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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 40576/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANGANIELLO CAROLINA con studio in VIA SANT'ORSOLA, 2 24122 BERGAMO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
PESCINA ROBERTO con studio in VIA CESAREA 3 27029 VIGEVANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A. 2006-N.41 -P.II-S.A)
Dall'unione coniugale é in data 14.07.2013, Parte_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento dettagliate in ricorso. Parte convenuta si è costituita in giudizio e, per quanto di rilievo in questa sede, ha aderito alla domanda in ordine allo status.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 2.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il Giudice delegato anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Pt_2 nell'abitazione di Milano Via WOLF FERRARI ERMANNO N. 19
2.in attuazione degli assetti spontaneamente adottati dalle parti a far data dal settembre 2023, dispone che starà con il papà un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 Pt_2 dopo cena (indicativamente il giovedì) nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente ore 10 alla domenica sera prima di cena;
il papà, previ accordi assunti direttamente con la mamma, si occuperà di andare a prendere il figlio minore a scuola e di accompagnarlo nelle diverse attività anche in altri giorni della settimana
3. durante le vacanze estive (giugno-agosto) trascorrerà con il papà tre settimane di cui due Pt_2 anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio.
4.incarica i SS del Comune di Milano di:
-assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra, dai terapeuti di (logopedia e Pt_2 psicomotricità), dall'educatore e dall'allenatore di al fine di verificare lo stato di Per_1 Per_2 benessere psico fisico del minore, la natura della relazione con i pari e con gli adulti nonché di verificare l'effettività e l'adeguatezza della partecipazione di entrambi i genitori alla vita scolastica, sanitaria e ludico ricreativa di;
Pt_2
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti e con gli altri adulti di riferimento all'interno del nucleo famigliare
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori al fine di osservare la relazione di con ciascun genitore, segnalando punti di forza e fragilità ed evidenziando Pt_2 eventuali profili di inidoneità che impongano una modifica del collocamento del minore ovvero una diversa organizzazione dei tempi di permanenza
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti 5.pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili oltre al
100% delle spese extra assegno
I procuratori delle parti, quindi, hanno congiuntamente chiesto di differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate, una volta terminati gli approfondimenti delegati ai SS e verificata l'evoluzione della situazione.
Con istanza depositata il 24.07.2024 (a soli tre mesi dall'adozione sull'accordo dei provvedimenti temporanei) il convenuto ha depositato istanza ex art. 473bis. 23 cpc per la modifica dei provvedimenti in essere quanto all'aspetto economico della vicenda.
Il Giudice, integrato il contraddittorio, si è riservato di decidere all'udienza già calendarizzata.
All'udienza del 3.10.2024 il Giudice delegato ha dato atto della comunicazione pervenuta dai SS che hanno rappresentato la necessità di disporre di maggior tempo per ottemperare al mandato conferito dal Tribunale.
Il difensore di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc;
il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto, riportandosi alle note autorizzate depositate in atti nel termine assegnato.
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori rileva che la stessa deve essere rigettata stante l'assenza di fatti sopravvenuti. Invero la situazione di rappresentata assenza di redditi e risorse da parte del convenuto è già stata valutata dal giudice in sede di adozione dei provvedimenti di cui oggi si chiede la modifica. A ciò si aggiunga che, come espressamente oggi riferito dal convenuto, anche i prestiti di denaro ad amici e parenti evidenziati in atti costituiscono somme nella disponibilità del che ha preferito CP_1 allocarli presso persone di fiducia per scongiurarne l'aggressione a qualsiasi titolo.
All'udienza del 22.01.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione trasmessa dai
SS.
Entrambi i difensori hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS.
Il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei in punto economico, per le medesime ragioni già evidenziate nell'istanza deposita a luglio 2024.
Il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto.
Entrambi i difensori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status.
La causa, trattenuta in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi alle udienze celebrate avanti il giudice delegato e l'interruzione da tempo della convivenza (settembre
2023), non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda Parte_1 Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano Controparte_1 in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A. 2006-N.41
-P.II-S.A )
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MANGANIELLO CAROLINA con studio in VIA SANT'ORSOLA, 2 24122 BERGAMO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
PESCINA ROBERTO con studio in VIA CESAREA 3 27029 VIGEVANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A. 2006-N.41 -P.II-S.A)
Dall'unione coniugale é in data 14.07.2013, Parte_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento dettagliate in ricorso. Parte convenuta si è costituita in giudizio e, per quanto di rilievo in questa sede, ha aderito alla domanda in ordine allo status.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 2.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il Giudice delegato anche sull'accordo delle parti, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Pt_2 nell'abitazione di Milano Via WOLF FERRARI ERMANNO N. 19
2.in attuazione degli assetti spontaneamente adottati dalle parti a far data dal settembre 2023, dispone che starà con il papà un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 Pt_2 dopo cena (indicativamente il giovedì) nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente ore 10 alla domenica sera prima di cena;
il papà, previ accordi assunti direttamente con la mamma, si occuperà di andare a prendere il figlio minore a scuola e di accompagnarlo nelle diverse attività anche in altri giorni della settimana
3. durante le vacanze estive (giugno-agosto) trascorrerà con il papà tre settimane di cui due Pt_2 anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio.
4.incarica i SS del Comune di Milano di:
-assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra, dai terapeuti di (logopedia e Pt_2 psicomotricità), dall'educatore e dall'allenatore di al fine di verificare lo stato di Per_1 Per_2 benessere psico fisico del minore, la natura della relazione con i pari e con gli adulti nonché di verificare l'effettività e l'adeguatezza della partecipazione di entrambi i genitori alla vita scolastica, sanitaria e ludico ricreativa di;
Pt_2
-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti e con gli altri adulti di riferimento all'interno del nucleo famigliare
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori al fine di osservare la relazione di con ciascun genitore, segnalando punti di forza e fragilità ed evidenziando Pt_2 eventuali profili di inidoneità che impongano una modifica del collocamento del minore ovvero una diversa organizzazione dei tempi di permanenza
-attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti 5.pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili oltre al
100% delle spese extra assegno
I procuratori delle parti, quindi, hanno congiuntamente chiesto di differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate, una volta terminati gli approfondimenti delegati ai SS e verificata l'evoluzione della situazione.
Con istanza depositata il 24.07.2024 (a soli tre mesi dall'adozione sull'accordo dei provvedimenti temporanei) il convenuto ha depositato istanza ex art. 473bis. 23 cpc per la modifica dei provvedimenti in essere quanto all'aspetto economico della vicenda.
Il Giudice, integrato il contraddittorio, si è riservato di decidere all'udienza già calendarizzata.
All'udienza del 3.10.2024 il Giudice delegato ha dato atto della comunicazione pervenuta dai SS che hanno rappresentato la necessità di disporre di maggior tempo per ottemperare al mandato conferito dal Tribunale.
Il difensore di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473 bis. 23 cpc;
il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto, riportandosi alle note autorizzate depositate in atti nel termine assegnato.
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: Quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori rileva che la stessa deve essere rigettata stante l'assenza di fatti sopravvenuti. Invero la situazione di rappresentata assenza di redditi e risorse da parte del convenuto è già stata valutata dal giudice in sede di adozione dei provvedimenti di cui oggi si chiede la modifica. A ciò si aggiunga che, come espressamente oggi riferito dal convenuto, anche i prestiti di denaro ad amici e parenti evidenziati in atti costituiscono somme nella disponibilità del che ha preferito CP_1 allocarli presso persone di fiducia per scongiurarne l'aggressione a qualsiasi titolo.
All'udienza del 22.01.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione trasmessa dai
SS.
Entrambi i difensori hanno aderito alle indicazioni rassegnate dai SS.
Il difensore di parte convenuta ha reiterato l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei in punto economico, per le medesime ragioni già evidenziate nell'istanza deposita a luglio 2024.
Il difensore di parte attrice ne ha chiesto il rigetto.
Entrambi i difensori hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status.
La causa, trattenuta in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi alle udienze celebrate avanti il giudice delegato e l'interruzione da tempo della convivenza (settembre
2023), non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda Parte_1 Controparte_1 disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano Controparte_1 in data 18.02.2026 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A. 2006-N.41
-P.II-S.A )
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato