Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1949, n. 983
Articolo 1Articolo 3
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9 gennaio 1950
Art. 2.
Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).
Entrata in vigore il 9 gennaio 1950