Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
1152 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 11115522 //22002255 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 2255//0022//22002255 ddaa::
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MARTINO JESSICA del foro di Milano;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
STEFANIZZI MARIA TERESA e IANNUZZELLA ANGELA del foro di Milano;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nata la figlia minore Per_1
(Bergamo – 5.1.2022), da entrambi riconosciuta, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso della figlia , con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 300,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, il percepimento integrale dell'AU.
Si costituiva il resistente assumendo di voler invece un collocamento alternato della bambina, ritenuto dallo stesso più funzionale all'esercizio della bigenitorialità e quindi con mantenimento diretto da parte del genitore in quel momento collocatario, con la contribuzione per metà ciascuno delle spese straordinarie ed il percepimento della metà dell'AU.
Alla prima udienza di comparizione, 29.5.25 le parti raggiungevano un accordo che veniva fatto proprio dal giudice delegato già in termini di provvedimenti provvisori ed urgenti :
e cioè: “- affido condiviso con collocamento presso la madre della minore, - diritto di visita del padre da svolgersi con le seguenti modalità: - nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena con riaccompagnamento presso la madre entro le
21.00; a fine settimana alternati dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre entro le 21.00; per 7 gg durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Santo Stefano;
per 3 gg nelle vacanze pasquali con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
per 15 gg , anche consecutivi , durante le vacanze estive in periodo da concordare tra le parti entro il
31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre l'onere di versare a titolo di pagina 2 di 7 mantenimento di € 200,00 da versare entro il 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie , si dà atto che l'AU sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
A questo punto la causa si rimetteva immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Le spese di lite , alla luce dell'accordo intervenuto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Affida in via condivisa la figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre,
b) Il padre potrà vedere e stare con la figlia , salvo accordi migliorativi, con le seguenti modalità: - nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena con riaccompagnamento presso la madre entro le 21.00; a fine settimana alternati dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre entro le 21.00; per 7 gg durante le festività natalizie , alternando annualmente i genitori i giorni di Natale e Santo Stefano;
per
3 gg nelle vacanze pasquali con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
per 15 gg
, anche consecutivi , durante le vacanze estive in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
c) pone a carico del padre l'onere di versare alla madre a titolo di mantenimento della pagina 3 di 7 figlia minore l'importo di € 200,00 da versare entro il 15 di ogni mese;
d) Pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie per la figlia , così come indicate dal Nuovo Protocollo di questo
Tribunale che si riporta per esteso e) "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
a. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
b. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
c. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
d. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 7 e. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
f. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
g. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
h. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
j. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
k. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da pagina 5 di 7 enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
l. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
m. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese n. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese o. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le pagina 6 di 7 spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
p. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie q. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
r. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
f) Si dà atto che l'AU sarà percepito integralmente dalla madre g) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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