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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3951/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Separazione personale tra coniugi
promossa dalla ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Sebastiano Po, Via Rigonda n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Donato
e AR SE
Ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dei medesimi in VA
(TO) via Italia n. 1 come da delega in atti;
nei confronti del resistente
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso,
dall'Avv. IA Racco ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa in Meana di Susa (TO), Via Colle delle Finestre, nr. 54, giusta delega in atti.
pagina 1 di 15 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
Precisate dalle parti, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo,
contrariis rejectis,
previe declaratorie tutte del caso, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari,
previo eventuale esperimento di CTU diretta ad accertare l'idoneità dell'attuale regime di
affidamento e di collocazione di in rapporto alle esigenze del medesimo, oltreché le capacità Per_1
genitoriali del sig. Controparte_1
previo ordine di esibizione a carico del resistente di produrre il contratto di lavoro della figlia
e le ultime tre buste-paga; Per_2
dato atto che la signora nulla oppone all'assegnazione al marito della casa ex Parte_1
coniugale;
dato atto che è maggiorenne ma non autonomo economicamente Per_3
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi addebitandola al marito
-affidare il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_4
presso il padre e stabilendo visite e frequentazioni con la madre secondo accordi tra i coniugi e, in
difetto di accordo con le seguenti modalità: durante i fine settimana alternati, dall'uscita di
scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
due pomeriggi la
settimana, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il
week end con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana,
dall'uscita di scuola alle ore 21,00;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 06
gennaio e così di seguito); per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
pagina 2 di 15 lunedì di Pasqua;
in occasione delle altre festività infra settimanali (comprensive di eventuali
ponti) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
durante le vacanze
estive il
minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi,
con
corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre
le
prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni
dispari).
-disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare al
telefono/videochiamata il genitore non assegnatario della visita in periodo tardo pomeridiano per
quindici minuti circa.
-invitare il sig. a favorire e a non ostacolare in alcun modo i rapporti tra la Controparte_1
madre e Per_1
-disporre che la signora versi al marito un contributo per il mantenimento di Parte_1
e (maggiorenne ma non autonomo economicamente) il complessivo importo di Per_1 Per_3
Euro 400,00 mensili- Euro 200,00 a figlio- (importo annualmente rivalutato in base alle
variazioni dell'indice Istat), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, così come
individuate e regolamentate dal
protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea. Assegno unico INPS diviso al 50% tra i
coniugi.
Rigettare la domanda di imporre a carico della ricorrente un contributo per il mantenimento
della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Per_2
-Rigettare la domanda del sig. di contributo al proprio mantenimento perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa
-Rigettare ogni altra avversa domanda
pagina 3 di 15 -Condannare il sig. ex art. 96 c.p.c.al risarcimento del danno in favore della Controparte_1
signora per i motivi espressi in narrativa.” Parte_1
PER IL RESISTENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via principale
- previa occorrenda ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori nei termini di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c., pronunciare la separazione giudiziale tra i signori e Controparte_1 Pt_1
[...]
- dichiarare l'addebitabilità alla sig.ra della separazione dei coniugi, con conseguente Parte_1
condanna alla refusione delle spese legali in favore del sig. CP_1
- respingere la domanda di addebito formulata dalla sig.ra di cui alla memoria integrativa, Pt_1
in quanto infondata per i motivi in atti;
- assegnare la casa coniugale sita in San Sebastiano da Po (TO), Via Rigonda nr. 1 al sig.
[...]
con i relativi arredi e suppellettili, ove i figli e manterranno la propria CP_1 Per_3 Per_1
residenza;
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore nato a [...]
VA (TO);
- previo gradimento del minore, confermare le modalità di visita tra la sig.ra ed il figlio Pt_1
come disposte dal Presidente a seguito dell'udienza presidenziale;
Per_1
- disporre che la sig.ra sia tenuta al versamento del contributo al mantenimento in favore Pt_1
dei figli e nella misura di € 400,00 (quattrocento/00), € 200,00 per ciascun figlio, Per_3 Per_1
mensili
rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT o altra somma veriore accertanda in corso di
causa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- disporre che sia interamente a favore del sig. l'assegno unico per i figli;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del legale
scrivente.
In via istruttoria:
pagina 4 di 15 Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori, come formulati nelle memorie ex. art. 183, c. 6,
c.p.c.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di
con sede operativa in Torrazza (TO), Strada Provinciale per Rondissone nr. 90/88, con CP_2
riferimento al regolamento aziendale per il c.d. “turno famiglia”, indicando in quali casistiche i
propri dipendenti possono farne richiesta ed usufruirne.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio il 27.12.1997 Controparte_1 Parte_1
in Torino, con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 01161,
uff.1, Parte 2, Serie A, Anno 1997.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), IA Per_2
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), (nato a [...] Per_3 Per_1
il 11.01.2012).
Le figlie e IA sono maggiorenni e economicamente indipendenti, mentre Per_2
il figlio seppur maggiorenne non è ancora autonomo e è minorenne. Per_3 Per_1
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (con domanda di addebito al marito della separazione) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 5 di 15 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea del
16.02.2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
II. Ciascuno dei coniugi ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altro,
ritenuto responsabile esclusivo dell'irreversibile crisi coniugale.
La moglie ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo di avere subito negli ultimi anni del matrimonio comportamenti aggressivi e restrittivi.
Per queste ragioni la ricorrente ha maturato l'idea di separarsi, inizialmente con accordo del marito di addivenire ad una separazione consensuale, ma l'aggressività del marito sfociata nell'episodio verificatosi il 5.12.2022, l'avrebbe convinta a richiedere la separazione con addebito al marito. In tale circostanza, il marito avrebbe aggredito fisicamente la moglie costringendola a richiedere l'intervento dei Carabinieri,
successivamente a recarsi, accompagnata dalla figlia in Pronto Soccorso Per_2
(doc.6), e quindi a sporgere querela verso il convenuto (doc.5). La ricorrente dopo il suddetto episodio non aveva più fatto ritorno nella casa familiare, lasciando lì i suoi effetti personali, andando a vivere presso la casa del suo compagno.
Il ricorrente ha negato ogni addebito e fornito una diversa lettura di quanto accaduto il
5.12.2022, allorquando la moglie, decisa ad abbandonare la casa coniugale, aveva ad arte inscenato la lite e tutto quanto ne era conseguito.
Sul punto, nel corso del giudizio si è proceduto all'escussione di vari testi, le cui dichiarazioni, riscontrandosi e completandosi vicendevolmente, hanno comprovato quanto sostenuto dalla moglie.
In particolare, dal verbale di udienza di escussione dei testi del 1.03.2024, emerge quanto segue:
- la teste , figlia dei coniugi, sui capi di prova di cui alla memoria ex art. Testimone_1
pagina 6 di 15 sul capo 2. (ossia: “Vero che, all'aggressione assisteva la figlia della coppia la quale Per_2
interveniva per allontanare fisicamente il padre dalla madre ed evitare il peggio.”): è vero: “i miei
genitori si stavano urlando contro e quindi io mi sono messa in mezzo per evitare il peggio;
sono
arrivata quando avevano già iniziato a litigare;
mia madre era sdraiata sul divano penso e mio
padre le parlava addosso;
”
Sul capo 3: (ossia:“Vero che, durante la colluttazione il sig. con ai piedi le scarpe da CP_1
antiinfortunistica colpiva la moglie con un calcio.”): è vero;
ho assistito al fatto;
erano alzati e si
trovavano vicino alla porta di casa;
il fatto è successo sempre il 5 dicembre 2022.
Del resto, lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale sui capi sopra indicati ha risposto:
capo 2) “è vero;
avevo chiesto io a mia figlia di rimanere vicino casa proprio perché così Per_2
poteva intervenire;
”
capo 3) “può essere che le avessi tirato un calcio, non so se l'ho colpita;
di parole ce ne siamo
dette tante;
”
Può dunque ritenersi provato che il 5.12.2022 il marito abbia assunto condotte verbalmente e fisicamente violente nei confronti della moglie nel corso di un'accesa lite,
ammettendo anche di averle potuto dare un calcio. La figlia è dovuta Per_2
intervenire nella accesa discussione tra i genitori e ha in seguito accompagnato la madre al pronto soccorso dove la stessa ha riportato una prognosi di 7 giorni (cfr.
documentazione medica attestante l'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
VA in data 5.12.2022, con prognosi di 7 giorni - doc. 5). Il giorno successivo, la moglie ha presentato querela presso la stazione dei carabinieri di VA, descrivendo i fatti come riferiti anche dalla figlia in sede testimoniale (cfr. doc.6);
La circostanza che in sede penale la querela sia stata archiviata (cfr. doc.41) non può
indurre a conclusioni diverse, in quanto nella presente sede gli agiti aggressivi e violenti del marito sono stati provati.
Il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dalla teste e dall'interrogato rimanda l'immagine di un marito che con le sue condotte violente ed aggressive, ha determinato pagina 7 di 15 una irreversibile ed irrecuperabile crisi coniugale, con comportamenti sicuramente violativi dell'obbligo di rispetto, lealtà, collaborazione e assistenza coniugale;
tali condotte hanno dunque reso inevitabile la separazione tra i coniugi.
Il quadro complessivo delle risultanze di causa come sopra compendiato rende indubitabile che le condotte del marito sono sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 151
comma 2 c.c. e, come tali, costituiscono motivo sufficiente per l'addebito della separazione in capo all'autore.
Premesso quanto sopra, appare dunque evidente la piena responsabilità del marito per la violazione deliberata e reiterata dei doveri inerenti il matrimonio e per aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre aver arrecato grave pregiudizio alla moglie.
In tale contesto, va dichiarato che la separazione è addebitabile al marito.
Il marito ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie allegando che la stessa aveva agito un tradimento ed abbandonato la casa coniugale.
La relazione extraconiugale intrattenuta con l'attuale compagno non è Persona_5
stata contestata in sé dalla moglie, che tuttavia ha eccepito che la stessa fosse intervenuta quando oramai la crisi coniugale era conclamata. In sede di interrogatorio formale la moglie ha dichiarato:
sul capo 16) (ossia: “Nel luglio del 2022, la sig.ra ha iniziato una relazione sentimentale Pt_1
con un proprio collega, sig. che confessava alla figlia ed alla quale Persona_5 Per_2
chiedeva di mentire al padre sui turni di lavoro2): “io ho conosciuto il sig. nel Per_5
2019 quando ho iniziato a lavorare là; a luglio del 2022 abbiamo iniziato a frequentarci quali
RSA sindacali;
all'epoca non avevamo una relazione;
io comunque avevo già detto a mio madre
che volevo separarmi da lui;
a settembre 2022 il mio avvocato aveva mandato la lettera a mio
marito per formalizzare la mia decisione;
la relazione con il sig. è iniziata Per_5
successivamente; è vero che ho detto a di mentire sui miei spostamenti perché mio Per_2
marito era molto geloso, mi controllava e addirittura non potevo prendere un caffè neppure con
una mia collega;
dovevo tornare subito a casa dopo il lavoro;
”
pagina 8 di 15 sul capo 17(ossia: “Tra fine agosto ed inizio settembre 2022, la sig.ra ha confessato il Pt_1
proprio tradimento anche al sig. alla presenza dei figli, promettendo di voler ricostituire CP_1
il nucleo familiare”): “non ho confessato il tradimento;
ho detto solo che mi stavo innamorando
di un'altra persona;
in quel momento non avevo tradito mio marito;
ho provato a ricostruire il
nucleo familiare ma non era stato possibile in quanto vivevo un incubo con mio marito;
mi
controllava e mi svegliava anche la notte per chiedermi qualunque cosa o accusarmi di qualunque
cosa;”
sul capo 18. (ossia: “In data 03.12.2022, la sig.ra tornava a casa e chiedeva al sig. Pt_1
ed ai figli e di perdonarla e tornare a vivere insieme, esprimendo CP_1 Per_2 Per_3 Per_1
il desiderio di allargare la famiglia”): “è vero;
ho avuto un attimo di debolezza;
era sotto Natale e
per 24 ore ho espresso questo desiderio ma poi ho capito che quella non era la strada giusta;
poi
sono successi i fatti del 5 dicembre 2022;”.
E' stato dunque sentito come teste anche il quale sul capo 21 (ossia: Persona_5
“La sig.ra sin dal 05.12.2022, ha vissuto stabilmente presso l'abitazione del proprio Pt_1
compagno – sig. – sita in VA (TO), Via Caluso nr. 17, ove il figlio ed il Per_5 Per_1
figlio hanno trascorso i propri sporadici momenti con la madre”) ha dichiarato: “è vero;
Per_3
la sig.ra non sapeva dove andare quando è stata mandata via da casa e quindi l'avevo Pt_1
ospitata io;
”
La figlia è stata escussa alla medesima udienza ed ha dichiarato, sui Testimone_1
capi di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta:
capo 16): “mia madre mi aveva detto di questa relazione quando oramai si stava separando con
mio padre;
non so quando sia iniziata la relazione di mia madre con il collega sig. Per_5
a me mia madre lo disse prima del mese di dicembre 2022; i miei genitori avevano prima
[...]
detto a noi figli della loro intenzione di separarsi e poi di questa relazione;
capo 17): “è successo ma non so collocare nel tempo l'episodio;”
capo 18): “è vero che mia madre era tornata a casa per chiarire la situazione ed era stata due
giorni; ma del fatto che volesse allargare la figlia non sapevamo nulla;
mia madre voleva fare la
pace con noi;
”
pagina 9 di 15 capo 20): “è vero, quel giorno mia madre è andata via di casa dopo la lite che aveva avuto con
mio padre ed erano stati chiamati i carabinieri;
”
E' stato escusso, sempre all'udienza del giorno 1.3.2024, come testimone anche l'altro figlio dei coniugi, , il quale ha riferito di avere sentito la madre, mentre Testimone_2
lui si trovava sulle scale, dire che non amava più il padre e che aveva conosciuto un altro uomo. Il figlio ha anche dichiarato che la mattina del 05.12.2022, la madre le aveva detto di volersene andare via di casa e di voler portare via con sé il figlio Per_1
Dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dall'interessata in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi come sopra indicati, emerge dunque che sicuramente già nel mese di agosto/settembre 2022 la convenuta si fosse innamorata di un altro uomo, che lo avesse confessato al marito ed anche ai figli, chiedendo successivamente di poter tentare di ricostruire l'unione coniugale, ma poi rendendosi conto che non riusciva più
a portare avanti la relazione coniugale. Quindi, la mattina del 5.12.2022, la moglie ha comunicato al figlio che avrebbe lasciato la casa coniugale portando con sé il Per_3
figlio ancora minorenne, per trasferirsi a casa dell'uomo di cui era oramai Per_1
innamorata: quella stessa sera dopo la lite con il marito, la moglie ha lasciato la casa coniugale e, come riferito già al mattino di quello stesso giorno al figlio , si è Per_3
trasferita a casa di , evidentemente non perché, come quest'ultimo ha Persona_5
riferito non avesse altro luogo dove andare, ma perché aveva deciso di andare a vivere con lui. Tale decisione, già presa prima ancora della lite del 5.12.2022, comprova che sicuramente già prima di quella data la moglie aveva una relazione sentimentale con il
, relazione extraconiugale che la aveva indotta a decidere di andare a vivere Per_5
con lui. La moglie, dunque ha intrapreso la relazione extraconiugale confessata al marito, chiedendo anche alla figlia di coprire le sue assenze da casa dopo il lavoro,
evidentemente già prima sia del 5.12.2022 sia soprattutto prima di introdurre il procedimento per chiedere la separazione. È dunque risultato provato che la volontà
della moglie di intraprendere una convivenza con il con cui aveva una Per_5
pagina 10 di 15 relazione sentimentale, è stata la causa della irreversibile crisi coniugale, avendo la stessa con la sua condotta definitivamente fatto venir meno l'affectio coniugalis.
Il quadro complessivo delle risultanze di causa come sopra compendiato rende indubitabile che la condotta della moglie è stata sicuramente rilevante ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. e, come tale, costituisce motivo sufficiente per l'addebito della separazione in capo all'autore.
Premesso quanto sopra, appare dunque evidente la piena responsabilità della moglie per la violazione deliberata e reiterata dei doveri inerenti il matrimonio ed in particolare dell'obbligo di fedeltà, e per aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza,
oltre aver arrecato grave pregiudizio al marito.
In tale contesto, va dichiarato che la separazione è addebitabile alla moglie.
III. Entrambi i genitori hanno chiesto l'affido condiviso del figlio minore (nato in Per_1
data 11.1.2012) con collocazione prevalente presso li padre, come del resto disposto con ordinanza presidenziale del 20.2.2023, con la quale alla luce delle complesse dinamiche familiari era stato dato incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali.
Con relazione trasmessa 16.10.2023, i Servizi Sociali hanno riferito: “in questi mesi i
genitori non hanno evidenziato ai Servizi alcuna difficoltà né di comunicazione tra loro né
relativamente ai rapporti tra e la madre;
contatti dai Servizi entrambi si sono presentato Per_1
puntualmente; dice di vedere la madre nei fine settimana, indotto dal padre ad andare Per_1
anche quando non ne avrebbe voglia per cui non vuole incontri più frequenti. La madre, dal
canto suo, non ha sollevato lamentele né quanto alle comunicazioni tra i genitori né per le visite,
precisando di non sentire la necessità della mediazione preferendo parlare con il marito a mezzo
messaggistica. i Servizi hanno quindi ritenuto di non apportare modifiche nell'organizzazione
degli incontri madre/figlio, ribadendo ai genitori l'opportunità di rivolgersi ad un centro di
Mediazione privato (non disponendone il Servizio), qualora lo ritenessero realmente utile.”
Con successiva relazione di aggiornamento trasmessa dal CISS il 27.2.2024 è stato comunicato che: “Entrambi i sigg. affermano che vengono mantenuti contatti madre/figlio
pagina 11 di 15 attraverso la telefonata quotidiana e è tranquillo. Il rendimento scolastico è buono come Per_1
confermato dalla madre.”
Dal tenore delle indicate relazioni emerge che nonostante la conflittualità, i genitori sono stati in grado di occuparsi adeguatamente del minore e hanno trovato un modo per comunicare e collaborare per garantire un adeguato soddisfacimento delle esigenze del figlio.
Va dunque confermato l'intero impianto disposto in punto mantenimento, collocazione e calendario di incontri con il genitore non collocatario disposto con l'ordinanza presidenziale del 20.2.2023, risultando adeguato nell'interesse del minore.
IV. Le parti concordano sull'assegnazione della casa coniugale al marito, collocatario del figlio minore e convivente con il figlio (cl. 2004), maggiorenne ma non Per_1 Per_3
ancora economicamente autonomo. Tale accordo è sicuramente conforme all'interesse del minore di continuare a vivere nella casa familiare in cui è sempre vissuto.
V. I genitori hanno anche chiesto la conferma delle disposizioni dell'ordinanza presidenziale del 20.2.2023 di carattere economico, ivi compresa la paritaria ripartizione delle spese extra assegno relative ai figli e . Per_1 Per_3
Dall'istruttoria esperita anche attraverso le produzioni documentali è emerso che:
- la moglie ha dichiarato di essere dipendente ha dichiarato redditi per il CP_2
2020 di € 21.169,00; per il 2021 di € 22.127,00. Ha allegato buste paga del 2022
relative al mese di ottobre di € 1.243,68, al mese di novembre di € 1.249,46; al mese di dicembre di € 645,56.
- il marito ha dichiarato redditi per il 2022 di €11.236,00; per il 2023 di € 7.159,00. Ha
allegato le buste paga del 2023 relative alle mensilità di agosto per € 810,00;
settembre per € 1.200,00; ottobre per €1.300,00; novembre per € 1.274,00; dicembre per € 1.520,00. Buste paga relative all'anno 2024 per gennaio €1.047,92; per febbraio
€ 1.464,18; per marzo €1.341,22; per aprile €1.434,88; per maggio €1.392,72; per giugno €1.904,22; per luglio € 1.639,75; per settembre € 2.830,12; per ottobre €
1.893,42; per novembre € 1.882,02.
pagina 12 di 15 Alla luce dei dati sopra riportati l'accordo anche sul punto raggiunto tra i genitori (la versa a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e € Pt_1 Per_3 Per_1
400,00 (quattrocento/00), ossia € 200,00 per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie), riproduttivo di quanto disposto con ordinanza presidenziale, può
essere recepito dal Collegio, essendo conforme all'interesse della prole.
Il padre, però, richiede che sia interamente devoluto a suo favore l'assegno unico per i figli, laddove la madre ha chiesto che lo stesso venga percepito al 50% da ciascun genitore. La richiesta del convenuto, in mancanza di accordo sul punto, è da rigettare stante l'affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori. Per_1
VI. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
In ogni caso, vanno disattese le istanze istruttorie reiterate delle parti in sede di precisazione delle conclusioni definitive, non essendo peraltro neanche stati indicati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella sottesa al provvedimento del 25.11.2023.
Del resto, i difensori delle parti all'esito dell'udienza del 1 marzo 2024, dopo l'escussione dei testi da loro citati, hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni definitive, implicitamente rinunciando ad ogni ulteriore attività
istruttoria.
VII. Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, non potendosi ravvisare alcuna posizione di prevalente soccombenza di una di esse;
nessuna distrazione in favore degli antistatari (difensori del convenuto) va dunque considerata.
Non si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per la condanna del convenuto alle spese ex art. 96 c.p.c., non essendo lo stesso risultato totalmente soccombente e nemmeno essendo emerso che abbia agito in malafede. Entrambe le parti non sono state in grado di trovare l'accordo, sebbene abbiano poi concluso come da ordinanza presidenziale, rinunciando ad alcune delle domande formulate e sostanzialmente pagina 13 di 15 discutendo solo sull'addebito della separazione, che in esito è risultata addebitata ad entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3951/2022
R.G., sentito il Pubblico Ministero, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 27.12.1997 in Torino, con atto trascritto nei Registri di
Stato civile del detto Comune al n. 01161, Parte 2, Serie A, Anno 1997.
Vanno eseguite le formalità di legge.
- DICHIARA che la separazione è addebitabile al marito;
- DICHIARA che la separazione è addebitabile alla moglie;
- DISPONE che la casa coniugale sita in San Sebastiano da Po (TO), Via Rigonda nr.1
sia assegnata al sig. con i relativi arredi e suppellettili, ove i figli Controparte_1 Per_3
e manterranno la propria residenza;
Per_1
- DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Persona_4
nato a [...] il [...], con collocazione dello stesso presso il padre.
La madre potrà vedere e tenere con sé il minore, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e desideri del figlio e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì
mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
pagina 14 di 15 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
- DISPONE che la signora versi al marito un contributo per il Parte_1
mantenimento di e (maggiorenne ma non autonomo economicamente) Per_1 Per_3
del complessivo importo di Euro 400,00 mensili- Euro 200,00 a figlio - (importo annualmente rivalutabile in base alle variazioni dell'indice Istat), oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea. Assegno unico INPS diviso al 50% tra i coniugi.
- DISATTENDE la domanda avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Ivrea, in data 1 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia
Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte ricorrente, ha dichiarato:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3951/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Separazione personale tra coniugi
promossa dalla ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Sebastiano Po, Via Rigonda n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Donato
e AR SE
Ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dei medesimi in VA
(TO) via Italia n. 1 come da delega in atti;
nei confronti del resistente
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso,
dall'Avv. IA Racco ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa in Meana di Susa (TO), Via Colle delle Finestre, nr. 54, giusta delega in atti.
pagina 1 di 15 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
Precisate dalle parti, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo,
contrariis rejectis,
previe declaratorie tutte del caso, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari,
previo eventuale esperimento di CTU diretta ad accertare l'idoneità dell'attuale regime di
affidamento e di collocazione di in rapporto alle esigenze del medesimo, oltreché le capacità Per_1
genitoriali del sig. Controparte_1
previo ordine di esibizione a carico del resistente di produrre il contratto di lavoro della figlia
e le ultime tre buste-paga; Per_2
dato atto che la signora nulla oppone all'assegnazione al marito della casa ex Parte_1
coniugale;
dato atto che è maggiorenne ma non autonomo economicamente Per_3
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi addebitandola al marito
-affidare il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_4
presso il padre e stabilendo visite e frequentazioni con la madre secondo accordi tra i coniugi e, in
difetto di accordo con le seguenti modalità: durante i fine settimana alternati, dall'uscita di
scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
due pomeriggi la
settimana, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il
week end con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana,
dall'uscita di scuola alle ore 21,00;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 06
gennaio e così di seguito); per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
pagina 2 di 15 lunedì di Pasqua;
in occasione delle altre festività infra settimanali (comprensive di eventuali
ponti) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
durante le vacanze
estive il
minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi,
con
corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre
le
prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni
dispari).
-disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare al
telefono/videochiamata il genitore non assegnatario della visita in periodo tardo pomeridiano per
quindici minuti circa.
-invitare il sig. a favorire e a non ostacolare in alcun modo i rapporti tra la Controparte_1
madre e Per_1
-disporre che la signora versi al marito un contributo per il mantenimento di Parte_1
e (maggiorenne ma non autonomo economicamente) il complessivo importo di Per_1 Per_3
Euro 400,00 mensili- Euro 200,00 a figlio- (importo annualmente rivalutato in base alle
variazioni dell'indice Istat), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, così come
individuate e regolamentate dal
protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea. Assegno unico INPS diviso al 50% tra i
coniugi.
Rigettare la domanda di imporre a carico della ricorrente un contributo per il mantenimento
della figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Per_2
-Rigettare la domanda del sig. di contributo al proprio mantenimento perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa
-Rigettare ogni altra avversa domanda
pagina 3 di 15 -Condannare il sig. ex art. 96 c.p.c.al risarcimento del danno in favore della Controparte_1
signora per i motivi espressi in narrativa.” Parte_1
PER IL RESISTENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via principale
- previa occorrenda ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori nei termini di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c., pronunciare la separazione giudiziale tra i signori e Controparte_1 Pt_1
[...]
- dichiarare l'addebitabilità alla sig.ra della separazione dei coniugi, con conseguente Parte_1
condanna alla refusione delle spese legali in favore del sig. CP_1
- respingere la domanda di addebito formulata dalla sig.ra di cui alla memoria integrativa, Pt_1
in quanto infondata per i motivi in atti;
- assegnare la casa coniugale sita in San Sebastiano da Po (TO), Via Rigonda nr. 1 al sig.
[...]
con i relativi arredi e suppellettili, ove i figli e manterranno la propria CP_1 Per_3 Per_1
residenza;
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore nato a [...]
VA (TO);
- previo gradimento del minore, confermare le modalità di visita tra la sig.ra ed il figlio Pt_1
come disposte dal Presidente a seguito dell'udienza presidenziale;
Per_1
- disporre che la sig.ra sia tenuta al versamento del contributo al mantenimento in favore Pt_1
dei figli e nella misura di € 400,00 (quattrocento/00), € 200,00 per ciascun figlio, Per_3 Per_1
mensili
rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT o altra somma veriore accertanda in corso di
causa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- disporre che sia interamente a favore del sig. l'assegno unico per i figli;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del legale
scrivente.
In via istruttoria:
pagina 4 di 15 Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori, come formulati nelle memorie ex. art. 183, c. 6,
c.p.c.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di
con sede operativa in Torrazza (TO), Strada Provinciale per Rondissone nr. 90/88, con CP_2
riferimento al regolamento aziendale per il c.d. “turno famiglia”, indicando in quali casistiche i
propri dipendenti possono farne richiesta ed usufruirne.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio il 27.12.1997 Controparte_1 Parte_1
in Torino, con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 01161,
uff.1, Parte 2, Serie A, Anno 1997.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), IA Per_2
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), (nato a [...] Per_3 Per_1
il 11.01.2012).
Le figlie e IA sono maggiorenni e economicamente indipendenti, mentre Per_2
il figlio seppur maggiorenne non è ancora autonomo e è minorenne. Per_3 Per_1
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (con domanda di addebito al marito della separazione) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 5 di 15 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea del
16.02.2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
II. Ciascuno dei coniugi ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altro,
ritenuto responsabile esclusivo dell'irreversibile crisi coniugale.
La moglie ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo di avere subito negli ultimi anni del matrimonio comportamenti aggressivi e restrittivi.
Per queste ragioni la ricorrente ha maturato l'idea di separarsi, inizialmente con accordo del marito di addivenire ad una separazione consensuale, ma l'aggressività del marito sfociata nell'episodio verificatosi il 5.12.2022, l'avrebbe convinta a richiedere la separazione con addebito al marito. In tale circostanza, il marito avrebbe aggredito fisicamente la moglie costringendola a richiedere l'intervento dei Carabinieri,
successivamente a recarsi, accompagnata dalla figlia in Pronto Soccorso Per_2
(doc.6), e quindi a sporgere querela verso il convenuto (doc.5). La ricorrente dopo il suddetto episodio non aveva più fatto ritorno nella casa familiare, lasciando lì i suoi effetti personali, andando a vivere presso la casa del suo compagno.
Il ricorrente ha negato ogni addebito e fornito una diversa lettura di quanto accaduto il
5.12.2022, allorquando la moglie, decisa ad abbandonare la casa coniugale, aveva ad arte inscenato la lite e tutto quanto ne era conseguito.
Sul punto, nel corso del giudizio si è proceduto all'escussione di vari testi, le cui dichiarazioni, riscontrandosi e completandosi vicendevolmente, hanno comprovato quanto sostenuto dalla moglie.
In particolare, dal verbale di udienza di escussione dei testi del 1.03.2024, emerge quanto segue:
- la teste , figlia dei coniugi, sui capi di prova di cui alla memoria ex art. Testimone_1
pagina 6 di 15 sul capo 2. (ossia: “Vero che, all'aggressione assisteva la figlia della coppia la quale Per_2
interveniva per allontanare fisicamente il padre dalla madre ed evitare il peggio.”): è vero: “i miei
genitori si stavano urlando contro e quindi io mi sono messa in mezzo per evitare il peggio;
sono
arrivata quando avevano già iniziato a litigare;
mia madre era sdraiata sul divano penso e mio
padre le parlava addosso;
”
Sul capo 3: (ossia:“Vero che, durante la colluttazione il sig. con ai piedi le scarpe da CP_1
antiinfortunistica colpiva la moglie con un calcio.”): è vero;
ho assistito al fatto;
erano alzati e si
trovavano vicino alla porta di casa;
il fatto è successo sempre il 5 dicembre 2022.
Del resto, lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale sui capi sopra indicati ha risposto:
capo 2) “è vero;
avevo chiesto io a mia figlia di rimanere vicino casa proprio perché così Per_2
poteva intervenire;
”
capo 3) “può essere che le avessi tirato un calcio, non so se l'ho colpita;
di parole ce ne siamo
dette tante;
”
Può dunque ritenersi provato che il 5.12.2022 il marito abbia assunto condotte verbalmente e fisicamente violente nei confronti della moglie nel corso di un'accesa lite,
ammettendo anche di averle potuto dare un calcio. La figlia è dovuta Per_2
intervenire nella accesa discussione tra i genitori e ha in seguito accompagnato la madre al pronto soccorso dove la stessa ha riportato una prognosi di 7 giorni (cfr.
documentazione medica attestante l'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
VA in data 5.12.2022, con prognosi di 7 giorni - doc. 5). Il giorno successivo, la moglie ha presentato querela presso la stazione dei carabinieri di VA, descrivendo i fatti come riferiti anche dalla figlia in sede testimoniale (cfr. doc.6);
La circostanza che in sede penale la querela sia stata archiviata (cfr. doc.41) non può
indurre a conclusioni diverse, in quanto nella presente sede gli agiti aggressivi e violenti del marito sono stati provati.
Il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dalla teste e dall'interrogato rimanda l'immagine di un marito che con le sue condotte violente ed aggressive, ha determinato pagina 7 di 15 una irreversibile ed irrecuperabile crisi coniugale, con comportamenti sicuramente violativi dell'obbligo di rispetto, lealtà, collaborazione e assistenza coniugale;
tali condotte hanno dunque reso inevitabile la separazione tra i coniugi.
Il quadro complessivo delle risultanze di causa come sopra compendiato rende indubitabile che le condotte del marito sono sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 151
comma 2 c.c. e, come tali, costituiscono motivo sufficiente per l'addebito della separazione in capo all'autore.
Premesso quanto sopra, appare dunque evidente la piena responsabilità del marito per la violazione deliberata e reiterata dei doveri inerenti il matrimonio e per aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre aver arrecato grave pregiudizio alla moglie.
In tale contesto, va dichiarato che la separazione è addebitabile al marito.
Il marito ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie allegando che la stessa aveva agito un tradimento ed abbandonato la casa coniugale.
La relazione extraconiugale intrattenuta con l'attuale compagno non è Persona_5
stata contestata in sé dalla moglie, che tuttavia ha eccepito che la stessa fosse intervenuta quando oramai la crisi coniugale era conclamata. In sede di interrogatorio formale la moglie ha dichiarato:
sul capo 16) (ossia: “Nel luglio del 2022, la sig.ra ha iniziato una relazione sentimentale Pt_1
con un proprio collega, sig. che confessava alla figlia ed alla quale Persona_5 Per_2
chiedeva di mentire al padre sui turni di lavoro2): “io ho conosciuto il sig. nel Per_5
2019 quando ho iniziato a lavorare là; a luglio del 2022 abbiamo iniziato a frequentarci quali
RSA sindacali;
all'epoca non avevamo una relazione;
io comunque avevo già detto a mio madre
che volevo separarmi da lui;
a settembre 2022 il mio avvocato aveva mandato la lettera a mio
marito per formalizzare la mia decisione;
la relazione con il sig. è iniziata Per_5
successivamente; è vero che ho detto a di mentire sui miei spostamenti perché mio Per_2
marito era molto geloso, mi controllava e addirittura non potevo prendere un caffè neppure con
una mia collega;
dovevo tornare subito a casa dopo il lavoro;
”
pagina 8 di 15 sul capo 17(ossia: “Tra fine agosto ed inizio settembre 2022, la sig.ra ha confessato il Pt_1
proprio tradimento anche al sig. alla presenza dei figli, promettendo di voler ricostituire CP_1
il nucleo familiare”): “non ho confessato il tradimento;
ho detto solo che mi stavo innamorando
di un'altra persona;
in quel momento non avevo tradito mio marito;
ho provato a ricostruire il
nucleo familiare ma non era stato possibile in quanto vivevo un incubo con mio marito;
mi
controllava e mi svegliava anche la notte per chiedermi qualunque cosa o accusarmi di qualunque
cosa;”
sul capo 18. (ossia: “In data 03.12.2022, la sig.ra tornava a casa e chiedeva al sig. Pt_1
ed ai figli e di perdonarla e tornare a vivere insieme, esprimendo CP_1 Per_2 Per_3 Per_1
il desiderio di allargare la famiglia”): “è vero;
ho avuto un attimo di debolezza;
era sotto Natale e
per 24 ore ho espresso questo desiderio ma poi ho capito che quella non era la strada giusta;
poi
sono successi i fatti del 5 dicembre 2022;”.
E' stato dunque sentito come teste anche il quale sul capo 21 (ossia: Persona_5
“La sig.ra sin dal 05.12.2022, ha vissuto stabilmente presso l'abitazione del proprio Pt_1
compagno – sig. – sita in VA (TO), Via Caluso nr. 17, ove il figlio ed il Per_5 Per_1
figlio hanno trascorso i propri sporadici momenti con la madre”) ha dichiarato: “è vero;
Per_3
la sig.ra non sapeva dove andare quando è stata mandata via da casa e quindi l'avevo Pt_1
ospitata io;
”
La figlia è stata escussa alla medesima udienza ed ha dichiarato, sui Testimone_1
capi di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta:
capo 16): “mia madre mi aveva detto di questa relazione quando oramai si stava separando con
mio padre;
non so quando sia iniziata la relazione di mia madre con il collega sig. Per_5
a me mia madre lo disse prima del mese di dicembre 2022; i miei genitori avevano prima
[...]
detto a noi figli della loro intenzione di separarsi e poi di questa relazione;
capo 17): “è successo ma non so collocare nel tempo l'episodio;”
capo 18): “è vero che mia madre era tornata a casa per chiarire la situazione ed era stata due
giorni; ma del fatto che volesse allargare la figlia non sapevamo nulla;
mia madre voleva fare la
pace con noi;
”
pagina 9 di 15 capo 20): “è vero, quel giorno mia madre è andata via di casa dopo la lite che aveva avuto con
mio padre ed erano stati chiamati i carabinieri;
”
E' stato escusso, sempre all'udienza del giorno 1.3.2024, come testimone anche l'altro figlio dei coniugi, , il quale ha riferito di avere sentito la madre, mentre Testimone_2
lui si trovava sulle scale, dire che non amava più il padre e che aveva conosciuto un altro uomo. Il figlio ha anche dichiarato che la mattina del 05.12.2022, la madre le aveva detto di volersene andare via di casa e di voler portare via con sé il figlio Per_1
Dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dall'interessata in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi come sopra indicati, emerge dunque che sicuramente già nel mese di agosto/settembre 2022 la convenuta si fosse innamorata di un altro uomo, che lo avesse confessato al marito ed anche ai figli, chiedendo successivamente di poter tentare di ricostruire l'unione coniugale, ma poi rendendosi conto che non riusciva più
a portare avanti la relazione coniugale. Quindi, la mattina del 5.12.2022, la moglie ha comunicato al figlio che avrebbe lasciato la casa coniugale portando con sé il Per_3
figlio ancora minorenne, per trasferirsi a casa dell'uomo di cui era oramai Per_1
innamorata: quella stessa sera dopo la lite con il marito, la moglie ha lasciato la casa coniugale e, come riferito già al mattino di quello stesso giorno al figlio , si è Per_3
trasferita a casa di , evidentemente non perché, come quest'ultimo ha Persona_5
riferito non avesse altro luogo dove andare, ma perché aveva deciso di andare a vivere con lui. Tale decisione, già presa prima ancora della lite del 5.12.2022, comprova che sicuramente già prima di quella data la moglie aveva una relazione sentimentale con il
, relazione extraconiugale che la aveva indotta a decidere di andare a vivere Per_5
con lui. La moglie, dunque ha intrapreso la relazione extraconiugale confessata al marito, chiedendo anche alla figlia di coprire le sue assenze da casa dopo il lavoro,
evidentemente già prima sia del 5.12.2022 sia soprattutto prima di introdurre il procedimento per chiedere la separazione. È dunque risultato provato che la volontà
della moglie di intraprendere una convivenza con il con cui aveva una Per_5
pagina 10 di 15 relazione sentimentale, è stata la causa della irreversibile crisi coniugale, avendo la stessa con la sua condotta definitivamente fatto venir meno l'affectio coniugalis.
Il quadro complessivo delle risultanze di causa come sopra compendiato rende indubitabile che la condotta della moglie è stata sicuramente rilevante ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. e, come tale, costituisce motivo sufficiente per l'addebito della separazione in capo all'autore.
Premesso quanto sopra, appare dunque evidente la piena responsabilità della moglie per la violazione deliberata e reiterata dei doveri inerenti il matrimonio ed in particolare dell'obbligo di fedeltà, e per aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza,
oltre aver arrecato grave pregiudizio al marito.
In tale contesto, va dichiarato che la separazione è addebitabile alla moglie.
III. Entrambi i genitori hanno chiesto l'affido condiviso del figlio minore (nato in Per_1
data 11.1.2012) con collocazione prevalente presso li padre, come del resto disposto con ordinanza presidenziale del 20.2.2023, con la quale alla luce delle complesse dinamiche familiari era stato dato incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali.
Con relazione trasmessa 16.10.2023, i Servizi Sociali hanno riferito: “in questi mesi i
genitori non hanno evidenziato ai Servizi alcuna difficoltà né di comunicazione tra loro né
relativamente ai rapporti tra e la madre;
contatti dai Servizi entrambi si sono presentato Per_1
puntualmente; dice di vedere la madre nei fine settimana, indotto dal padre ad andare Per_1
anche quando non ne avrebbe voglia per cui non vuole incontri più frequenti. La madre, dal
canto suo, non ha sollevato lamentele né quanto alle comunicazioni tra i genitori né per le visite,
precisando di non sentire la necessità della mediazione preferendo parlare con il marito a mezzo
messaggistica. i Servizi hanno quindi ritenuto di non apportare modifiche nell'organizzazione
degli incontri madre/figlio, ribadendo ai genitori l'opportunità di rivolgersi ad un centro di
Mediazione privato (non disponendone il Servizio), qualora lo ritenessero realmente utile.”
Con successiva relazione di aggiornamento trasmessa dal CISS il 27.2.2024 è stato comunicato che: “Entrambi i sigg. affermano che vengono mantenuti contatti madre/figlio
pagina 11 di 15 attraverso la telefonata quotidiana e è tranquillo. Il rendimento scolastico è buono come Per_1
confermato dalla madre.”
Dal tenore delle indicate relazioni emerge che nonostante la conflittualità, i genitori sono stati in grado di occuparsi adeguatamente del minore e hanno trovato un modo per comunicare e collaborare per garantire un adeguato soddisfacimento delle esigenze del figlio.
Va dunque confermato l'intero impianto disposto in punto mantenimento, collocazione e calendario di incontri con il genitore non collocatario disposto con l'ordinanza presidenziale del 20.2.2023, risultando adeguato nell'interesse del minore.
IV. Le parti concordano sull'assegnazione della casa coniugale al marito, collocatario del figlio minore e convivente con il figlio (cl. 2004), maggiorenne ma non Per_1 Per_3
ancora economicamente autonomo. Tale accordo è sicuramente conforme all'interesse del minore di continuare a vivere nella casa familiare in cui è sempre vissuto.
V. I genitori hanno anche chiesto la conferma delle disposizioni dell'ordinanza presidenziale del 20.2.2023 di carattere economico, ivi compresa la paritaria ripartizione delle spese extra assegno relative ai figli e . Per_1 Per_3
Dall'istruttoria esperita anche attraverso le produzioni documentali è emerso che:
- la moglie ha dichiarato di essere dipendente ha dichiarato redditi per il CP_2
2020 di € 21.169,00; per il 2021 di € 22.127,00. Ha allegato buste paga del 2022
relative al mese di ottobre di € 1.243,68, al mese di novembre di € 1.249,46; al mese di dicembre di € 645,56.
- il marito ha dichiarato redditi per il 2022 di €11.236,00; per il 2023 di € 7.159,00. Ha
allegato le buste paga del 2023 relative alle mensilità di agosto per € 810,00;
settembre per € 1.200,00; ottobre per €1.300,00; novembre per € 1.274,00; dicembre per € 1.520,00. Buste paga relative all'anno 2024 per gennaio €1.047,92; per febbraio
€ 1.464,18; per marzo €1.341,22; per aprile €1.434,88; per maggio €1.392,72; per giugno €1.904,22; per luglio € 1.639,75; per settembre € 2.830,12; per ottobre €
1.893,42; per novembre € 1.882,02.
pagina 12 di 15 Alla luce dei dati sopra riportati l'accordo anche sul punto raggiunto tra i genitori (la versa a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e € Pt_1 Per_3 Per_1
400,00 (quattrocento/00), ossia € 200,00 per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie), riproduttivo di quanto disposto con ordinanza presidenziale, può
essere recepito dal Collegio, essendo conforme all'interesse della prole.
Il padre, però, richiede che sia interamente devoluto a suo favore l'assegno unico per i figli, laddove la madre ha chiesto che lo stesso venga percepito al 50% da ciascun genitore. La richiesta del convenuto, in mancanza di accordo sul punto, è da rigettare stante l'affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori. Per_1
VI. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
In ogni caso, vanno disattese le istanze istruttorie reiterate delle parti in sede di precisazione delle conclusioni definitive, non essendo peraltro neanche stati indicati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella sottesa al provvedimento del 25.11.2023.
Del resto, i difensori delle parti all'esito dell'udienza del 1 marzo 2024, dopo l'escussione dei testi da loro citati, hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni definitive, implicitamente rinunciando ad ogni ulteriore attività
istruttoria.
VII. Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, non potendosi ravvisare alcuna posizione di prevalente soccombenza di una di esse;
nessuna distrazione in favore degli antistatari (difensori del convenuto) va dunque considerata.
Non si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per la condanna del convenuto alle spese ex art. 96 c.p.c., non essendo lo stesso risultato totalmente soccombente e nemmeno essendo emerso che abbia agito in malafede. Entrambe le parti non sono state in grado di trovare l'accordo, sebbene abbiano poi concluso come da ordinanza presidenziale, rinunciando ad alcune delle domande formulate e sostanzialmente pagina 13 di 15 discutendo solo sull'addebito della separazione, che in esito è risultata addebitata ad entrambi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3951/2022
R.G., sentito il Pubblico Ministero, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 27.12.1997 in Torino, con atto trascritto nei Registri di
Stato civile del detto Comune al n. 01161, Parte 2, Serie A, Anno 1997.
Vanno eseguite le formalità di legge.
- DICHIARA che la separazione è addebitabile al marito;
- DICHIARA che la separazione è addebitabile alla moglie;
- DISPONE che la casa coniugale sita in San Sebastiano da Po (TO), Via Rigonda nr.1
sia assegnata al sig. con i relativi arredi e suppellettili, ove i figli Controparte_1 Per_3
e manterranno la propria residenza;
Per_1
- DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore Persona_4
nato a [...] il [...], con collocazione dello stesso presso il padre.
La madre potrà vedere e tenere con sé il minore, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e desideri del figlio e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì
mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
pagina 14 di 15 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
- DISPONE che la signora versi al marito un contributo per il Parte_1
mantenimento di e (maggiorenne ma non autonomo economicamente) Per_1 Per_3
del complessivo importo di Euro 400,00 mensili- Euro 200,00 a figlio - (importo annualmente rivalutabile in base alle variazioni dell'indice Istat), oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea. Assegno unico INPS diviso al 50% tra i coniugi.
- DISATTENDE la domanda avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Ivrea, in data 1 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia
Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte ricorrente, ha dichiarato: