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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1435/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pierluigi De Angelis, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Piano di Sorrento (NA), al Corso Italia, n. 24/b
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Il P.M. in data 07.03.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2 che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.06.2009 in
Sant'Agnello (NA). A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 06.06.2009 in Sant'Agnello i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata l'[...]), entrambi minori;
[...]
3. che erano separati sin dal 15.02.2017, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.1338/2017, a seguito della comparizione degli stessi in data 11 gennaio 2017 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che non vi era alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
5. cha la sig.ra era economicamente autosufficiente e aveva da tempo Parte_1 intrapreso un rapporto di convivenza stabile;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo, in particolare, di confermare le condizioni di cui al verbale di separazione dell'11.01.2017, oggetto di omologa con decreto n.1338/2017 del 15.02.2017; il Giudice delegato dal Presidente, rilevato che l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori come previsto in sede di separazione andava aggiornato in base alla rivalutazione Istat, a partire dall'anno successivo alla relativa sottoscrizione, rinviava la causa all'udienza del 15.01.2025, invitando le parti ad adeguare i patti a quanto evidenziato rispetto all'assegno di mantenimento previsto per i minori.
All'udienza su menzionata, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il P.M. in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (11.01.2017) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti, inoltre, con note di udienza depositate in data 13.01.2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui alla separazione e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei minori, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 08.07.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sant'Agnello in data 06 giugno 2009 da e (atto n. 43, parte II, serie A del registro degli atti Parte_2 Parte_1 di matrimonio del comune di Sant'Agnello, anno 2009);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
a) i figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 coniugi e saranno collocati stabilmente presso l'abitazione della madre sita in Piano di Sorrento alla
Via Cavoniello n.
9. La responsabilità e la potestà genitoriale verranno esercitate da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. I genitori eserciteranno separatamente la potestà/responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
b) il padre potrà incontrare e tenere presso di sé i figli e a fine Persona_1 Persona_2 settimana alterni, dalle ore 19,00 del venerdì sera alle ore 7,00 del lunedì mattina, quando saranno prelevati dalla madre presso l'abitazione paterna per essere accompagnati a scuola ovvero, in alternativa sino alle 21,00 della domenica;
nel periodo estivo il padre potrà tenerli con se dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 7,00 del lunedì mattina, ovvero, in alternativa, sino alle 21,00 di domenica sera. Il padre, inoltre, avrà con sé i figli anche durante la settimana, dall'orario di uscita da scuola sino alle 7,00 del giorno successivo o, nel periodo estivo, dalle 10,00 sino alle 7,00 del giorno successivo ovvero, in alternativa, sino alle 21,00 del giorno stesso. Il giorno della settimana nel quale il padre terrà con sé i figli sarà comunicato dal sig. alla moglie entro e non oltre il sabato della Pt_2 settimana precedente. Per ciascuna delle festività religiose del Natale (24 e 25 dicembre), del capodanno (31 dicembre 1 gennaio), dell'epifania (5 e 6 gennaio) e della santa Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì in Albis), i minori trascorreranno uno dei giorni con la madre e l'altro con il padre, alternando l'ordine di distribuzione di anno in anno;
per quello corrente, salvo differenti accordi tra i genitori, i minori trascorreranno con la madre il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio e il giorno di Pasqua, mentre trascorreranno con il padre il 24 dicembre, il 31 dicembre, il 5 gennaio e lunedì in Albis.
Inoltre ciascun genitore, previo congruo avviso, potrà allontanarsi per ragioni di lavoro o di svago per un ulteriore settimana, durante la quale i figli saranno affidati all'altro genitore.
Durante le ferie estive, il padre potrà avere con sé i figli e per Persona_1 Persona_2
15 (quindici) giorni consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ciascun anno.
In mancanza di accordo, i figli trascorreranno il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 agosto con il padre e quello compreso tra il 16 ed il 31 agosto con la madre, alternando di anno in anno la compagnia di ciascun genitore nei periodi indicati.
I ricorrenti assumono reciprocamente l'impegno di consentire la frequentazione dei nonni da parte dei figli;
c) la casa familiare sita in Piano di Sorrento, alla Via Cavoniello 9, di proprietà del signor
[...]
fratello della ricorrente e concessa in comodato gratuito ai coniugi sarà assegnata alla Parte_3 signora unitamente ai mobili ed alle suppellettili che la corredano, con la Parte_1 precisazione che null'altro sarà dovuto dall'un coniuge all'altro e con esclusione reciproca di qualsiasi diritto ad indennizzo e/o risarcimento;
d) il sig. corrisponderà alla signora entro il giorno 5 (cinque) di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli d'importo pari ad euro
708,83 (ripartito in quote uguali per ciascun beneficiario) e si farà carico in ragione della metà delle eventuali spese mediche e spese scolastiche nonché di eventuali spese per attività extrascolastiche dei minori, quest'ultime da concordarsi tra i genitori. Il predetto assegno sarà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie. In aggiunta a quanto innanzi, il sig. corrisponderà in favore della sig.ra nei mesi estivi di Parte_2 Parte_1 giugno, luglio ed agosto (ed, eventualmente settembre fino alla data di inizio della scuola), la quota di 1/3 (un terzo) della retta per l'iscrizione dei minori alle attività di nido, colonia e similari;
e) i coniugi prestano sin d'ora ampio e reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche in riferimento ai figli ma limitatamente al passaporto italiano, e si obbligano a rinnovare tale assenso dinanzi alle Autorità Competenti. Ciascun coniuge si impegna altresì a comunicare all'altro, con preavviso di almeno sette giorni, la data di partenza, quella di arrivo ed il programma di eventuali viaggi all'estero dei minori.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato