Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1125
Articolo 2
Versione
15 novembre 1961
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 ai 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1961