto separato alla comparsa di costituzione, dell'Avv. Andrea Sepe, (C. F. ), ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 24; opposta a socio unico, (C.F. e P. IVA di gruppo n. , con Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita con atto autenticato nelle CP_8 sottoscrizioni dal notaio di Pordenone del 21.09.2016, Rep. 293285/28260 – la Persona_3 [...] on unico socio, con sede legale Controparte_9 Controparte_10
a Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri 1, (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
IS ), capogruppo del Gruppo bancario “ P.IVA_5 Controparte_9
”, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
[...]
Garanzia, quest'ultima incorporante con atto del Notaio di Conegliano del 26.10.2020 Persona_4
n. 29243 serie 1T, incorporante la “ già avente sede in Conegliano Controparte_11
TV via Alfieri 1, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di IS n. ), che, a sua volta, P.IVA_6 agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer, la Controparte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la gestione giudiziale e
[...] stragiudiziale dei crediti acquisiti a titolo oneroso e pro soluto dalla società cessionaria
[...] con contratto del 02.08.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_13 del 07.08.2021, Parte II, n. 93, ed effetti a decorrere dalla medesima data, con efficacia economica dal
28.02.2021, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Trezza ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
.salerno.it Email_1 CP_14 opposta
(C.F. con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, in persona CP_15 P.IVA_7 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore opposta contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
Con atto di precetto notificato in data 08.02.2018 la (di seguito solo Controparte_13
Contr
intimava a il pagamento della somma complessiva di euro 452.134,87, oltre Parte_1 interessi dal 18.01.2018 ai tassi contrattualmente convenuti e le spese di notifica, in forza del contratto di mutuo sottoscritto dall'Istituto di credito e dall'odierno opponente il 16.11.2006 a rogito del Notaio Per_5 [
(Repertorio n. 298235, Raccolta n. 76362), registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Napoli il
[...]
20.11.2006, rilasciato in forma esecutiva l'1.12.2006 e garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 1 il 17.11.2006 ai nn. 521104 – 20703. Contr Disatteso l'atto di precetto, la intraprendeva innanzi al Tribunale di Napoli azione esecutiva immobiliare (RGE 338/2018) nei confronti del , notificandogli in data 17.04.2018 atto di Parte_1 pignoramento, avente ad oggetto l'unità abitativa sita in Napoli, alla discesa Marechiaro, 62, elevantesi su piano terra, primo e secondo, riportata al Catasto Urbano di Napoli alla sezione CHI, foglio 35, particella
697 sub 101, zona censuaria 10, categoria A/7, classe 3, vani 16,5, discesa Marechiaro, 62, piano T- 1-2.
Nel corso del procedimento, veniva nominato l'esperto CTU Arch. al fine di redigere la perizia Per_6 immobiliare con relativa stima dei beni posti in vendita e oggetto della esecuzione immobiliare. Il professionista delegato, depositata la perizia, stimava il valore del compendio al prezzo di mercato, abbattuto ai fini della vendita giudiziaria fino a circa euro 2.000.000,00.
L'azione esecutiva procedeva con l'emissione in data 12.10.2021 dell'ordinanza con cui il G.E. disponeva la vendita del compendio staggito e avverso la quale il proponeva ricorso in opposizione agli atti Parte_1 esecutivi di cui all'art. 617, II co., c.p.c.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'11.02.2022, comunicato in data 15.02.2022, con cui il G.E., rigettando l'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, parte opponente ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_17 subentrata ex art 111 c.p.c. alla MPS quale creditrice
[...] Controparte_18 intervenuta;
la a socio unico e per essa quale mandataria la Controparte_6 CP_7 CP_12
Contr a socio unico, subentrata ex art 111 c.p.c. alla quale creditrice procedente;
nonché la
[...] CP_15 al fine di introdurre il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Reiterando le medesime doglianze sollevate in sede cautelare, parte istante ha lamentato gravi errori concernenti la valutazione dei beni pignorati da parte dell'esperto estimatore Arch. . In Per_6 particolare, ha dedotto l'errata individuazione della reale consistenza immobiliare e della legittimità urbanistica del bene pignorato, nonché la errata valutazione del prezzo base d'asta in quanto effettuata con parametri non in grado di rispecchiare il reale valore di mercato dell'immobile staggito. Depositando, a sostegno della propria domanda, la relazione tecnica di parte firmata dal EO , ha Controparte_19 chiesto, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva (RG 388/2018), ovvero disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di accertare che l'ordinanza impugnata si basa su erronee conclusioni a cui è pervenuto l'esperto stimatore, nonché accertare l'errore del G.E. rappresentato dal non avere rinnovato la perizia e dall'avere posto in vendita l'immobile in parola, nonostante la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dall'odierno opponente avverso la quale creditrice procedente, e nonostante la pendenza della fase di merito del CP_20 giudizio di opposizione all'esecuzione recante RG 8096/2021, volto ad accertare l'infondatezza dell'intervento della attesa la usurarietà dei tassi di interesse applicati, la nullità della Controparte_1 fideiussione prestata dal in quanto contenente clausole in contrasto con l'art. 2, lettera A, della Parte_1
Legge n. 287/90 e la falsificazione dei documenti modificativi delle condizioni contrattuali, corredati da firme apocrife. Deducendo, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di vendita, ha concluso per la revoca dello stesso con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con atto depositato in data 21.09.2022, si è costituita in giudizio alla quale, in virtù di Controparte_6 decreto del Tribunale dei Minori di Napoli emesso il 06.04.2009 (Rep. cron. 1663/2009, Rep. m. 74/09) e trascritto in data 01.06.2009 ai nn. 24619/17799, è stato attribuito l'uso esclusivo dell'abitazione familiare di proprietà dell'odierno opponente e data in comodato al germano Precisando parte Parte_2 convenuta che detto provvedimento di assegnazione della casa familiare non è stato mai revocato né modificato, insiste per la sua opponibilità alla intrapresa procedura esecutiva recante RG 388/2018, nonché per l'accertamento della sua posizione di terzo rispetto alla stessa. Ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
In data 21.10.2022 si è costituita ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria del Controparte_1 finanziamento agrario, riconosciuto dalla in data Controparte_21
31.03.2008 per euro 1.300.000,00, alla Società TE ME SR (debitore principale) e per il quale il prestava fideiussione. Parte opposta precisa, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto Parte_1 di un portafoglio di crediti di cui era originaria creditrice la Controparte_21
con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti
[...] stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione). Deducendo la pretestuosità e la temerarietà della domanda, sia alla luce del rigetto delle istanze avanzate da parte attrice in sede di esecuzione immobiliare, sia a fronte dell'esito della fase cautelare, essendo stata la procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si sia incorsi in alcun vizio, né formale né sostanziale, e senza che alcuna prova parte opponente abbia fornito in ordine alle contestazioni mosse, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 06.10.2022 si è costituita a socio unico (già Controparte_7 CP_20
e per essa quale mandataria la a socio unico, eccependo in via preliminare Controparte_12
l'improcedibilità della spiegata opposizione attesa la violazione del combinato disposto degli artt. 617 e 618
c.p.c. Nel caso di specie, lamenta parte convenuta che, comparando l'atto di citazione con il ricorso depositato il 03.11.2021, emerge una netta divergenza tra quanto dedotto dinanzi al G.E. e quanto affermato nel presente giudizio. Assume che nel libello notificato il 19.05.2022 controparte non abbia reiterato i motivi di opposizione articolati nel ricorso ex art. 617 c.p.c., né abbia trattato le censure al provvedimento impugnato. Ha concluso, pertanto, come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Benché regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. CP_15
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con provvedimento fuori udienza del 02.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, fissando la decorrenza del primo termine dal 2 gennaio 2025 stante il carico del ruolo.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della a cui l'atto di citazione è stato CP_15 ritualmente notificato, senza che la stessa si sia costituita in giudizio.
Sempre in apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta Controparte_1 titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della MPS Controparte_18 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, operazione in forza della quale è subentrata al
[...] predetto istituto nei rapporti di credito, vantati nei confronti della TE ME SR, quale CP_2 debitore principale e di , quale fideiussore e odierno opponente: circostanza provata a Parte_1 mezzo della documentazione, dalla stessa, versata in atti. Ora, secondo quanto disposto dalla disciplina codicistica, prevista dall'art. 111 c.p.c., per l'ipotesi di successione inter vivos, come nei fatti di causa, il processo prosegue fra le parti originarie. Principio ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che, a norma del suindicato articolo, “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie”. (cfr. Cass. civile sent.
4333/1993; Cass. ord. 4536/2015; Cass. civile sent. n. 12436/2018; Cass. civile III sez. sent. n.7780/2016).
Pertanto, alla stregua di quanto affermato, legittimato passivo permane la Banca cedente, salvo che non sia stata espressamente estromessa dal giudizio con il consenso della controparte, circostanza non verificatasi nei fatti di causa.
Ora, passando all'esame delle deduzioni attoree, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla revoca dell'ordinanza di vendita, emessa dal Tribunale di Napoli in data 12.10.2021 nell'ambito della procedura esecutiva recante R.G. 388/2018.
Sul punto, mette conto evidenziare che le contestazioni di parte attrice in ordine alla legittimità dell'ordinanza in parola, emessa giustappunto nell'ambito dell'esecuzione (R.G. 388/2018), correttamente, sono state dedotte con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, co. II, c.p.c. Al riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni cui l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata. Ne consegue che le parti del procedimento esecutivo (in primo luogo, il debitore esecutato) hanno pieno interesse a farne valere l'eventuale violazione, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio” (cfr. Cassazione civile sez. III, sent. n.18421/2022). Dunque, è l'ordinanza che dispone la vendita ad essere atto opponibile ex art. 617, II co., c.p.c. (Cass.
7.8.13 n. 18761; 10.2.15 n. 2474), al contrario della relazione di stima, che s'intende quale atto preparatorio non opponibile. La relazione di stima, invero, non acquista un'autonoma rilevanza finchè non venga recepita, in tutto o in parte, dal giudice in un suo provvedimento, quale è normalmente l'ordinanza di autorizzazione alla vendita (cfr. Cass. 27.6.72 n. 2210). Proprio in ragione della strumentalità della relazione di stima sono irrilevanti eventuali questioni di nullità della consulenza tecnica di ufficio per violazione delle norme che ne regolano lo svolgimento (Cass. 28.7.69 n. 2865). L'ordinanza di vendita può, quindi, essere impugnata per far valere vizi relativi ad atti compiuti in precedenza quando non autonomamente impugnabili. Ciò nondimeno la Suprema Corte ha più volte affermato che l'ordinanza di vendita non può essere impugnata ex art. 617/2 c.p.c. per contestare il prezzo base di vendita fissato dal giudice sulla scorta dell'indicazione dell'esperto, atteso che la stima rappresenta un dato indicativo ed il giusto prezzo di vendita è quello che si realizza a seguito della gara tra gli offerenti (ex multis Cass. n.
2474/15; n. 8304/2008).
Già solo tali principi comporterebbero il rigetto dell'opposizione, quasi integralmente fondata proprio sulla contestazione del valore del bene individuato dallo stimatore e, quindi, del prezzo base di vendita, asseritamente troppo basso rispetto al valore commerciale del compendio staggito. Sicuramente, comunque, non deve essere disposta una nuova perizia, la quale non potrebbe comunque incidere sul giusto prezzo di vendita, determinabile e di fatto determinato sulla base delle leggi di mercato.
Ciò premesso, anche ad esaminare nel dettaglio le lamentate imprecisioni contenute nell'elaborato, depositato agli atti dall'esperto arch. , officiato della descrizione e valutazione dell'immobile Per_6 pignorato, sito in Napoli alla discesa Marechiaro 62, deve osservarsi, come peraltro già ampiamente evidenziato nell'ordinanza cautelare, che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento e giustificare un eventuale annullamento del provvedimento gravato.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, il assume, per quanto concerne l'erronea Parte_1 determinazione della consistenza dell'immobile in parola, che la rideterminazione della superficie commerciale compiuta dall'esperto estimatore pari a 540 mq, escludendo la superficie di circa 30 mq tra piano terra e piano rialzato, sarebbe conseguenza dell'omessa acquisizione, da parte dello stesso, dei grafici dell'immobile pignorato presso i competenti Uffici. Tuttavia, da un'attenta disamina della documentazione posta a corredo della perizia versata in atti, l'Arch. ha provato di non essere riuscita ad acquisire Per_6 la pratica relativa alla licenza edilizia del 1951 a causa di inaccessibilità dell'Archivio di Soccavo del Comune di Napoli. E, quanto alla istanza di condono prot. n. 4393/12/86 ricostruita ed integrata il 27.11.2017,
l'esperto estimatore ha evidenziato che, sebbene tra gli allegati, venissero citati la relazione tecnica descrittiva e gli elaborati grafici, tale documentazione non è stata rinvenuta agli atti dell'Ufficio e che invece, nella pratica, si è rinvenuta la planimetria catastale presentata in data 14.5.1998, ovvero, successivamente alla presentazione dell'istanza di condono ai sensi della legge 47/85, di talchè sulla base della stessa è stata effettuata la verifica della sussistenza di abusi edilizi, di difformità ed ampliamenti rispetto allo stato attuale dei luoghi.
Né a differenti conclusioni conduce la circostanza che, dalla documentazione allegata alla relazione, risulterebbe la certificazione rilasciata dal Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli il 17.12.2019
(Prot. 1018271), attestante l'inesistenza di fascicoli relativi ad abusi edilizi sull'immobile staggito, atteso che la menzionata certificazione si riferisce alla pendenza di contezioso amministrativo, come si evince dall'esplicita indicazione contenuta nell'atto, coerentemente all'istanza avanzata dall'Arch. in data Per_6
28.11.2019 (Prot. n. 958580).
Del pari prive di pregio si palesano le censure sollevate da parte opponente in ordine alla valutazione di stima compiuta dal tecnico in ordine al compendio immobiliare staggito.
Ad avviso dell'esecutato, questa risulterebbe inferiore al reale valore di mercato in quanto effettuata con parametri non in grado di rispecchiarne l'effettivo valore. Sul punto, si osserva, contrariamente a quanto prospettato dal , che il tecnico ha espressamente indicato che i valori OMI cui si è richiamata per Parte_1 la stima derivano “dalla Banca dati delle Quotazioni immobiliari forniti dall'Agenzia del Territorio riguardanti immobili ubicati nella zona C24, Semicentrale/Posillipo, in cui la Tipologia prevalente è quella delle Abitazioni civili, in particolare
Anno 2019 – Semestre 1 per Tipologia Ville e Villini”. Inoltre ha riportato analiticamente con la relativa documentazione di supporto i comparabili visionati, tratti dalle banche dati delle agenzie immobiliari da cui ha assunto i parametri di valore a metro quadro, ed ha altresì rilevato come la compravendita segnalata dall'opponente con l'atto del 29.05.2020 non possa prendersi in considerazione ai fini della valutazione in quanto per tipologia, collocazione, contesto, panoramicità costituisce un “immobile di lusso” appartenente ad un segmento di mercato del tutto peculiare .
Il professionista delegato ha, poi, dato atto che l'immobile deve considerarsi libero non risultando opponibili i contratti di locazione in essere. Pertanto, ha stimato il valore dell'immobile in euro
2.860.000,00, salva poi l'applicazione dei coefficienti di riduzione indicati nella perizia e la decurtazione prevista dall'art 568 c.p.c.
Non da ultimo occorre rilevare a conferma della irrilevanza delle osservazioni avanzate dall'istante che, come sancito dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 6 ottobre
1998, n. 9908; Cass. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. 31 marzo 2008, n. 8304), il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita quale base d'asta costituisce un dato meramente indicativo, inidoneo, come tale, quand'anche verosimilmente inferiore al valore di mercato dell'immobile, a pregiudicare la proficuità dell'alienazione forzata e la realizzazione del giusto corrispettivo in esito all'espletamento di una gara concorrenziale fra gli offerenti
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il primo motivo di opposizione, stante la palesa infondatezza, deve essere rigettato.
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione diretti a contestare l'opportunità della emissione della ordinanza di vendita in parola, si rileva che, secondo le allegazioni dell'esecutato, la pendenza del giudizio recante RG 8096/2021 incardinato dal al fine di accertare l'infondatezza dell'intervento Parte_1 della nonché la pendenza del giudizio di opposizione avverso l'esecuzione promossa Controparte_1
Contr dalla creditrice procedente imporrebbero una sospensione del provvedimento gravato o della procedura esecutiva recante RG 388/2018. Parte opponente evidenzia come il G.E. non abbia rilevato la fondatezza delle doglianze sollevate, circostanza che avrebbe consentito di evitare la vendita dell'immobile in parola.
Orbene, l'opponente eccepisce la nullità della fideiussione dallo stesso prestata nel contratto di mutuo del
31.03.2008 per notaio , (Repertorio n. 122451, Raccolta n. 29182), intercorso tra la Banca Persona_7
Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa, originaria creditrice, e la Società TE
ME SR, quale debitore principale, perchè sottoscritta in spregio della normativa dettata dalla L.
287/1990, nonché del provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia, che ha specificamente individuato alcune delle clausole del modello generale di fideiussione predisposto dall'ABI che andrebbero a ledere il divieto di predisporre patti anticoncorrenziali, ovvero la clausola cd. di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. ed ha richiamato a sostegno l'ordinanza dei giudici di legittimità, nonché la tesi della nullità derivata secondo cui:
“La nullità del contratto «a valle» di un'intesa restrittiva della concorrenza (relativa, nella specie, alle norme bancarie uniformi Abi in materia di fideiussioni omnibus) può ricorrere anche per il contratto stipulato prima dell'accertamento dell'illiceità ad opera dell'autorità preposta all'applicazione della disciplina antitrust, purché detto contratto sia stato posto in essere dopo l'intesa stessa e concorra a realizzare la distorsione della concorrenza” . (cfr. Cass. sent. n. 29810 del
12.12.2017).
Si duole, poi, dell'apocrifia delle sottoscrizioni apposte all' “Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento” stipulato in forma di mutuo dal e dalla Società TE Controparte_21
ME SR ed all'Accettazione della Conferma dell'operazione di Interest Rate Swap, del 24.03.2009, nonché della nullità del contratto di mutuo per usurarietà del TAEG.
Quanto al contratto di mutuo del 16.11.2006 a rogito del Notaio azionato da Persona_5 CP_20 sulla scorta del quale è stata azionata la procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, si duole della mancata pattuizione, nello stesso, della tipologia del piano di ammortamento e della eccessiva onerosità della restituzione del capitale mutuato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese. Orbene, detti motivi integrano motivi di opposizione all'esecuzione, che non possono essere sollevati con il rimedio esperito. E anche diversamente opinando, sul punto, deve osservarsi che, stando all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. (come introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016), è inammissibile l'opposizione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Invero, l'art. 615, co. II, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione. Né, poi, appaiono sussistenti, nel caso di specie, fatti sopravvenuti che giustifichino tale tardiva proposizione dell'opposizione, né l'opponente ha dimostrato di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per cause a lui non imputabili.
Infine, quanto alla circostanza che l'aggiudicazione del bene sarebbe avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell'immobile desumibile dalla perizia di stima allegata in atti, essendo stato il compendio immobiliare aggiudicato per la somma di euro 1.900.000,00, dunque, ad avviso dell'opponente, ad una somma lesiva del diritto di proprietà di esso debitore, si osserva che le lamentate doglianze andavano trasferite in atto di opposizione averso il decreto di trasferimento e non già in sede di opposizione avverso il provvedimento impugnato.
È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui ogni vizio della procedura è rilevabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, perché il ricorso sia tempestivo, occorre non solo che sia depositato entro 20 giorni dall'atto (o dalla conoscenza di esso), ma anche che si inserisca nella corretta “fase” procedimentale.
Il processo esecutivo di espropriazione immobiliare, infatti, è di norma articolato in fasi (la determinazione delle modalità di vendita, conclusa dalla ordinanza ex art. 569 c.p.c.; la vendita, conclusa dalla aggiudicazione;
il trasferimento, concluso dal decreto ex art. 586 c.p.c.; la distribuzione del ricavato, conclusa con l'approvazione del piano di riparto). Qualora si verifichi un vizio in una di queste fasi, il rimedio è dato dalla opposizione agli atti esecutivi, ma questo rimedio resta precluso una volta conclusa la fase all'interno della quale si sia verificata la ipotizzata nullità (Cass. 14449/2016, 10945/2018,
21863/2019).
Dunque, l'esecutato, per dolersi del fatto che l'immobile pignorato sia stato aggiudicato ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato, avrebbe dovuto opporre il decreto di trasferimento e non già l'ordinanza di vendita, che è l'atto che ha recepito la perizia estimativa. Considerato, pertanto, che le argomentazioni addotte da parte attrice a sostegno dell'opposizione sono destituite di fondamento, correttamente il G.E. ha emesso l'ordinanza del 12.11.2021 con cui ha disposto la vendita del compendio immobiliare di proprietà del . Parte_1
Ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. così proposta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alla posizione di quale assegnataria della casa coniugale in virtù del decreto del Controparte_6
Tribunale dei Minorenni di Napoli del 06.04.2009, mette conto evidenziare che detta unità abitativa era gravata da mutuo e da relativa ipoteca a garanzia ancor prima della predetta assegnazione. Pertanto, a parere del giudicante detto provvedimento non può essere opposto alla procedura esecutiva azionata ai danni del . Invero, a mente dell''art. 155 quater c.c. “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca Parte_1 sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643” (tale articolo è stato abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ed il contenuto del primo comma trasposto nell'attuale art. 337 sexies c.c.).
L'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è, infatti, disciplinata dalle regole sull'anteriorità della trascrizione. Ne deriva, nel caso di specie, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, essendo stato trascritto in data 01.06.2009, dunque dopo l'iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile, non può essere opponibile alla procedura esecutiva promossa, o nella quale comunque è parte, il creditore ipotecario.
Di talchè la è destinata a soccombere rispetto al diritto del creditore munito di ipoteca iscritta CP_6 anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione casa coniugale.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 147/2022, tenuto conto della attività processuale svolta e dell'entità dei crediti azionati.
Si dispone la compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_6
Nulla per le spese per la attesa la contumacia della stessa. CP_15
Da ultimo giova evidenziare che sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., così come richiesto dalla difesa delle parti opposte. Invero, l'abuso dello strumento processuale, concretatosi nella proposizione di una opposizione meramente dilatoria, per tutte le ragioni innanzi esposte giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del predetto articolo. Al riguardo si deve rilevare che la responsabilità aggravata prevista dal terzo comma, a differenza di quella di cui ai primi commi dell'art. 96 c.p.c., non richiede la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
(cfr. Cass. Sez. Unite Sent. n. 9912 del 20.04.2018). Nella fattispecie, può pacificamente affermarsi che parte opponente fosse consapevole dell'infondatezza, della temerarietà e della pretestuosità dell'azione intrapresa, desumibile dall'inconsistenza giudico-fattuale delle allegazioni dedotte.
In casi del genere, infatti, quel fisiologico travaglio connesso alla pendenza di un giudizio, quegli inevitabili costi propri per la parte risultano amplificati dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un contraddittore, che agisce in mala fede o con inescusabile colpa, e merita dunque un adeguato ristoro che, avuto riguardo al valore della controversia in oggetto, appare equo liquidare in euro 5.000,00 in moneta attuale in favore delle parti opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di CP_15
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. avverso l'ordinanza di vendita, proposta da;
Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in Parte_1 favore di e di che liquida in favore della prima in euro Controparte_1 CP_7
3500,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed in favore della seconda in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) nulla per la parte non costituita;
e) si compensano le spese di lite della presente fase di giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_6
f) condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore delle parti opposte, Parte_1 liquidati in euro 5000.00.
Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale