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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2760/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00369651 42 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, con cui gli veniva intimato il pagamento di somme a titolo di TARSU/TIA per le annualità
2009 e 2012.
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare e nel merito la nullità e/o l'annullamento dell'atto impugnato per plurimi motivi, tra cui l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di credito, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità delle notifiche degli atti interruttivi eventualmente prodotti, il difetto di motivazione della cartella e la violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio Società_1 S.P.A. in data 08.01.2026, depositando controdeduzioni e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 14.01.2026, insistendo nelle proprie eccezioni e conclusioni, eccependo altresì la tardività della costituzione e della produzione documentale della resistente.
La causa, all'udienza del 27.01.2026, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della resistente
Società_1 1 S.P.A. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, “Le parti possono depositare documenti FINO A VENTI GIORNI LIBERI prima della data di trattazione”. Essendo l'udienza di trattazione fissata per il 27.01.2026, il termine perentorio per il deposito di documenti scadeva il 06.01.2026. La resistente si è costituita ed ha depositato la propria documentazione solo in data 08.01.2026, violando il termine di legge. Tale tardività, rilevabile anche d'ufficio, comporta l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dalla resistente, la quale deve pertanto essere espunta dal fascicolo di causa. La decisione, di conseguenza, deve essere assunta sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente e delle eccezioni sollevate, che l'agente della riscossione non ha ritualmente e tempestivamente contrastato.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente sono dirimenti e fondate. La pretesa tributaria oggetto della cartella impugnata si riferisce a TARSU/TIA per gli anni 2009 e 2012. In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Pertanto, il potere di accertamento per l'annualità 2009 si è estinto il 31.12.2014 e per l'annualità 2012 il 31.12.2017.
Gli enti resistenti non hanno fornito alcuna prova, ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio, di aver notificato un valido atto di accertamento o altro atto idoneo a impedire la decadenza entro i suddetti termini.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la proposizione del ricorso da parte del contribuente non può sanare con efficacia "ex tunc" un atto imperfetto, inidoneo ad evitare la decadenza, qualora il termine per l'esercizio del potere di accertamento sia già scaduto (cfr. Cass. SS.UU. n. 19854/2004).
Nel caso di specie, la pretesa dell'amministrazione era già decaduta al momento della notifica della cartella impugnata.
Anche a voler considerare il solo profilo della prescrizione, il credito è parimenti estinto. Trattandosi di tributi locali, si applica il termine di prescrizione quinquennale. La cartella di pagamento è stata notificata il
17.02.2025, quando il termine quinquennale era ampiamente decorso per entrambe le annualità. Né possono trovare applicazione le sospensioni dei termini legate all'emergenza COVID-19, poiché, come correttamente dedotto dal ricorrente e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, esse non si applicano ai ruoli resi esecutivi nel 2024, come quello in oggetto (cfr. Cass. n. 17668/2025).
Ad abundantiam, si rileva che la cartella impugnata è viziata anche per la mancata prova della notifica degli atti presupposti. La cartella, essendo il primo atto portato a conoscenza del contribuente, deve essere motivata in modo completo, indicando e allegando gli atti impositivi su cui si fonda, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. Nel caso di specie, la cartella fa generico riferimento a un ruolo senza indicare né allegare alcun atto impositivo prodromico, quale l'avviso di accertamento, la cui notifica è un presupposto indefettibile per la riscossione coattiva. Tale carenza determina la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
Inoltre, anche qualora si potessero esaminare i documenti tardivamente prodotti dalla resistente, le notifiche degli atti presupposti sarebbero comunque nulle. Come evidenziato dalla difesa del ricorrente, per le notifiche asseritamente avvenute per "rifiuto" o "compiuta giacenza", la resistente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), la cui produzione in giudizio è l'unica prova idonea del perfezionamento del procedimento notificatorio, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10012/2021.
Parimenti, per la notifica asseritamente eseguita a mani di un terzo, la resistente non ha provato l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/1973, adempimento essenziale per il perfezionamento della notifica in tali casi (cfr. Cass. n. 27446/2022).
L'accoglimento dei motivi sopra esposti, di carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. In base al principio di causalità, stante l'accertata decadenza e prescrizione del credito addebitabile all'ente impositore, alla condanna in solido delle resistenti consegue la regolamentazione delle spese. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando l'annullamento della cartella dipende da vizi del credito presupposto,
l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore per le spese di lite, in quanto la notifica della cartella ha dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 8587/2024).
Si accoglie la richiesta di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della resistente Società_1 S.P.A. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a fronte di una pretesa palesemente prescritta e decaduta, e costituendosi tardivamente in giudizio. Tale condotta ha costretto il ricorrente ad adire la giustizia per tutelare i propri diritti, con un ingiustificato dispendio di tempo e risorse.
Il danno viene liquidato in via equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
2. Condanna Società_1 S.P.A. ed ADER in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 30,00 per contributo unificato e in Euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatari;
3. Condanna Società_1 S.P.A., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 200,00 liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento per lite temeraria.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
OL EN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2760/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00369651 42 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, con cui gli veniva intimato il pagamento di somme a titolo di TARSU/TIA per le annualità
2009 e 2012.
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare e nel merito la nullità e/o l'annullamento dell'atto impugnato per plurimi motivi, tra cui l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di credito, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità delle notifiche degli atti interruttivi eventualmente prodotti, il difetto di motivazione della cartella e la violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio Società_1 S.P.A. in data 08.01.2026, depositando controdeduzioni e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 14.01.2026, insistendo nelle proprie eccezioni e conclusioni, eccependo altresì la tardività della costituzione e della produzione documentale della resistente.
La causa, all'udienza del 27.01.2026, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della resistente
Società_1 1 S.P.A. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, “Le parti possono depositare documenti FINO A VENTI GIORNI LIBERI prima della data di trattazione”. Essendo l'udienza di trattazione fissata per il 27.01.2026, il termine perentorio per il deposito di documenti scadeva il 06.01.2026. La resistente si è costituita ed ha depositato la propria documentazione solo in data 08.01.2026, violando il termine di legge. Tale tardività, rilevabile anche d'ufficio, comporta l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dalla resistente, la quale deve pertanto essere espunta dal fascicolo di causa. La decisione, di conseguenza, deve essere assunta sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente e delle eccezioni sollevate, che l'agente della riscossione non ha ritualmente e tempestivamente contrastato.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente sono dirimenti e fondate. La pretesa tributaria oggetto della cartella impugnata si riferisce a TARSU/TIA per gli anni 2009 e 2012. In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Pertanto, il potere di accertamento per l'annualità 2009 si è estinto il 31.12.2014 e per l'annualità 2012 il 31.12.2017.
Gli enti resistenti non hanno fornito alcuna prova, ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio, di aver notificato un valido atto di accertamento o altro atto idoneo a impedire la decadenza entro i suddetti termini.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la proposizione del ricorso da parte del contribuente non può sanare con efficacia "ex tunc" un atto imperfetto, inidoneo ad evitare la decadenza, qualora il termine per l'esercizio del potere di accertamento sia già scaduto (cfr. Cass. SS.UU. n. 19854/2004).
Nel caso di specie, la pretesa dell'amministrazione era già decaduta al momento della notifica della cartella impugnata.
Anche a voler considerare il solo profilo della prescrizione, il credito è parimenti estinto. Trattandosi di tributi locali, si applica il termine di prescrizione quinquennale. La cartella di pagamento è stata notificata il
17.02.2025, quando il termine quinquennale era ampiamente decorso per entrambe le annualità. Né possono trovare applicazione le sospensioni dei termini legate all'emergenza COVID-19, poiché, come correttamente dedotto dal ricorrente e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, esse non si applicano ai ruoli resi esecutivi nel 2024, come quello in oggetto (cfr. Cass. n. 17668/2025).
Ad abundantiam, si rileva che la cartella impugnata è viziata anche per la mancata prova della notifica degli atti presupposti. La cartella, essendo il primo atto portato a conoscenza del contribuente, deve essere motivata in modo completo, indicando e allegando gli atti impositivi su cui si fonda, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. Nel caso di specie, la cartella fa generico riferimento a un ruolo senza indicare né allegare alcun atto impositivo prodromico, quale l'avviso di accertamento, la cui notifica è un presupposto indefettibile per la riscossione coattiva. Tale carenza determina la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
Inoltre, anche qualora si potessero esaminare i documenti tardivamente prodotti dalla resistente, le notifiche degli atti presupposti sarebbero comunque nulle. Come evidenziato dalla difesa del ricorrente, per le notifiche asseritamente avvenute per "rifiuto" o "compiuta giacenza", la resistente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), la cui produzione in giudizio è l'unica prova idonea del perfezionamento del procedimento notificatorio, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10012/2021.
Parimenti, per la notifica asseritamente eseguita a mani di un terzo, la resistente non ha provato l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/1973, adempimento essenziale per il perfezionamento della notifica in tali casi (cfr. Cass. n. 27446/2022).
L'accoglimento dei motivi sopra esposti, di carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. In base al principio di causalità, stante l'accertata decadenza e prescrizione del credito addebitabile all'ente impositore, alla condanna in solido delle resistenti consegue la regolamentazione delle spese. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando l'annullamento della cartella dipende da vizi del credito presupposto,
l'agente della riscossione risponde in solido con l'ente impositore per le spese di lite, in quanto la notifica della cartella ha dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 8587/2024).
Si accoglie la richiesta di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della resistente Società_1 S.P.A. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a fronte di una pretesa palesemente prescritta e decaduta, e costituendosi tardivamente in giudizio. Tale condotta ha costretto il ricorrente ad adire la giustizia per tutelare i propri diritti, con un ingiustificato dispendio di tempo e risorse.
Il danno viene liquidato in via equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
2. Condanna Società_1 S.P.A. ed ADER in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 30,00 per contributo unificato e in Euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatari;
3. Condanna Società_1 S.P.A., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 200,00 liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento per lite temeraria.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
OL EN