Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314 , viene elevata da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314 , viene elevata da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.