TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
UD. 27.3.2025 N. 419/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Latino, presso lo studio del quale in Milano, via Tiraboschi n. 8, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per i seguenti anni scolastici 2022/2023 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi di € 1.000,00 la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
2 1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS valide Parte_1 per il biennio 2024/2026, essendo destinataria di contratto dal 9.10.2024 al
22.10.2024 (cfr. stato matricolare) - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1, fascicolo resistente), nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 5.09.2022 al 30.06.2023, con orario completo, presso la Scuola media “Faustini Nicolini” di Piacenza;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 9.10.2023 al 30.06.2024 per n. 6 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Sesto Cremonese” di
Sesto ed Uniti.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrentenon ha agito per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che
3 avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
4 tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
5 a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento
6 delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai
7 nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 30 giugno
Considerato che la ricorrente, attualmente, è inserita nel sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
L'importo di cui si discute, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
8 per l'effetto, condanna il convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Latino, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Latino, presso lo studio del quale in Milano, via Tiraboschi n. 8, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per i seguenti anni scolastici 2022/2023 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi di € 1.000,00 la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
2 1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS valide Parte_1 per il biennio 2024/2026, essendo destinataria di contratto dal 9.10.2024 al
22.10.2024 (cfr. stato matricolare) - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1, fascicolo resistente), nel corso degli anni ha svolto i seguenti plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 5.09.2022 al 30.06.2023, con orario completo, presso la Scuola media “Faustini Nicolini” di Piacenza;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 9.10.2023 al 30.06.2024 per n. 6 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Sesto Cremonese” di
Sesto ed Uniti.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrentenon ha agito per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che
3 avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), ma ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
4 tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
5 a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento
6 delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai
7 nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo sempre lavorato, per le annualità richieste, con incarichi fino al 30 giugno
Considerato che la ricorrente, attualmente, è inserita nel sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
L'importo di cui si discute, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_1 gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
8 per l'effetto, condanna il convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Latino, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
9