Sentenza 14 giugno 1986
Massime • 2
L'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), laddove sancisce il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente all'attività svolta ed il diritto dello stesso alla promozione alla relativa qualifica superiore, si applica anche ai lavoratori che esercitano di fatto le mansioni di dirigente, di grado più o meno elevato secondo le suddivisioni in cui la categoria dirigenziale può articolarsi, non essendovi ragioni giustificatrici di una minore tutela dei lavoratori che svolgono ai più alti livelli la collaborazione con l'imprenditore e della loro esclusione da una normativa generale, che è diretta a far conseguire al dipendente una posizione nell'impresa corrispondente al grado di professionalità delle mansioni esercitate. ( V 530/84, mass n 432754; ( V 7281/83, mass n 431877; ( V 3922/83, mass n 428848; ( V 2232/80, mass n 405904; ( V 1381/78, mass n 390760).*
L'Esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., deve essere valutato con particolare rigore (per l'incidenza che detto riconoscimento può avere sullo andamento dell'azienda), al fine di verificare se e fino a quale punto il lavoratore abbia assunto quelle responsabilità ed autonomia decisionali che caratterizzano le mansioni del dirigente.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1986, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1986 |
Testo completo
L'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), laddove sancisce il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente all'attività svolta ed il diritto dello stesso alla promozione alla relativa qualifica superiore, si applica anche ai lavoratori che esercitano di fatto le mansioni di dirigente, di grado più o meno elevato secondo le suddivisioni in cui la categoria dirigenziale può articolarsi, non essendovi ragioni giustificatrici di una minore tutela dei lavoratori che svolgono ai più alti livelli la collaborazione con l'imprenditore e della loro esclusione da una normativa generale, che è diretta a far conseguire al dipendente una posizione nell'impresa corrispondente al grado di professionalità delle mansioni esercitate. ( V 530/84, mass n 432754; ( V 7281/83, mass n 431877; ( V 3922/83, mass n 428848; ( V 2232/80, mass n 405904; ( V 1381/78, mass n 390760).*