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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3884/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
), tutti in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Basile;
C.F._4
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
DO US, CA AZ ed EL Di MA;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (malattia professionale).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023 , e Parte_1 Parte_2
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Persona_1
, hanno chiesto che venga condannata al risarcimento iure
[...] Controparte_1 hereditatis del biologico patito dal loro dante causa in conseguenza Persona_1
1 dell'esposizione alle polveri di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa, da liquidarsi in € 101.390,00, nonché all'ulteriore risarcimento iure proprio da liquidarsi in €
300.000,00 per la vedova convivente, € 270.000 per il figlio convivente ed € Parte_3
240.000,00 per la figlia non convivente A sostegno delle superiori pretese i Pt_2
ricorrenti hanno dedotto che il loro congiunto avrebbe contratto una malattia professionale correlata all'esposizione alle fibre e polveri di amianto in conseguenza delle violazioni da parte della datrice di lavoro delle tutele ex art. 2087 c.c., argomentando circa i danni patiti dal loro stessi, oltre che dal lavoratore deceduto (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 aprile 2025 ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sotto svariati profili (cfr. memoria).
Disposta una c.t.u. per verificare la patologia da cui era affetto il e l'asserito Per_1
nesso di causalità tra l'insorgenza della medesima e l'attività lavorativa espletata (cfr. ordinanza del 23 aprile 2025), il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la situazione clinica del ricorrente e l'attività professionale svolta (cfr. relazione depositata il 9 agosto 2025). E' del tutto evidente, poi, l'irrilevanza di ulteriori eventuali fattori di rischio (esposizione a raggi UV, ad arsenico e catrame di carbone) individuati dal c.t.p., perché la domanda attorea si basa specificamente sull'esposizione alle polveri di amianto (cfr. ricorso) e, sulla base di questo presupposto, l'accertamento del c.t.u. appare correttamente volto alla verifica del nesso di causalità nei termini allegati da chi ha agito in giudizio.
Respinte le domande risarcitorie, i ricorrenti, soccombenti ex art. 91 c.p.c., vanno conseguentemente condannati alla refusione delle spese giudiziali dell'avversaria, che, tuttavia, appare equo liquidare come in dispositivo in un importo (di gran lunga) inferiore ai valori tariffari minimi (di un procedimento dal valore vicino al milione di euro) in considerazione dell'oggetto e del tenore della lite.
In base alla medesima regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta il ricorso;
condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle spese giudiziali, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. Parte_3
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA LT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3884/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
), tutti in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Basile;
C.F._4
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
DO US, CA AZ ed EL Di MA;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (malattia professionale).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023 , e Parte_1 Parte_2
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Persona_1
, hanno chiesto che venga condannata al risarcimento iure
[...] Controparte_1 hereditatis del biologico patito dal loro dante causa in conseguenza Persona_1
1 dell'esposizione alle polveri di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa, da liquidarsi in € 101.390,00, nonché all'ulteriore risarcimento iure proprio da liquidarsi in €
300.000,00 per la vedova convivente, € 270.000 per il figlio convivente ed € Parte_3
240.000,00 per la figlia non convivente A sostegno delle superiori pretese i Pt_2
ricorrenti hanno dedotto che il loro congiunto avrebbe contratto una malattia professionale correlata all'esposizione alle fibre e polveri di amianto in conseguenza delle violazioni da parte della datrice di lavoro delle tutele ex art. 2087 c.c., argomentando circa i danni patiti dal loro stessi, oltre che dal lavoratore deceduto (cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 aprile 2025 ha chiesto il Controparte_1
rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sotto svariati profili (cfr. memoria).
Disposta una c.t.u. per verificare la patologia da cui era affetto il e l'asserito Per_1
nesso di causalità tra l'insorgenza della medesima e l'attività lavorativa espletata (cfr. ordinanza del 23 aprile 2025), il ricorso va respinto perché il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazione immune da censure, ha accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la situazione clinica del ricorrente e l'attività professionale svolta (cfr. relazione depositata il 9 agosto 2025). E' del tutto evidente, poi, l'irrilevanza di ulteriori eventuali fattori di rischio (esposizione a raggi UV, ad arsenico e catrame di carbone) individuati dal c.t.p., perché la domanda attorea si basa specificamente sull'esposizione alle polveri di amianto (cfr. ricorso) e, sulla base di questo presupposto, l'accertamento del c.t.u. appare correttamente volto alla verifica del nesso di causalità nei termini allegati da chi ha agito in giudizio.
Respinte le domande risarcitorie, i ricorrenti, soccombenti ex art. 91 c.p.c., vanno conseguentemente condannati alla refusione delle spese giudiziali dell'avversaria, che, tuttavia, appare equo liquidare come in dispositivo in un importo (di gran lunga) inferiore ai valori tariffari minimi (di un procedimento dal valore vicino al milione di euro) in considerazione dell'oggetto e del tenore della lite.
In base alla medesima regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta il ricorso;
condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di delle spese giudiziali, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. Parte_3
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA LT
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