Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10352/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. D'AMICO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti SPANO CLAUDIO, VALENTINI MAURIZIO e SPANO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Licenziamento disciplinare
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: A) ACCERTARE e DICHIARARE come veri i fatti descritti in premessa, ed in accoglimento dei motivi ivi esposti DICHIARARE come insussistente, discriminatorio, illegittimo, illecito, nullo ed inefficace il licenziamento disciplinare comminato dalla in danno del CP_1 ricorrente con lettera del 05.08.2024; B) per l'effetto CONDANNARE la alla immediata CP_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro a decorrere dalla data delle illegittima interruzione, con contestuale CONDANNA al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di mensilità, ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo sig. Giudice commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione di ciascun importo sino al soddisfo;
C) CONDANNARE sempre alla corresponsione di tutto quanto dovuto al CP_1 ricorrente a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
D) Ed ancora, CONDANNARE al versamento – con gli accessori di CP_1 legge – di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti al ricorrente, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
La resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Si riporta di seguito la contestazione disciplinare posta a base del licenziamento:
“… in data 02.06.2024, Lei, in qualità di operatore ecologico addetto al cantiere di – Parte_2 [...]
si è reso protagonista di un comportamento gravemente scorretto e contrario ai principi Pt_3 etici e professionali della nostra società. Più precisamente è stato relazionato che in tale data, presentandosi come operatore ecologico della nostra azienda, lei ha citofonato alla porta di un privato cittadino chiedendo un importo in denaro, insistendo dopo aver ottenuto un rifiuto.
Inoltre, veniva ribadito che tale suo grave portamento non è stato un comportamento isolato.”
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito la Violazione del principio specificità della contestazione disciplinare, deducendo che tale contestazione “si limita a fare generici riferimenti a soggetti e fatti senza alcuna loro specifica indicazione”.
L'eccezione è infondata e deve essere superata.
L'assunto del ricorrente è infatti smentito da quanto dedotto a pag. 7 del ricorso, nella parte in cui si deduce che “Come ha già modo di riferire il ricorrente in sede di audizione, ma comunque riscontrabile da chiunque, il giorno del 02.06.2024 era festa nazionale (festa della Repubblica) e quindi non lavorativo. Ergo va esclusa ogni casistica disciplinare relativa allo svolgimento del servizio o comunque verificatasi durante il servizio del lavoratore. Il ricorrente ha altresì dichiarato che non si è presentato come operatore ecologico, né indossava la divisa aziendale o altri segni distintivi della stessa, né tantomeno ha millantato il nome della società convenuta al fine di ottenere qualcosa, ma che è stata la persona cui ha richiesto aiuto a riconoscerlo come l'operatore ecologico che ogni giorno provvede alla raccolta dei rifiuti dalla sua abitazione. È inutile ribadire che il tutto si svolge in contesti territoriali caratterizzati da una forte e reciproca conoscenza tra tutti, ivi compresi gli addetti al servizio di igiene ambientale che ogni giorno operano nelle stesse strade e zone di un piccolo paesino quale è . Il ricorrente non ha quindi usato in alcun Parte_2 modo violenza e/o comunque insistenza, non ha millantato e/o utilizzato il nome e/o simboli dell'azienda, ma ha solo rappresentato un problema che aveva, con relativa richiesta di aiuto che è stata spontaneamente esaudita. Riferiva nello specifico che era rimasto senza gasolio all'auto, che aveva dimenticato il portafogli a casa e quindi aveva necessità di soli 10 euro per fare rifornimento per poter rientrare a Gallipoli. Somma poi prontamente restituita”.
È quindi evidente che egli era perfettamente a conoscenza del fatto contestato.
2 Ciò è stato ulteriormente confermato in sede di interrogatorio, libero e formale, in udienza.
Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dal ricorrente:
A.D.R. è vero il capitolo 7 di pag. 13 della memoria di costituzione della resistente che mi viene letto, con la precisazione che la NO stava fuori al balcone, ma io non l'avevo vista e ho citofonato;
preciso altresì che mi sono qualificato come operatore ecologico del Comune di CP_
e non della la NO è uscita un attimo e le ho detto che ero rimasto senza gasolio Parte_2
e avevo dimenticato portafoglio, bancomat, tutti i documenti a casa, quindi le ho chiesto 10 euro per poter fare il gasolio e tornare a casa;
la NO non ha pagato perché mi ha detto che non aveva soldi;
non ho insistito e me ne sono andato subito educatamente;
era la prima volta che vedevo quella NO, la conoscevo di vista perché passavo davanti casa sa per fare la raccolta;
li ho chiesti a lei i soldi perché non c'era nessuno lì vicino;
è stata la prima e unica volta che glieli ho chiesti. A.D.R. l'auto si era fermata in via De Nicoli n. 4, nelle vicinanze di casa della NO.
A.D.R. era la prima volta che avevo a che fare direttamente con quella NO;
non riesco ad immaginare un motivo per cui la NO si sia inventata la denuncia fatta alla società resistente. confermo di non aver ricevuto somme dalla NO e quindi non è vero ciò che è scritto alla fine di pag. 7 del ricorso, ovvero che avrei restituito i soldi, perché la NO non me li ha mai dati.
A.D.R. ho citofonato io alla NO , quindi sapevo che era stata lei a fare la denuncia. CP_2
A.D.R. ribadisco che non so per quale motivo la NO si sia inventata quella denuncia.
Da ciò risulta chiaramente come egli fosse perfettamente a conoscenza del fatto contestato e dell'identità della persona che aveva presentato la denuncia o comunque la segnalazione da cui aveva tratto origine il procedimento disciplinare, poi definito con la sanzione espulsiva.
Peraltro, si deve rilevare che sia nell'atto introduttivo che nell'interrogatorio, il ricorrente ha ammesso la sussistenza del fatto materiale contestato, almeno nella parte in cui si legge che
“presentandosi come operatore ecologico della nostra azienda, lei ha citofonato alla porta di un privato cittadino chiedendo un importo in denaro”, con la sola esclusione dei seguenti punti:
a) “insistendo dopo aver ottenuto un rifiuto”;
b) “tale suo grave portamento non è stato un comportamento isolato.”
All'esito dell'attività istruttoria, deve ritenersi provata anche la circostanza sub a), mentre deve essere sostanzialmente esclusa, ai fini per cui è causa, la circostanza sub b).
Come si è già visto, il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione scritta redatta in data 21.06.2024 dalla sig.ra (all. 6), o comunque recante la sua firma. Si Controparte_3 riporta di seguito il contenuto di tale segnalazione: “Spett.le azienda GialPlast Segnalo un episodio spiacevole e preoccupante che ho vissuto di recente, che riguarda un abuso da parte di un individuo che si è presentato come operatore ecologico del Comune di . Il soggetto in Parte_2 questione è il signore , di Gallipoli. Il giorno 02.06.2024 ha bussato alla mia Parte_1 porta intorno alle 14:00 dichiarando di essere dipendente incaricato alla raccolta dei rifiuti.
3 Mi ha chiesto la somma di € 10,00 con varie scuse e dopo il mio rifiuto ha continuato a chiedermi la medesima somma più volte e con insistenza. Io mi sono rifiutata di pagare.
Questo non è stato un episodio isolato, purtroppo. Chiedo un vostro intervento”
Sentita come teste, , ha parzialmente ridimensionato il contenuto di tale Controparte_3 atto, dichiarando: A.D.R. la prima volta che ho visto il ricorrente è stato un pomeriggio, non ricordo il giorno né il mese, ma era periodo estivo, ha suonato, sono uscita e lui mi disse di essere un operatore ecologico del Comune di e di avere bisogno di 10 euro perché aveva finito Parte_2 la benzina;
io gli dissi che non ne avevo;
se n'è andato senza insistere;
poi una mattina è passato
, che lavora anche lui come operatore ecologico e lo conosco perché ho abitato tanti Persona_1 anni a Taviano, l'ho fermato, gli ho raccontato cosa era successo e gli ho chiesto se lo conoscesse;
non gli dissi il nominativo del ricorrente perché non lo sapevo, ma glielo descrissi;
capì di chi R_ si trattava e mi disse che andava chiedendo soldi in giro a tutti, senza ulteriori precisazioni;
dopo due giorni, è venuto a casa questo , il quale mi disse che veniva a nome della ditta e Persona_1 che siccome parecchie persone si stavano lamentando del comportamento di questa persona, mi chiese se ero disposta a firmare una dichiarazione già scritta in cui dichiaravo che il ricorrente era venuto a casa mia a cercare soldi;
mi disse che la ditta voleva farlo licenziare;
io accettato di R_ firmarla senza leggerla, perché quel giorno mio marito stava molto male, né mi ha lasciato una copia. A.D.R. la lettera l'ho letta solo molto dopo, ma non è vero che quella persona ha insistito, quando gli ho detto che non avevo soldi se n'è andato. Non è vero nemmeno che mi avesse chiesto soldi anche in altre occasioni, era la prima volta che lo vedevo.
A.D.R. confermo di avere ricevuto una lettera dal ricorrente tramite il suo avvocato, non ricordo cosa ci fosse scritto;
anzi, chiedevano a me il risarcimento dei danni perché era stato licenziato, ma io ho solo firmato una lettera da ignorante, se loro hanno altri scopi sono problemi loro.
A.D.R. confermo che la verità è quella che sto dichiarando oggi. A.D.R. la lettera a mia firma l'ho letta dopo perché, dopo aver ricevuto la lettera dell'avvocato, sono andata presso la resistente per capire cosa stesse succedendo e allora me l'hanno mostrata, io dopo averla letta gli dissi subito che non era vero quello che c'era scritto. A.D.R. dopo averla letta ho contattato l'avvocato del ricorrente per dirgli che non era vero quello che c'era scritto nella lettera a mia firma.
Con tali dichiarazioni, la teste ha quindi confermato che il ricorrente aveva citofonato alla sua porta, si era presentato come operatore ecologico del Comune di e le aveva chiesto Parte_2
10 euro;
ella ha invece smentito sia l'insistenza del ricorrente nel continuare a chiederle i soldi, nonostante il suo rifiuto, sia il fatto che vi sarebbero stati altri episodi precedenti.
Da tali dichiarazioni è inoltre emerso che, in un primo momento, la teste aveva CP_2 segnalato il fatto a voce a e che fu quest'ultimo, due giorni dopo, a portarle una Persona_1 dichiarazione già scritta solo da firmare, in quanto l'azienda aveva ricevuto segnalazioni di altri comportamenti analoghi del ricorrente ai danni di altre persone.
4 Sentito come teste, ha dichiarato: Persona_1
A.D.R. Lavoro per la resistente da più di 4 anni con mansioni di operatore-autista; il ricorrente lavorava con me, eravamo nella stessa squadra;
conosco di vista;
nell'estate Controparte_3 dell'anno scorso, al rientro dalle ferie, la NO mi fermò per dirmi che il ricorrente le aveva chiesto dei soldi, 10 euro mi aveva detto, qualificandosi come operatore ecologico del Comune di perché la carta di credito non gli funzionava e non aveva più benzina allo scooter per Parte_2 tornare a casa;
la NO mi disse che non glieli aveva dati perché aveva problemi familiari;
mi disse che aveva insistito, glieli chiese 2-3 volte, ma la risposta della NO era sempre Parte_1 stata la stessa;
la NO non mi disse il nome di questa persona, ma me lo indicò come l'operatore che avevo dietro, quindi capii subito di chi si trattava;
io dissi alla NO che se voleva andare all'Ecocentro poteva spiegare cos'era successo al coordinatore, ma lei mi disse che non poteva andare perché aveva il marito allettato;
diedi quel consiglio perché c'erano stati altri episodi, in un'occasione un'auto si è messa di traverso e l'autista mi ha chiesto se fossi stato io a chiedere soldi a suo padre, io gli dissi che al massimo era stato il quale ha ammesso di essere Parte_1 stato lui a chiedere soldi al padre e promise che glieli avrebbe restituiti;
non ricordo il nome di questa persona;
dell'episodio ho fatto una relazione scritta, perché questa persona è venuta più di una volta dietro al camion per vedere se c'era il ricorrente e io ho dovuto relazionare. Dopo che la NO mi ha raccontato cos'era successo con il ricorrente, ho fatto relazione al coordinatore facendo fare un messaggio vocale alla NO con il mio cellulare;
sulla base di Testimone_1 tale messaggio, scrisse la dichiarazione che io portai alla NO e gliela feci leggere Tes_1 chiedendole di vedere se c'era qualcosa che non andava;
la NO non fece obiezioni e firmò.
È stato quindi chiesto al testimone se fosse ancora in possesso del messaggio vocale e il teste ha risposto di sì; pertanto, “Il Giudice dispone procedersi in udienza all'ascolto di tale messaggio vocale, autorizzando parte resistente a depositarne la registrazione nel fascicolo telematico”.
L'ascolto di tale messaggio vocale, inviato dalla stessa , smentisce le dichiarazioni CP_2 da lei rese come teste, nella parte in cui ha affermato che il ricorrente “se n'è andato senza insistere … non è vero che quella persona ha insistito, quando gli ho detto che non avevo soldi se n'è andato”; nel messaggio vocale si sente infatti dire, con voce concitata, Controparte_3 che il ricorrente dopo essere stato “cacciatu poi ha fattu u pacciu, scia e benia, scia e benia, scia e benia. Poi nu l'aggiu istu chiui”; appare quindi evidente che, contrariamente a quanto dichiarato dalla teste in udienza, le richieste del ricorrente erano state particolarmente insistenti.
La versione contenuta nel suddetto messaggio vocale è certamente più attendibile rispetto alle dichiarazioni rese in udienza, non solo perché tale messaggio è stato inviato spontaneamente e nella quasi immediatezza dei fatti, ma soprattutto perché è evidente che, se il comportamento del ricorrente non fosse stato insistente e tale da metterla in agitazione, Controparte_3 non avrebbe avuto alcun motivo per fermare e riferirgli dell'accaduto. Persona_1
5 Peraltro, le dichiarazioni da lei rese come teste forniscono anche una spiegazione circa il motivo di tale parziale ritrattazione, avendo ella ammesso che la lettera dell'avvocato del ricorrente e la richiesta risarcitoria in essa contenuta l'avevano messa in agitazione.
Come già innanzi evidenziato, però, tale ritrattazione è solo parziale e riguarda solo l'insistenza nella richiesta di denaro da parte del ricorrente;
non vi è invece alcuna ritrattazione in relazione alla questione della presunta recidiva, in quanto è pacificamente emerso dall'attività istruttoria che, fin dall'inizio, aveva parlato esclusivamente dell'episodio del 2 giugno Controparte_3
e non aveva fatto alcun riferimento a precedenti richieste di denaro da parte del ricorrente.
Anzi, dall'ascolto del teste è emerso che la frase “tale suo grave portamento Testimone_1 non è stato un comportamento isolato” è un'aggiunta dello stesso (il quale ha redatto Tes_1 di suo pugno la dichiarazione firmata da ) ed è riferita a presunte richieste Controparte_3 di denaro effettuate da parte del ricorrente nei confronti di altre persone, non identificate.
Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dallo stesso : Testimone_1
A.D.R. lavoro per la resistente dal 2020 con mansioni di coordinatore.
A.D.R. confermo che mi chiamò al telefono insieme alla NO , non ricordo di R_ CP_2 preciso quando ma era estate;
la NO lasciò un messaggio vocale raccontando cos'era successo, sulla base di quanto da lei raccontato ho scritto una dichiarazione a suo nome, che la NO firmò
e fu a portargliela perché io ero impegnato;
altre persone mi avevano segnalato di avere R_ ricevuto richieste di denaro da parte di ma non volevano esporsi, non volevano che il Parte_1 loro nome comparisse, per tali episodi ho relazionato all'azienda senza indicare i nominativi.
A.D.R. ciò che ho scritto nella dichiarazione firmata dalla NO corrispondeva a ciò CP_2 che la stessa mi aveva raccontato nel messaggio vocale;
il messaggio è ancora sul mio cellulare e mi dichiaro disponibile a trasmetterlo all'azienda, ove mi venga richiesto.
A.D.R. confermo che la sig.ra è venuta all'Ecocentro a fine anno per parlare del CP_2 processo, non ricordo di preciso quando;
era vaga, non ricordo se mi disse di avere ricevuto lettere da avvocati;
confermo che la NO mi chiese di leggere la sua dichiarazione, ma preciso che ne aveva già una copia, le era stata consegnata da al momento della firma;
dopo averla letta R_ non mi ha detto niente, non ha detto che non fosse vero ciò che era scritto.
A.D.R. riconosco la dichiarazione di cui all'allegato n. 6 del fascicolo di parte resistente che mi viene esibita e confermo di averla scritta io;
ho trascritto quello che c'era sul vocale, anzi al massimo ho scritto di meno, il fatto che non fosse un episodio isolato l'ho aggiunto io, era riferito alle altre persone che non volevano far comparire il loro nome e non alla NO . CP_2
Alla luce di tali dichiarazioni, appare evidente che il documento di cui all'allegato n. 6 è del tutto conforme nel suo contenuto alla versione resa da (prima a voce al solo Controparte_3
e poi con messaggio vocale ascoltato sia da che da ) e al reale svolgimento R_ R_ Tes_1 dei fatti, tranne per la questione della presunta recidiva, che deve essere quindi esclusa.
6 Così riassunto l'esito dell'attività istruttoria, deve essere superata ogni questione sollevata dal ricorrente circa la presunta natura discriminatoria e/o ritorsiva del licenziamento impugnato.
Al riguardo, si deve infatti rilevare che il licenziamento si fonda su fatti realmente accaduti (per cui esso non può essere qualificato come pretestuoso) e, in ogni caso, le richieste di aspettativa e di permessi formulate dal ricorrente a fine maggio 2024 sono notevolmente anteriori rispetto alle sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti dall'azienda nell'aprile 2023; la resistente ha infatti dedotto al punto 9) che Non risponde al vero che “il ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha sempre osservato un comportamento irreprensibile, votato al rispetto delle regole” in quanto, come già anticipato, questi si è sempre contraddistinto proprio per la sua inclinazione al mancato rispetto del codice disciplinare tanto da avere nel tempo accumulato i seguenti provvedimenti disciplinari: “Multa disciplinare pari a 4 ore” con nota 7.4.2023 (prot.
2282); “Sospensione disciplinare pari a 10 giorni, senza diritto alla retribuzione” con nota 17.4.2023
(prot. 2493); “Sospensione disciplinare pari a 01 giorno, senza diritto alla retribuzione” con nota
17.4.2023 (prot. 2494); “Sospensione disciplinare pari a 01 giorno, senza diritto alla retribuzione” con nota 17.4.2023 (prot. 2495); Complessive quattro ore di multa con nota 2.8.2024 (prot. 3409)”.
Più in generale, le deduzioni del ricorrente circa l'esistenza di presunti intenti ritorsivi nei suoi confronti da parte del datore di lavoro sono rimaste totalmente sfornite di riscontri probatori.
Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi invece pienamente provata la sussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (con l'unica eccezione della recidiva), non solo in relazione al fatto che egli abbia realmente chiesto una somma di denaro (10 euro) a il Controparte_3
02.06.2024 (circostanza ammessa dallo stesso ricorrente), ma anche in relazione al fatto che le giustificazioni addotte dal lavoratore circa le ragioni di tale richiesta appaiono pretestuose.
Non è infatti chiaro se egli dovesse fare gasolio o benzina, se il mezzo utilizzato fosse un'auto o uno scooter, se avesse dimenticato il portafogli a casa (con soldi e bancomat) o se fosse andato prima alla posta, senza riuscire a prelevare;
soprattutto, se fosse vera la versione del ricorrente
(ovvero che fosse rimasto senza carburante e senza soldi), non è chiaro come sia poi riuscito a tornare a casa, visto che si era rifiutata di dargli i soldi. Controparte_3
Per quanto innanzi esposto, la domanda di reintegra non può essere accolta né ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015 (non trattandosi di licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo), né ai sensi del successivo art. 3 (dovendosi ritenere provata la materiale sussistenza del fatto contestato).
Deve essere inoltre superata ogni eventuale questione circa la rilevanza disciplinare del fatto, il quale, anche nell'interpretazione più favorevole al lavoratore, rientra pacificamente nell'ipotesi prevista dall'art. 68 lettera E), ovvero nella fattispecie di “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'effetto voluto non si sia verificato o e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile” prevista al punto e).
7 Nel caso di specie, la sanzione conservativa prevista alla lettera E) (“sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni”) non appare però proporzionata alla condotta contestata, perché appare ricorrere pienamente il carattere della particolare gravità che, in base alla citata norma contrattuale, esclude l'applicazione della sanzione conservativa e giustifica l'irrogazione della sanzione espulsiva;
la condotta rientra infatti tra le “Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso” prevista dalla successiva lettera F) e, in particolare, ricorre l'ipotesi sub g) della
“inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi che abbia comunque procurato danno all'azienda”.
Nel caso di specie, il fatto che un dipendente vada in giro chiedendo somme di denaro (sia pure di modesta entità), qualificandosi come operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti, non può che provocare un evidente danno all'azienda, quantomeno in termini di immagine.
A tal fine, appare sufficiente anche solo l'evidente stato di agitazione causato dal ricorrente con le sue richieste insistenti a (“… ha fattu u pacciu, scia e benia, scia e benia, Controparte_3 scia e benia”); come già innanzi evidenziato, se tali richieste non fossero state particolarmente insistenti, la NO non avrebbe avuto alcun motivo per fermare e riferirgli dell'accaduto R_
(per cui alcun procedimento disciplinare si sarebbe avviato); tutta la dinamica successiva dei fatti (il messaggio vocale inviato da , la dichiarazione redatta da e Controparte_3 Tes_1 firmata dalla stessa ) dimostra che la vicenda ha assunto connotati di gravità e ha CP_2 causato un danno di immagine all'azienda, nei rapporti con l'utenza; ciò è reso ulteriormente evidente dalle dichiarazioni di circa l'aggressione (quantomeno verbale) subita dal figlio R_ di una persona che avrebbe a sua volta ricevuto richieste di denaro da parte del ricorrente (il quale avrebbe ammesso la propria responsabilità e si sarebbe impegnato a restituire i soldi).
Anche se tali episodi non possono rilevare come recidiva in senso stretto (non essendo stati contestati ed essendo rimaste anonime le altre persone destinatarie delle richieste di denaro), il fatto storico riferito da (“…in un'occasione un'auto si è messa di traverso e l'autista mi ha R_ chiesto se fossi stato io a chiedere soldi a suo padre, io gli dissi che al massimo era stato il quale ha ammesso di essere stato lui a chiedere soldi al padre e promise che glieli Parte_1 avrebbe restituiti;
non ricordo il nome di questa persona;
dell'episodio ho fatto una relazione scritta, perché questa persona è venuta più di una volta dietro al camion per vedere se c'era il ricorrente e io ho dovuto relazionare…”) appare comunque rilevante ai fini della valutazione sia della gravità della condotta del ricorrente, sia del danno all'immagine subito dalla resistente.
Peraltro, con riferimento alla proporzionalità della sanzione espulsiva, basti rilevare che, in base all'art. 68 lett. F) CCNL, “si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso in ipotesi quali: a. in caso di una terza mancanza tra quelle previste nella precedente lett. E) entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione”; ove il ricorrente avesse ricevuto due precedenti sospensioni da 6 a 10 giorni (invece che una sola) il licenziamento sarebbe stato automatico.
8 Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, però, non appare ravvisabile la giusta causa.
In base all'art. 68 lettera G) del CCNL, il licenziamento senza preavviso è infatti previsto in caso di “… b. percezione di somme indebite a danno della clientela o di un qualsiasi compenso, anche non in danaro, o qualsiasi partecipazione a benefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio e comunque uso del rapporto di lavoro per trarre illecito profitto per sé o per altri;
c. violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'azienda o a terzi…”; nel caso di specie, la mancata percezione di somme da parte del ricorrente (come si è visto, si è rifiutata di dargli i soldi Controparte_3
e gli altri episodi sono rimasti non contestati e comunque non pienamente provati) porta ad escludere l'ipotesi sub b) e l'esclusione della recidiva incide certamente sulla gravità del fatto.
Pertanto, come richiesto dalla resistente in via gradata, deve essere disposta la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/09/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
Converte il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1200,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 12/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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