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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 11.2.2019 e 2.12.2019
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ghezzer pec e dall'avv. Michela Tomasi pec Email_1
Email_2
ricorrente
e
pagina 1 di 10 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simona D'Arpino pec Email_3
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo
De Pompeis e dall''avv. Marta Odorizzi pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Nel merito, in via principale: accertata l'inesistenza dei presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ed accertata l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_2
per le ragioni tutte di cui in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
212/2019, dd. 21.08.2019, del Tribunale di Trento Giudice del Lavoro, R.G. 434/2019,
e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in opposizione per le causali di cui al
decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: accertata l'inesattezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_2
Part revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme poste a carico di ,
responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a titolo di obbligazione contributiva e
interessi, tenuto conto dei soli lavoratori chiaramente e compiutamente identificati e
tenute in considerazione solamente le ore per cui vi è piena prova che i medesimi sono stati utilizzati nell'ambito dell'appalto. pagina 2 di 10 In via ulteriormente subordinata:
Part nella denegata ipotesi in cui venga condannata a versare somme di denaro a
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il CP_2
Part diritto di regresso di nei confronti del coobbligato ovvero Controparte_1
Part condannare a manlevare e tenere indenne e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la stessa a versare all'opponente quanto questa verrà condannata a
pagare a in ragione della propria responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003, oltre a interessi dal pagamento dal rimborso.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, 15 % T.F., Iva e Cnpa come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“Nel merito in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria di per le ragioni CP_2
tutte di cui in narrativa e per quelle che dovessero emergere in corso di causa, ed in
particolare accertata la legittimità del contratto di subappalto di data 19.2.2016,
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo
telematico n. 263/2019 dd.
8.10.2019 sub R.G. 535/2019 – tribunale di Trento – dott.
Flaim, nonché revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, per le
medesime ragioni, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019006359/DDL del 20.5.2019, notificato in data 20.5.2019, Prot. Inf. (D.P.R.
445/2000): 8300.20./05/2019.0105432, nonché ogni eventuale altro atto CP_2
consequenziale e/o presupposto, in quanto radicalmente illegittimi e infondati;
pagina 3 di 10 per gli stessi motivi accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1
a titolo di contributi quale datore di lavoro di fatto come preteso ex adverso e CP_2
in subordine – nella denegata ipotesi di ritenuta anche solo parziale fondatezza della
pretesa creditoria di ridurla nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
CP_2
per gli stessi motivi accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1
a titolo di sanzioni per evasione contributiva e in subordine ridurre le sanzioni CP_2
all'ipotesi di omissione contributiva e comunque nella misura minima consentita dalla
legge.
Nel merito, in ogni caso:
qualora sia ritenuto che ne ricorrano i presupposti di legge, previa revoca e/o
dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullamento del decreto ingiuntivo
opposto, rideterminare le somme poste a titolo di obbligazione contributiva a carico di
quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, tenuto CP_1
conto solo dei lavoratori e delle ore/giornate per cui vi è piena prova che i medesimi –
compiutamente identificati – sono stati effettivamente utilizzati nell'ambito del
subappalto Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel proc. 546/2019
“Nel merito:
pagina 4 di 10 rigettare il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate in
quanto infondato/ infondate con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 212/2019 emesso dal Tribunale di Trento in favore dell' in data 21.8.2019, con CP_2
conseguente condanna della parte opponente società al pagamento delle Pt_1
somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta.
Con vittoria di spese e competenze legali”
nel proc. 654/2019
“Nel merito:
rigettare il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate in
quanto infondato/ infondate con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 263/2019 emesso dal Tribunale di Trento in favore dell' in data 8.10.2019, con CP_2
conseguente condanna della parte opponente società al Controparte_1
pagamento delle somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata
come dovuta.
Con vittoria di spese e competenze legali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ.
Il thema decidendum residuato dopo la sentenza non definitiva n. 27/2025 di data
18.2.2025 concerne esclusivamente la quantificazione dei crediti derivanti in favore dell' dalle statuizioni contenute nella predetta sentenza del seguente tenore: CP_2
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 5 di 10 1. Accerta che ammontano a n. 20.335 ore di lavoro le prestazioni eseguite, nel periodo settembre 2016 - giugno 2017, presso la struttura produttiva di Parte_1
in Aldeno, viale Europa, n. l, dai lavoratori con referente Green Service s.r.l.s., ma in realtà riconducibili a rapporti di lavoro subordinato costituiti con la società
Controparte_1
2. Accerta che la base imponibile dei contributi previdenziali dovuti da quale effettivo datore di lavoro, e, in via solidale, da Controparte_1
in qualità di appaltante, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, è Parte_1
costituita dalla retribuzione prevista dall'art. 1 co. 1 D.L. 9.10.1989, n. 338 conv. in L. 7.12.1989, n. 389 e dall'art. 2 co. 25 L. 28.12.1995, n. 549 e commisurata al numero delle ore di lavoro indicate sub 1. (n. 20.335).
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Nella stessa data è stata pronunciata la seguente ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e co. 2
cod.proc.civ.:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_2
ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 17 marzo 2025 per il deposito in giudizio di conteggi;
CP_2
pagina 6 di 10 ➢ alle parti ricorrenti termine fino al 15 aprile 2025 per il deposito di eventuali note di replica.
F I S S A per la discussione l'udienza del 6 maggio 2025, ore 9,00”
§2
le note e i conteggi depositati dall' CP_2
In data 15.4.2015 l' ha depositato note con allegati conteggi, secondo cui il CP_2
credito in suo favore ammonta a complessivi € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per contributi, € 45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
Con nota depositata in data 21.5.2025 la società ha dichiarato “di non avere Parte_1
alcuna osservazione in merito ai conteggi depositati da . CP_2
Nessuna osservazione è stata formulata dalla società entro il Controparte_1
termine assegnato.
In definitiva – previa revoca del decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di CP_2
Trento, in funzione di giudice del lavoro, in data 8.10.2019 sub n. 263/2019, nei confronti dell'opponente Controparte_1
la società opponente va condannata a pagare, in favore Controparte_1
dell' la somma complessiva di € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per contributi, € CP_2
45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
Inoltre, in difetto di contestazioni in ordine alla sussistenza, alla luce del disposto ex art. 29 co. 2 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione pagina 7 di 10 dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto,
ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”), sia della responsabilità solidale di quale committente, in ordine e limitatamente ai soli Parte_1
contributi previdenziali dovuti all' dalla società quale CP_2 Controparte_1
appaltatrice, sia del diritto in capo a di regresso nei confronti di Parte_1
Controparte_1
❖ la società va condannata a pagare all' la somma di € 75.720,05, a Parte_1 CP_2
titolo di contributi previdenziali dovuti in solido con la società CP_1
[...]
❖ la società ha diritto di ripetere dalla società la Parte_1 Controparte_1
somma che eventualmente verserà all' in ragione della sua responsabilità CP_2
solidale, a titolo di contributi previdenziali.
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione nella misura di un quinto.
Le società opponenti vanno condannate alla rifusione, in favore dell' dei residui CP_2
quattro quinti, come liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di Trento, CP_2
in funzione di giudice del lavoro, in data 21.8.2019 sub n. 212/2019, nei confronti dell'opponente Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di Trento, CP_2
in funzione di giudice del lavoro, in data 8.10.2019 sub n. 263/2019, nei confronti dell'opponente Controparte_1
3. Condanna la società opponente a pagare, in favore Controparte_1
dell' la somma complessiva di € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per CP_2
contributi, € 45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
4. Condanna la società a pagare, in favore dell' la somma di € Parte_1 CP_2
75.720,05 a titolo di contributi previdenziali dovuti in solido con la società
Controparte_1
5. Dichiara il diritto della società a ripetere dalla società Parte_1 CP_1
la somma che eventualmente verserà all' in ragione della sua
[...] CP_2
responsabilità solidale, a titolo di contributi previdenziali.
6. Dispone la compensazione delle spese nella misura di un quinto.
7. Condanna le società opponenti alla rifusione, in favore dell' convenuto, dei CP_4
residui quattro quinti, liquidati nella somma di € 7.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA.
Trento, 12 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 11.2.2019 e 2.12.2019
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ghezzer pec e dall'avv. Michela Tomasi pec Email_1
Email_2
ricorrente
e
pagina 1 di 10 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simona D'Arpino pec Email_3
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo
De Pompeis e dall''avv. Marta Odorizzi pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Nel merito, in via principale: accertata l'inesistenza dei presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ed accertata l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_2
per le ragioni tutte di cui in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
212/2019, dd. 21.08.2019, del Tribunale di Trento Giudice del Lavoro, R.G. 434/2019,
e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in opposizione per le causali di cui al
decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: accertata l'inesattezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_2
Part revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme poste a carico di ,
responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a titolo di obbligazione contributiva e
interessi, tenuto conto dei soli lavoratori chiaramente e compiutamente identificati e
tenute in considerazione solamente le ore per cui vi è piena prova che i medesimi sono stati utilizzati nell'ambito dell'appalto. pagina 2 di 10 In via ulteriormente subordinata:
Part nella denegata ipotesi in cui venga condannata a versare somme di denaro a
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il CP_2
Part diritto di regresso di nei confronti del coobbligato ovvero Controparte_1
Part condannare a manlevare e tenere indenne e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la stessa a versare all'opponente quanto questa verrà condannata a
pagare a in ragione della propria responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003, oltre a interessi dal pagamento dal rimborso.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, 15 % T.F., Iva e Cnpa come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“Nel merito in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria di per le ragioni CP_2
tutte di cui in narrativa e per quelle che dovessero emergere in corso di causa, ed in
particolare accertata la legittimità del contratto di subappalto di data 19.2.2016,
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo
telematico n. 263/2019 dd.
8.10.2019 sub R.G. 535/2019 – tribunale di Trento – dott.
Flaim, nonché revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, per le
medesime ragioni, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019006359/DDL del 20.5.2019, notificato in data 20.5.2019, Prot. Inf. (D.P.R.
445/2000): 8300.20./05/2019.0105432, nonché ogni eventuale altro atto CP_2
consequenziale e/o presupposto, in quanto radicalmente illegittimi e infondati;
pagina 3 di 10 per gli stessi motivi accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1
a titolo di contributi quale datore di lavoro di fatto come preteso ex adverso e CP_2
in subordine – nella denegata ipotesi di ritenuta anche solo parziale fondatezza della
pretesa creditoria di ridurla nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
CP_2
per gli stessi motivi accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1
a titolo di sanzioni per evasione contributiva e in subordine ridurre le sanzioni CP_2
all'ipotesi di omissione contributiva e comunque nella misura minima consentita dalla
legge.
Nel merito, in ogni caso:
qualora sia ritenuto che ne ricorrano i presupposti di legge, previa revoca e/o
dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullamento del decreto ingiuntivo
opposto, rideterminare le somme poste a titolo di obbligazione contributiva a carico di
quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, tenuto CP_1
conto solo dei lavoratori e delle ore/giornate per cui vi è piena prova che i medesimi –
compiutamente identificati – sono stati effettivamente utilizzati nell'ambito del
subappalto Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel proc. 546/2019
“Nel merito:
pagina 4 di 10 rigettare il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate in
quanto infondato/ infondate con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 212/2019 emesso dal Tribunale di Trento in favore dell' in data 21.8.2019, con CP_2
conseguente condanna della parte opponente società al pagamento delle Pt_1
somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta.
Con vittoria di spese e competenze legali”
nel proc. 654/2019
“Nel merito:
rigettare il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate in
quanto infondato/ infondate con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 263/2019 emesso dal Tribunale di Trento in favore dell' in data 8.10.2019, con CP_2
conseguente condanna della parte opponente società al Controparte_1
pagamento delle somme ivi indicate, ovvero della diversa somma che sarà accertata
come dovuta.
Con vittoria di spese e competenze legali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e 2 cod.proc.civ.
Il thema decidendum residuato dopo la sentenza non definitiva n. 27/2025 di data
18.2.2025 concerne esclusivamente la quantificazione dei crediti derivanti in favore dell' dalle statuizioni contenute nella predetta sentenza del seguente tenore: CP_2
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 5 di 10 1. Accerta che ammontano a n. 20.335 ore di lavoro le prestazioni eseguite, nel periodo settembre 2016 - giugno 2017, presso la struttura produttiva di Parte_1
in Aldeno, viale Europa, n. l, dai lavoratori con referente Green Service s.r.l.s., ma in realtà riconducibili a rapporti di lavoro subordinato costituiti con la società
Controparte_1
2. Accerta che la base imponibile dei contributi previdenziali dovuti da quale effettivo datore di lavoro, e, in via solidale, da Controparte_1
in qualità di appaltante, ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, è Parte_1
costituita dalla retribuzione prevista dall'art. 1 co. 1 D.L. 9.10.1989, n. 338 conv. in L. 7.12.1989, n. 389 e dall'art. 2 co. 25 L. 28.12.1995, n. 549 e commisurata al numero delle ore di lavoro indicate sub 1. (n. 20.335).
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Nella stessa data è stata pronunciata la seguente ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 e co. 2
cod.proc.civ.:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_2
ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 17 marzo 2025 per il deposito in giudizio di conteggi;
CP_2
pagina 6 di 10 ➢ alle parti ricorrenti termine fino al 15 aprile 2025 per il deposito di eventuali note di replica.
F I S S A per la discussione l'udienza del 6 maggio 2025, ore 9,00”
§2
le note e i conteggi depositati dall' CP_2
In data 15.4.2015 l' ha depositato note con allegati conteggi, secondo cui il CP_2
credito in suo favore ammonta a complessivi € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per contributi, € 45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
Con nota depositata in data 21.5.2025 la società ha dichiarato “di non avere Parte_1
alcuna osservazione in merito ai conteggi depositati da . CP_2
Nessuna osservazione è stata formulata dalla società entro il Controparte_1
termine assegnato.
In definitiva – previa revoca del decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di CP_2
Trento, in funzione di giudice del lavoro, in data 8.10.2019 sub n. 263/2019, nei confronti dell'opponente Controparte_1
la società opponente va condannata a pagare, in favore Controparte_1
dell' la somma complessiva di € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per contributi, € CP_2
45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
Inoltre, in difetto di contestazioni in ordine alla sussistenza, alla luce del disposto ex art. 29 co. 2 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione pagina 7 di 10 dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto,
ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”), sia della responsabilità solidale di quale committente, in ordine e limitatamente ai soli Parte_1
contributi previdenziali dovuti all' dalla società quale CP_2 Controparte_1
appaltatrice, sia del diritto in capo a di regresso nei confronti di Parte_1
Controparte_1
❖ la società va condannata a pagare all' la somma di € 75.720,05, a Parte_1 CP_2
titolo di contributi previdenziali dovuti in solido con la società CP_1
[...]
❖ la società ha diritto di ripetere dalla società la Parte_1 Controparte_1
somma che eventualmente verserà all' in ragione della sua responsabilità CP_2
solidale, a titolo di contributi previdenziali.
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione nella misura di un quinto.
Le società opponenti vanno condannate alla rifusione, in favore dell' dei residui CP_2
quattro quinti, come liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Revoca il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di Trento, CP_2
in funzione di giudice del lavoro, in data 21.8.2019 sub n. 212/2019, nei confronti dell'opponente Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dell' dal tribunale di Trento, CP_2
in funzione di giudice del lavoro, in data 8.10.2019 sub n. 263/2019, nei confronti dell'opponente Controparte_1
3. Condanna la società opponente a pagare, in favore Controparte_1
dell' la somma complessiva di € 121.834,32, di cui € 75.720,05 per CP_2
contributi, € 45.281,08 a titolo di sanzioni civili ed € 833,19 per interessi di mora.
4. Condanna la società a pagare, in favore dell' la somma di € Parte_1 CP_2
75.720,05 a titolo di contributi previdenziali dovuti in solido con la società
Controparte_1
5. Dichiara il diritto della società a ripetere dalla società Parte_1 CP_1
la somma che eventualmente verserà all' in ragione della sua
[...] CP_2
responsabilità solidale, a titolo di contributi previdenziali.
6. Dispone la compensazione delle spese nella misura di un quinto.
7. Condanna le società opponenti alla rifusione, in favore dell' convenuto, dei CP_4
residui quattro quinti, liquidati nella somma di € 7.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA.
Trento, 12 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 9 di 10 pagina 10 di 10