Articolo 7 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 ottobre 1930
Art. 7.

Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un Paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L.
1000.

Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un Paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in Paese diverso.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930