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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2888 del R.G.A.C. per l'anno
2023 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA e dell'avv. MANCONI ANTONIO PIERO SEBASTIANO
( ); C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ACCARDO LUCA NUNZIO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO ASPRONI, 23 07100
SASSARI presso il difensore avv. ACCARDO LUCA NUNZIO
(C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata ad Alghero in via G. Mazzini n. 90, nello studio dell'avv.
CA LA (c.f. n. ) che la rappresenta e difende C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria.
1 All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di SA, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, per le causali di cui in atti, revocare ex art. 2901 e ss cc e così dichiarare inefficace nei confronti del il verbale di separazione Parte_1
personale consensuale dei coniugi e Controparte_1
datato 30.11.2016 omologato dal Tribunale di SA Controparte_2
con proprio decreto del 13/24.02.2017 n. 1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di SA – Territorio
Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., al punto n. 6) laddove dispone che “…il sig. cede alla sig.ra , in piena e esclusiva CP_1 Controparte_2
proprietà, l'immobile di seguito descritto, facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato Per_1
al NCEU di Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub.
31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita
€ 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni dell'edificio.
Con ordine al Gerente l'Ufficio Provinciale di SA – Territorio
Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di
SA di annotare l'emananda sentenza.
2 Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15% e refusione dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. int.”
Per Controparte_1
in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 30.9.2024, ammettere la prova per testimoni dedotta con la Memoria integrativa ex articolo 171 ter, n. 2, Cpc;
respingere le domande proposte dal Controparte_3
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di compensi, spese e accessori, da determinarsi come per legge.
Per Controparte_2
1) ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta;
2) in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta nella comparsa di costituzione e riproposta con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.;
3) nel merito: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, assolvendo la convenuta da ogni contraria pretesa;
4) con il favore delle spese e dei compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il (in seguito il Controparte_3
) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
ed esponeva che con sentenza n 159/2018, il Tribunale di CP_2
SA aveva dichiarato “…colpevole dei reati a lui CP_1
ascritti e di cui agli artt. 110, 81 cp, 216-219 comma 1 e 2 n. 1), 223,
238 comma 2 RD 16.3.1942 n. 267 per avere…il CP_1
3 nella sua qualità di amministratore delegato della società CP_1
dal 19.1.2009 al 27.01.2010…distratto l'intero Parte_2
patrimonio della società dichiarata fallita con sentenza n. CP_4
39/2011 del 13/27.9.2011 emessa dal Tribunale di SA, nonché distratto e dissipato il patrimonio della società Parte_3
dichiarata fallita con sentenza n. 37/2013 del 11/21.10.2013
[...]
emessa da Tribunale di SA…” e conseguentemente e contemporaneamente condannato “…al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle costituite parti civili e Parte_1 CP_5 CP_6
, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltrechè alla
[...]
refusione alle medesime parti civili delle spese di costituzione e difesa…”.
Deduceva che la sentenza era stata appellata avanti la Corte d'Appello penale di Cagliari Sez Dist SA che aveva confermato la condanna per i fatti come accertati dal Tribunale di SA, rideterminando ex.
Art. 599bis cpp la pena (anche) nei confronti del dott.
[...]
. Controparte_1
Lamentava che, nelle more del processo penale e qualche mese prima della pronuncia della sentenza richiamata, aveva trasferito al CP_1
coniuge l'immobile sito in Alghero (SS) via Toda n. 1, Controparte_2
a titolo di “regolamentazione dei rapporti patrimoniali” tra coniugi, nel contesto della loro separazione personale consensuale, giusta verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di SA in data 13.2.2017 rep. n. 1645/2017 e trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di SA – Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 ai nn. 14879 reg. gen e n.
10940 reg. part.;
4 che il trasferimento dell'immobile aveva determinato una riduzione notevole del patrimonio del con conseguente pregiudizio per i CP_1
creditori che aveva visto nettamente ridotta la propria garanzia generale per l'adempimento dei propri diritti.
In particolare, il condominio deduceva che, in esito alla cessione contestata rimaneva proprietario per la sola quota indivisa di CP_1
1/4 del diritto di piena proprietà sul fabbricato e terreni di pertinenza siti in Comune di Ittiri via Gelsi n. 78 ed aventi destinazione agricola, nonché di due garage e sedime di pertinenza in Comune di Alghero, via Carbia.
Esponeva inoltre che era pienamente consapevole del CP_1
pregiudizio che la cessione dell'immobile avrebbe cagionato alle ragioni creditorie del ricorrente nei confronti del quale, costituitosi parte civile, era stato riconosciuto il credito di euro 1.219.653,93 oltre accessori, quale danno patito in esito alla mala gestio del . CP_1
Deduceva inoltre di aver accertato che aveva acquistato la CP_1
proprietà di un appartamento in Alghero (SS), giusta decreto di trasferimento del Tribunale di SA in data 9.3.2017 n. 34/17 RGes
89+125/10 lotto 1 Cron 642/17 registrato in SA il 28.3.2017 per il prezzo di € 128.000,00.
Precisava che non aveva trascritto il proprio titolo di acquisto CP_1
ed a tutt'oggi la proprietà non risulta a lui intestata nei Registi
Immobiliari e quindi non conoscibile per i terzi.
Deduceva inoltre che in data 31.3.2017, sull'immobile era stata iscritta ipoteca volontaria in favore di per Controparte_7
l'importo di € 200.000,00, a garanzia di mutuo ipotecario rep.
23110/12874 a rogito notaio , iscritto presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SA – Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 18.4.2017 al n. 5291 reg.
5 gen. e n. 736 reg. part. e lamentava che il valore dell'ipoteca esauriva e sopravanzava il valore del cespite;
che, in data 22.5.2020, il medesimo dott. aveva venduto a terzi CP_1
la quota di 1/8 dei terreni di cui era proprietario in Comune di Usini, giusta atto a rogito notaio dott.ssa rep. gen. n. 18515 e Persona_3
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SA
– Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 28.5.2020 n.
5945 reg. gen. e n. 4471 reg. part. spogliandosi ulteriormente di parte del proprio patrimonio.
Tutto ciò premesso chiedeva che l'atto di trasferimento dell'immobile sito in Alghero via Toda n1 venisse dichiarato inefficace nei propri confronti ex art 2901 cc.
A sostegno della domanda esponeva di essere legittimato ad agire ex art 2901 cc essendo titolare di un credito anche se incerto che, nel caso particolare poteva essere determinato con riferimento al credito riconosciuto nel fallimento della società Controparte_8
(euro 1.019.947,95) e nella sentenza resa dal Tribunale di SA e confermata dalla Corte d'Appello;
Allegava che l'atto di cessione del diritto di proprietà immobiliare nell'ambito del procedimento di separazione essere considerato atto dispositivo ai sensi dell'art 2901 cc.
In merito precisava che, stante l'indipendenza economica della e CP_2
la circostanza che questa non avesse versato alcun corrispettivo, il trasferimento doveva essere qualificato come atto a titolo gratuito.
Quanto all'eventus damni deduceva che l'atto dispositivo contestato aveva determinato un peggioramento delle condizioni patrimoniali del rendendo più difficile l'escussione del credito. CP_1
Sosteneva che il credito era sorto nel momento in cui era stato aperto il fallimento delle due società e dunque nel 2011 e nel 2013 e che
6 l'atto dispositivo era stato concluso il 13.2.2017 con la conseguenza che, con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis questo doveva ritenersi provato.
Essendo l'atto a titolo gratuito esponeva che non era richiesta la prova del consilium fraudis del terzo acquirente.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava l'avversa domanda allegando la mancanza del presupposto oggettivo non essendo il condominio titolare di alcun credito risarcitorio nei confronti del . CP_1
Precisava che il credito indicato nella sentenza penale non era certo e che era riferito a numerosi imputati;
che il credito riconosciuto nell'ammissione al passivo non poteva essere identificato come il credito di natura risarcitoria posto a base della domanda ex art 2901 cc.
Deduceva che, quando gli era stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio il 15.5.2014, egli era separato di fatto dalla moglie da oltre due anni e si era trasferito sia presso gli immobili di famiglia in Ittiri, sia presso amici e poi in Alghero Via Biasi 7 e, successivamente, Via
Rockfeller 82 e infine dal 2015 e fino al 12.6.2017 in via Carbia 5.
Esponeva che, dopo un lungo periodo di separazione di fatto, i coniugi avevano deciso di formalizzare la separazione con ricorso congiunto del dicembre 2016.
Precisava che gli accordi di separazione erano finalizzati a garantire alla il mantenimento delle condizioni di vita precedenti, così CP_2
come alle figlie, a riconoscere alla il rilevante apporto alla vita CP_2
familiare, a colmare la notevole differenza di reddito tra i coniugi.
Infine, allegava che la cessione dell'immobile alla non aveva CP_2
determinato una modifica in peius della garanzia generale poiché il
7 9.3.2017 aveva acquistato altro immobile di valore superiore rispetto a quello oggetto del presente giudizio, anch'esso, come il primo, gravato da ipoteca essendo acquistati con mutuo bancario.
Deduceva inoltre che, nel 2019, erano state acquistate due autorimesse.
Tali circostanze unitamente al fatto che la cessione era avvenuta circa un anno prima della sentenza penale, portavano a concludere che l'operazione in sede di separazione fosse stata compiuta in totale assenza di mala fede e senza aver cagionato un pregiudizio al creditore.
Infine, quanto alla qualificazione della cessione come atto a titolo gratuito, il convenuto si opponeva e deduceva che l'atto doveva essere qualificato come a titolo oneroso avendo la finalità di compensare la che aveva sacrificato la propria vita professionale per dedicarsi CP_2
alla famiglia.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa Controparte_2
domanda allegando di essere separata dal già dal 2012, CP_1
precisando che questi aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi ad Ittiri e poi in altro appartamento, ad Alghero.
Esponeva che il ricorso per separazione era stato depositato nel dicembre 2016, ben prima della sentenza penale di condanna, del
2018; che la cessione dell'immobile aveva la finalità di compensare il notevole apporto della alla vita familiare ed il notevole divario CP_2
reddituale tra i coniugi;
che , dopo la cessione, aveva acquistato un altro immobile di CP_1
valore commerciale superiore e due autorimesse;
8 che entrambi gli immobili erano gravati da ipoteca essendo stati acquistati con mutuo bancario;
che dunque alcuna modifica in peius della garanzia patrimoniale poteva essere contestata.
Infine, deduceva che l'atto contestato non poteva essere qualificato come a titolo gratuito poiché finalizzato a garantire un supporto economica la coniuge.
Concludeva come in atti
In diritto
Va dichiarata in primo luogo la tardività del deposito della prima memoria ex art 171 ter cpc da parte del dovendo ritenersi Parte_1
che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza (e non di differimento da parte del giudice ex art 171 bis cpc), il dies a quo per il decorso dei termini dell'art 171 ter cpc decorra dall'udienza già fissata nell'atto di citazione e ciò tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza (con riferimento al rito precedente) secondo cui il rinvio d'ufficio non determinava la riapertura dei termini per la tempestiva costituzione del convenuto (Cass n 5179/2018 ex multis).
***
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, si deve precisare che l'azione revocatoria, avendo carattere conservativo, mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore.
9 L'actio pauliana non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio.
Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante.
Quanto al profilo soggettivo, ove il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo, come nel caso in esame, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, solo in caso di atto a titolo oneroso, è necessario provare la scientia damni del terzo.
Sul credito vantato dal condominio
Come già detto, “ai fini del valido esercizio dell'azione revocatoria la nozione “credito” va intesa in senso ampio, includendo anche la mera ragione o aspettativa di credito, senza che sia necessario che il credito presenti i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; di conseguenza anche il credito eventuale o litigioso (purché non manifestamente infondato) è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'”actio pauliana”
(ASzione civile sez. I, 27/05/2025, n.14104).
Nel caso in esame il credito vantato dal è litigioso e come Parte_1
tale non è certo, né liquido o esigibile.
Si deve però ritenere che il credito non è manifestamente infondato essendo stato riconosciuto con sentenza Tribunale SA n159/2018 confermata con sentenza Corte d'Appello Cagliari sez Dist SA del
10 2.11.2023 divenuta definitiva, pronunce che hanno rimandato al giudice civile per la determinazione del pregiudizio.
Alla luce delle predette considerazioni le difese dei convenuti che contestano la legittimazione del per l'assenza di un Parte_1
credito certo liquido ed esigibile devono ritenersi infondate e la domanda deve ritenersi validamente proposta.
Sull'eventus damni
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell"eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore. (ASzione civile sez. III, 16/09/2025, n.25451).
Nel caso in esame è incontestato, ed è provato per documenti che, con dichiarazione resa a verbale nel procedimento di separazione consensuale tra i convenuti, in data 30.11.2016, trascritto il
14.11.2018, ha trasferito al coniuge la CP_1 Controparte_2
piena proprietà dell'immobile sito in Alghero Via Toda n 1.
11 Dall'esame del verbale detto si deprende che il si obbligava a CP_1
versare la somma di euro 2500 per il mantenimento delle figlie che avrebbero continuato a vivere con la madre;
che “al fine di dare compiutezza alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, il signor cede alla signora CP_1
, in piena ed esclusiva proprietà l'immobile di seguito Controparte_2
descritto…”; che sull'immobile gravava ipoteca relativa ad un mutuo fondiario di originari 200.000 con scadenza al 30.6.2026 e sul quale alla data del verbale rimaneva un residuo di euro 142.535,25; che si obbligava all'accollo del mutuo in via esclusiva fino CP_1
alla totale estinzione.
Richiamando i principi esposti si osserva che il creditore deve solo allegare e provare che l'atto di disposizione contestato abbia determinato una variazione patrimoniale, “senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante
l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore.” (cass cit).
Il debitore non ha fornito tale prova.
si è limitato ad allegare che il proprio patrimonio, non solo CP_1
non era stato ridotto, ma piuttosto, incrementato con l'acquisto dell'immobile sito in Alghero Via Carbia con decreto di trasferimento
Tribunale SA in data 27.3.2019; che entrambi gli immobili erano gravati da ipoteca.
In realtà dall'esame dei documenti agli atti si evince che il valore del bene ceduto alla è nettamente superiore al valore di quello CP_2
12 acquistato dal se solo si osserva che per il primo è stato CP_1
contratto un mutuo fondiario per 400.000 euro e per il secondo un mutuo di euro 200.000.
Giova in ogni caso ribadire che spettava al debitore provare che l'atto dispositivo contestato non aveva modificato in peius la garanzia generale e dunque la possibilità di escutere il credito e tale prova non
è agli atti.
Tutto ciò premesso la domanda deve ritenersi fondata anche sotto questo profilo.
Elemento soggettivo
Ai sensi dell'art 2901 cc n1 cc “l'azione revocatoria può dirsi fondata quando concorrono le seguenti condizioni:
1) Che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
Va precisato che, con la sentenza n 159/2018 del 28.9.2018, il
Tribunale di SA ha riconosciuto la responsabilità del e il CP_1
pregiudizio in danno del pur senza quantificarlo. Parte_1
L'atto dispositivo contestato è del 30.11.2016 e dunque anteriore.
A ciò si aggiunga che “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data… dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. (ASzione civile sez. III,
11/07/2025, n.19099).
13 Per tutti i motivi detti, nel caso in esame, l'insorgere della qualità di creditore ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria è certamente anteriore all'atto dispositivo (la sentenza di condanna è anteriore e lo sono anche i fatti illeciti da cui consegue il pregiudizio).
Per l'effetto, è sufficiente dimostrare che il debitore aveva conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori non essendo necessaria la prova dell'intenzione di ledere le ragioni dei creditori.
era certamente a conoscenza del fatto che il trasferimento CP_1
della piena proprietà sull'immobile sito in Alghero Via Carbia avrebbe determinato una deminutio della propria garanzia patrimoniale, non essendo stato versato alcun corrispettivo.
La domanda deve dunque ritenersi fondata anche sotto questo profilo.
Parte_4
contesta la domanda allegando di non aver avuto
[...]
conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo poteva cagionare al creditore, non essendo a conoscenza delle pretese creditorie del condominio.
Ha dedotto inoltre che il trasferimento era stato disposto quale riconoscimento dell'apporto verso la famiglia con la conseguenza che l'atto non poteva essere qualificato a titolo gratuito.
Al fine di verificare se è necessario accertare al scientia damni in capo al terzo acquirente, è opportuno qualificare l'atto come atto a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Ciò premesso si osserva che gli accordi di separazione recepiti dal tribunale che prevedano il trasferimento di beni immobili o beni mobili sono soggetti ad azione revocatoria (Cass penale n
26127/2024).
14 Tali accordi possono essere qualificati come contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
Si tratta di contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. civ., 23 marzo 2004 n. 5741;
Cass. 11 novembre 1992 n. 12110; Trib. Firenze sez. III sent., 19 giugno 2018; Trib. Varese ord. 23 gennaio 2010; App. Milano decr.,
12 gennaio 2010).
Quanto alla qualificazione del trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso o gratuito, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (Cass., sez. 1, 23 marzo 2004 n. 5741; Cass., sez.
II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n.
36562).
Si può concludere allora che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, potrà essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Poiché, nel caso in esame, nell'accordo di separazione è detto genericamente che il trasferimento del diritto di proprietà è finalizzato a “dare compiutezza alla regolamentazione” dei rapporti patrimoniali
15 tra coniugi, si deve concludere che non esistono elementi sufficienti per qualificare il trasferimento come atto a titolo oneroso, con la conseguenza che non è necessario accertare la scientia damni del terzo.
In ogni caso si rileva che, anche ove la generica espressione utilizzata nel verbale di trasferimento dovesse consentire di qualificare l'atto come a titolo oneroso, si dovrebbe concludere che nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria il requisito soggettivo della scientia damni in capo al terzo (ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie), non coincide con la vera e propria intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia dei creditori.
Giova precisare inoltre che il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (vedasi già Cass. n. 2303 del 1996, Cass. n. 28423 del
15/10/2021) e non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (ASzione civile sez. III, 23/09/2025, n.25983).
Dalle precedenti considerazioni discende che, in ogni caso, non è necessario provare che fosse a conoscenza dell'esistenza del CP_2
credito vantato dal Condominio nei confronti del CP_1
essendo sufficiente dimostrare che fosse consapevole che, in CP_2
generale, l'accordo di separazione per le sue modalità ed il suo valore
16 avrebbe determinato una deminutio rilevante della garanzia patrimoniale del . CP_1
Considerato che la prova della scientia damni può essere data anche per presunzioni e che certamente la cessione in assenza di corrispettivo del diritto di proprietà dell'immobile determinava una riduzione della garanzia del;
CP_1
ritenuto che la , nella sua qualità di coniuge non poteva non CP_2
sapere che tale atto avrebbe modificato in peius il patrimonio del
; CP_1
tenuto conto del possibile ammontare del pregiudizio come emerge dall'esame della sentenza penale;
tutto ciò premesso si deve concludere che la sottrazione dell'immobile ha determinato una notevole riduzione della garanzia per i creditori anche perché non è provato in alcun modo che i beni residui in capo al abbiano valore tale da garantire il soddisfacimento del credito. CP_1
***
Per tutti i motivi detti la domanda proposta dal condominio deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del trasferimento del pieno diritto di proprietà dal a di cui al verbale di Controparte_1 Controparte_2
separazione personale consensuale datato 30.11.2016 omologato dal
Tribunale di SA con proprio decreto del 13/24.02.2017 n.
1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di SA – Territorio Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., relativo all'immobile facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa
17 terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato al NCEU di Per_1
Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub. 31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita € 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni dell'edificio.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del trasferimento del pieno diritto di proprietà dal a di cui al verbale di Controparte_1 Controparte_2
separazione personale consensuale datato 30.11.2016 omologato dal
Tribunale di SA con proprio decreto del 13/24.02.2017 n.
1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di SA – Territorio Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., relativo all'immobile facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato al NCEU di Per_1
Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub. 31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita € 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni
18 dell'edificio. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro
1800, oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre Spese generali
(15% sul compenso totale ) € 571,35 e AS VO ( 4% ) €
175,21.
SA li 27/12/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2888 del R.G.A.C. per l'anno
2023 e promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA e dell'avv. MANCONI ANTONIO PIERO SEBASTIANO
( ); C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ACCARDO LUCA NUNZIO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO ASPRONI, 23 07100
SASSARI presso il difensore avv. ACCARDO LUCA NUNZIO
(C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata ad Alghero in via G. Mazzini n. 90, nello studio dell'avv.
CA LA (c.f. n. ) che la rappresenta e difende C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria.
1 All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di SA, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, per le causali di cui in atti, revocare ex art. 2901 e ss cc e così dichiarare inefficace nei confronti del il verbale di separazione Parte_1
personale consensuale dei coniugi e Controparte_1
datato 30.11.2016 omologato dal Tribunale di SA Controparte_2
con proprio decreto del 13/24.02.2017 n. 1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di SA – Territorio
Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., al punto n. 6) laddove dispone che “…il sig. cede alla sig.ra , in piena e esclusiva CP_1 Controparte_2
proprietà, l'immobile di seguito descritto, facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato Per_1
al NCEU di Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub.
31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita
€ 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni dell'edificio.
Con ordine al Gerente l'Ufficio Provinciale di SA – Territorio
Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di
SA di annotare l'emananda sentenza.
2 Con vittoria di spese, anche generali di studio al 15% e refusione dei compensi professionali ex DM 55/2014 e succ. mod. int.”
Per Controparte_1
in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 30.9.2024, ammettere la prova per testimoni dedotta con la Memoria integrativa ex articolo 171 ter, n. 2, Cpc;
respingere le domande proposte dal Controparte_3
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con vittoria di compensi, spese e accessori, da determinarsi come per legge.
Per Controparte_2
1) ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta;
2) in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta nella comparsa di costituzione e riproposta con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.;
3) nel merito: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, assolvendo la convenuta da ogni contraria pretesa;
4) con il favore delle spese e dei compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il (in seguito il Controparte_3
) conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
ed esponeva che con sentenza n 159/2018, il Tribunale di CP_2
SA aveva dichiarato “…colpevole dei reati a lui CP_1
ascritti e di cui agli artt. 110, 81 cp, 216-219 comma 1 e 2 n. 1), 223,
238 comma 2 RD 16.3.1942 n. 267 per avere…il CP_1
3 nella sua qualità di amministratore delegato della società CP_1
dal 19.1.2009 al 27.01.2010…distratto l'intero Parte_2
patrimonio della società dichiarata fallita con sentenza n. CP_4
39/2011 del 13/27.9.2011 emessa dal Tribunale di SA, nonché distratto e dissipato il patrimonio della società Parte_3
dichiarata fallita con sentenza n. 37/2013 del 11/21.10.2013
[...]
emessa da Tribunale di SA…” e conseguentemente e contemporaneamente condannato “…al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle costituite parti civili e Parte_1 CP_5 CP_6
, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltrechè alla
[...]
refusione alle medesime parti civili delle spese di costituzione e difesa…”.
Deduceva che la sentenza era stata appellata avanti la Corte d'Appello penale di Cagliari Sez Dist SA che aveva confermato la condanna per i fatti come accertati dal Tribunale di SA, rideterminando ex.
Art. 599bis cpp la pena (anche) nei confronti del dott.
[...]
. Controparte_1
Lamentava che, nelle more del processo penale e qualche mese prima della pronuncia della sentenza richiamata, aveva trasferito al CP_1
coniuge l'immobile sito in Alghero (SS) via Toda n. 1, Controparte_2
a titolo di “regolamentazione dei rapporti patrimoniali” tra coniugi, nel contesto della loro separazione personale consensuale, giusta verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di SA in data 13.2.2017 rep. n. 1645/2017 e trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di SA – Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 ai nn. 14879 reg. gen e n.
10940 reg. part.;
4 che il trasferimento dell'immobile aveva determinato una riduzione notevole del patrimonio del con conseguente pregiudizio per i CP_1
creditori che aveva visto nettamente ridotta la propria garanzia generale per l'adempimento dei propri diritti.
In particolare, il condominio deduceva che, in esito alla cessione contestata rimaneva proprietario per la sola quota indivisa di CP_1
1/4 del diritto di piena proprietà sul fabbricato e terreni di pertinenza siti in Comune di Ittiri via Gelsi n. 78 ed aventi destinazione agricola, nonché di due garage e sedime di pertinenza in Comune di Alghero, via Carbia.
Esponeva inoltre che era pienamente consapevole del CP_1
pregiudizio che la cessione dell'immobile avrebbe cagionato alle ragioni creditorie del ricorrente nei confronti del quale, costituitosi parte civile, era stato riconosciuto il credito di euro 1.219.653,93 oltre accessori, quale danno patito in esito alla mala gestio del . CP_1
Deduceva inoltre di aver accertato che aveva acquistato la CP_1
proprietà di un appartamento in Alghero (SS), giusta decreto di trasferimento del Tribunale di SA in data 9.3.2017 n. 34/17 RGes
89+125/10 lotto 1 Cron 642/17 registrato in SA il 28.3.2017 per il prezzo di € 128.000,00.
Precisava che non aveva trascritto il proprio titolo di acquisto CP_1
ed a tutt'oggi la proprietà non risulta a lui intestata nei Registi
Immobiliari e quindi non conoscibile per i terzi.
Deduceva inoltre che in data 31.3.2017, sull'immobile era stata iscritta ipoteca volontaria in favore di per Controparte_7
l'importo di € 200.000,00, a garanzia di mutuo ipotecario rep.
23110/12874 a rogito notaio , iscritto presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SA – Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 18.4.2017 al n. 5291 reg.
5 gen. e n. 736 reg. part. e lamentava che il valore dell'ipoteca esauriva e sopravanzava il valore del cespite;
che, in data 22.5.2020, il medesimo dott. aveva venduto a terzi CP_1
la quota di 1/8 dei terreni di cui era proprietario in Comune di Usini, giusta atto a rogito notaio dott.ssa rep. gen. n. 18515 e Persona_3
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di SA
– Territorio servizio di pubblicità immobiliare in data 28.5.2020 n.
5945 reg. gen. e n. 4471 reg. part. spogliandosi ulteriormente di parte del proprio patrimonio.
Tutto ciò premesso chiedeva che l'atto di trasferimento dell'immobile sito in Alghero via Toda n1 venisse dichiarato inefficace nei propri confronti ex art 2901 cc.
A sostegno della domanda esponeva di essere legittimato ad agire ex art 2901 cc essendo titolare di un credito anche se incerto che, nel caso particolare poteva essere determinato con riferimento al credito riconosciuto nel fallimento della società Controparte_8
(euro 1.019.947,95) e nella sentenza resa dal Tribunale di SA e confermata dalla Corte d'Appello;
Allegava che l'atto di cessione del diritto di proprietà immobiliare nell'ambito del procedimento di separazione essere considerato atto dispositivo ai sensi dell'art 2901 cc.
In merito precisava che, stante l'indipendenza economica della e CP_2
la circostanza che questa non avesse versato alcun corrispettivo, il trasferimento doveva essere qualificato come atto a titolo gratuito.
Quanto all'eventus damni deduceva che l'atto dispositivo contestato aveva determinato un peggioramento delle condizioni patrimoniali del rendendo più difficile l'escussione del credito. CP_1
Sosteneva che il credito era sorto nel momento in cui era stato aperto il fallimento delle due società e dunque nel 2011 e nel 2013 e che
6 l'atto dispositivo era stato concluso il 13.2.2017 con la conseguenza che, con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis questo doveva ritenersi provato.
Essendo l'atto a titolo gratuito esponeva che non era richiesta la prova del consilium fraudis del terzo acquirente.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava l'avversa domanda allegando la mancanza del presupposto oggettivo non essendo il condominio titolare di alcun credito risarcitorio nei confronti del . CP_1
Precisava che il credito indicato nella sentenza penale non era certo e che era riferito a numerosi imputati;
che il credito riconosciuto nell'ammissione al passivo non poteva essere identificato come il credito di natura risarcitoria posto a base della domanda ex art 2901 cc.
Deduceva che, quando gli era stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio il 15.5.2014, egli era separato di fatto dalla moglie da oltre due anni e si era trasferito sia presso gli immobili di famiglia in Ittiri, sia presso amici e poi in Alghero Via Biasi 7 e, successivamente, Via
Rockfeller 82 e infine dal 2015 e fino al 12.6.2017 in via Carbia 5.
Esponeva che, dopo un lungo periodo di separazione di fatto, i coniugi avevano deciso di formalizzare la separazione con ricorso congiunto del dicembre 2016.
Precisava che gli accordi di separazione erano finalizzati a garantire alla il mantenimento delle condizioni di vita precedenti, così CP_2
come alle figlie, a riconoscere alla il rilevante apporto alla vita CP_2
familiare, a colmare la notevole differenza di reddito tra i coniugi.
Infine, allegava che la cessione dell'immobile alla non aveva CP_2
determinato una modifica in peius della garanzia generale poiché il
7 9.3.2017 aveva acquistato altro immobile di valore superiore rispetto a quello oggetto del presente giudizio, anch'esso, come il primo, gravato da ipoteca essendo acquistati con mutuo bancario.
Deduceva inoltre che, nel 2019, erano state acquistate due autorimesse.
Tali circostanze unitamente al fatto che la cessione era avvenuta circa un anno prima della sentenza penale, portavano a concludere che l'operazione in sede di separazione fosse stata compiuta in totale assenza di mala fede e senza aver cagionato un pregiudizio al creditore.
Infine, quanto alla qualificazione della cessione come atto a titolo gratuito, il convenuto si opponeva e deduceva che l'atto doveva essere qualificato come a titolo oneroso avendo la finalità di compensare la che aveva sacrificato la propria vita professionale per dedicarsi CP_2
alla famiglia.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa Controparte_2
domanda allegando di essere separata dal già dal 2012, CP_1
precisando che questi aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi ad Ittiri e poi in altro appartamento, ad Alghero.
Esponeva che il ricorso per separazione era stato depositato nel dicembre 2016, ben prima della sentenza penale di condanna, del
2018; che la cessione dell'immobile aveva la finalità di compensare il notevole apporto della alla vita familiare ed il notevole divario CP_2
reddituale tra i coniugi;
che , dopo la cessione, aveva acquistato un altro immobile di CP_1
valore commerciale superiore e due autorimesse;
8 che entrambi gli immobili erano gravati da ipoteca essendo stati acquistati con mutuo bancario;
che dunque alcuna modifica in peius della garanzia patrimoniale poteva essere contestata.
Infine, deduceva che l'atto contestato non poteva essere qualificato come a titolo gratuito poiché finalizzato a garantire un supporto economica la coniuge.
Concludeva come in atti
In diritto
Va dichiarata in primo luogo la tardività del deposito della prima memoria ex art 171 ter cpc da parte del dovendo ritenersi Parte_1
che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza (e non di differimento da parte del giudice ex art 171 bis cpc), il dies a quo per il decorso dei termini dell'art 171 ter cpc decorra dall'udienza già fissata nell'atto di citazione e ciò tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza (con riferimento al rito precedente) secondo cui il rinvio d'ufficio non determinava la riapertura dei termini per la tempestiva costituzione del convenuto (Cass n 5179/2018 ex multis).
***
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, si deve precisare che l'azione revocatoria, avendo carattere conservativo, mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore.
9 L'actio pauliana non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio.
Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante.
Quanto al profilo soggettivo, ove il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo, come nel caso in esame, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, solo in caso di atto a titolo oneroso, è necessario provare la scientia damni del terzo.
Sul credito vantato dal condominio
Come già detto, “ai fini del valido esercizio dell'azione revocatoria la nozione “credito” va intesa in senso ampio, includendo anche la mera ragione o aspettativa di credito, senza che sia necessario che il credito presenti i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; di conseguenza anche il credito eventuale o litigioso (purché non manifestamente infondato) è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'”actio pauliana”
(ASzione civile sez. I, 27/05/2025, n.14104).
Nel caso in esame il credito vantato dal è litigioso e come Parte_1
tale non è certo, né liquido o esigibile.
Si deve però ritenere che il credito non è manifestamente infondato essendo stato riconosciuto con sentenza Tribunale SA n159/2018 confermata con sentenza Corte d'Appello Cagliari sez Dist SA del
10 2.11.2023 divenuta definitiva, pronunce che hanno rimandato al giudice civile per la determinazione del pregiudizio.
Alla luce delle predette considerazioni le difese dei convenuti che contestano la legittimazione del per l'assenza di un Parte_1
credito certo liquido ed esigibile devono ritenersi infondate e la domanda deve ritenersi validamente proposta.
Sull'eventus damni
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell"eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore. (ASzione civile sez. III, 16/09/2025, n.25451).
Nel caso in esame è incontestato, ed è provato per documenti che, con dichiarazione resa a verbale nel procedimento di separazione consensuale tra i convenuti, in data 30.11.2016, trascritto il
14.11.2018, ha trasferito al coniuge la CP_1 Controparte_2
piena proprietà dell'immobile sito in Alghero Via Toda n 1.
11 Dall'esame del verbale detto si deprende che il si obbligava a CP_1
versare la somma di euro 2500 per il mantenimento delle figlie che avrebbero continuato a vivere con la madre;
che “al fine di dare compiutezza alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, il signor cede alla signora CP_1
, in piena ed esclusiva proprietà l'immobile di seguito Controparte_2
descritto…”; che sull'immobile gravava ipoteca relativa ad un mutuo fondiario di originari 200.000 con scadenza al 30.6.2026 e sul quale alla data del verbale rimaneva un residuo di euro 142.535,25; che si obbligava all'accollo del mutuo in via esclusiva fino CP_1
alla totale estinzione.
Richiamando i principi esposti si osserva che il creditore deve solo allegare e provare che l'atto di disposizione contestato abbia determinato una variazione patrimoniale, “senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante
l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore.” (cass cit).
Il debitore non ha fornito tale prova.
si è limitato ad allegare che il proprio patrimonio, non solo CP_1
non era stato ridotto, ma piuttosto, incrementato con l'acquisto dell'immobile sito in Alghero Via Carbia con decreto di trasferimento
Tribunale SA in data 27.3.2019; che entrambi gli immobili erano gravati da ipoteca.
In realtà dall'esame dei documenti agli atti si evince che il valore del bene ceduto alla è nettamente superiore al valore di quello CP_2
12 acquistato dal se solo si osserva che per il primo è stato CP_1
contratto un mutuo fondiario per 400.000 euro e per il secondo un mutuo di euro 200.000.
Giova in ogni caso ribadire che spettava al debitore provare che l'atto dispositivo contestato non aveva modificato in peius la garanzia generale e dunque la possibilità di escutere il credito e tale prova non
è agli atti.
Tutto ciò premesso la domanda deve ritenersi fondata anche sotto questo profilo.
Elemento soggettivo
Ai sensi dell'art 2901 cc n1 cc “l'azione revocatoria può dirsi fondata quando concorrono le seguenti condizioni:
1) Che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
Va precisato che, con la sentenza n 159/2018 del 28.9.2018, il
Tribunale di SA ha riconosciuto la responsabilità del e il CP_1
pregiudizio in danno del pur senza quantificarlo. Parte_1
L'atto dispositivo contestato è del 30.11.2016 e dunque anteriore.
A ciò si aggiunga che “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo
a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data… dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. (ASzione civile sez. III,
11/07/2025, n.19099).
13 Per tutti i motivi detti, nel caso in esame, l'insorgere della qualità di creditore ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria è certamente anteriore all'atto dispositivo (la sentenza di condanna è anteriore e lo sono anche i fatti illeciti da cui consegue il pregiudizio).
Per l'effetto, è sufficiente dimostrare che il debitore aveva conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori non essendo necessaria la prova dell'intenzione di ledere le ragioni dei creditori.
era certamente a conoscenza del fatto che il trasferimento CP_1
della piena proprietà sull'immobile sito in Alghero Via Carbia avrebbe determinato una deminutio della propria garanzia patrimoniale, non essendo stato versato alcun corrispettivo.
La domanda deve dunque ritenersi fondata anche sotto questo profilo.
Parte_4
contesta la domanda allegando di non aver avuto
[...]
conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo poteva cagionare al creditore, non essendo a conoscenza delle pretese creditorie del condominio.
Ha dedotto inoltre che il trasferimento era stato disposto quale riconoscimento dell'apporto verso la famiglia con la conseguenza che l'atto non poteva essere qualificato a titolo gratuito.
Al fine di verificare se è necessario accertare al scientia damni in capo al terzo acquirente, è opportuno qualificare l'atto come atto a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Ciò premesso si osserva che gli accordi di separazione recepiti dal tribunale che prevedano il trasferimento di beni immobili o beni mobili sono soggetti ad azione revocatoria (Cass penale n
26127/2024).
14 Tali accordi possono essere qualificati come contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
Si tratta di contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. civ., 23 marzo 2004 n. 5741;
Cass. 11 novembre 1992 n. 12110; Trib. Firenze sez. III sent., 19 giugno 2018; Trib. Varese ord. 23 gennaio 2010; App. Milano decr.,
12 gennaio 2010).
Quanto alla qualificazione del trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso o gratuito, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (Cass., sez. 1, 23 marzo 2004 n. 5741; Cass., sez.
II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n.
36562).
Si può concludere allora che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, potrà essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Poiché, nel caso in esame, nell'accordo di separazione è detto genericamente che il trasferimento del diritto di proprietà è finalizzato a “dare compiutezza alla regolamentazione” dei rapporti patrimoniali
15 tra coniugi, si deve concludere che non esistono elementi sufficienti per qualificare il trasferimento come atto a titolo oneroso, con la conseguenza che non è necessario accertare la scientia damni del terzo.
In ogni caso si rileva che, anche ove la generica espressione utilizzata nel verbale di trasferimento dovesse consentire di qualificare l'atto come a titolo oneroso, si dovrebbe concludere che nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria il requisito soggettivo della scientia damni in capo al terzo (ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie), non coincide con la vera e propria intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia dei creditori.
Giova precisare inoltre che il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (vedasi già Cass. n. 2303 del 1996, Cass. n. 28423 del
15/10/2021) e non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (ASzione civile sez. III, 23/09/2025, n.25983).
Dalle precedenti considerazioni discende che, in ogni caso, non è necessario provare che fosse a conoscenza dell'esistenza del CP_2
credito vantato dal Condominio nei confronti del CP_1
essendo sufficiente dimostrare che fosse consapevole che, in CP_2
generale, l'accordo di separazione per le sue modalità ed il suo valore
16 avrebbe determinato una deminutio rilevante della garanzia patrimoniale del . CP_1
Considerato che la prova della scientia damni può essere data anche per presunzioni e che certamente la cessione in assenza di corrispettivo del diritto di proprietà dell'immobile determinava una riduzione della garanzia del;
CP_1
ritenuto che la , nella sua qualità di coniuge non poteva non CP_2
sapere che tale atto avrebbe modificato in peius il patrimonio del
; CP_1
tenuto conto del possibile ammontare del pregiudizio come emerge dall'esame della sentenza penale;
tutto ciò premesso si deve concludere che la sottrazione dell'immobile ha determinato una notevole riduzione della garanzia per i creditori anche perché non è provato in alcun modo che i beni residui in capo al abbiano valore tale da garantire il soddisfacimento del credito. CP_1
***
Per tutti i motivi detti la domanda proposta dal condominio deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del trasferimento del pieno diritto di proprietà dal a di cui al verbale di Controparte_1 Controparte_2
separazione personale consensuale datato 30.11.2016 omologato dal
Tribunale di SA con proprio decreto del 13/24.02.2017 n.
1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di SA – Territorio Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., relativo all'immobile facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa
17 terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato al NCEU di Per_1
Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub. 31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita € 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni dell'edificio.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del trasferimento del pieno diritto di proprietà dal a di cui al verbale di Controparte_1 Controparte_2
separazione personale consensuale datato 30.11.2016 omologato dal
Tribunale di SA con proprio decreto del 13/24.02.2017 n.
1645/2017, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di SA – Territorio Servizio di pubblicità immobiliare in data 14.11.2018 al n. 14879 reg. gen. e n. 10940 reg. part., relativo all'immobile facente parte del fabbricato sito in via Toda n.1 e precisamente Appartamento sito al piano primo della palazzina B avente ingresso dal portoncino a destra per chi sale le scale distinte con la lettera a, composto di tre camere cucina e servizi con annessa terrazza a livello, confinante nell'insieme con vano scale, spazi condominiali, proprietà salvo altri e riportato al NCEU di Per_1
Alghero alla Partita 11560 foglio 71 mappale 3835 sub. 31 via Toda – via Nulauro p. 1 di categoria A72 classe 2 vani 5 rendita € 748,86 diritto proporzionale e accessorio sulle pertinenze e parti comuni
18 dell'edificio. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro
1800, oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre Spese generali
(15% sul compenso totale ) € 571,35 e AS VO ( 4% ) €
175,21.
SA li 27/12/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
19