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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2554/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
Contr
in persona del legale rappresentante resistente- contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.2.2016, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139 20169001152531/000, notificata a mezzo posta in data 27.09.2016, con la quale veniva richiesto e intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.918,95, dei quali € 10.461,15 a titolo di contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive di competenza del Giudice del lavoro portati dalle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, anch'essi da intendersi impugnati unitamente al ruolo da cui traggono fondamento, sotto specificatamente indicati:
a) Cartella n. 13920080005733035000 notificata il 20.11.2008 di € 4.203,33
b) Cartella n. 13920090000609627000 notificata il 24.04.2009 di € 1.081,75
c) Cartella n. 13920090007601914000 notificata il 26.09.2009 di € 1.054,94
1 d) Cartella n. 13920100005180960000 notificata il 29.07.2010 di € 1.051,31
e) Avviso di addebito n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014 di €
2.038,13
f) Avviso di addebito n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014 di €
2.089,73
g) Avviso di addebito n. 43920140000752661000 notificato il 3.10.2014 di €
1.026,09
Per un TOTALE 12.545,28
2. In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
3. Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
4. Nonostante sia stata ritualmente citata in giudizio l' , oggi la Controparte_3 CP_4
stessa rimaneva contumace
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 19.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. La prescrizione del credito è parzialmente fondata.
7. L'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
8. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b. cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si
2 applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
9. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 2006 al 2013), sono soggette a una prescrizione quinquennale. In assenza di prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi da parte dell' , le cartelle di pagamento Cartella n. 13920080005733035000; Cartella n. CP_1
13920090000609627000; Cartella n. 13920090007601914000; Cartella n.
13920100005180960000 riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 risultano
Contr prescritti: poiché l'intimazione di pagamento, a cura dell' , è stata notificata solo in data 27.9.2016 il credito contributivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
10. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere
3 fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
11. D'altro canto, il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
4 titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti
- comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
12. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica gli anni in contestazione e la notifica della intimazioni di pagamento è decorso più di un quinquennio.
13. Discorso a parte deve essere fatto relativamente all'Avviso di addebito n.
43920140000752661000 notificato il 3.10.2014 a mano della madre del ricorrente;
14. La giurisprudenza di legittimità, con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017 intervenendo in tema notifica dell'accertamento, ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento
è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita
5 raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
15. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente CP_3
della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima
Ordinanza la n. 6121 del 1° marzo 2023 la Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
16. Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di addebito, effettuata nelle mani della madre del ricorrente, e dunque a persona diversa del destinatario, risulta priva della prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario. Pertanto, si deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
17. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
6 18. Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento è nulla.
19. Inoltre, poiché l'anno oggetto di contestazione è il 2013 e l'intimazione di pagamento
è stata notificata in data 27.9.2016, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Di conseguenza il ricorrente è tenuto al pagamento della somma indicata nel suddetto avviso di addebito
Così come non sono prescritti i crediti indicati negli avvisi di addebito n.
43920140000752661000; n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014 di €
2.038,13;n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014 di € 2.089,73; poiché tra gli anni in contestazione e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è trascorso il quinquennio
20. Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese del giudizio
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la prescrizione del credito riportato nelle cartelle esattoriali n. Cartella n.
13920080005733035000; Cartella n. 13920090000609627000; Cartella n.
13920090007601914000; Cartella n. 13920100005180960000 notificata il 29.07.2010 di
€ 1.051,31
Conferma il credito riportato negli Avvisi di addebito n. 43920140000752661000
n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014
n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 19/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
7
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2554/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
Contr
in persona del legale rappresentante resistente- contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.2.2016, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139 20169001152531/000, notificata a mezzo posta in data 27.09.2016, con la quale veniva richiesto e intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.918,95, dei quali € 10.461,15 a titolo di contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive di competenza del Giudice del lavoro portati dalle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, anch'essi da intendersi impugnati unitamente al ruolo da cui traggono fondamento, sotto specificatamente indicati:
a) Cartella n. 13920080005733035000 notificata il 20.11.2008 di € 4.203,33
b) Cartella n. 13920090000609627000 notificata il 24.04.2009 di € 1.081,75
c) Cartella n. 13920090007601914000 notificata il 26.09.2009 di € 1.054,94
1 d) Cartella n. 13920100005180960000 notificata il 29.07.2010 di € 1.051,31
e) Avviso di addebito n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014 di €
2.038,13
f) Avviso di addebito n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014 di €
2.089,73
g) Avviso di addebito n. 43920140000752661000 notificato il 3.10.2014 di €
1.026,09
Per un TOTALE 12.545,28
2. In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
3. Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
4. Nonostante sia stata ritualmente citata in giudizio l' , oggi la Controparte_3 CP_4
stessa rimaneva contumace
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 19.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. La prescrizione del credito è parzialmente fondata.
7. L'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
8. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b. cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si
2 applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
9. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 2006 al 2013), sono soggette a una prescrizione quinquennale. In assenza di prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi da parte dell' , le cartelle di pagamento Cartella n. 13920080005733035000; Cartella n. CP_1
13920090000609627000; Cartella n. 13920090007601914000; Cartella n.
13920100005180960000 riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 risultano
Contr prescritti: poiché l'intimazione di pagamento, a cura dell' , è stata notificata solo in data 27.9.2016 il credito contributivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
10. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere
3 fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
11. D'altro canto, il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
4 titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti
- comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
12. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica gli anni in contestazione e la notifica della intimazioni di pagamento è decorso più di un quinquennio.
13. Discorso a parte deve essere fatto relativamente all'Avviso di addebito n.
43920140000752661000 notificato il 3.10.2014 a mano della madre del ricorrente;
14. La giurisprudenza di legittimità, con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017 intervenendo in tema notifica dell'accertamento, ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento
è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita
5 raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
15. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente CP_3
della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima
Ordinanza la n. 6121 del 1° marzo 2023 la Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
16. Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di addebito, effettuata nelle mani della madre del ricorrente, e dunque a persona diversa del destinatario, risulta priva della prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario. Pertanto, si deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
17. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
6 18. Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento è nulla.
19. Inoltre, poiché l'anno oggetto di contestazione è il 2013 e l'intimazione di pagamento
è stata notificata in data 27.9.2016, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Di conseguenza il ricorrente è tenuto al pagamento della somma indicata nel suddetto avviso di addebito
Così come non sono prescritti i crediti indicati negli avvisi di addebito n.
43920140000752661000; n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014 di €
2.038,13;n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014 di € 2.089,73; poiché tra gli anni in contestazione e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è trascorso il quinquennio
20. Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese del giudizio
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la prescrizione del credito riportato nelle cartelle esattoriali n. Cartella n.
13920080005733035000; Cartella n. 13920090000609627000; Cartella n.
13920090007601914000; Cartella n. 13920100005180960000 notificata il 29.07.2010 di
€ 1.051,31
Conferma il credito riportato negli Avvisi di addebito n. 43920140000752661000
n. 43920130000748436000 notificato il 15.02.2014
n. 43920140000309190000 notificato il 14.07.2014
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 19/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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