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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8327 dell'anno 2023 TR
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Fanelli, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della discussione orale disposta per l'udienza del 14.04.2025, all'esito della quale le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
Dopo aver disposto la rinnovazione della CTU in questa fase di merito, la parte ricorrente, con note del 15.01.2025, sollevava una serie di eccezioni in ordine all'elaborato peritale depositato dal CTU.
Di conseguenza, questo Giudice chiamava il Consulente a rendere chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate nella perizia.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della
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capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, nella perizia depositata in data
19.11.2024 ha ritenuto la invalida nella misura del 67%, escludendo così la sussistenza dei Pt_1 requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Queste le argomentazioni del CTU:
“La vicenda clinica della sig.ra con riflessi di carattere medico legale atti al Pt_1 riconoscimento di un beneficio di legge erogato dall' trova genesi il 12.10.2022 quando la CP_1 ricorrente fu riconosciuta invalida civile nella misura del 50% (con decorrenza dal 12.10.2022) a seguito della diagnosi di “…m. basedow, discopatie multiple, cervicoartrosi, s. tunnel carpale > dx. sdr mista ansioso-depressiva cronico di grado moderato”.
Ritenendosi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno di invalidità, la faceva convenire l' davanti alla Tribunale di Pt_1 CP_1
Trani, Sezione Lavoro, per vedere riconoscere tale diritto in via giudiziale per il tramite di un legale patrocinatore. Fu così disposta una CTU esperita dal Dott. che visitò la sig.ra in data 9.8.2023; il Per_1 Pt_1 consulente d'ufficio concluse la sua attività con la seguente motivazione “Alla luce di quanto scritto, ritengo che non vi siano i criteri sanitari per la concessione dell'Assegno Mensile di
Invalidità e di conseguenza anche quello per la Pensione di Inabilità Civile”.
Avverso tale parere, il legale di parte ricorrente proponeva dissenso con la motivazione che
“…come verrà dimostrato nell'instaurando giudizio di merito, sussistono in capo all'istante le condizioni sanitarie per la prestazione richiesta, evidenziando sin d'ora che il c.t.u. non ha valutato tutte le patologie da cui è affetta la sig.ra , pur documentate nei certificati medici Parte_1 versati in atti (vedasi, ad esempio, ipotiroidismo ed osteopenia)…” Il GDL conferiva, pertanto, incarico al sottoscritto di valutare la sussistenza di domanda del ricorrente.
Tanto premesso, si può affermare che la documentazione medica in atti ed esibitaci in sede di visita ci permette di formulare alcune considerazioni di carattere medico legale utili ai fini del presente giudizio.
Dovendo analizzare il quadro clinico di cui la ricorrente è affetta, si pone rilievo sulla malattia di carattere osteoarticolare e su quella metabolica.
La prima si palesa con un quadro clinico di poliartralgie, riferite limitanti dalla ricorrente, ed interessanti per lo più il segmento rachideo. Tale dato è dimostrato dalla presenza in atti di visite di natura ortopedica e neurochirurgica con diagnosi di cervicoartrosi e tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale, che pone una sofferenza a carico della spalla destra. Deve segnalarsi, sempre in atti in quanto trattasi di un dato derivante da un esame strumentale, la ricorrenza di osteopenia a livello femorale con valori nella norma a livello lombare. A completamento di tale considerazione, si segnalano gli esiti della RMN del rachide del giugno 2022 che mostravano la presenza di una ernia cervicale e di protrusioni a livello lombare. Infine, sempre per quanto attiene l'apparato osteoarticolare, si segnala una evidenza radiologica di modesta gonartrosi bilaterale.
La patologia di carattere endocrinologica, invece, è costituita da una pregressa diagnosi di Morbo di BA per cui la si sottopone a controlli in follow up (diagnosi formulata nel 2020) e Pt_1 per la quale assume Eutirox in vario dosaggio. Emerge altresì dagli atti la ricorrenza di un quadro ansioso depressivo insorto in epoca relativamente recente per il quale vi è prescrizione di terapia farmacologica.
Andando a valutare ai sensi del DM del 1992 si deve presumere che la patologia osteoarticolare non possa trovare singola corrispondenza per i segmenti articolari interessati da un quadro di carattere cronico-degenerativo, parafisiologico in un soggetto di sesso femminile di cinquant'anni affetto da osteopenia.
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La condizione patologica, ben documentata in atti, corrisponde però ad un quadro disfunzionale complessivo di bassa intensità, non determinando nella ricorrente un quadro invalidante.
Dalla documentazione esaminata ed in atti, risulta che la sig.ra è allo stato affetta da un Pt_1 quadro di spondiloartrosi cervico-lombare, da una iniziale gonartrosi bilaterale e da una sofferenza della spalla per plausibile iniziale quadro artrosico.
Assimilabile, nel caso di specie, il codice 7010 (anchilosi rachide lombare – 31/40), mentre per la iniziale gonartrosi e la artrosi di spalla non è possibile applicare il baremes previsto per i codici
7208 (anchilosi di spalla in posizione favorevole – 30%) e 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole - 25%) in quanto clinicamente non si sono manifestate tali condizioni durante la visita medica espletata in sede di operazioni peritali se non con criterio di analogia e con opportuna pesatura del valore punto. Infine, trova applicazione del codice 2205 relativo alla sindrome depressiva di grado lieve (25%)
In base a questi elementi di giudizio, con corretta applicazione delle formule previste (formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard), la percentuale di invalidità riconoscibile alla sig.ra
è pari al 67%. Pt_1
In conclusione, si ritiene che la sia attualmente affetta da un complesso patologico Pt_1 riassumibile con una diagnosi di “spondilodiscoartrosi a minimo impegno funzionale, artrosi spalla destra, iniziale gonartrosi bilaterale, esiti remoti di trattamento radiante per M. di BA,
Sindrome depressiva reattiva, iniziale osteopenia”.
Su tali basi, si ritiene che la sig.ra sia da considerare invalida civile in virtù della riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa generica quantificabile nella misura del 67% a far data dalla domanda amministrativa”. Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe considerato la patologia consistente nel Morbo di BA nel calcolo della percentuale di invalidità della ricorrente. In particolare, ha argomentato che il CTU, pur avendola ritenuta sussistente, avendola menzionata nel corpo della perizia, non ne avrebbe tenuto conto in sede di determinazione dell'invalidità della , non avendo attribuito ad essa alcun punto percentuale. Pt_1
Inoltre, ha domandato che fosse disposto un supplemento di perizia affinché il CTU considerasse l'aggravamento di una patologia prima non valutata, consistente nella meniscopatia degenerativa del ginocchio, di cui ha depositato documentazione medica. Ciò posto, all'odierna udienza, il dott. in sede di chiarimenti ha così precisato: “1) la Per_2 meniscopatia che secondo parte ricorrente non è stata presa in considerazione in realtà è stata invece valutata avendo il CTU preso in considerazione la funzionalità delle ginocchia in toto ed avendo valutato per tale distretto anatomico una condizione di modesta gonartrosi bilaterale, più grave della meniscopatia. 2) per quanto attiene il morbo di BA, in considerazione del dato che l'ultimo certificato endocrinologico in atti risale al giugno 2022, che nello stesso è riportata una condizione di ipotiroidismo in trattamento sostitutivo e che la suddetta patologia in ottimo trattamento farmacologico, non avendo richiesto necessità di ulteriori controlli specialistici, tale morbo verrebbe inquadrato in via analogica ai sensi del D.M. del 1992 come neoplasia con prognosi favorevole (cod. 9322) e che quindi non inciderebbe nella valutazione finale. La percentuale di invalidità del morbo di BA potrebbe attestarsi intorno al 5-6% che aggiunto al 67% con la formula di Balthazar fa arrivare ad una percentuale del 68%. 3) gli esami ematici del
27/02/2025 non sono significativi e sufficienti per attestare un peggioramento della situazione tiroidea della ricorrente. Pertanto confermo che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile”. Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivati.
In primo luogo, per quanto concerne l'eccepita meniscopatia, il Consulente ha rilevato la sussistenza di una patologia più grave di quella di cui parte ricorrente ha chiesto l'accertamento. In secondo luogo, in relazione all'altra censura, il CTU ha dato prova di aver opportunamente valutato la patologia dedotta ed in più ha esposto in maniera puntuale l'incidenza della stessa sul calcolo della percentuale di invalidità della ricorrente. Detta incidenza, tuttavia, non risulta tale da modificare la percentuale di invalidità in senso favorevole all'istante.
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Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale eseguita dal dott. . Per_2
Pertanto, avendo il CTU affermato che alla data della domanda amministrativa risultasse Parte_1 invalida in misura pari al 68 % e che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere le provvidenze richieste, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 13.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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