Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4382/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
16/09/2024 iscritto al N. RG 4382/2024, trattenuta in decisione in data 20/11/2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. ALLEVATO MONICA;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ZUPI BIANCA;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 20/11/2025
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EA (CS) in data
21/09/2013, deducendo che in data 29/01/2021 sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 24/02/2021
e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 20/11/2024 da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4382/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EA (CS)il
21/09/2013 tra e alle condizioni dagli Parte_1 Controparte_1
stessi concordate nell'ordinanza del 20/11/2024;
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 15/01/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone