Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
4378/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 4378/2016 R.G. del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
(C.F. rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione dall'Avv. G. Simone Grassi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2
Terlizzi alla Via Mazzini n.27 è elettivamente domiciliato;
- debitore opponente -
CONTRO
La società (P. IVA ), con sede in Roma, Via Ostiense n. Controparte_1 P.IVA_1
131/L, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in qualità di procuratrice speciale della
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierangelo Forcignanò (C.F.: ), con CP_2 C.F._3 studio in Lecce alla via Manifattura Tabacchi, 7;
- creditore opposto -
Oggetto: opposizione a precetto di pagamento
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 01/03/2016, ritualmente notificato in data 12/3/2016, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23/02/2016 da parte della società
[...]
con cui era stato intimato il pagamento della somma di €.16905,95. Controparte_1
L'opponente ha dedotto ed eccepito: l'estinzione del credito portato nel titolo esecutivo contestando la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo per essere il credito estinto per
l'atto di precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n.4739/2014 emesso dal Tribunale di Bari, nel procedimento n.16312/2014 R.G. del 12/11/2014, depositato in data 02/12/2014, notificato in data 27/12/2014, reso esecutivo in data 29/01/2016 ma il debitore aveva estinto il debito.
Concludeva chiedendo “in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o il processo per le ragioni dedotte in narrativa;
nel merito: accertare e dichiarare l'integrale soddisfazione ed estinzione delle ragioni di credito incorporate nel titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare inefficace,
invalido e comunque improduttivo di effetti il precetto opposto;
condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari”.
Si costituiva l'opposta con comparsa di costituzione e risposta 15.7.2016 chiedendo;
in via principale il rigetto dell'opposizione per dovere le ragioni spiegate essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo;
la conferma del decreto ingiuntivo;
l'inammissibilità per non essere stato dimostrato il pagamento;
l'inesistenza dell'estinzione risultando dall'estratto-conto aggiornato al 19/12/2012 la persistente morosità contrariamente a quanto emergente dai bollettini postali allegati. Concludeva chiedendo di :
“rigettare la preliminare, cautelare istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o del processo in assenza dei relativi presupposti, fattuali e giuridici, a sostegno della
stessa;b) gradatamente, in accoglimento delle eccezioni di cui al punto 1) del presente atto, acclarare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione, e,conseguentemente, rigettarla;
c) previo riconoscimento della legittimità, della pretesa creditoria, e,quindi, del d.i. e dell'atto di precetto innanzi menzionati, rigettare l'avversa opposizione, perché manifestamente infondata, in fatto ed in diritto, oltre che palesemente pretestuosa, con ogni, consequenziale statuizione”.
Il precedente giudicante con ordinanza del 21.7.2016 ha rigettato la spiegata opposizione a precetto in quanto avrebbe dovuto proporre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4739/14 Parte_1
del 27.12.2014 non avendo, invece, le doglianze avanzate trovare legittima introduzione in sede di opposizione agli atti esecutivi.
La causa rinviata dai precedenti giudicanti per la decisione è stata assegnata, a questo giudicante, e quindi trattenuta per la decisione in data odierna.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato il comportamento processuale di parte opponente che, dopo aver proposto l'opposizione, non ha poi partecipato ad alcune delle udienze.
Inoltre si rileva che l'estinzione del debito fondata sui 60 bollettini è stata contestata da controparte ed è evidente che i pagamenti ed i bollettini sono, comunque, tutti di data anteriori all'emanazione del suddetto decreto ingiuntivo .
Va precisato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata, formatasi in materia in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché al principio della vicinanza della prova questa deve essere fornita da chi eccepisce l'estinzione o fatti modificativi. Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'opposta ha dato prova dell'esistenza del credito;
per contro l'opponente dopo la costituzione non ha provato le ulteriori difese per cui deve ritenersi ai sensi dell'art. 115 c.p.c. di ritenere provati anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte né direttamente né
indirettamente.
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per i compensi così determinati stante il valore della causa, l' attività svolta, ai sensi del DM n.147/2022 (€ 919,00 fase studio;
€ 777,00 fase introduttiva;
€ 1701,00 fase decisionale); oltre oneri e accessori.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e come in atti costituita, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, in favore della Parte_1
come in atti, la somma di € 3.397,00 ; degli oneri accessori Parte_2
(IVA e CAP come per legge) nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 2.5.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini