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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/08/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza cartolare dell'8.2.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)” e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA e C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. MONACO CARMINE e MONACO CESARE, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. in persona del suo Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. DI PALMA ANTONIO, in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
[...]
[...] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 04.03.2020 esponeva, in Parte_2 sintesi, che: -in data 25/05/2017 stipulava con il resistente un contratto di appalto CP_1 per lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio condominiale per un valore complessivo di € 276.000,00; -era previsto un acconto pari al 20% dell'importo complessivo e i pagamenti dovevano effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento (SAL), redatti in concreto dal Diret- tore dei Lavori ing. per l'importo di € 133.431,85, solo in parte effettivamente CP_2 pagato all'impresa; -la somma che il era tenuto a pagare era pari ad € 37.554,00 a CP_1 titolo di acconto, iva compresa, ed € 124.071,90 per lavori condominiali, iva compresa, per un totale di € 161.625,90, iva compresa;
-la ha incassato dal Condominio € 134.374,00, € Pt_1
27.999,00 dai singoli condomini, di cui € 22.703,11 riferiti a lavori privati ed € 5.295,89 riferiti a lavori condominiali;
-in definitiva, ha incassato € 139.669,89 a fronte degli € 161.625,90 contabilizzati, con una differenza di € 21.956,01 rispetto al dovuto.
Per questi motivi
la ricorrente chiedeva di accertare di essere creditrice nei confronti del Con- dominio di , di € 21.956,01 a titolo di lavori contabilizzati e non pagati. CP_1
Il , costituitosi in data 22/12/2020, chiedeva di dichiarare ogni Controparte_1 domanda proposta dalla inammissibile, improcedibile nonché di rigettarla, sic- Parte_1 come infondata nel merito, e di condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per respon- sabilità processuale aggravata nella misura ritenuta equa e di giustizia nonché di condannare, in ogni caso, la ricorrente al pagamento delle spese tutte della procedura di negoziazione con- clusasi con verbale del 13.2.2020 e del presente giudizio, con attribuzione.
In particolare, il condominio deduceva che il valore del contratto sottoscritto tra le parti era pari ad € 251.000,00, che il valore dei lavori condominiali era pari ad € 170.704,00, il valore dei lavori privati era pari ad € 80.600,00, oltre IVA, che il 20% dell'importo dei lavori condominiali sarebbe stato detratto sugli stati di avanzamento, che al IV SAL risultava contabilizzato solo il
53,16% e che il Direttore dei Lavori scomputava il solo importo di € 13.529,99, riconoscendo l'errore commesso;
inoltre la ricorrente non aveva completato i lavori né li aveva ripresi.
All'udienza del 15/01/2021 il precedente Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed in data 26/01/2024 conferiva incarico al CTU per la ricostruzione delle vicende oggetto di causa. Dopo il deposito della relazione definitiva ad opera del CTU nominato, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Fatte precisare le conclusioni, lo scri- vente all'udienza cartolare dell'8/2/2025 assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore conve- nuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dell'avve- nuto adempimento ( cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/2004 e Sezioni
Unite 13533 del 2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il regime della responsabilità contrattuale è quindi retto da una pre- sunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue cor- rettamente la prestazione dovuta. Il che vuol dire che, data la natura relativa di siffatta presun- zione, grava sul debitore fornire la prova dell'adempimento ovvero che l'inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve provare ex art 2697 c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nella fattispecie al vaglio, la parte attrice aveva l'onere di dimostrare l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti e la corrispondenza tra tali lavori e quanto preteso a titolo di credito residuo rispetto al pagamento parziale del committente. L'emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL) redatti dal Direttore dei Lavori ha la finalità di attestare quantità, qualità ed am- montare dei lavori eseguiti ad una certa data, mentre lascia impregiudicata ogni questione rela- tiva all'esecuzione dei lavori, alla presenza di difetti o altri inadempimenti ed alla loro tempe- stività, da verificarsi alla stregua delle clausole contrattuali. Pertanto, il SAL non costituisce una ricognizione di debito in senso proprio e non è vincolante né per il committente né per l'appaltatore, potendo entrambi sollevare contestazioni successive in ordine all'esattezza quan- titativa, alla qualità esecutiva e alla corretta imputazione contabile dei lavori.
Nel caso in esame, il SAL n.4 è stato accompagnato da un certificato di pagamento contenente un errore materiale nel computo della percentuale di esecuzione, riconosciuto dallo stesso Di- rettore dei Lavori mediante comunicazione successiva. L'acconto iniziale del 20% andava de- tratto nel SAL, ma l'errore commesso dal direttore dei lavori nel calcolare tale detrazione nel
IV SAL, mai rettificato con un SAL successivo, ha causato un pagamento superiore al dovuto.
Di conseguenza, l'assenza del SAL n.5 (che avrebbe dovuto recepire il recupero dell'acconto in misura proporzionale alla percentuale effettiva di esecuzione) impedisce di ritenere esigibile il saldo richiesto dalla società attrice.
Parte convenuta non ha contestato la sussistenza e la validità del contratto di appalto stipulato tra le parti avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria presso il fabbricato condo- miniale sito in , ma solo la pretesa creditoria avanzata dalla società attrice in relazione CP_1 ad un asserito residuo non corrisposto a fronte di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), per un importo complessivo preteso pari ad € 21.956.01. Si rappresenta che parte attrice solo nelle osservazioni alla bozza di CTU deduce per la prima volta di non aver ricevuto l'acconto, laddove nel 5° verbale di negoziazione assistita (all. 15 alla comparsa di costituzione del ) si dà atto dell'acconto di € 37.554,00 (v. pagg. 6-7 CP_1 dell'elaborato peritale).
Come verificato dal CTU, nel caso in esame “dagli atti di causa si rileva che, le parti in con- troversia, hanno concordato che l'acconto sui lavori condominiali era stato versato nella mi- sura di € 37.554,00 che è appunto il 20% del predetto importo dei lavori condominiali di €
187.774,40. Si precisa che con il “Verbale n°. 5 della negoziazione” le parti in causa hanno anche concordato che la percentuale di esecuzione dei lavori condominiali al momento della redazione del “Certificato di pagamento n°. 4 “(V. Allegato n°. 2), relativo al rispettivo SAL era pari al 53,16% del totale. Detto importo, ovviamente, doveva essere detratto dai singoli
SAL a redigersi e ciò in proporzione al valore dei lavori eseguiti. Quindi, considerato che l'ac- conto è da intendersi come un'anticipazione del committente per favorire l'acquisto dei mate- riali in capo all'impresa; tale importo, regolarmente va recuperato nel corso del rapporto ed in proporzione all'eseguito, cioè alle opere ed interventi edili eseguiti. In questo modo, a rigor di logica, ne consegue che alla fine dei lavori il suddetto acconto inizialmente versato dal con- dominio (e/o dal singolo proprietario) dovrà necessariamente risultare integralmente recupe- rato. Questo concetto non risulta contestato tra le parti in causa, che, come detto, lo hanno confermato con la sottoscrizione del “Verbale n. 5 della Negoziazione”. (Vedasi- Allegato n°.
3 sopra richiamato). Quanto sopra evidenziato, fatto salvo involontari errori di interpretazione degli atti di causa da parte dello scrivente, risulta confermato sia dalla parte ricorrente con il proprio ricorso e sia dalla parte resistente con la propria comparsa di costituzione e tanto emerge in modo inequivoco sia dai verbali della negoziazione che dalla nota dell'Ing. CP_2 del 7.2.2020, in atti – (Vedasi Allegato n°. 4). Infatti, da detta documentazione si deduce
[...] che al momento della redazione del IV SAL i lavori erano stati eseguiti nella misura del 53,16% dell'intero appalto. Lo stesso Ing. con la propria nota del 7 febbraio 2020 am- CP_2 metteva il proprio errore di scomputo dal IV SAL, dichiarando di aver detratto la minor per- centuale del 40,04% (che nel certificato di pagamento indica addirittura nel 10,14% - evidente errore materiale), rispetto al reale 53,16%, e si impegnava a detrarre la differenza del 13,12% dal redigendo successivo SAL. Tale differenza veniva quantificata dall' Ing. in € CP_2
4.432,59. Verificando la documentazione in atti risulta che nei fatti non è stato redatto nessun successivo SAL, ovvero non è stato prodotto alcun SAL n.
5. Per il suddetto motivo, deve essere corretto l'errore riportato nel certificato n.4 relativo al Sal n.
4. Ne discende che il totale in- cassato dalla è pari a euro 161.417,00. Emerge in modo chiaro che la parte ricor- Parte_1 rente al momento della redazione del certificato di pagamento n.4 relativo al SAL n.4 aveva ricevuto ed incassato in misura superiore a quanto ad essa spettante in base alla documenta- zione versata in atti dalle parti in causa. Si può affermare che la parte ricorrente non è titolare di nessun credito verso la parte resistente ”. (v. pagg. 6-7-8-9 dell'ela- Controparte_1 borato peritale).
L'importo effettivamente incassato da parte attrice è pari ad € 161.417,00, mentre l'importo dovuto, detratto l'acconto per la parte non ancora recuperata, è inferiore a quanto percepito, con conseguente insussistenza del credito vantato dalla società appaltatrice.
Pertanto, il Tribunale fa proprie le conclusioni raggiunte dal CTU ritenendole pienamente con- divisibili con conseguente insussistenza del credito in favore dell'impresa attrice. E' noto che la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo (consulenza deducente), può legittima- mente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova dei fatti qualora si risolva, come nella fattispe- cie al vaglio, in valutazione tecniche ed in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rile- vabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (consulenza percipiente) (cfr. cass.
11190/1998, 321/1999, 2957/1999, 15316/2000, 2887/2003, 7635/2003, 88/2024).
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con le indicazioni delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrare allegazioni delle parti, che, sebbene non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. 1815/2015; conf.:
Cass. 282/2009 e 8355/2007).
Sulla condanna per lite temeraria, l'art. 96 c.p.c. contempla la responsabilità della parte soc- combente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio ed, in particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Occorre precisare che il secondo comma dell'art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella generale contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giu- diziale o trascritta una domanda giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi, compreso il caso in esame.
Quanto agli elementi costituitivi, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'in- fondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ossia il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
elementi non riscontrabili da questo giudice nel presente giudizio.
Per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. consegue la condanna dell'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle distraende spese della negoziazione assistita e del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati, per le prime, dal previgente D.M. 55/2014 e, per le seconde, dal vigente D.M. n. 147/2022 (III scaglione di rife- rimento, valori tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. RIGETTA ogni domanda attorea e condanna l'attrice a pagare al convenuto Parte_1
le spese per compensi Controparte_1
professionali della negoziazione assistita e del presente processo, liquidate, le prime, in €
1.000,00 e, le seconde, in € 3.800,00, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ANTONIO DI PALMA;
2. PONE le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico della società attrice Parte_1
Avellino, 28/8/2025
Il giudice
Dott. Sossio Pellecchia