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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GO, dott.ssa. Laura Novi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile RG. n. 970 /2023 promossa da
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Alessandro Turchetto - attore contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Omegna (VB), via Prati 1, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Faliero
Nazzaroli - convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.08.2023, il signor ha chiesto di accertare, a Parte_1 carico di l'inadempimento contrattuale nell'esecuzione delle opere di Controparte_1
“ristrutturazione edilizia di efficientamento energetico costituiti da fornitura e posa di pavimento radiante con tubazioni, collettori, pannelli isolanti, da eseguirsi presso l'immobile di proprietà dell'esponente sito in SA OR
RR (VB) Via Crebbia n. 9” e, per l'effetto, disporre la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto d'appalto, condannando la Società convenuta alla restituzione della somma di € 5.808,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), oltre alla risoluzione del contratto di cessione. A sostegno delle domande, ha riferito di aver 1) stipulato, nel 2021, un contratto d'appalto con“[…] termine di fine lavori fissato alla data del 31.03.2023 come si evince dal dettaglio lavori contenuto nel preventivo del 08.11.20221 n. SO3753 (doc. 1), intervento che, stante lo sconto in fattura di cui al DL n. 34/2020, ammonta ad € 11.616,00; 2) stipulato, in data 28.06.2022, un preliminare di vendita dell'immobile oggetto dell'appalto, perfezionatosi, poi, in data
29.11.2022; 3) informato la convenuta della sottoscrizione del preliminare, sollecitando notizie in merito allo stato dei lavori;
3) appreso, in data 08.02.2023, che materiali edili oggetto dell'appalto erano consegnati agli acquirenti dell'immobile, senza alcun preventivo coinvolgimento, né autorizzazione, da parte dell'attore stesso. Esperito senza esito, l'invito alla negoziazione assistita (02.03.2023), il signor si è, Parte_1 così, determinato a procedere giudizialmente nei confronti di Controparte_1
Costituitasi ritualmente per la prima udienza, la convenuta Società ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda, per aver omesso, parte attrice, di dare concreto impulso alla procedura di negoziazione, nonostante l'adesione della convenuta, e la carenza di legittimazione attiva dello stesso attore rispetto alle obbligazioni dedotte nell'appalto“[…] in ragione della cessione del contratto e dei relativi diritti
[…]” intervenuta con il preliminare di vendita del 28.06.2022, data a decorrere dalla quale i promissari
Pag. 1 a 3 acquirenti hanno, infatti, preso pieno possesso dell'immobile oggetto dell'appalto stesso. Nel merito,
[...] ha, comunque, respinto tutti gli addebiti, imputando, a carico dell'attore, Controparte_1 comportamenti di mancata collaborazione, in violazione dei doveri di buona fede e diligenza. Instauratosi, di conseguenza, il contradditorio ed espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza fissata per la discussione sulle istanze istruttorie, esaminati gli atti e la documentazione in prodotta, il G.I. ha ritenuto la causa documentale e, quindi, matura per la decisione. Precisate le conclusioni, nei termini che seguono:
CONCLUSIONI PER L' ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso in ordine ai fatti di causa, NEL MERITO: accertare e dichiarare il grave inadempimento della società in ragione della mancata esecuzione delle opere di Controparte_1 fornitura e posa concordate con l'odierno attore il 08.11.2021 meglio descritte in fatto e, per l'effetto, disporre la risoluzione del citato contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e comunque ai sensi di legge, o in subordine tenere conto del recesso esercitato dall'attore il 29.11.2022, ed ordinare alla convenuta la restituzione della somma di Euro 5.808,00 corrisposta dal Sig. in favore dell'odierna convenuta e disporre la Parte_1 risoluzione dell'intercorsa cessione del credito d'imposta per l'ulteriore importo di Euro 5.808,00, o di quelle diverse somme accertate come dovute in corso di giudizio, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Qualora, fosse necessario nonostante l'ampia documentazione prodotta […]”;
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ragione della cessione del contratto e dei relativi diritti, emergente dal contenuto del contratto preliminare di vendita dell'immobile in data 28.06.2022; nel merito, respingere la domanda dell'attore siccome inammissibile e infondata, ovvero, in subordine, dichiarare la responsabilità o corresponsabilità dell'attore in ragione dell'eccepito inadempimento del committente sotto il profilo del dovere di correttezza e buona fede, ex art.1175 e 1375
c.c., con conseguente riduzione, in tutto o in parte, della pretesa attorea;
tenuto conto, in ogni caso, della realizzazione dell'opera commissionata Vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria, insiste nelle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. […]”; la vertenza è stata, poi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Tanto evidenziato, occorre analizzare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della convenuta, in ragione del carattere potenzialmente risolutorio delle diverse questioni sollevate. Al riguardo, se l'eccezione d'improcedibilità si deve ritenere non fondata, risultando documentale che all'avvio della procedura, come emerge dallo scambio della corrispondenza prodotta, nessuna possibile soluzione risultava percorribile, discorso diverso deve essere fatto, invece, con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione attiva.
Occorre premettere, in punto di diritto, che la legitimatio ad causam, è condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito) e serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. In altri termini, la legittimità (attiva e passiva) si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma alla prospettazione data dall'attore dei fatti e consiste, precisamente, nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma
Pag. 2 a 3 l'esistenza del dovere asseritamente violato. In particolare, quando viene proposta un'azione risarcitoria, come nel caso in esame, la legittimazione ad agire spetta solo a colui che si afferma essere il soggetto danneggiato e la legittimazione passiva a colui che viene individuato quale responsabile dell'illecito
(contrattuale o extracontrattuale). Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che, nel caso di specie, sulla base delle allegazioni, la legittimazione attiva del signor è inesistente. Parte_1
Occorre premettere, con riferimento alle obbligazioni nascenti dalla fornitura oggetto del preventivo dell'08.11.2021 (cfr. doc. 01 prod. att. e doc. 01 prod. conv.), che, alla data di notifica dell'atto di citazione
(07.08.2023), non è provata la decadenza del vincolo giuridico (cfr. doc. 01 prod. att. e doc. 01 prod. conv.).
A questo riguardo deve essere dichiarata tardiva la domanda subordinata “[…] tenere conto del recesso esercitato dall'attore il 29.11.2022 […]” che parte attrice ha formulato, per la prima volta, con la memoria n.
3 ex art. 171 ter c.p.c., poi, ribadita in sede di precisazione, tardività che rende la domanda stessa inammissibile. Sempre dalla documentazione prodotta, risulta, invece, provato: 1) in data 13.05.2022, la fornitura oggetto del preventivo 08.11.2021 (cfr. docc. 06 e 07 prod. conv.); 2) in data 15.06.2023, la certificazione attestante l'esecuzione dell'intervento di efficientamento dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di SA OR RR (VB), via Crebbia 9 (cfr. doc. 12 prod. conv.) e 3) in data 28.06.2022, il trasferimento ai promissari acquirenti del diritto a “[…] continuare l'esecuzione dei lavori precedentemente autorizzati […]” (cfr. doc. 01 prod. att. e doc. 01 prod. conv.), documentazione in ordine alla quale nulla è stato dedotto, né eccepito da parte attrice. Pertanto, la domanda proposta dall'attore di (“[…] disporre la risoluzione del citato contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e comunque ai sensi di legge
“[…]”) deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva in ordine alle obbligazioni nascenti dal predetto preliminare (cfr. docc. 06 e 07 prod. conv.). Da una siffatta conclusione ne deriva il venir meno dell'esame delle ulteriori eccezioni e del merito, siccome, a parere di questo giudicante, assorbite dalla declaratoria di carenza anzidetta. Nella regolazione degli onorari si dovrà osservare la regola della soccombenza, come da dispositivo, e liquidate secondo i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e suoi aggiornamenti considerando, in ragione dell'attività svolta, Fasi di studio, introduttiva, istruttorie e decisionale, al valore minimo dello scaglione di causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al RG. n. 970/2023, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. respinge, per le ragioni esposte nella parte motiva, la domanda;
2. condanna il signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori se applicabili.
Così deciso in Verbania, 20/05/2025 dott.ssa Laura Novi
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