Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2251/2022 R.G.
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Promossa da attore Parte 1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Berruti
contro convenuti Controparte 1 e CP 2
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi
Conclusioni
Per parte attrice:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Prof. Controparte_1 e dell'Avv. per inadempimento all'incarico loro conferito dal Dott. Parte 1 per le CP 2
ragioni in narrativa esposte;
,- per l'effetto, condannare il Prof. CP 2 al risarcimento dei Controparte 1 e l'Avv.
danni derivanti dall'inadempimento professionale nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio, ovvero liquidata, se del caso, anche in via equitativa.
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa,
così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del dott. Pt 1 rispetto ai fatti oggetto dell'odierna azione, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la presente azione;
- in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. CP_2 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio;
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal dott. Pt 1 ei confronti degli odierni convenuti poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo agli odierni convenuti, contenere la loro condanna entro i limiti di quanto rigorosamente provato e direttamente riconducibile al loro operato, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché di quanto espressamente previsto nel mandato professionale conferito allo Pt 2
[...]
- in via istruttoria: disporre la comparizione personale dei convenuti a rendere interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., se ritenuto opportuno per ottenere ulteriori eventuali chiarimenti sui fatti di causa;
- in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse nei valori massimi previsti dal D.M.
55/2014 (come da ultimo modificato) attesa l'evidente strumentalità della presente azione".
FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti dei convenuti al fine di accertarne la responsabilità professionale e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.
La fonte della responsabilità professionale era individuata nella consulenza effettuata dai due legali convenuti, su richiesta del Dott. Parte 1 in merito ad una lettera di patronage che quest'ultimo avrebbe dovuto sottoscrivere. L'attore affermava che a seguito delle indicazioni fornite dai professionisti, in merito alle modifiche da apportare al testo proposto dalla Banca richiedente, era stato indotto a sottoscrivere l'impegno, nella convinzione che da ciò non sarebbe derivata una posizione di garanzia con il proprio patrimonio personale. Al contrario, a seguito dell'inadempimento dell'obbligato principale ( società Diesel Center spa ), la garanzia era stata escussa, poichè ritenuta la sussistenza del cd patronage forte.
Si costituivano i convenuti eccependo il difetto di legittimazione attiva del Dott. in Parte 1
quanto il mandato professionale era stato da quest'ultimo conferito allo Controparte_3 nella persona del Prof. Controparte_1 non in proprio, ma nella qualità di
[...]
legale rappresentante della Diesel Center spa, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'Avv
CP 2 in quanto facente parte del menzionato Studio Professionale, ma non destinataria di specifico incarico, non previsto nel medesimo mandato.
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice, ritenendo che l'incarico professionale fosse stato correttamente adempiuto.
La causa è stata istruita unicamente mediante prova documentale.
Di seguito le circostanze di fatto, che appaiono documentate da entrambe le parti, in assenza di contestazione sulle produzioni effettuate:
-Il Dott. Parte 1 è stato Amministratore Unico e legale rappresentante della Diesel Center spa, società interamente controllata dalla CP 4 della quale lo stesso Dott. Pt 1 titolare della partecipazione del 99,99 % al capitale sociale;
-con contratto di mutuo stipulato l'11 giugno 2018, la Controparte_5 concedeva alla
Diesel Center spa un finanziamento di € 1.000.000,00;
-a garanzia di tale operazione la Banca erogante presentava all'odierno attore, ai fini della sua condivisione, il testo di una lettera di patronage (doc. n. 1 fascicolo attore ), che avrebbe dovuto essere da lui sottoscritta, quale condizione presupposta per l'effettiva dazione della somma mutuata;
66 con la presente mi impegno a far si che
-la lettera conteneva la seguente precisazione:
l'anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, così che le stesse vi siano rimborsate";
-il 20 aprile 2018 un collaboratore del Dott. Pt 1 Sig. Testimone_1 trasmetteva al Prof. CP 1 la bozza della lettera di patronage al fine di richiedere un parere in merito al suo contenuto;
-il Prof. CP 1 esprimeva la sua opinione in merito, con comunicazione mail del 21 aprile 2018:
"Buon giorno. E' una lettera di patronage c.d. forte perché comporta anche un impegno personale a che la società restituisca il debito (promessa di fatto del terzo). Il confine con la fideiussione è labile. Abbiamo possibilità di negoziare il testo?"; -il Sig. Testimone_1 per conto del Dott. Parte 1 forniva riscontro in data 4 maggio 2018 segnalando che "la negoziazione è possibile, potreste suggerirci un testo consono da poter sottoporre alla banca che ci tuteli maggiormente?";
"-con comunicazione mail del 9 maggio 2018 l'Avv. CP 2 À quale collaboratrice del Prof.
CP_1 e per conto del medesimo, come espressamente affermato dalla difesa di parte attrice nel proprio atto introduttivo, ritornando sul contenuto della bozza di lettera trasmessa al Prof. CP 1 il
20 aprile 2018, evidenziava il suggerimento di espungere dal relativo testo il seguente periodo: "con la presente mi impegno a far si che la anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, cosicché le stesse vi siano rimborsate.”, in quanto “una siffatta dichiarazione non costituirebbe una semplice dichiarazione di patronage, ma una vera e propria dichiarazione di garanzia assunta in proprio. Nel caso in cui la banca richiedesse un patronage più "forte", potremmo valutare di riformulare il testo della lettera concordando un contenuto diverso.";
-in data 15/5/2018 era trasmesso agli Avv.ti CP_2 e Prof. CP 1 il nuovo testo della lettera di patronage pressoché identico al precedente, con nuova richiesta di parere e/o proposte di eventuali modifiche (docc. 8 e 9 di parte convenuta);
- il 22 maggio 2018, l'Avv. CP 2 suggeriva ancora una volta di eliminare il periodo "far sì che l'anzidetta società DIESEL CENTER SRL faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei
Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate" segnalando che tale periodo avrebbe comportato un'obbligazione di garanzia a carico del dott. Pt 1 In proprio (doc. 10);
-proseguiva la negoziazione del testo tra la Banca e l'attore, alla quale non partecipavano direttamente i convenuti;
-in data 28 maggio 2018 l'Avv. CP 2 inoltrava una bozza alternativa di lettera di patronage che,
a fronte della volontà da parte della Banca di mantenere la garanzia, senza recepire le modifiche suggerite, volte all'eliminazione del periodo di cui al punto che precede, prevedeva l'impegno del
GI “di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché la Società adempia alle obbligazioni di cui alle linee di credito assunte nei confronti della CP_5 (docc. 11 e 12);
il successivo 11 giugno 2018 il sig. Testimone_1 sempre per conto del dott. Pt 1 inoltrava all'Avv. CP 2 un'ulteriore bozza di lettera con due specifiche modifiche che riguardavano il solo punto (C) e la validità temporale dell'impegno, rispetto alle quali chiedeva se vi fossero controindicazioni (doc. 13); - quello stesso giorno, l'Avv. CP_2 rispondeva prendendo atto delle due modifiche in questione e segnalava di non vedere controindicazioni (doc. 14);
C Dott. Parte 1 sottoscriveva quindi la lettera di patronage;
[...]-a seguito dell'inadempimento della Diesel Center spa, alle obbligazioni assunte, la
Controparte_5 proponeva ricorso ex art. 671 c.p.c. al Tribunale della Spezia, chiedendo disporsi il sequestro conservativo in danno del Dott. Pt 1 fino alla concorrenza dell'importo di
Euro 351.644.45 – pari alle rate fino ad allora scadute del finanziamento erogato alla Diesel Center
S.p.A. agendo sul presupposto che la lettera di patronage dell'11 giugno 2018 integrasse vera e propria assunzione di un'obbligazione di garanzia da parte dell'odierno attore. Con decreto del 31 ottobre 2019 ( successivamente confermato con ordinanza ) il Giudice designato autorizzava la misura cautelare "fino alla concorrenza del valore di euro 250.00,00" (doc. n. 7). Detto provvedimento di sequestro era eseguito su un conto corrente bancario intrattenuto dal Dott. Pt 1
― in cointestazione con la coniuge;
-il provvedimento di sequestro era confermato dal Tribunale in composizione collegiale in fase di reclamo, sul presupposto che la garanzia prestata dal Pt 1 fosse qualificabile come patronage forte;
-era introdotto il giudizio di merito che – nelle more dello svolgimento del presente giudizio – si concludeva con la pronuncia della sentenza N. 702/2023 ( depositata da parte convenuta ) che, per quanto non passata in giudicato, ha statuito che:
"Nelle lettere di patronage c.d. "forti” il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata. In questa ipotesi si genera una obbligazione negoziale
(del patronnant nei confronti del creditore) avente per oggetto un facere, in quanto il patronnant deve tenere una certa condotta, in modo che la controllata sia sempre nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con la banca che abbia concesso un prestito alla società garantita mediante la suddetta lettera di conforto".
E sulla posizione del dott. Parte 1 ha affermato che quest'ultimo: "...per tutte le ragioni già precisate dal Tribunale nel provvedimento collegiale del 05.08.2020 nell'ambito del procedimento n. 1013/2020 RG (pagine nn. 12 e 13 del provvedimento), non ha adempiuto all'obbligo di amministrare diligentemente la società Diesel Center spa, così cagionandone l'inadempimento al contratto di mutuo dell'11.06.2018".
Terminata l'esposizione in fatto, è ora possibile entrare nel merito della decisione. Sulla legittimazione attiva del Dott. Parte 1
Il mandato professionale depositato da parte della difesa dei convenuti risultava senza dubbio conferito da Parte 1 non in proprio - ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
-
Amministrazione della Diesel Center spa, in favore dello Controparte 7 nella persona del Prof. Controparte 1 ( doc. 1 fascicolo convenuti ) ed aveva ad oggetto - tra l'altro l'assistenza in favore della Società, al fine di verificare la possibilità di attuare un piano di
-
risanamento e di continuità aziendale.
Si deve tuttavia osservare che dal tenore delle comunicazioni mail intercorse tra due dei professionisti dello Controparte_3 : Prof. CP 2 da una ed Avv. Controparte 1 parte ed il Sig. Testimone_1 ed il Dott. si evince come questi ultimi dall'altra Parte 1
-
e per conto dell'attore, una consulenza legale sulla abbiano espressamente richiesto al Prof. CP_1 che il Dott. Pt 1 avrebbe dovuto lettera di patronage richiesta dalla Controparte_5
sottoscrivere in proprio e che – a fronte di tale richiesta - il professionista direttamente interpellato -
Prof. CP 1 - abbia fornito risposte ed indicazioni, anche per il tramite della collaboratrice dello studio professionale Avv. ( si vedano docc. da 10 a 15 fascicolo di parte CP 2
convenuta).
Poiché l'incarico relativo all'assistenza legale, consistente nella richiesta di parere/consulenza professionale, non deve rivestire forma scritta ai fini della sua validità, né deve essere preceduto da specifico accordo sul compenso, si ritiene che sussista – nel caso di specie - la legittimazione attiva in capo all'attore, che ha agito nel presente giudizio, non sulla base del mandato professionale stipulato in forma scritta, quale legale rappresentante della Diesel Center spa, ma sul diverso incarico conferito in proprio e consistente nella richiesta di consulenza professionale rivolta al Prof.
Controparte 1 in merito alla più volte menzionata lettera di patronage.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Sulla legittimazione passiva dell'Avv. CP 2
Dal tenore delle comunicazioni mail agli atti, risulta che detta Professionista abbia fornito risposte e chiarimenti, per conto del Prof. CP 1 al quale era stata rivolta la richiesta di consulenza legale, inviata dal Sig. Testimone 1 per conto del Dott. Parte 1 si ritiene pertanto che l'Avv. CP 2 non sia stata destinataria di alcun incarico professionale da parte di quest'ultimo, ma sia intervenuta, su richiesta del Prof. CP 1 e quale collaboratrice del medesimo Pt 2 [...]
CP 8 , facendosene "portavoce". CP 2La stessa difesa di parte attrice nel proprio atto introduttivo indicava che "l'Avv. collaboratrice del Prof. CP 1 e per conto del medesimo, ritornando sul contenuto della bozza di lettera trasmessa al Prof. CP_1 il 20 aprile 2018, evidenziava il suggerimento di espungere dal relativo testo il seguente periodo".
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere insussistente la legittimazione passiva dell'Avv. [...]
CP_2 la quale non è stata destinataria di alcun incarico professionale, avendo agito unicamente quale collaboratrice dello Studio Professionale e per conto del Prof. CP 1 al quale deve ricondursi la consulenza prestata.
Nel merito
Al fine di ritenere la sussistenza di responsabilità professionale dell'avvocato e di un danno risarcibile, occorre verificare l'esistenza di un comportamento professionale negligente e del nesso causale tra quest'ultimo ed il danno che si assume essersi verificato.
Nel caso di specie, come indicato nella parte in fatto, è pacifico e documentato quanto segue:
-in data 20/4/2018 inviava mail al Prof. CP 1 avente ad oggetto: "Lettera di Testimone 1
del seguente tenore: "Salve, vi inoltro la lettera propostaci da Patronage da parte di CP_5 '
chiede Pt 1 ostro parere"; Controparte_5
-in data 21/4/2018 il Prof. CP 1 risponde a detta mail “Buon giorno. E' una lettera di patronage c.d. forte perché comporta anche un impegno personale a che la società restituisca il debito
(promessa di fatto del terzo). Il confine con la fideiussione è labile. Abbiamo possibilità di negoziare il testo?";
-in data 4/5/2018 il Sig. Testimone 1 per conto del Dott. Parte 1 forniva il seguente riscontro: "la negoziazione è possibile, potreste suggerirci un testo consono da poter sottoporre alla banca che ci tuteli maggiormente?";
CP_2-in data 9/5/2018 l'Avv. per conto del Prof. CP_1 evidenziava il suggerimento di espungere dal relativo testo il seguente periodo "con la presente mi impegno a far si che la anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, cosicché le stesse vi siano rimborsate.", in quanto "una siffatta dichiarazione non costituirebbe una semplice dichiarazione di patronage, ma una vera e propria dichiarazione di garanzia assunta in proprio. Nel caso in cui la banca richiedesse un patronage più "forte", potremmo valutare di riformulare il testo della lettera concordando un contenuto diverso." ; -in data 15/5/2018 era trasmesso agli Avv.ti CP 2 e Prof. CP 1 il nuovo testo della lettera di patronage pressoché identico al precedente, con nuova richiesta di parere e/o proposte di eventuali modifiche (docc. 8 e 9 di parte convenuta);
- il 22 maggio 2018, l'Avv. CP_2 suggeriva ancora una volta di eliminare il periodo "far sì che l'anzidetta società DIESEL CENTER SRL faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei
Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate" segnalando che tale periodo avrebbe comportato un'obbligazione di garanzia a carico del dott. Pt 1 In proprio (doc. 10);
-a fronte di tali precise e chiare indicazioni fornite dal Prof. CP 1 e dall'Avv. CP 2 , in merito alle conseguenze che sarebbero derivate al Pt 1 dalla sottoscrizione della Lettera di
Patronage, non risulta che la Controparte_5 abbia accettato di operare le modifiche suggerite, probabilmente volendo conservare uno specifico impegno di garanzia in capo al dott. Pt 1
Isu richiesta del dott. Pt 1 in data 28 maggio 2018 l'avv. CP 2 inoltrava quindi una bozza alternativa di lettera di patronage che, a fronte della volontà da parte della Banca di mantenere la garanzia, prevedeva l'impegno del Pt 1 di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché la
Società adempia alle obbligazioni di cui alle linee di credito assunte nei confronti della Banca"
(docc. 11 e 12), ciò all'evidente fine di attenuarne la responsabilità, in caso di suo comportamento diligente dal momento che come detto ai punti che precedono - era anche il Presidente del CdA della Diesel Center spa;
il successivo 11 giugno 2018 il sig. Testimone_1 sempre per conto del dott. Pt 1 inoltrava
-
CP_2 un'ulteriore bozza di lettera con solamente due specifiche modifiche (rispetto al all'Avv.
punto C ed alla validità temporale), dovendosi pertanto ritenere che con riferimento a queste ultime fosse rivolta la richiesta se vi fossero controindicazioni (doc. 13);
― quello stesso giorno, l'Avv. CP_2 rispondeva prendendo atto delle due modifiche in questione, rispetto alle quali segnalava di non vedere controindicazioni (doc. 14).
Alla luce di quanto esposto appare evidente che alcuna negligenza professionale risulti imputabile al Prof. CP_1 in quanto il Dott. Pt 1 sicuramente in possesso delle conoscenze e dell'esperienza professionale atte a ben comprendere le implicazioni sottese alle richieste della
Banca, è stato immediatamente informato che quest'ultima gli richiedeva la sottoscrizione di una lettera di patronage forte, dal labile confine con una garanzia fideiussoria. Sono state più volte suggerite modifiche, volte ad eliminare dal testo la specifica assunzione di tale garanzia, ma senza risultato, in quanto presumibilmente non accettate dalla CP_5 A fronte di tale situazione e vista la volontà manifestata dal GI di procedere in ogni caso con l'operazione di finanziamento con Controparte_5 ( poiché evidentemente necessaria per la Diesel Center spa), a garanzia della quale era richiesta la sottoscrizione della lettera di patronage, il professionista suggeriva di aggiungere la frase inerente l'impegno assunto dal Pt 1 affinchè la "Società adempia alle obbligazioni di cui alle linee di credito assunte nei confronti della Banca", ciò al fine di attenuare la responsabilità dell'attore, nel caso di suo comportamento diligente. Il testo finale della lettera di patronage conteneva infatti tale modifica, oltre a due variazioni trasmesse al legale per la sua valutazione che – tuttavia - non avevano alcuna incidenza sulla portata della garanzia e come tali
-
venivano ritenute prive di controindicazioni dall'Avv CP 2 .
Alla luce di quanto esposto non si ravvisa alcuna negligenza nella condotta professionale del Prof.
Controparte 1 che ha compiutamente informato il Dott. Pt 1 dei rischi ai quali si esponeva con la sottoscrizione della lettera di patronage ed ha fatto il possibile per eliminarne/attenuarne le conseguenze, dovendosi in ogni caso considerare che la valutazione del patronage quale forte o debole è tuttora sub iudice ( poiché la sentenza citata non è divenuta definitiva ) e che l'obbligazione del professionista avvocato è di mezzi e non di risultato.
Si deve da ultimo osservare che, come indicato nella parte in fatto, a fronte della modifica da ultimo suggerita dal Professionista ed al fine di attenuare la responsabilità patrimoniale dell'attore, la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, seppure non definitiva, sulla posizione del dott. Parte 1 ha affermato che quest'ultimo: “...per tutte le ragioni già precisate dal Tribunale nel provvedimento collegiale del 05.08.2020 nell'ambito del procedimento n. 1013/2020 RG
(pagine nn. 12 e 13 del provvedimento), non ha adempiuto all'obbligo di amministrare diligentemente la società Diesel Center spa, così cagionandone l'inadempimento al contratto di mutuo dell'11.06.2018"( si veda Sentenza 702/2023).
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo per le cause di valore indeterminabile e complessità media.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara la sussistenza della legittimazione attiva di Parte 1
-accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. CP 2
-accerta e dichiara l'assenza di responsabilità professionale del PROF. Controparte_1 Parte 1 al pagamento a favore del PROF.
-condanna Controparte_1 e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € DELL'AVV. CP 2
10.860,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 1/4/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi