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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6054/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 RECUP. CRED.IMP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 RECUP. CRED.IMP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320050041405834 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060113388925 RECUP. CRED.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060113388925 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070006633392000 RECUP. CRED.IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070006633392000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037015936000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037015936000 IRAP 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 28.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto intimazione di pagamento anche per 4 cartelle per complessivi €
125000.00 circa, in particolare 1) cartella di pagamento 29320050041405831000, notificata il
16/09/2005 per il mancato pagamento del credito d'imposta incentivi piccole e medie imprese - anno
2001 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania); 2) cartella di pagamento 29320060113388925000, notificata il 04/12/2006 per il mancato pagamento dell'IRPEF
e IRAP– anno 2002 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di
Catania); 3) cartella di pagamento 29320070006633392000, notificata il 12/03/2007 per il mancato pagamento dell'IRPEF e IRAP e IVA – anno 2003 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate
– direzione provinciale di Catania); 4) cartella di pagamento 29320100037015936000, notificata il
10/06/2010 per il mancato pagamento dell'IRPEF e IRAP – anno 2006 (ente che ha emesso il ruolo:
Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
ADER ha comprovato l'avvenuta notifica delle 4 cartelle in esame: 1) Cartella di pagamento
29320050041405831000 è stata regolarmente notificata in data 16/09/2005 mediante consegna in mani proprie;
2) Cartella di pagamento 29320060113388925000 è stata regolarmente notificata in data
04/12/2006 mediante consegna in mani proprie;
3) Cartella di pagamento 29320070006633392000 è stata regolarmente notificata in data 12/03/2007 mediante consegna in mani proprie;
4) Cartella di pagamento 29320100037015936000 è stata regolarmente notificata in data 10/06/2010 mediante consegna a soggetto autorizzato.
Ne segue che ogni questione relativa alla formazione dei ruoli ed alla prescrizione ante notifica delle cartelle non può essere sollevata in questa sede.
La ricorrente non ha – peraltro – sollevato alcuna eccezione (specifica) di prescrizione in relazione al periodo intercorso tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione e trattandosi di eccezione di parte non può essere sollevata d'ufficio.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex l'art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art- 2948 comma IV c.c. (cfr. ancora da ultimo Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
Le spese del giudizio vanno comunque compensate, atteso sia il parziale accoglimento del ricorso sia la circostanza che comunque si tratta di imposte non pagate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme portate dalle cartelle indicate in ricorso per interessi - limitatamente al quinquennio anteriore alla data di notifica dell'intimazione opposta – e sanzioni;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6054/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 RECUP. CRED.IMP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 RECUP. CRED.IMP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259034116374 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320050041405834 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060113388925 RECUP. CRED.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060113388925 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070006633392000 RECUP. CRED.IMP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070006633392000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037015936000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037015936000 IRAP 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 28.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto intimazione di pagamento anche per 4 cartelle per complessivi €
125000.00 circa, in particolare 1) cartella di pagamento 29320050041405831000, notificata il
16/09/2005 per il mancato pagamento del credito d'imposta incentivi piccole e medie imprese - anno
2001 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania); 2) cartella di pagamento 29320060113388925000, notificata il 04/12/2006 per il mancato pagamento dell'IRPEF
e IRAP– anno 2002 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di
Catania); 3) cartella di pagamento 29320070006633392000, notificata il 12/03/2007 per il mancato pagamento dell'IRPEF e IRAP e IVA – anno 2003 (ente che ha emesso il ruolo: Agenzia delle Entrate
– direzione provinciale di Catania); 4) cartella di pagamento 29320100037015936000, notificata il
10/06/2010 per il mancato pagamento dell'IRPEF e IRAP – anno 2006 (ente che ha emesso il ruolo:
Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
ADER ha comprovato l'avvenuta notifica delle 4 cartelle in esame: 1) Cartella di pagamento
29320050041405831000 è stata regolarmente notificata in data 16/09/2005 mediante consegna in mani proprie;
2) Cartella di pagamento 29320060113388925000 è stata regolarmente notificata in data
04/12/2006 mediante consegna in mani proprie;
3) Cartella di pagamento 29320070006633392000 è stata regolarmente notificata in data 12/03/2007 mediante consegna in mani proprie;
4) Cartella di pagamento 29320100037015936000 è stata regolarmente notificata in data 10/06/2010 mediante consegna a soggetto autorizzato.
Ne segue che ogni questione relativa alla formazione dei ruoli ed alla prescrizione ante notifica delle cartelle non può essere sollevata in questa sede.
La ricorrente non ha – peraltro – sollevato alcuna eccezione (specifica) di prescrizione in relazione al periodo intercorso tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione e trattandosi di eccezione di parte non può essere sollevata d'ufficio.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex l'art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art- 2948 comma IV c.c. (cfr. ancora da ultimo Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
Le spese del giudizio vanno comunque compensate, atteso sia il parziale accoglimento del ricorso sia la circostanza che comunque si tratta di imposte non pagate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme portate dalle cartelle indicate in ricorso per interessi - limitatamente al quinquennio anteriore alla data di notifica dell'intimazione opposta – e sanzioni;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)