Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 14/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Gaetano Ruggiero nel cui studio in Napoli P.IVA_1 via G Pergolesi 1 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Sara Controparte_1 P.IVA_2
Biglieri e Andrea Pupeschi nel cui studio in Roma via XX Settembre 5 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 276 pubblicata il 9/1/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 14
ha convenuto in giudizio (di seguito , Pt_1 Controparte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: A) accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui alla parte motiva, l'inadempimento della agli obblighi da Controparte_1 questi assunti nei confronti della con il contratto di sviluppo Parte_1 del 5 giugno 2014 e/o a quelli inerenti e conseguenti allo stesso e, in generale, che la ha assunto un comportamento inidoneo Controparte_1 alla efficace realizzazione dei programmi industriali e di sviluppo di cui all'indicato contratto;
B) accertare e dichiarare, che in ragione dei progetti di cui al contratto di sviluppo del 5 giugno 2014, allegato agli atti, la
[...] veniva posta in una condizione di dipendenza economica nei Parte_1 confronti della e che quest'ultima ha abusato di tale Controparte_1 dipendenza economica omettendo e/o interrompendo i rapporti di committenza cui era prordinatamente finalizzato il contratto di sviluppo del
5 giugno 2014; C) accertare e dichiarare, che per effetto di quanto indicato alle precedenti lettere A) e B) nonché per le ulteriori causali indicate in narrativa, ha cagionato danni alla per Controparte_1 Parte_1 euro 12.642.915,20, ovvero nella diversa misura, maggiore o inferiore che verrà accertata di giustizia, anche secondo equità; per l'effetto, condannare la a risarcire la da tutti i danni patititi, Controparte_1 Parte_1 quantificati nella misura suindicata ovvero nella diversa misura, maggiore o inferiore che verrà accertata di giustizia, anche secondo equità; D) con vittoria delle spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. A sostegno delle domande proposte, parte attrice ha in sintesi allegato e dedotto: - che era un'impresa operante nell'ambito del Pt_1 mercato nazionale ed internazionale dell'ingegneria aerospaziale e dell'elettronica per la difesa;
- che la stessa società, nel corso degli anni, aveva avviato anche attività di supporto a grandi imprese leader nel mercato europeo dell'industria aeronautica e, tra queste, a società CP_1 leader nella produzione e distribuzione a livello mondiale di sistemi missilistici;
- che, in data 7.10.2011, in qualità di proponente, e CP_1 Pt_1
in qualità di aderente, avevano presentato ad AL (Agenzia
[...] nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) un'istanza di accesso ai fondi per la realizzazione di un “Contratto di Sviluppo”, ai sensi del decreto 24.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- che il suddetto programma industriale e di sviluppo era volto alla creazione e industrializzazione di sistemi a radiofrequenza e finestre elettromagnetiche per apparati avionici e di terra, da produrre presso lo stabilimento di di FU nel Comune di Bacoli (NA), nonché presso CP_1
pag. 2 di 14 lo stabilimento di di NO D'RC (NA); - che, in data Pt_1
5.6.2014, in attuazione del progetto e delle ulteriori intese raggiunte, veniva concluso tra AL e le aziende partecipanti (tra cui il contratto CP_1 di sviluppo denominato “SIRena”, ossia un programma volto “allo sviluppo e all'industrializzazione di sistemi avionici a microonde e sistemi di trasmissione dati terra – bordo”; - che il contratto di sviluppo prevedeva, tra gli obiettivi, la generazione di benefici economici ed occupazionali per l'intero territorio regionale e nazionale, oltreché per le stesse imprese aderenti;
- che, in particolare, gli effetti economici del contratto erano stati stimati sulla base del valore aggiunto generato dalle commesse di produzione ricorrente, derivanti dagli sviluppi e dagli investimenti definiti nel progetto;
- che, tra l'altro, nell'analisi di stima dei benefici, predisposta dalla e debitamente riportata nella proposta di massima presentata CP_1 ad AL, veniva considerato il mercato di riferimento dei sistemi per la sicurezza aerea e del territorio;
e, in tal senso, era stata effettuata un'analisi su un intervallo temporale di dieci anni, stimando un ammontare complessivo di circa 400 milioni di euro di acquisizioni di commesse da parte del tessuto industriale, con ricadute dirette sia sul prime contractor che sull'indotto; - che il contratto denominato SIRena era stato poi posto in esecuzione per ciò che concerneva la parte relativa agli investimenti correlati agli adeguamenti strutturali dei siti di produzione di NO d'RC (per la e del FU (per la , così come erano state Pt_1 CP_1 poste in esecuzione le attività di ricerca e sviluppo in collaborazione anche con le ulteriori “imprese aderenti”, ovvero con le università espressamente indicate in contratto;
- che tuttavia, nonostante il buon esito delle attività sopraindicate ed a causa del grave inadempimento di non era stato CP_1 affatto posto in essere il programma di ricadute industriali, che invece costituiva la precipua finalità dell'intero progetto;
- che infatti, nonostante i rilevanti investimenti realizzati da che aveva adeguato le catene di Pt_1 produzione dei propri stabilimenti e assunto personale in ragione delle esigenze produttive ed industriali della quest'ultima, una volta CP_1 ottenuti i finanziamenti agevolati e ristrutturati i propri stabilimenti, aveva completamente escluso da ogni iniziativa produttiva;
- che era Pt_1 dunque evidente che si era resa gravemente inadempiente agli CP_1 obblighi inerenti e conseguenti al contratto siglato tra le parti e ai progetti di massima dalla stessa predisposti, cagionando un ingente danno a Pt_1
la quale, con comunicazione del 15.6.2018, aveva quindi formulato a
[...] espressa richiesta di risarcimento danni;
- che aveva tuttavia CP_1 CP_1 replicato, contestando, oltre che la quantificazione dei predetti danni, sia la ricorrenza dell'inadempimento che di propri precisi obblighi verso la Pt_1
- che tali obblighi erano invece sussistenti, in quanto: (i) il programma
[...] denominato SIRena si sostanziava “in primo luogo, in un “Progetto di sviluppo industriale” volto all'ampliamento dell'unità produttiva, già esistente e nella disponibilità della sita in FU (NA), ove si CP_1
pag. 3 di 14 sarebbero dovuti produrre sottosistemi volti ad integrare piattaforme più complesse. Tale progetto, più propriamente, avrebbe dovuto consentire un miglioramento produttivo, con un upgrade tecnologico di alcuni sottosistemi integrati di velivoli supersonici, quali sensori avionici, radome e sistemi per la trasmissione dati da terra a bordo di veicoli supersonici”; (ii) accanto a tale progetto di sviluppo industriale, ve ne era poi un secondo, espressamente riferito alle attività connesse alla produzione della
“più nel dettaglio, tale progetto era volto all'ampliamento di CP_1 un'unità produttiva già esistente e sottoposta alla gestione della Pt_1
sita in NO d'RC (NA). Tale ampliamento, in particolare, era
[...] espressamente mirato a consentire all'impresa attrice la produzione di talune componenti elettroniche ed elettromeccaniche, funzionali all'investimento di dunque, espressamente collegate e Controparte_1 connesse al progetto di sviluppo industriale della impresa proponente”; “Il secondo progetto di sviluppo industriale, dunque, mirava attraverso Part l'adeguamento dell'unità produttiva della parametrata Parte_1 espressamente alle esigenze produttive della ad avviare una CP_1 produzione continuativa ed coordinata tra le due imprese”; in particolare, come poteva evincersi dal contratto versato in atti, “la attraverso Pt_1 la produzione di sensori a banda millimetrica e ulteriori prodotti elettronici e elettromeccanici si sarebbe resa parte integrante e imprescindibile della catena produttiva della , che in tal senso avrebbe dovuto Controparte_1 garantire, una volta eseguiti gli adeguamenti strutturali e gli investimenti produttivi di cui al contratto Sirena, una continuità produttiva alla Pt_1 ; (iii) accanto ai progetti industriali di cui sopra, vi era poi “un
[...] ulteriore progetto di mera ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzato esclusivamente allo sviluppo dell'industrializzazione di sensori avionici di bordo e apparati ricetrasmittenti terra bordo, oltre alla riprogettazione del radome, progetto quest'ultimo realizzato di concerto tra la e tutte le altre imprese aderenti, tra cui anche con la CP_1 [...] ; - che era dunque evidente che i progetti di industrializzazione Parte_1 non si limitavano esclusivamente alla realizzazione delle opere di adeguamento strutturale dei siti di produzione di NO d'RC e del FU, ma – in virtù degli investimenti effettuati in attrezzature produttive
– prevedevano anche una continuità collaborativa tra e Pt_1 CP_1 posto che “da un lato la si sarebbe adoperata a creare Controparte_1 sottosistemi integrati da istallare in strutture più complesse e la Pt_1
a sua volta, delle componenti specifiche e necessarie alla creazione
[...] dei sottosistemi”; - che tuttavia, una volta realizzati i progetti industriali per ciò che riguardava la realizzazione delle opere murarie e gli adeguamenti delle strumentazioni e delle linee produttive, – che così CP_1 aveva poi ottenuto un chiaro rilancio industriale, attestato da una rilevante crescita del proprio “portafoglio ordini” – aveva completamente estromesso dalla catena produttiva, venendo così meno all'impegno Pt_1
pag. 4 di 14 assunto di coinvolgere la stessa nell'attività industriale sviluppata Pt_1 per effetto del programma SIRena;
- che aveva peraltro anche CP_1 rassicurato al riguardo nel corso dell'esecuzione del progetto di cui Pt_1 sopra, programmando specifiche commesse da affidare a quest'ultima ed impegnandosi, in particolare, all'affidamento di commesse relative a programmi quali quelli denominati “Stazioni di Linea FU”, “Thales”,
“Pakistan (new)”, “Shelter”, “MEADS” e “EU-Shorad”; impegni questi tuttavia rimasti anch'essi disattesi, posto che le uniche attività conseguenti al contratto SIRena, che avevano visto la collaborazione tra e Pt_1
afferivano ad un ordine per la realizzazione di una scheda CP_1 elettronica;
commessa che avrebbe dovuto determinare ricavi per circa
12.000,00 euro, ma che non era mai stato possibile realizzare per l'atteggiamento non collaborativo e dilatorio della stessa - che la
CP_1 condotta posta in essere da era inoltre anche censurabile ai sensi
CP_1 dalla legge 192/1998, essendo stata in particolare realizzata, in ragione della struttura del contratto SIRena, la situazione di dipendenza economica prevista dall'art. 9 della legge in questione ed avendo abusato di
CP_1 tale condizione, omettendo di formalizzare i promessi contratti di committenza o interrompendo quelli in essere;
- che i danni conseguenti all'inadempimento o, in alternativa, all'abuso di dipendenza economica posti in essere da andavano quantificati in euro 12.642.912,20,
CP_1 tenendo conto che la conclusione dei contratti di fornitura avrebbe dovuto garantire ricavi oscillanti fra i trenta ed i quaranta milioni di euro e considerando, più nello specifico, le seguenti voci di danno: euro
7.000.000,00, quali mancati ricavi netti;
euro 2.142.915,18, per costi e spese sostenute dalla per l'investimento di adeguamento degli Pt_1 stabilimenti e degli impianti dell'unità produttiva di NO D'RC, nonché per la formazione del personale, la ricerca e lo sviluppo;
euro
1.500.000,00, quali costi conseguenti al mancato sfruttamento degli adeguamenti eseguiti;
euro 2.000.000,00, per la svalutazione aziendale conseguente alla indisponibilità finanziaria per le mancate commesse per ulteriori euro 2.000.000,00.
1.2. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando integralmente la fondatezza delle avverse domande e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Tribunale ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria così giudicare: Nel merito: - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità del e per l'effetto Controparte_2 condannarlo al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per i motivi esposti in atti;
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto: - che contratto di sviluppo denominato SIRena era articolato in tre distinti progetti: (i) il primo (di pag. 5 di 14 investimento e volto “all'ampliamento e all'ammodernamento delle capacità produttive di sistemi e sottosistemi a radiofrequenza e finestre elettromagnetiche nel proprio stabilimento sito in FU”) era di competenza di (ii) il secondo (anch'esso di investimento e CP_1 concernente “la realizzazione di nuove linee di produzione di sottosistemi a radiofrequenza e l'ammodernamento del proprio sito di produzione mediante l'acquisto di una nuova strumentazione hardware e applicativi software”) era di competenza di (iii) il terzo (di ricerca e Pt_1 riguardante “lo sviluppo di innovativi sistemi a radiofrequenza e finestre elettromagnetiche finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti per gli stabilimenti di di FU e di di NO D'RC”) CP_1 CP_2 vedeva infine coinvolte entrambe le predette imprese contraenti, oltre ad alcune università aderenti;
- che i primi due progetti erano stati eseguiti nei rispettivi stabilimenti delle imprese partecipanti, mentre le attività di ricerca erano state espletate presso gli altri enti coinvolti;
- che l'esecuzione dei programmi era stata seguita e coordinata da AL, nonché dagli altri organi pubblici preposti alla gestione delle erogazioni pubbliche;
- che, in virtù del contratto di sviluppo così concluso, l'unico impegno assunto da era stato quello di realizzare per la parte di CP_1 propria competenza – esattamente come si era impegnata a sua volta a fare per la parte di propria competenza – i due citati progetti e che tali Pt_1 impegni erano stati assunti dalle proponenti/aderenti al contratto nell'ambito di un assetto di interessi e linee di indirizzo gestito e coordinato da AL e dagli altri organi preposti alla gestione dei contributi connessi al contratto, con conseguenti vincoli e limiti all'autonomia di tutte le parti coinvolte, inclusa - che nessun ulteriore impegno CP_1 contrattuale era stato mai assunto da oltre a quello suddetto, CP_1 tantomeno nei confronti di - che peraltro quest'ultima, sin Pt_1 dall'inizio, aveva partecipato al progetto presentandosi espressamente come “co-proponente in collaborazione con ed evidenziando che CP_1
“il progetto di investimento di sarà connesso con quello di e CP_2 CP_1 ad esso complementare per tipologia di produzioni, ma sarà anche caratterizzato da una totale autonomia rispetto alle linee produttive di dal punto di vista della operatività e del controllo dell'intero CP_1 processo produttivo”; il che confermava il ruolo autonomo ricoperto dalle parti nell'ambito del progetto e l'assenza di qualsivoglia obbligo, tantomeno contrattuale, di nei confronti di - che il CP_1 Pt_1
31.10.2015 il contratto di sviluppo SIRena era stato compiutamente realizzato con il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, come attestato dalle relazioni tecniche finali del 22 e del 25 gennaio 2016, dal verbale di verifica del 20 luglio 2016, dalle relazioni di accertamento del 22 aprile, del 20 settembre, del 21 settembre e del 28 settembre 2016 (doc. 10,
11, 12, 13) e, infine, dalla relazione scientifica finale del prof. Persona_1 dell'Università di Pisa;
relazioni, quelle del 22 e del 25 gennaio 2016, in pag. 6 di 14 cui le parti, compresa la stessa informavano AL e gli organi Pt_1 ministeriali che “il progetto ha sostanzialmente raggiunto tutti gli obiettivi prefissati entro la data del 31 ottobre 2015”, che “gli obiettivi finali del programma approvato sono stati conseguiti”, che “l'attività è stata condotta in piena coerenza con il piano di sviluppo approvato ed è stata completata raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati” e infine che “a conclusione del programma sono stati sviluppati tutti i nuovi prodotti previsti”; affermazioni queste che trovavano d'altra parte anche riscontro nelle conclusioni della già richiamata relazione scientifica finale del prof.
; - che, solo in data 15.6.2018 e quindi a distanza di tre anni dalla Per_1 avvenuta realizzazione delle attività previste nel contratto, poi Pt_1 aveva avanzato nei confronti di una richiesta di risarcimento danni;
CP_1
- che l'azione incardinata da si inquadrava peraltro in una serie di Pt_1 vicende processuali che avevano interessato le parti e che andavano ricondotte allo stato di crisi o insolvenza in cui versava la stessa ed Pt_1 infatti: a) il 12.12.2018 aveva proposto innanzi al Tribunale di Pt_1
Roma un ricorso per la dichiarazione di fallimento di allegando un CP_1 inesistente stato di decozione della stessa istanza di fallimento CP_1 questa poi rigettata con decreto del 4.3.2019, con cui il Tribunale aveva anche condannato al risarcimento dei danni da lite temeraria;
b) il Pt_1
10.12.2018 aveva depositato innanzi al Tribunale di Napoli un Pt_1 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, cui aveva fatto seguito anche il deposito, da parte di altrettanti creditori, di due istanze di fallimento nei confronti della stessa - che non era Pt_1 pertanto ravvisabile alcun inadempimento contrattuale da parte di - CP_1 che andava parimenti escluso che la stessa avesse posto in essere CP_1 condotte idonee ad integrare una responsabilità precontrattuale (per la supposta mancata realizzazione di programmi industriali successivi al
Contratto di Sviluppo, posto che non vi erano mai state trattative tra le parti concernenti i suddetti asseriti programmi, né, del resto, aveva Pt_1 fornito il benché minimo supporto probatorio al riguardo) o un abuso di dipendenza economica (risultando altresì del tutto sfornita di prova l'affermazione secondo cui tale dipendenza vi sarebbe stata, tenuto conto che il contratto concluso non prevedeva nulla al riguardo, che, come riconosciuto dalla stessa quest'ultima intratteneva rapporti Pt_1 commerciali con numerosi partner commerciali, in alcuni casi con un giro di affari di molto superiore a quello derivante dalla collaborazione con e che, in ogni caso, non risultava in alcun modo specificato, da CP_1 parte della attrice, in cosa sarebbero consistite le condotte abusive lamentate); - che anche la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice era del tutto infondata, considerando fra l'altro che non risultava da alcun documento sottoscritto dalle parti che avesse una prospettiva Pt_1 di conseguire ricavi tra i trenta ed i quaranta milioni di euro e che le pag. 7 di 14 singole voci di danno erano sfornite di riscontro;
- che ricorrevano inoltre i presupposti per la condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della (fallimento dichiarato con Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 180/2019 del 18.10.2019), la curatela fallimentare ha ritualmente riassunto il giudizio, reiterando le conclusioni già formulate dalla società poi fallita. Ricostituitosi il contraddittorio fra le parti e rigettate come da ordinanza del 9.9.2020 le istanze istruttorie dalle stesse formulate dalle parti, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato le domande proposte da;
ha rigettato la Parte_1 domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da ha Controparte_1 condannato al rimborso, in favore Parte_1 di delle spese di lite del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 47.070,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
2.1. Dalle risultanze acquisite, emerge come il “contratto di sviluppo” concluso tra le parti ed AL S.p.A. in data 5.6.2014 (v. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice) avesse ad oggetto (v. art.
2.1 e ss. del contratto) la realizzazione, da parte delle “imprese beneficiarie” (e dunque sia da parte della “impresa proponente” e della “impresa CP_1 aderente” che da parte delle tre università contraenti, anch'esse Pt_1 qualificate come “imprese aderenti”) ed ognuna per la parte di propria competenza, del progetto di investimento di cui all'istruttoria tecnica redatta da AL ed alla documentazione progettuale presentata dalle stesse società beneficiarie e riguardante “lo sviluppo e l'industrializzazione dei sistemi a radiofrequenza e finestre elettromagnetiche”. Più in particolare e per quanto qui interessa, era in primo luogo prevista la realizzazione di un “progetto di sviluppo industriale”, che a sua volta contemplava: - per la “impresa proponente” (come detto, – CP_1 con investimenti per euro 17.288.000,00, di cui euro 17.021.000,00 ammissibili all'agevolazione – l'ampliamento dello stabilimento di FU nel Comune di Bacoli (NA), “per consentire il miglioramento produttivo di alcuni sottosistemi integrati su velivoli supersonici in particolare sensori avionici, radome (la parte anteriore del veicolo che copre l'antenna radar)
e sistemi per la trasmissione dei dati da terra a bordo di velivoli supersonici pag. 8 di 14 secondo la seguente tipologia […]”; - per la “impresa aderente 1” (ossia per – con un investimento di euro 1.600.000,00, interamente Pt_1 ammissibile all'agevolazione – l'ampliamento dello stabilimento di NO D'RC, per la realizzazione di “alcune delle componenti elettroniche necessarie all'”impresa proponente” per l'assemblaggio dei nuovi prodotti, e dove si produrranno le schede elettroniche per sensori a banda millimetrica e prodotti realizzati tramite Rapid Manifacturing sia in materiale polimerico sia in leghe, secondo la seguente articolazione per tipologia […]”. Il contratto prevedeva poi la realizzazione di un “progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, in base al quale: - avrebbe CP_1 effettuato investimenti per euro 21.050.000,00, di cui 17.618.000,00 ammissibili all'agevolazione, finalizzati “allo sviluppo ed all'industrializzazione di sensori avionici di bordo e di apparati ricetrasmittenti terra –bordo oltre che alla riprogettazione del radome, progetto che sarà realizzato congiuntamente a (Impresa Parte_1
Aderente 1) ed agli organismi di ricerca (Impresa Aderente 2,3,4), secondo la seguente articolazione per tipologia […]”; - avrebbe effettuato Pt_1 investimenti per euro 1.600.000,00, di cui 1.366.000,00 ammissibili all'agevolazione, finalizzati “allo sviluppo ed allo sviluppo ed all'industrializzazione di sensori avionici di bordo e di apparati ricetrasmittenti terra –bordo oltre che alla riprogettazione del radome, progetto che sarà realizzato congiuntamente a (Impresa Parte_1
Aderente 1) ed agli organismi di ricerca (Impresa Aderente 2,3,4), secondo la seguente articolazione per tipologia […]”; - le tre università aderenti avrebbero effettuato investimenti, anch'essi predeterminati in contratto ed in parte indicati come ammissibili al finanziamento, finalizzati “a sostenere la progettazione, realizzazione, sperimentazione e verifica trasversale delle attività del progetto, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti relativi ai nuovi sensori e tecnologie abilitanti in banda millimetrica per velivoli supersonici e ipersonici ed alle tecnologie e sistemi di trasmissione dati, da terra a bordo”, secondo le tipologie indicate per ciascuna delle predette aderenti. Lo stesso contratto, all'art. 3, stabiliva inoltre a carico delle imprese beneficiarie una serie di obblighi (concernenti, in sintesi, tempi e modi di realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni, nonché i controlli di AL, Ministero ed eventuali organismi comunitari cui le stesse parti accettavano di sottoporsi), precisando come ciascuna beneficiaria fosse tenuta al rispetto degli stessi “per quanto di propria competenza”. Dalla ulteriore documentazione prodotta dalla società convenuta (v. doc. da 8 a 14 del fascicolo di parte convenuta) – le cui risultanze non sono state specificamente contestate da parte attrice – si ricava inoltre la completa realizzazione di tutti gli obiettivi previsti dal programma. La circostanza è peraltro riconosciuta dalla stessa parte attrice (v. punto 19
pag. 9 di 14 delle premesse in fatto dell'atto di citazione, ove si legge: “il contratto denominato SIRena, veniva posto in esecuzione per ciò che concerne espressamente la parte relativa agli investimenti correlati agli adeguamenti strutturali dei siti di produzione di NO D'RC, con riguardo alla e del FU, per ciò che riguarda la inoltre, risultano Pt_1 CP_1 poste in esecuzione le attività di ricerca e sviluppo” ).
2.2. Non ha invece trovato alcun riscontro l'allegazione attorea, secondo cui i progetti sopra richiamati, in particolare quelli di industrializzazione, avrebbero dovuto garantire – in quanto oggetto di una vera e propria obbligazione – una “continuità collaborativa”, ossia una prosecuzione della collaborazione tra le due odierne parti in causa, che andasse oltre quanto strettamente necessario all'esecuzione del programma ammesso al finanziamento e che quindi comportasse, a carico della convenuta, l'obbligo di affidare commesse alla società attrice, coinvolgendola così nei propri processi produttivi. Come d'altra parte si ricava dalla stessa “proposta di massima del contratto di sviluppo” formulata ad AL (v. pag. 7 della proposta sub doc. 2 del fascicolo di parte attrice), l'obiettivo dichiarato del progetto di investimento, per la parte di competenza di era: - quanto al Pt_1
“progetto di investimento”, “la realizzazione di nuove linee di produzione di sottosistemi a radiofrequenza” e “l'ammodernamento del suo sito di produzione mediante l'acquisto di nuova strumentazione hardware e di applicativi software” ampliando il numero di prodotti in gestione”; - e quanto al “progetto di ricerca e sviluppo”, “lo sviluppo di innovativi sistemi a radiofrequenza e finestre elettromagnetiche”, per la realizzazione di nuovi prodotti per il proprio stabilimento di NO D'RC. Di modo che, pur emergendo per la società attrice – sempre dalla predetta proposta di massima e dunque anche come effetto della collaborazione prevista per la realizzazione del programma di investimento
– una certa prospettiva favorevole in termini economici ed occupazionali, non si può ritenere che l'assetto di interessi che il contratto concluso mirava a perseguire prevedesse anche un vero e proprio obbligo, a carico della odierna convenuta, di coinvolgere la società attrice nei propri successivi processi produttivi.
Né ha trovato una solida conferma quanto allegato da parte attrice circa le rassicurazioni ricevute da parte convenuta, durante il periodo di esecuzione dei progetti oggetto di contratto, in ordine all'affidamento di future commesse (v. punti 46 e seguenti delle premesse in fatto dell'atto di citazione).
La preannunciata produzione delle comunicazioni intercorse fra le parti e che avrebbero confermato la predetta allegazione si è infatti risolta
(v. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) nel deposito di documentazione in larga parte già agli atti e per il resto inidonea a dare evidenza dell'assunzione di obblighi relativi a successive commesse o pag. 10 di 14 comunque di una condotta, nelle relative trattative, contraria a buona fede
(ci si riferisce, in particolare, alle comunicazioni di posta elettronica dell'1.10.2014 e del 6.10.2014, il cui tenore è al riguardo del tutto generico).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (v. docc. da 32 a 39, allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.), emerge anzi come le successive trattative intercorse tra le parti siano state tutt'altro che improduttive per la società attrice, avendo quest'ultima conseguito, fra maggio 2016 e marzo 2018, numerose commesse, ricevendo così dalla convenuta pagamenti (fatto questo incontestato) per circa 1.600.000,00 euro.
2.3. Le considerazioni che precedono inducono quindi ad escludere la ricorrenza di una responsabilità della società convenuta, tanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale (in relazione al dedotto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di sviluppo del 5.6.2014), quanto sotto quello della responsabilità precontrattuale (in relazione a quanto dedotto circa l'affidamento ingenerato circa la futura conclusione di ulteriori contratti).
2.4. Né è nella specie configurabile un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della legge 192/1998. Ai fini della integrazione della condotta in questione è infatti fra l'altro necessario: - che vi sia una "dipendenza economica", ossia una situazione in cui “un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”, tenendo anche conto “della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti” (v. art. 9, comma 1); - che si realizzi un "abuso", condotta che “può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto” (v. art. 9, comma 2) e al fine di accertare la quale occorre indagare la contrarietà a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto,
o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (così Cass. 1184/2020).
Nel caso in esame, parte attrice non ha tuttavia dato prova, innanzitutto, della propria condizione di dipendenza economica da CP_1 E' anzi la stessa società attrice ad avere espressamente riconosciuto (v. atto di citazione, pag. 2) di avere sempre cooperato con altre imprese nel corso degli anni e di aver avviato vari progetti all'interno di consorzi, oltre ad aver svolto attività di supporto a grandi imprese, compresa la
CP_1
pag. 11 di 14 Tale circostanza consente di ritenere che la fosse comunque Pt_1 una società in grado di reperire alternative soddisfacenti sul mercato. Conclusione questa che trova anche conferma nella “proposta definitiva del contratto di sviluppo”, presentata dalle odierne parti in causa a AL (v. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), ove si legge fra l'altro (alla pag. 27 della predetta proposta): “Altre potenziali sinergie saranno inoltre possibili con il resto del tessuto produttivo campano e nazionale impegnato nei settori ad alta tecnologia (Aerospazio, Difesa, Telecomunicazioni, Informatica, Software, etc.). […] avrà pertanto CP_2 la possibilità di consolidare e rafforzare il proprio posizionamento competitivo in ambito nazionale con la possibilità di servire i progetti più innovativi degli OEM italiani posizionandosi quale fornitore qualificato di componenti e sottosistemi. Tuttavia saranno possibili anche dei rafforzamenti di posizionamento verso clienti internazionali (attuali e nuovi customer) che pure rafforzeranno il posizionamento della società rispetto al resto dell'indotto nazionale ed internazionale”. Parte attrice, venendo così meno all'onere di cui era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha inoltre specificamente allegato e provato la ricorrenza di elementi idonei a far emergere l'eventuale carattere abusivo – nei termini sopra indicati – della condotta posta in essere dalla convenuta. La domanda attorea è dunque infondata anche sotto il profilo in esame.
2.5. Quanto precede, evidenziando l'assenza di una condotta imputabile della convenuta idonea a porsi quale fatto generatore di un danno, giustifica anche il rigetto della conseguente domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
3. Non evidenziandosi chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo da parte della attrice, va rigettata la condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e nei limiti di cui alla nota spese di parte convenuta (valore della controversia ricompreso nello scaglione di riferimento da euro 8.000.001 ad euro 16.000.000; importi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione pari a quanto richiesto nella nota spese di parte convenuta e comunque inferiori ai valori medi derivanti dai parametri allo stato vigenti).”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “A) accertare e
[...] dichiarare, per tutte le causali di cui alla parte motiva, l'inadempimento della agli obblighi da questi assunti nei confronti della Controparte_1
(oggi fallita) con il contratto di sviluppo del 5 giugno 2014 e/o Parte_1
a quelli inerenti e conseguenti allo stesso, anche in sede precontrattuale e in pag. 12 di 14 generale, che la ha assunto un comportamento inidoneo Controparte_1 alla efficace realizzazione dei programmi industriali e di sviluppo di cui all'indicato contratto;
B) accertare e dichiarare, che in ragione dei progetti di cui al contratto di sviluppo del 5 giugno 2014, allegato agli atti, la
[...]
(oggi fallita) veniva posta in una condizione di dipendenza Parte_1 economica nei confronti della e che quest'ultima ha Controparte_1 abusato di tale dipendenza economica omettendo e/o interrompendo i rapporti di committenza cui era prordinatamente finalizzato il contratto di sviluppo del 5 giugno 2014; C) accertare e dichiarare, che per effetto di quanto indicato alle precedenti lettere A) e B) nonché per le ulteriori causali indicate in narrativa, ha cagionato danni alla Controparte_1
(oggi fallita) per euro 12.642.915,20, ovvero nella diversa Parte_1 misura, maggiore o inferiore che verrà accertata di giustizia, anche secondo equità; per l'effetto, condannare la a risarcire Controparte_1 la (oggi fallita) per tutti i danni patititi, quantificati nella Parte_1 misura suindicata ovvero nella diversa misura, maggiore o inferiore che verrà accertata di giustizia, anche secondo equità; D) con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_2 276/2023 del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, dell'art. 348 bis c.p.c, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito: - rigettare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal e, per l'effetto, Controparte_2 confermare la sentenza n. 276/2023 del Tribunale di Roma;
In via istruttoria: - rigettare la richiesta di prova testimoniale, CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per tutti i motivi sopra riportati;
In ogni caso: - con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio per tutte le ragioni sopra dedotte”
L'appello era rinviato all'udienza del 21/2/2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
pag. 13 di 14 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ontro la sentenza n. 276 pubblicata il 9/1/2023 resa Controparte_1 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 14/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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