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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1337/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Vibo Valentia, via V. Veneto, n° 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.6.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver svolto l'attività di bracciante agricolo dal 01/01/1994 al 31/05/2002, e di muratore nel settore edile mentre dal 01/06/2002 al 23/04/2022 alle dipendenze di diverse aziende, in ultimo presso le imprese “C&F Costruzioni s.r.l.” (dal 04/06/2019 al 28/02/2022) e TA IN AN (dal 16/03/2022 al 15/04/2022); b) che l'attività svolta ha richiesto il sollevamento e lo spostamento di carichi dal peso oscillante tra i 5 e i 50 kg., movimentandoli a mano, anche in equilibrio in assenza di automazioni o ausili meccanici o idraulici;
c) che gli veniva diagnosticata una “Discopatia L4-L5-L5S1”, direttamente ascrivibile al lavoro svolto;
d) di aver inoltrato in data 31/05/2022 una denuncia per malattia
1 professionale presso la sede di Vibo Valentia, al fine di richiedere la corresponsione in suo CP_1 favore dei relativi benefici economici;
e) che la suddetta istanza è stata rigettata con provvedimento dell'8.7.2022, al pari del ricorso in opposizione presentato il 3.11.2022, all'esito di visita collegiale del 5.5.2023. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la patologia insorta in capo a Parte_1 consistente in “Discopatie multiple L4-L5-L5S1”, codice Malattie Professionali 213, lista I, I.
2.03. M51.2, è malattia professionale contratta sul luogo di lavoro, con ogni conseguenza di legge;
B) Conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 38/2000, condannare l
[...]
, in persona del Presidente suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, a liquidare e pagare in capitale, in favore del ricorrente, l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato, in misura non inferiore all'8%, ovvero della diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge o che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma dalla data di denuncia della malattia professionale 31/05/2022 al soddisfo, o dalla diversa data che dovesse emergere in giudizio;
C) Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del giudizio, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con compensi professionali maggiorati fino al 30 (trenta) % ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e s.m.i.; D) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso
2 la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che «…visitato il paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche:
- A livello cervicale C4-C5 e C5-C6 per protrusione discale limitazione funzionale nei movimenti in flessione limitati per un 1/2, con parestesie agli arti superiori;
Grado 002%
- A livello lombosacrale, L4-L5 e L5-S1, per ernia discale limitazione funzionale nei movimenti in flessione limitati per un 1/2, movimenti rotatori limitati per 1/3, movimenti d'inclinazione limitati per 1/2 con deficit di forza agli arti inferiori;
Grado 004% Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. L'attività lavorativa di muratore ha determinato posture incongrue per un lungo periodo lavorativo e i continui momovimenti cui il lavoratore è stato esposto, ha determinato nella colonna vertebrale, nel tratto cervicale e lombo sacrale postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per CP_1 danno biologico: 6% (sei per cento).».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
3 10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 6% (seipercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 4.4.2019 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 31/05/2022 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Vibo Valentia, via V. Veneto, n° 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.6.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver svolto l'attività di bracciante agricolo dal 01/01/1994 al 31/05/2002, e di muratore nel settore edile mentre dal 01/06/2002 al 23/04/2022 alle dipendenze di diverse aziende, in ultimo presso le imprese “C&F Costruzioni s.r.l.” (dal 04/06/2019 al 28/02/2022) e TA IN AN (dal 16/03/2022 al 15/04/2022); b) che l'attività svolta ha richiesto il sollevamento e lo spostamento di carichi dal peso oscillante tra i 5 e i 50 kg., movimentandoli a mano, anche in equilibrio in assenza di automazioni o ausili meccanici o idraulici;
c) che gli veniva diagnosticata una “Discopatia L4-L5-L5S1”, direttamente ascrivibile al lavoro svolto;
d) di aver inoltrato in data 31/05/2022 una denuncia per malattia
1 professionale presso la sede di Vibo Valentia, al fine di richiedere la corresponsione in suo CP_1 favore dei relativi benefici economici;
e) che la suddetta istanza è stata rigettata con provvedimento dell'8.7.2022, al pari del ricorso in opposizione presentato il 3.11.2022, all'esito di visita collegiale del 5.5.2023. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la patologia insorta in capo a Parte_1 consistente in “Discopatie multiple L4-L5-L5S1”, codice Malattie Professionali 213, lista I, I.
2.03. M51.2, è malattia professionale contratta sul luogo di lavoro, con ogni conseguenza di legge;
B) Conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 38/2000, condannare l
[...]
, in persona del Presidente suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, a liquidare e pagare in capitale, in favore del ricorrente, l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato, in misura non inferiore all'8%, ovvero della diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge o che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma dalla data di denuncia della malattia professionale 31/05/2022 al soddisfo, o dalla diversa data che dovesse emergere in giudizio;
C) Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del giudizio, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con compensi professionali maggiorati fino al 30 (trenta) % ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e s.m.i.; D) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso
2 la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che «…visitato il paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche:
- A livello cervicale C4-C5 e C5-C6 per protrusione discale limitazione funzionale nei movimenti in flessione limitati per un 1/2, con parestesie agli arti superiori;
Grado 002%
- A livello lombosacrale, L4-L5 e L5-S1, per ernia discale limitazione funzionale nei movimenti in flessione limitati per un 1/2, movimenti rotatori limitati per 1/3, movimenti d'inclinazione limitati per 1/2 con deficit di forza agli arti inferiori;
Grado 004% Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. L'attività lavorativa di muratore ha determinato posture incongrue per un lungo periodo lavorativo e i continui momovimenti cui il lavoratore è stato esposto, ha determinato nella colonna vertebrale, nel tratto cervicale e lombo sacrale postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per CP_1 danno biologico: 6% (sei per cento).».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
3 10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 6% (seipercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 4.4.2019 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 31/05/2022 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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