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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1199/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025, promossa
OGGETTO: Proprietà d a
, c.f. Controparte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , , c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
in qualità di eredi di , con C.F._3 Persona_1
il patrocinio dell'avv. COCCAGLIO MARICA e dell'avv. DUSI
LORENZA, elettivamente domiciliati in VIA UMBERTO I 5 25087
SALÒ, presso il primo dei menzionati difensori.
APPELLANTI
c o n t r o
, c.f. , Controparte_4 C.F._4 Pt_1
, c.f. , ,
[...] C.F._5 Parte_2
c.f. anche quali eredi di C.F._6 ER
tutti con il patrocinio dell'avv. FLORIOLI
[...]
AMBROGIO, elettivamente domiciliati in VIA ZUBLINO, 8 - 25010
SAN FELICE DEL BENACO, presso il menzionato difensore.
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di SC,
Pag. 1 di 12 sezione terza civile, pubblicata il 17/11/2022 con il n. 2814/2022.
CONCLUSIONI di , , : Controparte_1 CP_2 CP_3
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previa ogni pronuncia del caso, assumendo quanto esposto dall'appellante determinante ai fini della decisione ed in linea con la giurisprudenza consolidata, accogliere il presente appello e riformare totalmente l'impugnata sentenza n. 2814/2022 emessa dal Giudice monocratico, dott. Andrea Tinelli, Sezione Terza Civile, pubblicata in data 17 novembre 2022 resa nella causa civile n. 9148/2018 ruolo generale degli affari civili e per l'effetto:
Previo rigetto dell'eccezione avversaria di inammissibilità dell'atto di appello per i motivi sopra dedotti
Nel merito: respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie per le ragioni addotte in parte motiva della comparsa di costituzione e risposta di primo grado e dell'atto di appello ed in particolare in quanto nessuna ulteriore linea di confine tra i mappali 410/501, di proprietà attorea e dei signori (ora degli eredi del sig. Persona_2 ER
e , ed i mappali 410/3 e 411/3, di proprietà
[...] Controparte_4
della convenuta (ora dei suoi eredi legittimi signori , CP_3
e ), è da determinarsi rispetto a quella Controparte_1 CP_2
esistente e consistente nel muretto divisorio comune esistente da tempo immemore e, pertanto, nemmeno alcun termine potrà essere apposto in sostituzione del detto muretto divisorio comune.
In via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale, accertare e dichiarare che il muretto posto tra i mappali 410/501, di proprietà attorea e dei signori ER
(ora degli eredi del sig. e
[...] Persona_2 [...]
, ed i mappali 410/3 e 411/3, di proprietà della convenuta (ora CP_4
Pag. 2 di 12 dei suoi eredi legittimi signori , e CP_3 Controparte_1
), è muretto divisorio comune sul confine tra le due CP_2
proprietà e, pertanto, alcun termine potrà essere apposto in sostituzione dello stesso.
In via istruttoria: si richiamano tutte le proprie istanze istruttorie, come da memorie depositate, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni illustrate nella memoria di replica ex art. 183 VI c. n. 3
c.p.c. datata 15.04.2020. In ordine alla CTU depositata ci si riporta integralmente alle osservazioni depositate dal proprio consulente tecnico di parte Geom. da aversi qui per trascritte Persona_3
(all.to n.4).
Si insiste nell'ammissione delle proprie istanze istruttorie e, pertanto, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle attrici
(in primo grado) e del signor e di prova per testi sulle Controparte_4
circostanze come capitolate in primo grado e nell'atto introduttivo del presente grado.
Si insiste ancora per l'espunzione dal fascicolo di causa del documento ex adverso depositato e numerato sub 1 e dei documenti da n. 6,7,9 e sottonumerazioni”.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi e con condanna dei convenuti appellati alla restituzione di quanto corrisposto medio tempore dagli appellanti agli appellati a titolo di spese legali in ragione della decisione gravata;
in subordine con compensazione di spese e compensi di entrambi i giudizi e con condanna dei convenuti appellati alla restituzione di quanto corrisposto medio tempore dagli appellanti agli appellati a titolo di spese legali in ragione della decisione gravata. di , e Parte_2 Parte_1 [...]
: CP_4
“Voglia il sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed
Pag. 3 di 12 eccezione, confermare la decisione di primo grado, ovvero, in ogni caso, così pronunciare:
In via principale di merito, confermare la decisione di primo grado ovvero, in ogni caso, premessi tutti gli accertamenti di rito, determinare la linea di confine fra i fondi attoreo e convenuto;
ordinare alla convenuta il rilascio di eventuali aree/superfici illegittimamente detenute;
apporre i termini a definizione del confine;
ordinare alla convenuta di cessare ogni molestia di fatto e/o di diritto al godimento della proprietà attorea;
rigettare ogni avversaria domanda siccome inammissibile/infondata;
In via istruttoria, per quanto necessario, (omissis);
In ogni caso, porsi a carico di controparte ogni spesa inerente alla presente procedura, in primo ed in secondo grado, diritti ed onorari di causa e di CTU compresi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e comproprietarie di un fabbricato Parte_2 Parte_1
in Via Martiri della Patria n. 34 (ora n. 68) di San Felice del Benaco
(BS), in NCEU al foglio 8, mappale 410 sub 501, convenivano dinanzi il Tribunale di SC , proprietaria dell'immobile che Persona_1
affaccia sulla corte a confine (fg. 8, mappali 410/502 e 411/502) perché venisse: I) determinata la linea di confine fra i due fondi;
II) apposti i termini;
III) condannata la convenuta al rilascio delle aree illegittimamente occupate nonché alla cessazione di ogni molestia apportata all'esercizio del diritto di proprietà.
e assumevano, in particolare, di essere Per_4 Parte_1 proprietarie “del muretto che separa i due immobili nel fronte sud, verso il cortile” ed allegavano, quale titolo di provenienza, l'atto di divisione del 22/10/2001 con il quale i fratelli , loro Persona_5
madre e dante causa , e , padre e dante causa della Persona_6
convenuta, avevano sciolto la comunione ereditaria tra gli stessi esistente e frazionato l'originaria unica unità abitativa in due unità
Pag. 4 di 12 indipendenti poi pervenute, per successione dai rispettivi genitori, alle parti in causa.
Si costituiva che instava per il rigetto delle avverse Persona_1
pretese e, in via riconvenzionale, domandava l'accertamento della natura di muro divisorio comune di confine del muretto posto a cavallo tra i fondi.
Allegava che i mappali a confine, censiti al foglio 8 n. 410/2 (ora
410/3) e 411/2 (ora 411/3), le erano pervenuti per successione legittima della madre e del padre nonché di Persona_7 Persona_6
compravendita dal fratello e che, a loro volta, i genitori, il 19 Per_8
giugno 1978, li avevano ricevuti in donazione dall'originaria proprietaria dell'intero fondo in che Controparte_5 Per_1
aveva frazionato il compendio stabilendo, come confine, il muretto già esistente tra i fondi a dislivello.
Il contraddittorio veniva integrato nei confronti dei comproprietari dell'immobile attoreo, e che Persona_2 Controparte_4
restavano contumaci.
Con autonome istanze, le attrici e gli eredi di , medio Persona_1
tempore deceduta, riassumevano il giudizio interrotto per il decesso del terzo chiamato Persona_2
si costituiva aderendo alle domande attrici. Controparte_4
All'esito della disposta CTU sullo stato dei luoghi, affidata all'Ing.
con sentenza n. 2814/2022, il Tribunale di SC: I) Persona_9
accertava e dichiarava la linea di confine fra le rispettive proprietà, come determinata dal CTU in corso di causa, con termini ivi indicati;
II) condannava i convenuti al rilascio della porzione di cortile occupata, pari a 0,39 mq, nonché alla cessazione di ogni molestia;
III) rigettava la domanda riconvenzionale e quella di condanna ex art. 96, comma I,
c.p.c. formulate dai convenuti, che venivano condannati alla rifusione delle spese di lite a favore delle attrici e del terzo chiamato oltre che al pagamento delle spese di CTU.
Pag. 5 di 12 Questa, per quanto qui rileva, la motivazione adottata dal primo giudice.
La questione posta all'esame del Tribunale era la natura di muro divisorio o di muro di sostegno del manufatto ubicato nel cortile tra il mappale 410 sub 501, in proprietà attrice, e il mappale 410 sub 3, in proprietà ai convenuti, posti a dislivello.
Gli approfondimenti eseguiti in sede peritale avevano consentito di acclarare che il manufatto alto circa 75 cm, costruito intorno agli anni
'40-50, aveva natura di muro di contenimento del terreno posto a quota più elevata e non già di muro di confine.
Conseguentemente si era reso necessario identificare la linea di confine tra i fondi.
Tenuto conto della inattendibilità delle planimetrie allegate all'atto di donazione del 1978, il CTU aveva fatto riferimento alla scheda n.
19915520-75 dell'8/5/1940 (all.11 alla CTU), in cui il fondo era raffigurato come ancora indiviso e il muro era già rappresentato […], da ciò desumendo i punti fermi ai quali ancorare la linea di confine tra i fondi.
Ne derivava che il confine poteva essere determinato come raffigurato nell'elaborato grafico a pag. 23 della CTU ove il muro di contenimento, quantomeno per il tratto verticale, ricadeva interamente all'interno del sedime delle attrici, le quali ne erano esclusive proprietarie ai sensi dell'art. 934 c.c.-
Era ultronea l'apposizione di ulteriori termini perché il confine stabilito dal CTU ricalcava quasi fedelmente il tracciato della recinzione esistente e realizzata da parte convenuta mediante rete metallica fissata a paletti (CTU pag. 24).
Atteso lo sconfinamento di 0,39 mq, i convenuti erano tenuti al rilascio in favore degli attori di tale porzione di terreno.
Quanto alla regolamentazione delle spese: i convenuti, soccombenti, erano tenuti al rimborso delle spese processuali in favore delle altre
Pag. 6 di 12 parti costituite.
Tenuto conto che si era costituito il 15/04/2021 con Controparte_4
il ministero del medesimo difensore che assisteva le attrici, allo stesso andava riconosciuto il compenso per la sola fase decisoria decurtata del
30% come previsto dall'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014.
Interponevano appello , e CP_3 CP_1 CP_2
Si costituivano e , anche quali Parte_2 Pt_1 CP_4 eredi di resistendo all'impugnazione. Persona_2
All'udienza del 29/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , e censurano Controparte_1 CP_2 CP_3
la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la linea di confine tra i due fondi lontana dal muretto ivi esistente senza tenere conto che lo stesso, inizialmente costruito come muro di contenimento, nel 1978 aveva acquisito l'ulteriore natura di muro di confine a ciò destinato dall'originaria proprietaria dell'intero appezzamento poi frazionato, così come indicato nelle planimetrie n. 1207/1978 e 1208/1978 allegate all'atto di donazione del 19/06/1978.
Pertanto, assumono l'erroneità della CTU laddove ha ritenuto inattendibili le sopra citate schede catastali senza fare riferimento “al criterio dell'approssimazione o tolleranza delle risultanze catastali o allo stato dei luoghi”.
Con il secondo motivo ribadiscono che era volontà dell'originaria unica proprietaria porre il muretto in comunione e si dolgono dell'errato computo dell'area occupata dagli appellanti, arbitrariamente aumentata dal CTU da 0,23 mq a 0,39 mq.
Inoltre, lamentano l'erroneità della decisione nell'aver ritenuto tardiva l'allegazione degli appellanti in ordine al contrasto degli esiti dell'accertamento peritale con il patto speciale contenuto nell'atto di divisione del 22/10/2001 poiché la circostanza era stata sollevata nel primo atto utile ovvero la seconda memoria ex art. 183, VI comma,
Pag. 7 di 12 c.p.c.
Con il terzo motivo contestano la regolamentazione delle spese di lite e di CTU che, in ragione della fondatezza sia delle eccezioni processuali svolte in primo grado che dei superiori motivi di impugnazione, vanno poste a carico degli appellati o, in subordine, compensate.
È errata anche la condanna al pagamento delle spese in favore di
, poiché chiamato in causa da parte appellata e non Controparte_4 dagli appellanti e perché parte appellata rappresenta un'unica posizione processuale tant'è che il difensore, unico, ha depositato un'unica comparsa conclusionale ed un'unica comparsa di replica per tutti i suoi assistiti. Andava semmai applicato l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014.
-.-
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'atto di appello riproduce le medesime argomentazioni già esaminate e risolte, in modo condivisibile, dal
Tribunale senza andare a scalfire la ratio decidendi.
È documentale che, nell'atto di donazione del 19 giugno 1978 con il quale ha donato una delle due Controparte_6
porzioni in cui era stato suddiviso il lotto a e Persona_6 Persona_7
(danti causa di a cui sono poi succeduti gli
[...] Persona_1 appellanti), non vi sia menzione dell'esistenza del muretto, né della posizione del confine.
Infatti, nella descrizione dei confini di quanto donato e rappresentato dalla mappa catastale n. 1207, del 31 marzo 1978, si legge “da est con la porzione di fabbricato di cui alla scheda 1208 di protocollo”.
Dalla consulenza tecnica si ricava che, la “posizione del confine costituitosi tra i due fondi, così come raffigurato nelle schede catastali
n. 1207 e n. 1208 allegate ai suddetti atti, non è attendibile, in quanto
è definita in maniera differente nell'una e nell'altra scheda. Anche le rappresentazioni del perimetro del lotto e degli edifici sono differenti
Pag. 8 di 12 dall'una all'altra scheda e non confrontabili, come differiscono anche dai rilievi condotti dallo scrivente. Tali incongruenze sono rilevabili dalle sovrapposizioni riportate nella Tavola 2 Riepilogo planimetrie catastali con sovrapposizioni (all.18)” (CTU pag. 19).
Pertanto, la scheda catastale a cui occorre fare riferimento è quella dell'8/5/1940 n. 19915520-75 quando i fondi, oggi divisi, erano uniti ed appartenevano ad un unico proprietario, nella quale è chiara la funzione di contenimento del muretto, peraltro circostanza pacifica oltre che confermata dallo stato dei luoghi per il dislivello dei fondi.
L'assunto degli appellanti per cui, nel 1978, il muretto ha acquisito, per volontà della originaria proprietaria, anche la funzione di confine e divisione dei fondi, non ha alcun riscontro oggettivo e contrasta con i rilievi tecnici compiuti.
Tenuto conto che alcun rilievo può attribuirsi alla mera circostanza che esista una delimitazione fisica tra i fondi essendo possibile, come nel caso di specie, che quest'ultima non coincida con il confine reale (cfr.
Cass. 15603/2022), deve porsi rilievo al fatto che il CTU ha ricostruito la linea di confine “con approssimazione di pochi centimetri” mediante esame di tutte le planimetrie catastali e, in particolare, della scheda n.
19915520-75 dell'8/5/1940 dalla quale è stato possibile desumere i punti fermi ai quali ancorare la linea di confine.
Non possono trovare accoglimento le doglianze degli appellanti circa la quantificazione dell'area da loro occupata, poiché le conclusioni cui
è pervenuto il CTU sono conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni del CTP di parte attrice, ritenute condivisibili.
Gli appellanti assumono di aver tempestivamente osservato, con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c. e non come erroneamente ritenuto dal Tribunale con la comparsa conclusionale, che il dimensionamento della porzione di superficie occupata si poneva in contrasto con il patto speciale (sub 2) contemplato nell'atto di divisione del 22/10/2011, vanificandolo.
Pag. 9 di 12 La Corte osserva che, a prescindere dalla tempestività delle osservazioni, le stesse sono state, condivisibilmente, ritenute infondate dal Tribunale poiché “nell'elaborato peritale è chiaramente esplicitato che la distanza del muro di contenimento dal confine non è stabile, ma varia “da 78 cm nella sommità, 39 cm nella parte mediana e 29 cm dal filo interno del pilastro”, fino ad intersecarlo nel tratto sub orizzontale
(cfr. C.T.U., pag. 24), sicché ben si comprende la previsione del diritto di passo sul fondo altrui onde poter raggiungere parti dell'edificio (i.e. sottoscala e pareti finestrate) altrimenti inaccessibili”.
Il terzo motivo è infondato.
La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito finale della lite con valutazione globale ed unitaria, non rilevando le pronunce emesse su singole eccezioni o su singoli oggetti di domanda (c.d. Principio di globalità), pertanto, le spese di lite devono essere rifuse dai convenuti, soccombenti, a tutte le altre parti costituite, compreso il terzo chiamato che ha aderito alla domanda attrice.
Quanto alla liquidazione delle spese in favore di Controparte_4
deve osservarsi quanto segue.
, terzo chiamato, rivestiva posizione processuale Controparte_4
formale differente rispetto a quella delle attrici ed Parte_2
, pertanto, sebbene difesi dal medesimo avvocato, allo stesso era Pt_1
dovuto un compenso autonomo liquidato secondo l'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014 senza la decurtazione, invece erroneamente applicata, del comma 4 del medesimo articolo che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, si applica nella diversa ipotesi in cui lo stesso avvocato assista più parti aventi la medesima posizione processuale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.) e la cui difesa comporta lo studio di identiche questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass.
10367/2024).
Non essendovi appello incidentale sul punto, la quantificazione delle spese di lite in favore del terzo chiamato non può essere modificata.
Pag. 10 di 12 Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, soccombenti, al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato
(indeterminabile di complessità media), diminuite del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e, quindi, maggiorate ex art. 4, comma 2, D.M. citato, perché il medesimo avvocato assiste 3 parti aventi la medesima posizione processuale (tutti appellati) con identiche pretese (Cass. 10367/2024).
Sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la CP_1 CP_2 CP_3
sentenza n. 2814/2022, emessa dal Tribunale di SC in data
17/11/2022, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna gli appellanti a pagare in favore degli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 9.486,40 (di cui €
2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €
4.287,00 per la fase decisionale, aumenti ex art. 4, comma 2, €
5.082,00, diminuzioni ex art. 4, comma 4, € 4.065,60), ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 24/06/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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