Articolo 6 della Legge 18 marzo 1968, n. 498
Articolo 5Articolo 7
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18 maggio 1968
Art. 6.
La lettera h) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"h) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite e' elevato a 3 grammi;".
La lettera i) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e sostituita dalla seguente:
"i) contenenti alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioe' alcole svolto e da svolgere".
La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonche' somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini:".
Entrata in vigore il 18 maggio 1968