Art. 2.
Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).
Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).