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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3434/22 R.g. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/22, promossa
da
con sede in Motta di Livenza Parte_1
(TV), via Liguria, n.1, in persona del legale rappresentante
Sig. C.F. - P.IVA Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giorgio Mocerino (C.F.
PEC: CodiceFiscale_1
) e dall'Avv. Email_1
Andrea Mocerino ( P.E.C.: CodiceFiscale_2
), entrambi con Email_2
studio in Oderzo (TV), Via Oberdan n.17, fax 0422 / 713112,
ivi elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice opponente –
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Monfalcone (GO) in Via
Roma 50, c.f. e p. iva rappresentata e difesa, P.IVA_2
in forza della procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico del procedimento monitorio R.G.
2592/2022 del Tribunale di Udine, dagli avvocati Luca
1 Pusateri del Foro di Venezia (c.f. ) e Paolo C.F._3
Marinig del Foro di Udine (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata a norma dell'art. 16sexies del D.L.
n. 79/2012 presso i rispettivi indirizzi di p.e.c.
e Email_3
e, in ogni caso, presso lo Email_4
studio del secondo in Udine, via Gorghi 15
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/22,
emesso dal Tribunale di Udine in data 1/8/22 e notificato in data 5/8/22.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO:
come da atto di citazione in opposizione a d.i. e da memoria ex art.183/6 n.1 c.p.c.:
- revocarsi il decreto ingiuntivo n. 899/2022 (R.G. n.2592/2022) del Tribunale di Udine, in quanto infondata, in fatto e in diritto, la domanda monitoria svolta da
[...] ; Controparte_1
- con restituzione a degli importi CP_2 versati a (v. doc.9 opponente) per Controparte_1 effetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
come da memorie ex art.183/6 nn.2 e 3 c.p.c.:(…)
Per parte convenuta opposta: La parte convenuta opposta precisa le conclusioni nel La parte opposta precisa le conclusioni, nel merito, come da comparsa di risposta e, in via istruttoria come da memorie n.2 e n.3 ex art.183 6° c.p.c.. (si riportano di seguito le conclusioni della comparsa) In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto
2 ingiuntivo opposto. Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche in punto condanna alla refusione delle spese del procedimento monitorio. In ogni caso:
- condannare l'opponente alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi separatamente a quelle liquidate nel decreto ingiuntivo.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
la società (di seguito più Parte_1
brevemente o opponente) proponeva opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n.899/22 del Tribunale di Udine, emesso su ricorso delle (di seguito più brevemente Controparte_1
Con
o opposta) per il pagamento di Euro 5.115,57, oltre interessi e spese, per servizi di trasporto che la ricorrente assumeva di aver eseguito su incarico di
[...]
Parte_3
In particolare, l'opponente contestava la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo di aver già pagato per i servizi di trasporto e di non Parte_3
Con essere a conoscenza di al momento dell'esecuzione dei trasporti, sottolineando che i documenti di trasporto non
Con Con riportavano il nome di come vettore e che non avesse rispettato i principi di correttezza e buona fede.
Chiedeva, quindi, che previa autorizzazione alla chiamata in causa di per essere Parte_3
manlevata e tenuta indenne nel caso di accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, dichiarasse
[...]
tenuta a mantenere indenne Parte_3 Parte_1
dal pagamento di ogni somma dovuta a Controparte_1
, con condanna della terza chiamata al pagamento delle
[...]
3 Con somme già corrisposte a .
Con Si costituiva ritualmente in giudizio la che,
previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva per pronunzia che rigettasse l'opposizione con vittoria di spese.
Con In particolare, deduceva che nel 2021 Pt_1
commissionava a una serie di Parte_3
trasporti terrestri di merci, che venivano eseguiti
Con materialmente da tramite contratti di sub-trasporto; che
Con da giugno 2021, non pagava Parte_3
per i trasporti eseguiti, omettendo il pagamento delle fatture nn. 120/2021, 132/2021 e 134/2021; che in ragione di
Con ciò intraprendeva un'azione diretta contro Parte_1
per ottenere il pagamento dei trasporti, ai sensi dell'art. 7ter del D.Lgs. 286/2005; che pagava solo per alcuni Pt_1
trasporti, rifiutando il pagamento per altri in quanto i
Con documenti di trasporto non indicavano come subvettore.
A sostegno della propria domanda rilevava che l'art. 7ter del D.Lgs. 286/2005 consentiva al subvettore di agire direttamente contro chi aveva ordinato il trasporto per ottenere il pagamento, indipendentemente dal pagamento già
Con effettuato al vettore principale;
che aveva fornito prove documentali dell'esecuzione dei trasporti, inclusi ordini di carico, d.d.t., tracciati satellitari e documenti di proprietà dei mezzi;
che, pertanto, era obbligata in Pt_1
solido a pagare il subvettore per i trasporti eseguiti, anche nel caso in cui avesse già pagato il vettore principale;
che
Con
in ogni caso, aveva agito in conformità ai principi di buona fede e correttezza.
Orbene, prima di soffermarsi sul merito della pretesa
4 Con azionata in via monitoria da occorre premettere che nessun rapporto processuale è stato costituito con la considerato che l'opponente, pur Parte_3
essendo stata autorizzata alla chiamata in causa di tale società, ha omesso di procedervi in ragione dell'intervenuto fallimento della terza chiamata, stante l'evidente improseguibilità di un'eventuale azione spiegata contro la stessa, dovendo la pretesa creditoria nei confronti della chiamante essere accertata in sede fallimentare.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Come noto, l'art. 7 ter del d.lgs. n. 286 del 2005
introduce una normativa speciale, che amplia il novero dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore per le prestazioni di trasporto effettuate.
Essa così recita: “
1. Il vettore di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato
ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato
con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso
come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per
il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in
solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della
quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di
rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che
non sia basata su accordi volontari di settore.”
Tale disposizione di evidente favore e garanzia, è
5 ispirata al principio per cui il subvettore, considerato astrattamente soggetto più debole rispetto agli altri attori presenti nel generale comparto del trasporto, vada come tale maggiormente tutelato.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza
15/05/2020, n.93, ha riconosciuto la piena legittimità di tale norma dichiarando che “È manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis,
comma 2, lett. e), d.l. 6 luglio 2010, n. 103, conv., con
modif., in l. 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui
inserisce l'art.
7-ter d.lg. 21 novembre 2005, n. 286,
censurato per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., in
quanto assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore, un'azione diretta per
il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto.(…)”
Riguardo agli oneri probatori che gravano sul subvettore che si avvalga dell'azione diretta prevista dall'art. 7 ter citato, ritiene il Tribunale che questi abbia l'onere di dimostrare l'incarico ricevuto, l'esatta consistenza delle prestazioni commissionate dal committente o dal vettore e svolte nel loro interesse, nonché il nolo pattuito per le stesse.
Ciò perché la disposizione in questione dà rilievo all'esecuzione del trasporto in sé da parte del subvettore,
anche indipendentemente dall'effettiva conoscenza che il mittente orginario ne abbia, fermo restando che il sub vettore deve comunque provare di aver eseguito il trasporto
“su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad
eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con
6 precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso
come mandante effettivo della consegna”.
Alla luce delle sintetiche linee guida in diritto sin qui esposte, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia pienamene provato i fati costitutivi della propria pretesa creditoria alla stregua di quanto stabilito dall'art.7 ter citato.
In particolare, dalle stesse difese di emerge che Pt_1
la stessa abbia incaricato di Parte_3
eseguire i diciassette trasporti dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'opponente ha dedotto di aver
“regolarmente pagato a i Parte_3
corrispettivi dei viaggi di cui trattasi e per cui
quest'ultima era stata incaricata (doc. 3 opponente)”.
L'incarico conferito a sua volta da
[...]
Con a di provvedere all'esecuzione Parte_3
materiale dei diciassette trasporti dedotti in giudizio risulta documentalmente dimostrato dagli altrettanti ordini di carico trasmessi via email dal vettore originario
Con al subvettore ( vedi docc. Parte_3
2, 8, 16, 21, 26, 29, 34, 38, 44, 53, 58, 64, 67, 70, 75, 79,
82);
Il che prova in modo convincente che i diciassette trasporti dedotti in giudizio sono stati svolti materialmente dall'opposta su incarico dell'originario vettore, avvalendosi di propri dipendenti (i signori Persona_1 Persona_2
, ed e di propri
[...] Persona_3 Persona_4
mezzi (targati FS741RE, EZ089EG, FX932AV e EW906LK).
Ciò trova risconto, per ciascun trasporto, nei relativi documenti di trasporto nonché nei tracciati dei percorsi
7 compiuti dai mezzi, sì come estratti dal sistema satellitare di bordo, dai quali risultano documentati data, orari e tappe del singolo viaggio, nonché il nominativo dell'autista e la targa del mezzo che lo ha compiuto (vedi doc. da 2 a 84).
A fronte di tali evidenze documentali risulta, quindi,
pienamente fondato il diritto ai corrispettivi azionati, in via monitoria, in relazione a tali traporti dal subvettore
Con nei confronti di quale originario mittente, in virtù Pt_1
della solidale responsabilità di cui all'art.7 ter citato.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione, andrà integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.830,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 30/1/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3434/22 R.g. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/22, promossa
da
con sede in Motta di Livenza Parte_1
(TV), via Liguria, n.1, in persona del legale rappresentante
Sig. C.F. - P.IVA Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giorgio Mocerino (C.F.
PEC: CodiceFiscale_1
) e dall'Avv. Email_1
Andrea Mocerino ( P.E.C.: CodiceFiscale_2
), entrambi con Email_2
studio in Oderzo (TV), Via Oberdan n.17, fax 0422 / 713112,
ivi elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice opponente –
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Monfalcone (GO) in Via
Roma 50, c.f. e p. iva rappresentata e difesa, P.IVA_2
in forza della procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico del procedimento monitorio R.G.
2592/2022 del Tribunale di Udine, dagli avvocati Luca
1 Pusateri del Foro di Venezia (c.f. ) e Paolo C.F._3
Marinig del Foro di Udine (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata a norma dell'art. 16sexies del D.L.
n. 79/2012 presso i rispettivi indirizzi di p.e.c.
e Email_3
e, in ogni caso, presso lo Email_4
studio del secondo in Udine, via Gorghi 15
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 899/22,
emesso dal Tribunale di Udine in data 1/8/22 e notificato in data 5/8/22.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO:
come da atto di citazione in opposizione a d.i. e da memoria ex art.183/6 n.1 c.p.c.:
- revocarsi il decreto ingiuntivo n. 899/2022 (R.G. n.2592/2022) del Tribunale di Udine, in quanto infondata, in fatto e in diritto, la domanda monitoria svolta da
[...] ; Controparte_1
- con restituzione a degli importi CP_2 versati a (v. doc.9 opponente) per Controparte_1 effetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
come da memorie ex art.183/6 nn.2 e 3 c.p.c.:(…)
Per parte convenuta opposta: La parte convenuta opposta precisa le conclusioni nel La parte opposta precisa le conclusioni, nel merito, come da comparsa di risposta e, in via istruttoria come da memorie n.2 e n.3 ex art.183 6° c.p.c.. (si riportano di seguito le conclusioni della comparsa) In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto
2 ingiuntivo opposto. Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche in punto condanna alla refusione delle spese del procedimento monitorio. In ogni caso:
- condannare l'opponente alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi separatamente a quelle liquidate nel decreto ingiuntivo.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
la società (di seguito più Parte_1
brevemente o opponente) proponeva opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n.899/22 del Tribunale di Udine, emesso su ricorso delle (di seguito più brevemente Controparte_1
Con
o opposta) per il pagamento di Euro 5.115,57, oltre interessi e spese, per servizi di trasporto che la ricorrente assumeva di aver eseguito su incarico di
[...]
Parte_3
In particolare, l'opponente contestava la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo di aver già pagato per i servizi di trasporto e di non Parte_3
Con essere a conoscenza di al momento dell'esecuzione dei trasporti, sottolineando che i documenti di trasporto non
Con Con riportavano il nome di come vettore e che non avesse rispettato i principi di correttezza e buona fede.
Chiedeva, quindi, che previa autorizzazione alla chiamata in causa di per essere Parte_3
manlevata e tenuta indenne nel caso di accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale adito revocasse il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, dichiarasse
[...]
tenuta a mantenere indenne Parte_3 Parte_1
dal pagamento di ogni somma dovuta a Controparte_1
, con condanna della terza chiamata al pagamento delle
[...]
3 Con somme già corrisposte a .
Con Si costituiva ritualmente in giudizio la che,
previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva per pronunzia che rigettasse l'opposizione con vittoria di spese.
Con In particolare, deduceva che nel 2021 Pt_1
commissionava a una serie di Parte_3
trasporti terrestri di merci, che venivano eseguiti
Con materialmente da tramite contratti di sub-trasporto; che
Con da giugno 2021, non pagava Parte_3
per i trasporti eseguiti, omettendo il pagamento delle fatture nn. 120/2021, 132/2021 e 134/2021; che in ragione di
Con ciò intraprendeva un'azione diretta contro Parte_1
per ottenere il pagamento dei trasporti, ai sensi dell'art. 7ter del D.Lgs. 286/2005; che pagava solo per alcuni Pt_1
trasporti, rifiutando il pagamento per altri in quanto i
Con documenti di trasporto non indicavano come subvettore.
A sostegno della propria domanda rilevava che l'art. 7ter del D.Lgs. 286/2005 consentiva al subvettore di agire direttamente contro chi aveva ordinato il trasporto per ottenere il pagamento, indipendentemente dal pagamento già
Con effettuato al vettore principale;
che aveva fornito prove documentali dell'esecuzione dei trasporti, inclusi ordini di carico, d.d.t., tracciati satellitari e documenti di proprietà dei mezzi;
che, pertanto, era obbligata in Pt_1
solido a pagare il subvettore per i trasporti eseguiti, anche nel caso in cui avesse già pagato il vettore principale;
che
Con
in ogni caso, aveva agito in conformità ai principi di buona fede e correttezza.
Orbene, prima di soffermarsi sul merito della pretesa
4 Con azionata in via monitoria da occorre premettere che nessun rapporto processuale è stato costituito con la considerato che l'opponente, pur Parte_3
essendo stata autorizzata alla chiamata in causa di tale società, ha omesso di procedervi in ragione dell'intervenuto fallimento della terza chiamata, stante l'evidente improseguibilità di un'eventuale azione spiegata contro la stessa, dovendo la pretesa creditoria nei confronti della chiamante essere accertata in sede fallimentare.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
Come noto, l'art. 7 ter del d.lgs. n. 286 del 2005
introduce una normativa speciale, che amplia il novero dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore per le prestazioni di trasporto effettuate.
Essa così recita: “
1. Il vettore di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato
ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato
con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso
come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per
il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in
solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della
quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di
rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che
non sia basata su accordi volontari di settore.”
Tale disposizione di evidente favore e garanzia, è
5 ispirata al principio per cui il subvettore, considerato astrattamente soggetto più debole rispetto agli altri attori presenti nel generale comparto del trasporto, vada come tale maggiormente tutelato.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza
15/05/2020, n.93, ha riconosciuto la piena legittimità di tale norma dichiarando che “È manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-bis,
comma 2, lett. e), d.l. 6 luglio 2010, n. 103, conv., con
modif., in l. 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui
inserisce l'art.
7-ter d.lg. 21 novembre 2005, n. 286,
censurato per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., in
quanto assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore, un'azione diretta per
il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro
che hanno ordinato il trasporto.(…)”
Riguardo agli oneri probatori che gravano sul subvettore che si avvalga dell'azione diretta prevista dall'art. 7 ter citato, ritiene il Tribunale che questi abbia l'onere di dimostrare l'incarico ricevuto, l'esatta consistenza delle prestazioni commissionate dal committente o dal vettore e svolte nel loro interesse, nonché il nolo pattuito per le stesse.
Ciò perché la disposizione in questione dà rilievo all'esecuzione del trasporto in sé da parte del subvettore,
anche indipendentemente dall'effettiva conoscenza che il mittente orginario ne abbia, fermo restando che il sub vettore deve comunque provare di aver eseguito il trasporto
“su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad
eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con
6 precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso
come mandante effettivo della consegna”.
Alla luce delle sintetiche linee guida in diritto sin qui esposte, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia pienamene provato i fati costitutivi della propria pretesa creditoria alla stregua di quanto stabilito dall'art.7 ter citato.
In particolare, dalle stesse difese di emerge che Pt_1
la stessa abbia incaricato di Parte_3
eseguire i diciassette trasporti dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'opponente ha dedotto di aver
“regolarmente pagato a i Parte_3
corrispettivi dei viaggi di cui trattasi e per cui
quest'ultima era stata incaricata (doc. 3 opponente)”.
L'incarico conferito a sua volta da
[...]
Con a di provvedere all'esecuzione Parte_3
materiale dei diciassette trasporti dedotti in giudizio risulta documentalmente dimostrato dagli altrettanti ordini di carico trasmessi via email dal vettore originario
Con al subvettore ( vedi docc. Parte_3
2, 8, 16, 21, 26, 29, 34, 38, 44, 53, 58, 64, 67, 70, 75, 79,
82);
Il che prova in modo convincente che i diciassette trasporti dedotti in giudizio sono stati svolti materialmente dall'opposta su incarico dell'originario vettore, avvalendosi di propri dipendenti (i signori Persona_1 Persona_2
, ed e di propri
[...] Persona_3 Persona_4
mezzi (targati FS741RE, EZ089EG, FX932AV e EW906LK).
Ciò trova risconto, per ciascun trasporto, nei relativi documenti di trasporto nonché nei tracciati dei percorsi
7 compiuti dai mezzi, sì come estratti dal sistema satellitare di bordo, dai quali risultano documentati data, orari e tappe del singolo viaggio, nonché il nominativo dell'autista e la targa del mezzo che lo ha compiuto (vedi doc. da 2 a 84).
A fronte di tali evidenze documentali risulta, quindi,
pienamente fondato il diritto ai corrispettivi azionati, in via monitoria, in relazione a tali traporti dal subvettore
Con nei confronti di quale originario mittente, in virtù Pt_1
della solidale responsabilità di cui all'art.7 ter citato.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione, andrà integralmente confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.830,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 30/1/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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