Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 0427 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPULBLICA ITALIANA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 In nome del popolo italiano 1.3.GEN. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.16437/98 -Cron. 801 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente Battimiello Rel.- Consigliere Bruno -Rep. Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: Stefano M. Evangelista - Lavoro ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da DE SE FO, elett.te dom.to in Roma alla via Cavour n. T 221 presso l'avv. Fabio Fabbrini che unitamente all'avv. Leopoldo Spedaliere del Foro di Napoli lo rappresenta e di- fende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Luigi Cantarini, Vincenzo Morielli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 4064 INPS al Sig. per diritti L.
1.2 FEB. 2001 IL CANCELLIERS e IA DR, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre An- nunziata n° 128 in data 3 febbraio 1998 (R.G. 1789/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. SPEDALER per diritti L. AL CANCELLIERE 2 Svolgimento del processo Il lavoratore in epigrafe indicato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 128/98, dolendosi che abbia dichiarato "la nullità del ri- corso introduttivo, del procedimento e della sentenza di primo grado" a causa della mancanza di idonea procura spe- ciale, essendo stata questa rilasciata al difensore su fo- glio spillato a detto atto introduttivo, con il quale aveva chiesto, nei confronti dell'INPS, il pagamento del tratta- mento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, es- sendo egli stato dipendente della fallita s.r.
1. S.M.S. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Le censure del ricorrente sono articolate in due motivi ri- assumibili nei termini che seguono. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e della legge n. 141 del 1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che la pronuncia di nullità del ricorso introdut- tivo, dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado, è erronea alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, che, con norma (art. 1) applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha modificato l'art. 83 c.p.c., di- sponendo che "la procura si considera apposta in calce anche 1 se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto ma- terialmente all'atto cui si riferisce". Si aggiunge che la pronuncia del Tribunale comunque erro- nea e fondata su non condivisibile interpretazione restrit- tiva dell'art. 83 (vecchio testo) c.p.c., in quanto la pro- cura alle liti avrebbe dovuto considerarsi parte integrante del ricorso, per la presenza di apposita fascetta rossa di congiunzione intestata allo studio legale, come tale idonea a formare un documento unico e completo. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. Invero alla stregua della norma suddetta (applicabile al presente giudizio) e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998 la procura rilasciata (come, nella - specie, per il ricorso introduttivo del giudizio) su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto è idonea, al pari di quella rilasciata in calce o a margine, "a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rap- presentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede", restan- do irrilevante l'eventuale presenza, nello stesso atto, di spazi vuoti utilizzabili (per apporvi almeno parte del testo della procura) e non utilizzati. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente bensw. Ravagnam Br Baltimill Skille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 13 GEN. 2001 A M ABORATONE E R NCELLEN P I D , O L L A O AM B I T D , A A T S O P IM C 0 3 1 O A 3 D A 5 E D T . . E N A E O ES EN TR T S IT R M 3