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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 265/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 265/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2024 ad ore 9,31 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ROMOLI IRENE Parte_1 Per 'avv. MAZZANTINI LAPO Controparte_1 L'avv. Romoli insiste per l'accoglimento del ricorso, eventualmente nel quantum alla luce die nuovi conteggi, che hanno determinato le differenze retributive in € 48.440,51. L'avv. Mazzantini rileva che il conteggio allegato al ricorso prevedeva un dovuto di € 226.077,00 e un percepito di € 173.558,00: il nuovo conteggio prevede un dovuto di € 169.362,00, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ricevuto somme superiori allo spettante;
rileva infatti che nel nuovo conteggio la somma indicata come percepita è pari ad € 120.921,00, importo che differisce da quello maggiore (e avente valore confessorio) riportato nel conteggio allegato al ricorso); vi è inoltre inserita la differenza per canoni di locazioni, che la lavoratrice avrebbe dovuto pagare, in quanto trattenute sulla busta paga, pari ad € 16.000,00, quando invece non vi è prova di alcuna trattenuta indicata in busta paga, non potendosi intendere come prova i docc. 8 e 9 fasc. ric., contestati, privi di data e firma;
rileva che al punto 48 del ricorso la ricorrente ha dichiarato che il conteggio tiene già conto, nel percepito, del fatto che le sarebbero state trattenute delle somme a titolo di affitto, con la conseguenza che al percepito indicato nel conteggio allegato al ricorso devono aggiungersi € 16.000,00 asseritamente trattenuti, così da arrivare ad un percepito complessivo di € 189.558,00 e, quindi, € 20.196,00 in più rispetto al dovuto;
chiede quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Romoli rileva che il nuovo conteggio è stato redatto sulla base delle indicazioni del giudice, mentre le odierne contestazioni al primo conteggio sono tardive ed inammissibili.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice
Alle ore 16,35 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMOLI IRENE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO GUIDONI 75 FIRENZE presso il difensore avv. ROMOLI IRENE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZANTINI Controparte_1 C.F._2
LAPO, elettivamente domiciliata in VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE presso il difensore avv. MAZZANTINI LAPO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al maggior inquadramento professionale al Livello CS del Ccnl Collaboratori domestici, o quello diverso ritenuto di Giustizia, anche eventualmente per un periodo limitato rispetto alla intera durata del rapporto di lavoro, nonché il diritto al maggiore orario di lavoro rispetto a quello previsto dal contratto di assunzione, per tutto il periodo lavorato o per quello diverso ritenuto di Giustizia, voglia per i fatti e motivi tutti di cui in narrativa, condannare la Sig.ra nata a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1
, residente in [...], al pagamento delle differenze C.F._2 retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di Giustizia, in favore della ricorrente, pari ad € 52.518,97- (di cui € 3.772,07- a titolo di Tfr), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 1.141,45- o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento di una somma a titolo risarcitorio dovuta per la mancata fruizione dei periodi di riposo e ferie per tutta la durata del rapporto di lavoro, che si indica nella somma di € 10.000,00- da valutarsi eventualmente in via equitativa, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente pronuncia di ragione e/o di Legge. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La ricorrente ha riferito: a) che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2011 al 31.12.2020 in regime di convivenza, con inquadramento al livello BS CCNL Collaboratori domestici (passato al livello CS a decorrere dal 11.4.2021) e orario di 24 ore settimanali (aumentato a 27 ore settimanali dal 1.3.2021);
b) di aver in realtà prestato la propria attività lavorativa sin dal 1.12.2020 quale collaboratrice domestica per persona non autosufficiente con orario a tempo pieno che l'ha vista impegnata “24 ore su
24” in assistenza alla sig.ra (soggetta a provvedimento di amministrazione con Persona_1
amministratore sorella della resistente e figlia della badata), deceduta il 30.9.2020; Persona_2
c) di vantare quindi differenze retributive per complessivi € 52.518,97 (di cui € 3.772,07 per TFR) in ragione del maggior orario svolto e del superiore inquadramento (livello CS) delle mansioni rese per tutto il periodo (nonché per mancata fruizione dei giorni di riposo e di ferie, per indennità sostitutiva del preavviso e per illegittime trattenute operate sulla busta paga a titolo di “affitto”), oltre al riconoscimento di una ulteriore somma a titolo risarcitorio (quantificata in € 10.000,00) in ragione del mancato riposto e del patimento fisico e psichico che ne sarebbe conseguito.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che nei fatti il rapporto di lavoro si è attuato conformemente alle previsioni contrattuali inter partes e che quindi non sono dovute le differenze retributive domandate né la pretesa risarcitoria azionata.
Istruita a mezzo documenti e prova per testi, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c.
***
Date per pacifiche e documentate (docc.
1-4 fasc. ric.; docc.
1-6 fasc. res.) le vicende lavorative formalizzate dalle parti e riepilogate al precedente punto a), si rileva che è altresì documentato (doc. 4 fasc. res.) che dal 4.10.2018 il rapporto di lavoro della ricorrente sia stato modificato nell'orario, passando da part time a full time 54 ore settimanali.
Ciò posto, si prende posizione sulle singole pretese fatte valere dalla ricorrente.
Periodo iniziale lavorato in assenza di formalizzazione
La circostanza, riferita dai testi di parte resistente (cognato della resistente) e Testimone_1 Tes_2
(sorella della resistente) – secondo cui prima dell'arrivo della ricorrente a
[...] Persona_1
marzo 2011, avrebbe sempre vissuto a casa da sola – è stata documentalmente smentita dalla produzione in giudizio del contratto di lavoro domestico sottoscritto dalla stessa con Per_1 Per_3
e avente decorrenza dal 18.10.2010 (vd. allegato alla nota di deposito del 31.5.2023 di parte
[...]
ricorrente). Maggiormente attendibile è, quindi, la ricostruzione dei fatti riferita dai testi di parte ricorrente1, i quali hanno dichiarato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio in data 1.12.2010 ed hanno contemporaneamente contestualizzato sul piano temporale i loro rispettivi ricordi (soprattutto i testi e . Testimone_3 Testimone_4
A conferma dell'attendibilità di tali dichiarazioni, si rileva una perfetta continuità tra la data di cessazione del precedente rapporto di lavoro con (30.11.2010: vd. allegato alla medesima Persona_3
nota di deposito del 31.5.2023 sopra richiamata) e quella di inizio (non formalizzato) del rapporto di lavoro con la ricorrente riferito dai testi, senza che in senso contrario possa attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente (figlia della resistente): tali Testimone_5 dichiarazioni (cioè che, nel periodo tra la cessazione del rapporto con e l'assunzione della Per_3 ricorrente nei “primi mesi del 2011”, sarebbero stati i membri della famigli ad aiutare la sono Pt_2
state rese quando già era stata depositata in giudizio la documentazione inerente al rapporto di lavoro con (documentazione invece non presente agli atti quando sono stati precedentemente Persona_3
escussi i testi e e risultano in contraddizione con quanto riferito da Testimone_1 Testimone_2
questi ultimi due testi (per i quali, invece, avrebbe vissuto da sola senza necessità di alcun aiuto, Per_1
in quanto autonoma ed autosufficiente).
Deve quindi accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro per cui è causa ha avuto inizio dal
1.12.2010, anteriormente alla data di sua formalizzazione (1.3.2021).
Inquadramento al livello CS (persone non autosufficienti) per l'intera durata del rapporto di lavoro
L'insieme delle dichiarazioni testimoniali in atti non consente di ritenere accertato che Parte_1 già prima dell'11.4.2011, abbia svolto mansioni di collaborazione domestica in favore di persona non autosufficiente, inquadrabili nel livello CS del CCNL Collaboratori domestici.
E' un dato di fatto, confermato pressoché da tutti i testi, che nel primo periodo la sig.ra Per_1
camminasse da sola e non fosse ancora allettata e generici sul piano temporale sono stati i riferimenti di alcuni testi al fatto che già nei primi anni o nel primo periodo la ricorrente avrebbe aiutato la a Pt_2
lavarsi e non avrebbe potuto mai lasciare sola la badata (tali dichiarazioni, in quanto non ulteriormente precisare sul piano temporale, ben possono riferirsi anche al solo periodo successivo all'11.4.2011).
Contr A conferma di ciò, si rileva che il procedimento per la nomina di è stato avviato ad agosto 2011 e
Cont il decreto di nomina di è di novembre 2011 (vd. decreto di nomina allegato alla nota di deposito di parte resistente del 22.3.2024) e che il precedente rapporto di lavoro domestico con è Persona_3
stato per un inquadramento al livello BS.
E' quindi infondata la domanda della ricorrente di riconoscimento del livello CS per il periodo antecedente all'11.4.2011
Orario Lavorativo
Dall'esame complessivo delle risultanze della prova orale (specie da parte dei testi di parte ricorrente, per quanto sopra visto più attendibili di quelli di parte resistente), risulta che la ricorrente – dal
1.3.2011 al 30.12.2020 – abbia lavorato, oltre al sabato mattina (secondo gli orari contrattuali)2, anche di sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (dopo un anno dall'inizio del rapporto di lavoro: vd. sul punto teste e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Tes_5
(come confermato anche dal fatto che le testi e nei periodi in cui Testimone_6 Testimone_4 hanno sostituito al ricorrente nell'assistenza alla Sinesi – un mese ad agosto 2017 la prima;
per tre settimane nel 2011 o 2012, la seconda – hanno lavorato 7 giorni su 7).
Quanto ai giorni feriali, è stato provato che ella abbia lavorato anche dalle 14,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì (testi e . Testimone_6 Testimone_4
Infine, con riferimento al periodo non contrattualizzato (1.12.2020-28.2.2011), l'orario ricavabile dalla prova orale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle
12,00 e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Fruizione di ferie e permessi
Pressoché tutti i testi hanno riferito che la ricorrente si è assentata dal lavoro per ferie per circa un mese all'anno, fruito di norma tra luglio e agosto.
Non è stata quindi raggiunta prova specifica e puntuale circa la mancata fruizione di ferie.
Stesse conclusioni valgono con riferimento ai permessi.
Affitto e indennità mancato preavviso
Tra la ricorrente, da una parte, e la resistente e la sorella dall'altra, è stato stipulato Persona_2
accordo per consentire alla prima di alloggiare gratuitamente presso l'abitazione della Pt_2
E' quindi illegittima ogni trattenuta operata ai danni della ricorrente a titolo di “affitto”.
Quanto alle competenze di fine rapporto (compresa l'indennità di mancato preavviso), la ricorrente non ha contestato la ricezione della somma di € 12.714,36 di cui alla contabile bancaria di bonifico sub doc.
7 fasc. res.
Domanda di pagamento delle differenze retributive
La ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, tenuto conto: - quanto al dovuto: rapporto di lavoro dal 1.12.2010 al 31.12.2020, con inquadramento al livello BS del
CCNL Collaboratori Domestici fino al 10.4.2021 e al livello CS dal 10.4.2021 al 31.12.2020, e con un orario di lavoro che:
• dal 1.12.2010 al 28.2.2011: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e la domenica per tre volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 18,00;
• dal 1.3.2011 al 30.12.2011 (cioè, fino ad un anno dall'inizio del rapporto): oltre a quello contrattualizzato (24 ore settimanali), dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00 e la giornata di domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per tre volte al mese;
• dal 1.1.2012 al 30.12.2020 (cioè, fino al termine del rapporto): oltre a quello via via contrattualizzato (24 ore settimanali dal 1.1.2012 al 28.2.2012; 27 ore settimanali dal 1.3.2012 al 3.10.2018; 54 ore settimanali dal 4.10.2018 al 31.12.2020), dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00, il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 per quattro volte al mese e la giornata di domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per tre volte al mese.
Il tutto, senza considerazione delle voci per ferie e permessi non goduti.
- quanto al percepito, da quanto risultante dal doc. 7 fasc. res. e dalle risultanze delle buste paga in atti
(eccezion fatta, quanto a queste ultime, delle decurtazioni a titolo di affitto).
Rilevato che il dovuto quantificato nel nuovo conteggio depositato dalla ricorrente ed elaborato sulla base dei criteri sopra indicati (€ 169.362,02) è comunque inferiore all'importo complessivamente percepito dalla lavoratrice per come in via confessoria indicato nel conteggio allegato al ricorso (€
173.558,75), il quale ha tenuto conto anche delle somme trattenute alla ricorrente per affitto (vd. punto
48 del ricorso); non è dovuto nemmeno la somma di € 1.141,45 a titolo di mancato preavviso, in quanto già assorbita nel maggior importo corrisposto alla ricorrente.
Domanda di risarcimento del danno
Tale domanda deve essere rigettata, essendo state generiche le allegazioni a sostegno di un asserito
“patimento fisico e psichico” derivante dal mancato riposo, neppure dimostrato.
Spese di lite
Tenuto conto della parziale fondatezza delle domande del ricorso, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta e dichiara che l'orario di lavoro della ricorrente nell'ambito del rapporto domestico inter parte è stato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 SI AR, amica della ricorrente e persona che l'ha sostituita nell'assistenza alla sig.ra ad Pt_2 agosto 2017.
SE , marito della ricorrente. Persona_4
sorella della ricorrente. Testimone_4 2 Dalle dichiarazioni testimoniali non emerge la prova di un orario maggiore svolto di sabato mattina.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 265/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 dicembre 2024 ad ore 9,31 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ROMOLI IRENE Parte_1 Per 'avv. MAZZANTINI LAPO Controparte_1 L'avv. Romoli insiste per l'accoglimento del ricorso, eventualmente nel quantum alla luce die nuovi conteggi, che hanno determinato le differenze retributive in € 48.440,51. L'avv. Mazzantini rileva che il conteggio allegato al ricorso prevedeva un dovuto di € 226.077,00 e un percepito di € 173.558,00: il nuovo conteggio prevede un dovuto di € 169.362,00, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe ricevuto somme superiori allo spettante;
rileva infatti che nel nuovo conteggio la somma indicata come percepita è pari ad € 120.921,00, importo che differisce da quello maggiore (e avente valore confessorio) riportato nel conteggio allegato al ricorso); vi è inoltre inserita la differenza per canoni di locazioni, che la lavoratrice avrebbe dovuto pagare, in quanto trattenute sulla busta paga, pari ad € 16.000,00, quando invece non vi è prova di alcuna trattenuta indicata in busta paga, non potendosi intendere come prova i docc. 8 e 9 fasc. ric., contestati, privi di data e firma;
rileva che al punto 48 del ricorso la ricorrente ha dichiarato che il conteggio tiene già conto, nel percepito, del fatto che le sarebbero state trattenute delle somme a titolo di affitto, con la conseguenza che al percepito indicato nel conteggio allegato al ricorso devono aggiungersi € 16.000,00 asseritamente trattenuti, così da arrivare ad un percepito complessivo di € 189.558,00 e, quindi, € 20.196,00 in più rispetto al dovuto;
chiede quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Romoli rileva che il nuovo conteggio è stato redatto sulla base delle indicazioni del giudice, mentre le odierne contestazioni al primo conteggio sono tardive ed inammissibili.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice
Alle ore 16,35 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMOLI IRENE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO GUIDONI 75 FIRENZE presso il difensore avv. ROMOLI IRENE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZANTINI Controparte_1 C.F._2
LAPO, elettivamente domiciliata in VIA PELLICCERIA 10 FIRENZE presso il difensore avv. MAZZANTINI LAPO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al maggior inquadramento professionale al Livello CS del Ccnl Collaboratori domestici, o quello diverso ritenuto di Giustizia, anche eventualmente per un periodo limitato rispetto alla intera durata del rapporto di lavoro, nonché il diritto al maggiore orario di lavoro rispetto a quello previsto dal contratto di assunzione, per tutto il periodo lavorato o per quello diverso ritenuto di Giustizia, voglia per i fatti e motivi tutti di cui in narrativa, condannare la Sig.ra nata a [...] il [...], Codice Fiscale Controparte_1
, residente in [...], al pagamento delle differenze C.F._2 retributive maturate e non percepite in occasione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per il periodo contestato in atti o per quello diverso maggiore o minore ritenuto di Giustizia, in favore della ricorrente, pari ad € 52.518,97- (di cui € 3.772,07- a titolo di Tfr), o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 1.141,45- o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, nonché al pagamento di una somma a titolo risarcitorio dovuta per la mancata fruizione dei periodi di riposo e ferie per tutta la durata del rapporto di lavoro, che si indica nella somma di € 10.000,00- da valutarsi eventualmente in via equitativa, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente pronuncia di ragione e/o di Legge. Con vittoria di spese e competenze del Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La ricorrente ha riferito: a) che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2011 al 31.12.2020 in regime di convivenza, con inquadramento al livello BS CCNL Collaboratori domestici (passato al livello CS a decorrere dal 11.4.2021) e orario di 24 ore settimanali (aumentato a 27 ore settimanali dal 1.3.2021);
b) di aver in realtà prestato la propria attività lavorativa sin dal 1.12.2020 quale collaboratrice domestica per persona non autosufficiente con orario a tempo pieno che l'ha vista impegnata “24 ore su
24” in assistenza alla sig.ra (soggetta a provvedimento di amministrazione con Persona_1
amministratore sorella della resistente e figlia della badata), deceduta il 30.9.2020; Persona_2
c) di vantare quindi differenze retributive per complessivi € 52.518,97 (di cui € 3.772,07 per TFR) in ragione del maggior orario svolto e del superiore inquadramento (livello CS) delle mansioni rese per tutto il periodo (nonché per mancata fruizione dei giorni di riposo e di ferie, per indennità sostitutiva del preavviso e per illegittime trattenute operate sulla busta paga a titolo di “affitto”), oltre al riconoscimento di una ulteriore somma a titolo risarcitorio (quantificata in € 10.000,00) in ragione del mancato riposto e del patimento fisico e psichico che ne sarebbe conseguito.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che nei fatti il rapporto di lavoro si è attuato conformemente alle previsioni contrattuali inter partes e che quindi non sono dovute le differenze retributive domandate né la pretesa risarcitoria azionata.
Istruita a mezzo documenti e prova per testi, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c.
***
Date per pacifiche e documentate (docc.
1-4 fasc. ric.; docc.
1-6 fasc. res.) le vicende lavorative formalizzate dalle parti e riepilogate al precedente punto a), si rileva che è altresì documentato (doc. 4 fasc. res.) che dal 4.10.2018 il rapporto di lavoro della ricorrente sia stato modificato nell'orario, passando da part time a full time 54 ore settimanali.
Ciò posto, si prende posizione sulle singole pretese fatte valere dalla ricorrente.
Periodo iniziale lavorato in assenza di formalizzazione
La circostanza, riferita dai testi di parte resistente (cognato della resistente) e Testimone_1 Tes_2
(sorella della resistente) – secondo cui prima dell'arrivo della ricorrente a
[...] Persona_1
marzo 2011, avrebbe sempre vissuto a casa da sola – è stata documentalmente smentita dalla produzione in giudizio del contratto di lavoro domestico sottoscritto dalla stessa con Per_1 Per_3
e avente decorrenza dal 18.10.2010 (vd. allegato alla nota di deposito del 31.5.2023 di parte
[...]
ricorrente). Maggiormente attendibile è, quindi, la ricostruzione dei fatti riferita dai testi di parte ricorrente1, i quali hanno dichiarato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio in data 1.12.2010 ed hanno contemporaneamente contestualizzato sul piano temporale i loro rispettivi ricordi (soprattutto i testi e . Testimone_3 Testimone_4
A conferma dell'attendibilità di tali dichiarazioni, si rileva una perfetta continuità tra la data di cessazione del precedente rapporto di lavoro con (30.11.2010: vd. allegato alla medesima Persona_3
nota di deposito del 31.5.2023 sopra richiamata) e quella di inizio (non formalizzato) del rapporto di lavoro con la ricorrente riferito dai testi, senza che in senso contrario possa attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente (figlia della resistente): tali Testimone_5 dichiarazioni (cioè che, nel periodo tra la cessazione del rapporto con e l'assunzione della Per_3 ricorrente nei “primi mesi del 2011”, sarebbero stati i membri della famigli ad aiutare la sono Pt_2
state rese quando già era stata depositata in giudizio la documentazione inerente al rapporto di lavoro con (documentazione invece non presente agli atti quando sono stati precedentemente Persona_3
escussi i testi e e risultano in contraddizione con quanto riferito da Testimone_1 Testimone_2
questi ultimi due testi (per i quali, invece, avrebbe vissuto da sola senza necessità di alcun aiuto, Per_1
in quanto autonoma ed autosufficiente).
Deve quindi accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro per cui è causa ha avuto inizio dal
1.12.2010, anteriormente alla data di sua formalizzazione (1.3.2021).
Inquadramento al livello CS (persone non autosufficienti) per l'intera durata del rapporto di lavoro
L'insieme delle dichiarazioni testimoniali in atti non consente di ritenere accertato che Parte_1 già prima dell'11.4.2011, abbia svolto mansioni di collaborazione domestica in favore di persona non autosufficiente, inquadrabili nel livello CS del CCNL Collaboratori domestici.
E' un dato di fatto, confermato pressoché da tutti i testi, che nel primo periodo la sig.ra Per_1
camminasse da sola e non fosse ancora allettata e generici sul piano temporale sono stati i riferimenti di alcuni testi al fatto che già nei primi anni o nel primo periodo la ricorrente avrebbe aiutato la a Pt_2
lavarsi e non avrebbe potuto mai lasciare sola la badata (tali dichiarazioni, in quanto non ulteriormente precisare sul piano temporale, ben possono riferirsi anche al solo periodo successivo all'11.4.2011).
Contr A conferma di ciò, si rileva che il procedimento per la nomina di è stato avviato ad agosto 2011 e
Cont il decreto di nomina di è di novembre 2011 (vd. decreto di nomina allegato alla nota di deposito di parte resistente del 22.3.2024) e che il precedente rapporto di lavoro domestico con è Persona_3
stato per un inquadramento al livello BS.
E' quindi infondata la domanda della ricorrente di riconoscimento del livello CS per il periodo antecedente all'11.4.2011
Orario Lavorativo
Dall'esame complessivo delle risultanze della prova orale (specie da parte dei testi di parte ricorrente, per quanto sopra visto più attendibili di quelli di parte resistente), risulta che la ricorrente – dal
1.3.2011 al 30.12.2020 – abbia lavorato, oltre al sabato mattina (secondo gli orari contrattuali)2, anche di sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (dopo un anno dall'inizio del rapporto di lavoro: vd. sul punto teste e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Tes_5
(come confermato anche dal fatto che le testi e nei periodi in cui Testimone_6 Testimone_4 hanno sostituito al ricorrente nell'assistenza alla Sinesi – un mese ad agosto 2017 la prima;
per tre settimane nel 2011 o 2012, la seconda – hanno lavorato 7 giorni su 7).
Quanto ai giorni feriali, è stato provato che ella abbia lavorato anche dalle 14,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì (testi e . Testimone_6 Testimone_4
Infine, con riferimento al periodo non contrattualizzato (1.12.2020-28.2.2011), l'orario ricavabile dalla prova orale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle
12,00 e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Fruizione di ferie e permessi
Pressoché tutti i testi hanno riferito che la ricorrente si è assentata dal lavoro per ferie per circa un mese all'anno, fruito di norma tra luglio e agosto.
Non è stata quindi raggiunta prova specifica e puntuale circa la mancata fruizione di ferie.
Stesse conclusioni valgono con riferimento ai permessi.
Affitto e indennità mancato preavviso
Tra la ricorrente, da una parte, e la resistente e la sorella dall'altra, è stato stipulato Persona_2
accordo per consentire alla prima di alloggiare gratuitamente presso l'abitazione della Pt_2
E' quindi illegittima ogni trattenuta operata ai danni della ricorrente a titolo di “affitto”.
Quanto alle competenze di fine rapporto (compresa l'indennità di mancato preavviso), la ricorrente non ha contestato la ricezione della somma di € 12.714,36 di cui alla contabile bancaria di bonifico sub doc.
7 fasc. res.
Domanda di pagamento delle differenze retributive
La ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, tenuto conto: - quanto al dovuto: rapporto di lavoro dal 1.12.2010 al 31.12.2020, con inquadramento al livello BS del
CCNL Collaboratori Domestici fino al 10.4.2021 e al livello CS dal 10.4.2021 al 31.12.2020, e con un orario di lavoro che:
• dal 1.12.2010 al 28.2.2011: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e la domenica per tre volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 18,00;
• dal 1.3.2011 al 30.12.2011 (cioè, fino ad un anno dall'inizio del rapporto): oltre a quello contrattualizzato (24 ore settimanali), dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00 e la giornata di domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per tre volte al mese;
• dal 1.1.2012 al 30.12.2020 (cioè, fino al termine del rapporto): oltre a quello via via contrattualizzato (24 ore settimanali dal 1.1.2012 al 28.2.2012; 27 ore settimanali dal 1.3.2012 al 3.10.2018; 54 ore settimanali dal 4.10.2018 al 31.12.2020), dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00, il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 per quattro volte al mese e la giornata di domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per tre volte al mese.
Il tutto, senza considerazione delle voci per ferie e permessi non goduti.
- quanto al percepito, da quanto risultante dal doc. 7 fasc. res. e dalle risultanze delle buste paga in atti
(eccezion fatta, quanto a queste ultime, delle decurtazioni a titolo di affitto).
Rilevato che il dovuto quantificato nel nuovo conteggio depositato dalla ricorrente ed elaborato sulla base dei criteri sopra indicati (€ 169.362,02) è comunque inferiore all'importo complessivamente percepito dalla lavoratrice per come in via confessoria indicato nel conteggio allegato al ricorso (€
173.558,75), il quale ha tenuto conto anche delle somme trattenute alla ricorrente per affitto (vd. punto
48 del ricorso); non è dovuto nemmeno la somma di € 1.141,45 a titolo di mancato preavviso, in quanto già assorbita nel maggior importo corrisposto alla ricorrente.
Domanda di risarcimento del danno
Tale domanda deve essere rigettata, essendo state generiche le allegazioni a sostegno di un asserito
“patimento fisico e psichico” derivante dal mancato riposo, neppure dimostrato.
Spese di lite
Tenuto conto della parziale fondatezza delle domande del ricorso, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accerta e dichiara che l'orario di lavoro della ricorrente nell'ambito del rapporto domestico inter parte è stato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e la domenica per 3 volte al mese dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 dicembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 SI AR, amica della ricorrente e persona che l'ha sostituita nell'assistenza alla sig.ra ad Pt_2 agosto 2017.
SE , marito della ricorrente. Persona_4
sorella della ricorrente. Testimone_4 2 Dalle dichiarazioni testimoniali non emerge la prova di un orario maggiore svolto di sabato mattina.