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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 620/2020 RGAC vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Ferraro presso il cui studio, con sede in Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 23, sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTE
E
in forma abbreviata Controparte_1
anche solo “ ” con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. CP_2
8, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo
, numero di iscrizione Repertorio Economico Amministrativo P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5678, in persona del procuratore
Dott. a ciò abilitato giusta procura del Vice Direttore Controparte_3
GE VI Dott. , rilasciata in data 29.11.2019 a ministerio CP_4
1 Notaio dott. rep n. 7354 racc. n. 4780, registrata in data Persona_1
02.12.2019 presso l'Agenzia delle Entrate Brescia al n. 26708 serie 1T, quale mandataria, giusta procura speciale per atto del Notaio Persona_2
del 18.11.2013, rep. 97067 e racc. 32417, della “24-7 Finance Srl”, iscritta al numero
32738 dell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 con sede legale in Brescia, via XX
Settembre n. 8, iscritta al Registro delle imprese di Brescia numero , P.IVA_2
Codice Fiscale e/o Partita IVA numero rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Grillo (CF: – C.F._3
pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_1
l'avv. Alessandra Villecco in Cosenza Via Beato Umile Pal. CP_5
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti.: << Accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo de quo,
nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi
corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero
capitale. b.Dichiarare per gli effetti usurario il contratto di mutuo in ragione del fatto che
al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore
della polizza convenuta, delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque
rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del
tasso soglia di riferimento. c.Dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso
soglia vigente al tempo della convenzione. d.Accertare che fino all'ultimo pagamento
parte attrice abbia pagato la somma euro 83.125,19 tra capitale e interessi e che
nell'ipotesi di gratuità sono da stornare euro 63.280,07 a titolo di interessi usurari.
e.Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli
interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB;
f.In via gradata
2 e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato
pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non
già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in
rata. g.Provvedere all'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando i
pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di
mutuo. h.Ordinare alla la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le CP_2
somme ha indebitamente incamerato. 31 Firmato Da: FERRARO MARIO Emesso Da:
NG CA 3 Serial#: i.In ogni Controparte_6 CodiceFiscale_4
caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere
composte dal solo capitale senza interessi. In via subordinata Dichiarare nulla la clausola
determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418, 1419 c.c.,
nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità
dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 della Legge
192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate
scadute e per l'effetto disporre la restituzione da parte dell'attore del solo capitale
imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto
meglio precisato nella perizia redatta dal Consulente Tecnico di Parte, da intendersi parte
integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa
e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in
scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote
capitali costanti. >>;
Per l'appellata: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
rigettare integralmente l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo
grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa..>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con citazione ritualmente notificata e Parte_1
premesso di avere stipulato in data 07.05.2017 un contratto di mutuo Parte_2
3 con l'istituto di credito B@nca 24-7 dell'importo di euro 150.000,00 per la durata di anni
25 e pagamento di rate mensili dell'importo di euro 989,50 al tasso annuo del 6,250% con
ammortamento “alla francese”, tasso di mora del 7.750%, Taeg/isc del 6,640% con
previsione di penale per estinzione anticipata del 2,000%, ha dedotto: 1) la nullità della
Par clausola di determinazione dell' dichiarato in contratto per violazione dell'art. 117,
comma 6 TUB poiché inferiore a quello verificato;
2) l'usurarietà del tasso effettivo di
mora; 3) l'usurarietà del tasso complessivo determinato dalla sommatoria tra il tasso
convenzionale e quello di mora;
4) l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla
francese”; 5) l'anatocismo.
Ha pertanto chiamato in causa i convenuti per sentire accertare nei loro confronti
le dedotte nullità negoziali, accertare il corretto saldo dare-avere e ordinare loro di
restituire tutte le somme indebitamente incamerate.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di 24-7 Finance srl, ha CP_7
resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
24-7 Finance srl, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
Rigettate le richieste di prova articolate dagli attori, la causa è stata trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 cp.c. per il deposito di
comparse conclusionali e repliche.”
All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 2475/2017, il Tribunale di Cosenza
emetteva la sentenza n. 595/2020, pubblicata in data 16/04/2020, con la quale così
provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed
eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
che liquida in euro 3.000,00 per onorari professionali, oltre rimborso CP_7
forfettario, CAP ed IVA come per legge..”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Pt_4
[... e interponevano appello avverso la
[...] Parte_5
suddetta sentenza di fatto riproponendo le medesime doglianze già esposte in primo grado e concludendo come in epigrafe indicato.
Si costituiva Controparte_1
in forma abbreviata anche solo , deducendo preliminarmente di CP_2
essere succeduta a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di in forza di un accordo quadro di cessione ex art. 58 Controparte_8
TUB stipulato in data 05.06.2008, 24-7 Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto, a titolo oneroso e in blocco, un portafoglio di crediti, nascenti da contratti di finanziamento stipulati da con la propria clientela, identificati Controparte_8
da 24-7 Finance Srl sulla base di determinati criteri di identificazione indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 72 del
19.06.2008; eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 20.10.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342,
345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134
del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
5 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante,
delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità
conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n.
12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502,
27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e
9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico, riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di
7 primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 595/2020, pubblicata in data 16/04/2020,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna e al rimborso in favore di parte Parte_1 Parte_2
appellata delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 09.12.2025
8 L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 620/2020 RGAC vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Ferraro presso il cui studio, con sede in Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 23, sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTE
E
in forma abbreviata Controparte_1
anche solo “ ” con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. CP_2
8, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo
, numero di iscrizione Repertorio Economico Amministrativo P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5678, in persona del procuratore
Dott. a ciò abilitato giusta procura del Vice Direttore Controparte_3
GE VI Dott. , rilasciata in data 29.11.2019 a ministerio CP_4
1 Notaio dott. rep n. 7354 racc. n. 4780, registrata in data Persona_1
02.12.2019 presso l'Agenzia delle Entrate Brescia al n. 26708 serie 1T, quale mandataria, giusta procura speciale per atto del Notaio Persona_2
del 18.11.2013, rep. 97067 e racc. 32417, della “24-7 Finance Srl”, iscritta al numero
32738 dell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 con sede legale in Brescia, via XX
Settembre n. 8, iscritta al Registro delle imprese di Brescia numero , P.IVA_2
Codice Fiscale e/o Partita IVA numero rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Grillo (CF: – C.F._3
pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_1
l'avv. Alessandra Villecco in Cosenza Via Beato Umile Pal. CP_5
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti.: << Accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo de quo,
nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi
corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero
capitale. b.Dichiarare per gli effetti usurario il contratto di mutuo in ragione del fatto che
al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore
della polizza convenuta, delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque
rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del
tasso soglia di riferimento. c.Dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso
soglia vigente al tempo della convenzione. d.Accertare che fino all'ultimo pagamento
parte attrice abbia pagato la somma euro 83.125,19 tra capitale e interessi e che
nell'ipotesi di gratuità sono da stornare euro 63.280,07 a titolo di interessi usurari.
e.Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli
interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB;
f.In via gradata
2 e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato
pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non
già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in
rata. g.Provvedere all'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando i
pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di
mutuo. h.Ordinare alla la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le CP_2
somme ha indebitamente incamerato. 31 Firmato Da: FERRARO MARIO Emesso Da:
NG CA 3 Serial#: i.In ogni Controparte_6 CodiceFiscale_4
caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere
composte dal solo capitale senza interessi. In via subordinata Dichiarare nulla la clausola
determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418, 1419 c.c.,
nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità
dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 della Legge
192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate
scadute e per l'effetto disporre la restituzione da parte dell'attore del solo capitale
imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto
meglio precisato nella perizia redatta dal Consulente Tecnico di Parte, da intendersi parte
integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa
e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in
scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote
capitali costanti. >>;
Per l'appellata: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
rigettare integralmente l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo
grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa..>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con citazione ritualmente notificata e Parte_1
premesso di avere stipulato in data 07.05.2017 un contratto di mutuo Parte_2
3 con l'istituto di credito B@nca 24-7 dell'importo di euro 150.000,00 per la durata di anni
25 e pagamento di rate mensili dell'importo di euro 989,50 al tasso annuo del 6,250% con
ammortamento “alla francese”, tasso di mora del 7.750%, Taeg/isc del 6,640% con
previsione di penale per estinzione anticipata del 2,000%, ha dedotto: 1) la nullità della
Par clausola di determinazione dell' dichiarato in contratto per violazione dell'art. 117,
comma 6 TUB poiché inferiore a quello verificato;
2) l'usurarietà del tasso effettivo di
mora; 3) l'usurarietà del tasso complessivo determinato dalla sommatoria tra il tasso
convenzionale e quello di mora;
4) l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla
francese”; 5) l'anatocismo.
Ha pertanto chiamato in causa i convenuti per sentire accertare nei loro confronti
le dedotte nullità negoziali, accertare il corretto saldo dare-avere e ordinare loro di
restituire tutte le somme indebitamente incamerate.
Costituitasi in giudizio quale mandataria di 24-7 Finance srl, ha CP_7
resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
24-7 Finance srl, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
Rigettate le richieste di prova articolate dagli attori, la causa è stata trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 cp.c. per il deposito di
comparse conclusionali e repliche.”
All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 2475/2017, il Tribunale di Cosenza
emetteva la sentenza n. 595/2020, pubblicata in data 16/04/2020, con la quale così
provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed
eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
che liquida in euro 3.000,00 per onorari professionali, oltre rimborso CP_7
forfettario, CAP ed IVA come per legge..”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Pt_4
[... e interponevano appello avverso la
[...] Parte_5
suddetta sentenza di fatto riproponendo le medesime doglianze già esposte in primo grado e concludendo come in epigrafe indicato.
Si costituiva Controparte_1
in forma abbreviata anche solo , deducendo preliminarmente di CP_2
essere succeduta a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di in forza di un accordo quadro di cessione ex art. 58 Controparte_8
TUB stipulato in data 05.06.2008, 24-7 Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto, a titolo oneroso e in blocco, un portafoglio di crediti, nascenti da contratti di finanziamento stipulati da con la propria clientela, identificati Controparte_8
da 24-7 Finance Srl sulla base di determinati criteri di identificazione indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 72 del
19.06.2008; eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 20.10.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342,
345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134
del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
5 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante,
delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità
conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n.
12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502,
27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e
9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico, riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di
7 primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 595/2020, pubblicata in data 16/04/2020,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna e al rimborso in favore di parte Parte_1 Parte_2
appellata delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 09.12.2025
8 L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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