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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BB, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/25 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...]
rappresentati dagli avv.ri V. Boldrini e P. Palumbo
e
AST di CO rappresentata dall'avv L. Gnocchini
: BUONI PASTO, PERSONALE SANITARIO Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori ricorrenti, con riferimento a periodi compresi tra l'agosto 2020 ed il pagina 1 di 5 luglio 2025 (v. conteggi, doc. 15, 21, 24, 27, 30 e 33 allegati al ricorso), lamentano di non aver mai ricevuto i buoni pasto, riconosciuti dal CCNL in corrispondenza delle
(pacificamente e documentatamente effettuate) giornate con orario di lavoro superiore alle 6 ore consecutive: pur essendo impossibilitati ad usufruire del servizio mensa (in quanto non fornito nella sede di lavoro loro assegnata, sita in Senigallia: come dedotto senza suscitare contestazioni).
2. L'Azienda resistente si oppone proponendo una lettura del comma 1 dell'art. 29 del
C.C.N.L. del 20 settembre 2001 («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”») secondo cui il datore di lavoro avrebbe la facoltà (da esercitare nell'ambito dell'«autonomo spazio decisionale e gestionale dell e Pt_3
dell'«obiettivo di garantire il rispetto del tetto di spesa nel piano triennale dei fabbisogni”») e non l'obbligo, di riconoscere le prestazioni ivi previste.
3. Tale interpretazione non appare corretta, laddove la possibilità riconosciuta dalla norma si deve intendere limitata alla decisione di istituire o meno il servizio mensa o
«modalità sostitutive» (e cioè erogazione di buoni pasto), senza alcuna possibilità, una volta deliberata tale istituzione, di negare, solo ad alcuni dipendenti, sia l'una che l'altra prestazione.
4. Ciò si evince dal tenore del secondo comma il quale dispone che in ogni caso
«Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti»; ciò è riconosciuto anche dalla Corte di
Cassazione, in particolare con la sentenza 32113/22, la quale afferma che la citata disposizione contrattuale attribuisce senz'altro il «diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore»: e la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc
(congiuntamente a quella della sentenza 195/25 di questo Giudice, e della Sentenza
345/25 della Corte di Appello di CO del 17/10/25, che l'ha confermata).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 2 di 5 dispositivo, osservando in breve che:
5.1. il significato del riferimento al personale “non in turno” di cui all'art. 27 CCNL
11/10/18 ( e 43 CCNL 2/11/22) non è molto chiaro;
in ogni caso si osserva in primo luogo che laddove - come sostenuto da parte resistente – la disposizione volesse escludere a tutto il personale con orario di lavoro «articolato in turni» il
«diritto alla pausa .. assicurato dall'art.8 del d. lgs 66/03», essa sarebbe illegittima in quanto il legislatore non prevede deroghe (che pertanto non possono generalmente essere ammesse in sfavore dei lavoratori); ed in secondo luogo che la norma si riferisce alla pausa, e non invece al «diritto alla mensa» - ovvero alla relativa prestazione sostituitva - di cui al citato art.29: che è un diritto distinto come la stessa difesa convenuta non ha mancato di sottolineare (pag 4-5 della comparsa di costituzione «si ritiene debba essere fatta una distinzione tra il concetto di "pausa", dopo le 6 ore consecutive di lavoro come intervallo tra due periodi di attività lavorativa …e il diritto alla corresponsione del "buono pasto sostitutivo"»);
5.2. quanto appena rilevato conferma che il non aver (provato di non aver) concretamente usufruito della pausa (senza dimostrarne la impossibilità) non può ritenersi ostativo alla maturazione, in favore dei ricorrenti, (almeno) del diritto alla prestazione sostitutiva del servizio mensa;
5.3. il richiamo alla citata sentenza 345/25 della Corte di Appello vale anche per quanto specificamente relativo:
5.3.1. ai «limiti di spesa» reiteratamente invocati dalla convenuta, laddove vi si statuisce che «una volta che l abbia assunto siffatta Parte_4
determinazione, attraverso l'adozione dei Regolamenti surrichiamati, in seno ai quali inequivocabilmente viene riconosciuto il diritto dei dipendenti di usufruire della mensa aziendale e di conseguenza viene istituito il relativo servizio, qualsiasi problematica inerente ai limiti di spesa si deve ritenere implicitamente superata o meglio trasferita sul piano dell'organizzazione e pagina 3 di 5 della gestione dei suddetti servizi, le quali senza dubbio devono essere sempre ispirate al principio di contenimento della spesa pubblica, ma giammai possono tradursi nell'ingiustificata negazione in concreto del diritto di cui si discute ai lavoratori che si trovino nelle condizioni additate dall'art. 4 della direttiva europea 2003/88 e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 citati, ossia che osservino un orario giornaliero di lavoro superiore1 alle 6 ore consecutive»;
5.3.2. alla efficacia dei regolamenti aziendali: i quali, se pur devono essere
«compatibili con le risorse disponibili e con la programmazione aziendale annuale», lo devono essere in primo luogo con i diritti contrattualmente riconosciuti ai lavoratori e pertanto, ove non lo siano, se ne «impone la disapplicazione».
5.4. relativamente al quantum si osserva che:
5.4.1. la quota a carico del dipendente, pari ad € 1,03, non è compresa nell'importo di 4,13 richiesto dai ricorrenti, laddove il valore del buono pasto stabilito dal Regolamento (doc.12 allegato al ricorso, art.4 comma 7) ammonta ad € 5,16;
5.4.2. la difesa attorea non ha contestato (art.1151 cpc) che i ricorrenti Pt_1
e abbiano omesso di ritirare rispettivamente 52 e 44
[...] Parte_1
buoni pasto messi a loro disposizione nel periodo in oggetto;
la somma da riconoscersi a loro favore ammonta pertanto ad € 2.762,97 – 52 x 4,13 =
2.547,81 e rispettivamente ad € 1.565,27 – 44 x 4,13 = 1.383,55;
5.4.3. per il resto, non si può riconoscere efficacia ad una contestazione generica, da parte del datore di lavoro (a fronte di prestazioni regolarmente e completamente registrate), della esattezza dei conteggi analiticamente redatti dal lavoratore, incombendo generalmente sul primo l'obbligo anche sostanziale di rendere conto delle ore lavorate e della retribuzione conseguentemente maturata dal dipendente, ovvero di redigere e consegnare pagina 4 di 5 le buste paga con analitica esposizione di quanto egli ritiene dovuto (art. 1
L.4/53).
6. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la al pagamento, in favore dei ricorrenti CP_1 Pt_1
e , della rispettiva somma di € 2.547,81 ed € 1.383,55, e in
[...] Parte_1
favore degli altri ricorrenti delle somme indicate nei rispettivi conteggi in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento, in favore di tutti i ricorrenti in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi €
118,50 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
CO, 06/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BB
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BB, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/25 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
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rappresentati dagli avv.ri V. Boldrini e P. Palumbo
e
AST di CO rappresentata dall'avv L. Gnocchini
: BUONI PASTO, PERSONALE SANITARIO Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori ricorrenti, con riferimento a periodi compresi tra l'agosto 2020 ed il pagina 1 di 5 luglio 2025 (v. conteggi, doc. 15, 21, 24, 27, 30 e 33 allegati al ricorso), lamentano di non aver mai ricevuto i buoni pasto, riconosciuti dal CCNL in corrispondenza delle
(pacificamente e documentatamente effettuate) giornate con orario di lavoro superiore alle 6 ore consecutive: pur essendo impossibilitati ad usufruire del servizio mensa (in quanto non fornito nella sede di lavoro loro assegnata, sita in Senigallia: come dedotto senza suscitare contestazioni).
2. L'Azienda resistente si oppone proponendo una lettura del comma 1 dell'art. 29 del
C.C.N.L. del 20 settembre 2001 («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”») secondo cui il datore di lavoro avrebbe la facoltà (da esercitare nell'ambito dell'«autonomo spazio decisionale e gestionale dell e Pt_3
dell'«obiettivo di garantire il rispetto del tetto di spesa nel piano triennale dei fabbisogni”») e non l'obbligo, di riconoscere le prestazioni ivi previste.
3. Tale interpretazione non appare corretta, laddove la possibilità riconosciuta dalla norma si deve intendere limitata alla decisione di istituire o meno il servizio mensa o
«modalità sostitutive» (e cioè erogazione di buoni pasto), senza alcuna possibilità, una volta deliberata tale istituzione, di negare, solo ad alcuni dipendenti, sia l'una che l'altra prestazione.
4. Ciò si evince dal tenore del secondo comma il quale dispone che in ogni caso
«Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti»; ciò è riconosciuto anche dalla Corte di
Cassazione, in particolare con la sentenza 32113/22, la quale afferma che la citata disposizione contrattuale attribuisce senz'altro il «diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore»: e la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc
(congiuntamente a quella della sentenza 195/25 di questo Giudice, e della Sentenza
345/25 della Corte di Appello di CO del 17/10/25, che l'ha confermata).
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 2 di 5 dispositivo, osservando in breve che:
5.1. il significato del riferimento al personale “non in turno” di cui all'art. 27 CCNL
11/10/18 ( e 43 CCNL 2/11/22) non è molto chiaro;
in ogni caso si osserva in primo luogo che laddove - come sostenuto da parte resistente – la disposizione volesse escludere a tutto il personale con orario di lavoro «articolato in turni» il
«diritto alla pausa .. assicurato dall'art.8 del d. lgs 66/03», essa sarebbe illegittima in quanto il legislatore non prevede deroghe (che pertanto non possono generalmente essere ammesse in sfavore dei lavoratori); ed in secondo luogo che la norma si riferisce alla pausa, e non invece al «diritto alla mensa» - ovvero alla relativa prestazione sostituitva - di cui al citato art.29: che è un diritto distinto come la stessa difesa convenuta non ha mancato di sottolineare (pag 4-5 della comparsa di costituzione «si ritiene debba essere fatta una distinzione tra il concetto di "pausa", dopo le 6 ore consecutive di lavoro come intervallo tra due periodi di attività lavorativa …e il diritto alla corresponsione del "buono pasto sostitutivo"»);
5.2. quanto appena rilevato conferma che il non aver (provato di non aver) concretamente usufruito della pausa (senza dimostrarne la impossibilità) non può ritenersi ostativo alla maturazione, in favore dei ricorrenti, (almeno) del diritto alla prestazione sostitutiva del servizio mensa;
5.3. il richiamo alla citata sentenza 345/25 della Corte di Appello vale anche per quanto specificamente relativo:
5.3.1. ai «limiti di spesa» reiteratamente invocati dalla convenuta, laddove vi si statuisce che «una volta che l abbia assunto siffatta Parte_4
determinazione, attraverso l'adozione dei Regolamenti surrichiamati, in seno ai quali inequivocabilmente viene riconosciuto il diritto dei dipendenti di usufruire della mensa aziendale e di conseguenza viene istituito il relativo servizio, qualsiasi problematica inerente ai limiti di spesa si deve ritenere implicitamente superata o meglio trasferita sul piano dell'organizzazione e pagina 3 di 5 della gestione dei suddetti servizi, le quali senza dubbio devono essere sempre ispirate al principio di contenimento della spesa pubblica, ma giammai possono tradursi nell'ingiustificata negazione in concreto del diritto di cui si discute ai lavoratori che si trovino nelle condizioni additate dall'art. 4 della direttiva europea 2003/88 e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 citati, ossia che osservino un orario giornaliero di lavoro superiore1 alle 6 ore consecutive»;
5.3.2. alla efficacia dei regolamenti aziendali: i quali, se pur devono essere
«compatibili con le risorse disponibili e con la programmazione aziendale annuale», lo devono essere in primo luogo con i diritti contrattualmente riconosciuti ai lavoratori e pertanto, ove non lo siano, se ne «impone la disapplicazione».
5.4. relativamente al quantum si osserva che:
5.4.1. la quota a carico del dipendente, pari ad € 1,03, non è compresa nell'importo di 4,13 richiesto dai ricorrenti, laddove il valore del buono pasto stabilito dal Regolamento (doc.12 allegato al ricorso, art.4 comma 7) ammonta ad € 5,16;
5.4.2. la difesa attorea non ha contestato (art.1151 cpc) che i ricorrenti Pt_1
e abbiano omesso di ritirare rispettivamente 52 e 44
[...] Parte_1
buoni pasto messi a loro disposizione nel periodo in oggetto;
la somma da riconoscersi a loro favore ammonta pertanto ad € 2.762,97 – 52 x 4,13 =
2.547,81 e rispettivamente ad € 1.565,27 – 44 x 4,13 = 1.383,55;
5.4.3. per il resto, non si può riconoscere efficacia ad una contestazione generica, da parte del datore di lavoro (a fronte di prestazioni regolarmente e completamente registrate), della esattezza dei conteggi analiticamente redatti dal lavoratore, incombendo generalmente sul primo l'obbligo anche sostanziale di rendere conto delle ore lavorate e della retribuzione conseguentemente maturata dal dipendente, ovvero di redigere e consegnare pagina 4 di 5 le buste paga con analitica esposizione di quanto egli ritiene dovuto (art. 1
L.4/53).
6. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la al pagamento, in favore dei ricorrenti CP_1 Pt_1
e , della rispettiva somma di € 2.547,81 ed € 1.383,55, e in
[...] Parte_1
favore degli altri ricorrenti delle somme indicate nei rispettivi conteggi in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento, in favore di tutti i ricorrenti in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi €
118,50 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
CO, 06/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BB
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