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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6366/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...] ) con il patrocinio dell'Avv. Gloria B. Parte_1
Cantatore e dell'Avv Tommaso D'Amico
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1
Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'inabilità civile, status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.7.2024 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, totalmente inabile, oltre che necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, tanto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3
L104/92, negato in sede amministrativa e riconosciuto in fase di ATPO con decorrenza dalla data della domanda amministrativa solo relativamente allo status di persona necessitante
CP_ di sostegno elevato o molto elevato, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3671/2023, disposta ed espletata una integrazione alla CTU, al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erit o, l a pensione di invalidità ci vil e ex L118/71 spett a ai soggetti total mente inabili di et à compresa tra i 18 ed i 67 anni in presenza di det erminati requisiti reddit ual i;
Inol tre e' soggetto necessit ant e di sost egno elevato o m olto el evato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 la parte che necessiti di intervent o assist enzial e perm anente, continuat ivo e gl obal e nell a sfera indivi dual e e di rel azione.
Tal e st atus è rel ati vo alla consi derazione dell e diffi colt à di tipo prett am ent e soci al e che un individuo in det erminat e condi zioni di disabilità fisi che e/o psico-sensori ali può incont rare.
La cit ata norm a al comm a 3 discipl ina i casi in cui l a disabilità è connot at a da nec essit à di sost egno el evato o molt o el evato ( secondo la t erminologi a modi ficat a dal D.Lgs n. 62/2024).
Il t est o del cit at o dispost o normati vo novell ato così recit a:
“1 È persona con disabilità ch i presenta du rature compromissi oni fisi ch e, mentali , int ell etti ve o sens oriali ch e, in interazion e con barriere di di vers a natura, possono os t acolar e l a pi ena ed effetti va part eci pazione n ei di versi cont esti di vita su base di ugu agli anza con gli altri, accert at e all 'esito del la valut azion e di bas e.
2. La per sona con disabilit à ha di ri tto al le prest azi oni stabilit e in suo favore in rel azi one all a n ecessità di sost egno o di sost egno int ensivo, correl ata ai domini dell a Classi ficazion e int ernazional e del funzion am ento, dell a disabilit à e della salut e (ICF) dell' Organizzazion e mondial e dell a sanità, in di viduat a all'esito dell a valut azion e di base, an che in rel azion e alla capacità compl essi va indi vi dual e residu a e alla effi cacia dell e terapi e.
La n ecessità di s os tegno può essere di livell o li eve o m edi o, m entre i l sost egno int ensi vo è sempre di li vell o el evat o o molt o elevato.
3. Qual ora la compromissi one, singol a o pluri ma, abbia ridotto l 'auton omia personal e, corr elat a all'età, in m odo da ren dere n ecessari o un intervento assist enzi al e perm an ent e, continu ati vo e globale nel la sfera i ndivi dual e o in quell a di r elazi on e, il s ost egn o è in tensi vo e determin a pri orit à n ei programmi e negli i nter ven ti dei servizi pubbli ci.
4. L a pres ent e l egge si appli ca anche agli strani eri e agli apolidi , residenti, domi cili ati o aventi stabil e di mora nel territ orio nazi onal e. L e relati ve prestazi oni sono corrispost e nei li miti ed alle condizioni previst e dall a vigent e legislazione o da accordi int ernazionali.” Al ri conos cim ento dell o st atus di persona necessit ant e di sostegno el evato o molto el evato , di cui all 'art 3 comma 3 L 104/92 , la l egge coll ega speci fi ci benefi ci e agevolazi oni fis cali e sul l avoro.
Ciò posto il CTU, dott in sede di integrazione peritale, a seguito della Persona_1
valutazione della documentazione medica di nuova formazione depositata in atti, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la pensi one di i nabil ità ci vil e a far dat a dal 27.3.2024, dat a s uccessiva a quell a dell a dom anda amminist rativa e confermat o lo stat us di persona necessitante di sostegno el evato o m olto el evato a far dat a dalla dom anda am m inistrativa (15.7.2022).
Tanto si l egge nel le conclus ioni dell 'el aborato int egrativo depositato in dat a 30.10.2024 i n cui così si l egge: “…Dall'esame della nuova document azi one cli nica agli atti e sull a scorta dell a visi ta medi ca gi à eff ettuata al s i gnor si formula la seguent e Parte_1 diagnosi:”DEPRESSIONE MAGGIORE. IA LIO TIPO ID
SCOMPEN SAT O.SPONDILOSI L OMBARE CON ERN IA DISCALE L4 -L4 E
CANALE VERTEBRALE N EI LIMITI E SEGN ALE DEL C ONO MIDOLL ARE
PRESERVAT O.ESITI DI FRATTURA OSSA NASALI. ESITI DI LUSSAZIONE
SPALL A DX. ESITI FRATT URA V°METAT ARSO MAN O DX. BPC O
OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE (REFERTO DEL 27/03/2024)
Passando or a ad es aminar e la event ual e sussist enza dei requisiti sanit ari per maturare il di ritto a percepi re l a pensione di invali dità civile occorr e precisare che, ai s ensi dell a normativa vi gente(L egge n.18/ 1980 e successi ve modif iche),i l dirit to insor ge nel moment o in cui il soggetto presenta patol ogi e tali da det ermi nar e una assoluta e permanente impossibi lità di svol gere qualsi asi attivit à lavorati va ipotizzabil e secondo l e sue condizioni personali (l.30/3771 n.118) (pensi one di i nvalidit à). Pert ant o appli cando all e patol ogi e soff ert e dal ri corr ent e, secondo sci enza e cosci enza, l e percentual i di invali dità ass egnate secondo il D.M. del 05/ 02/1992 possiamo gi unger e alla seguent e valut azione: 1)IA LI O TIPO I IN TERAPIA
INSULIN ICA NON COMPLIC ATO: cod.9310D.M. 92: val ore 51 %
2) : cod.2205 D.M. 92: Parte_2
val ore 25% 3)DISC OPAT IA LOMBARE: cod.7010 D.M. 92: val ore 31%
4)PREGESSA LUSSAZIONE SPALL A DX (ANN O 2015): cod.7208 D.M.
92:val ore 30%. 5)PREGRESSA FRAT TURA V°MET AT ARSO MAN O DX (ANN O 2006):non val utabil e 6)PREGRESSA FRAT TURA OSSA
NASAL I(ANN O 2018):non val utabil e 7)BPCO OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE: cod. 6455 D.M. 92: valor e 75% Tratt asi di menomazioni concorrenti e coesistenti appart enenti sia ad organi e apparati funzionalment e disti nti tr a di loro, sia ad organi int er es sant i l o st esso apparat o dove trova indicazi one il cal col o r iduz ioni s tico di AZ e il calcolo con formula int ermedia
Salomoni ca con per cent ual e di i nvalidi tà pari al 100%. GIUDIZ IO Il signor
in base all a nuova documentazione cli ni ca agli atti ed Parte_1 esaminata risulta affetto dalle seguenti infermità:” DEPRESSIONE
MAGGIORE. IA LI O T IPO I ID SCOMPENSATO -NON
COMPLIC ATO.SPONDIL OSI LOMBARE CON ERN IA DISCALE L 4 -L 4 E
CANALE VERTEBRALE N EI LIMITI E SEGN ALE DEL C ONO MIDOLL ARE
PRESERVAT O.ESITI DI FRATTURA OSSA NASALI. ESITI DI LUSSAZIONE
SPALL A DX. ESITI FRATT URA V°METAT ARSO MAN O DX. BPC O
OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE (REFERT O DEL 27/03/2024)”. Trattasi di patol ogi e e di postumi di patologi e che riducevano e riducono la val idità dell'istante in misura del 100%. Pertanto, per quando motivato nella val utazi one analit i ca medi co -l egal e, sussistono i presuppost i tal i da det erminare una ass oluta e permanent e impossibi lità di svol gere qual sias i attività lavorati va ipotizzabil e secondo l e sue condizioni personali (l.30/3771
n.118) (pensione di i nvalidit à) f ar data dal ref erto di visi ta pneumol ogi ca del
27/03/2024.”( cfr el aborato int egrativo deposit ato in att i)
Le conclusi oni cui giunge il C.T.U. possono essere condivi se e post e a base dell a present e deci si one.
Risultano, i nvero, logicam ente fondat e su idonei elem enti di fatt o ed immuni da rilevi crit ici, poi ché frutt o di una valut azione com plet a e accurat a dell e condi zioni psi co -fisi che dell 'ist ant e e di una corret ta appli cazi one dei cri teri valut ati vi ri feri bili al caso i n esame.
Le st esse devono recepirsi, att esa alt resì la presunzione di imparzialit à che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass.
Civ. S ez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effet tuare ult eriori approfondim ent i, né avanzare ul teriori richi est e di chi arim enti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. S ez. Lav., n23413/2011). Anche l a decorrenza dell a sui ndi cat a condi zi one di i nvalidit à appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli el em enti di val ut azi one in atti ( referto speci alisti co del 27.3.2024 att est ant e BPC O ost ruttiva m edi o - grave)
In conclusi one va riconosciuto i n capo al ri corrent e il requi sito sanit ario per la pensi one di invalidi tà civil e con decorrenza dal 27.3.2024 ( data successi va a quell a dell a domanda amministrativa) e per lo st atus di persona necessit ant e di sos tegno el evat o o mol to el evat o ex art 3 comma 3 L104/92 dall a dom anda am mi nistrati va (15.7.2022) gi à ri conosciut o i n fase di ATP O.
Quanto al le spes e di lit e, recl amate dall a part e ri corrente, deve in quest a sede farsi appli cazi one dei principi espressi in tem a dall a Suprem a Corte (cfr.
Cass. C iv. n. 7889/2019) per l a qual e, anche in relazi one al gi udi zio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il princi pio - gi à enunci ato con ordinanza del 21 di cem bre 2016 n. 26565 in fat tispeci e di ri cors o proposto, ex art . 111 C ost., avverso il decreto di omologa - s econdo cui lo s post ament o della decorrenza dell a prestazi one, sia pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reci proca, che consente l a compensazione parzial e o tot al e dell e spes e processuali, secondo il condivisi bile parere dell a
Suprem a Cort e, sott ende - anche i n relazione al principio di causal ità - non soltanto l 'i pot esi dì una pluralit à di domande contrapposte, accolt e o rigettat e, che si siano tr ovat e i n cumul o nel medesimo processo f ra le stesse parti ma anche l 'accogliment o parzi ale dell 'unica domanda proposta, allorchè ess a sia st ata ar ticolat a in più capi e ne siano st ati accolti uno o alcuni e r igettati gli altri, ovvero una parziali tà dell 'accogli mento meramente quantitat iva, riguar dant e una domanda arti colata in uni co capo
(ex pl urímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Com e gi à evidenzi ato nel precedent e arresto i nnanzi citat o (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ul tima sit uazi one è riconducibi le l a fat tispeci e i n cui il requis ito s anit ario si a stato ri conosciut o con decorrenza successi va (anche s olo di pochi mesi) rispetto all a domanda del la part e privat a.
In applicazione di t ali pri ncipi, attesa l a decorrenza da epoca successiva all a proposi zi one dell a dom anda ammi nistrativa di una prestazione e il riconoscimento dell'altra con decorrenza dalla data della domanda già in fase di ATPO, devono compensarsi l e spese dell a fase di merito con condanna dell' l' al pagamento delle spese della fase di ATPO in CP_1
rel azione al la prest azione ri conosciut a con decorrenza dall a dat a dell a dom anda ammi nist rativa .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
pensione di invalidità civile con decorrenza dal 27.3.2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa) e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dal 15.7.2022 (data della domanda amministrativa);
- compensa le spese della fase di merito;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di ATPO liquidate in €1.528,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 6.12.2024 ore 14.15
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6366/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...] ) con il patrocinio dell'Avv. Gloria B. Parte_1
Cantatore e dell'Avv Tommaso D'Amico
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo CP_1
Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'inabilità civile, status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.7.2024 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, totalmente inabile, oltre che necessitante di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, tanto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3
L104/92, negato in sede amministrativa e riconosciuto in fase di ATPO con decorrenza dalla data della domanda amministrativa solo relativamente allo status di persona necessitante
CP_ di sostegno elevato o molto elevato, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3671/2023, disposta ed espletata una integrazione alla CTU, al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erit o, l a pensione di invalidità ci vil e ex L118/71 spett a ai soggetti total mente inabili di et à compresa tra i 18 ed i 67 anni in presenza di det erminati requisiti reddit ual i;
Inol tre e' soggetto necessit ant e di sost egno elevato o m olto el evato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 la parte che necessiti di intervent o assist enzial e perm anente, continuat ivo e gl obal e nell a sfera indivi dual e e di rel azione.
Tal e st atus è rel ati vo alla consi derazione dell e diffi colt à di tipo prett am ent e soci al e che un individuo in det erminat e condi zioni di disabilità fisi che e/o psico-sensori ali può incont rare.
La cit ata norm a al comm a 3 discipl ina i casi in cui l a disabilità è connot at a da nec essit à di sost egno el evato o molt o el evato ( secondo la t erminologi a modi ficat a dal D.Lgs n. 62/2024).
Il t est o del cit at o dispost o normati vo novell ato così recit a:
“1 È persona con disabilità ch i presenta du rature compromissi oni fisi ch e, mentali , int ell etti ve o sens oriali ch e, in interazion e con barriere di di vers a natura, possono os t acolar e l a pi ena ed effetti va part eci pazione n ei di versi cont esti di vita su base di ugu agli anza con gli altri, accert at e all 'esito del la valut azion e di bas e.
2. La per sona con disabilit à ha di ri tto al le prest azi oni stabilit e in suo favore in rel azi one all a n ecessità di sost egno o di sost egno int ensivo, correl ata ai domini dell a Classi ficazion e int ernazional e del funzion am ento, dell a disabilit à e della salut e (ICF) dell' Organizzazion e mondial e dell a sanità, in di viduat a all'esito dell a valut azion e di base, an che in rel azion e alla capacità compl essi va indi vi dual e residu a e alla effi cacia dell e terapi e.
La n ecessità di s os tegno può essere di livell o li eve o m edi o, m entre i l sost egno int ensi vo è sempre di li vell o el evat o o molt o elevato.
3. Qual ora la compromissi one, singol a o pluri ma, abbia ridotto l 'auton omia personal e, corr elat a all'età, in m odo da ren dere n ecessari o un intervento assist enzi al e perm an ent e, continu ati vo e globale nel la sfera i ndivi dual e o in quell a di r elazi on e, il s ost egn o è in tensi vo e determin a pri orit à n ei programmi e negli i nter ven ti dei servizi pubbli ci.
4. L a pres ent e l egge si appli ca anche agli strani eri e agli apolidi , residenti, domi cili ati o aventi stabil e di mora nel territ orio nazi onal e. L e relati ve prestazi oni sono corrispost e nei li miti ed alle condizioni previst e dall a vigent e legislazione o da accordi int ernazionali.” Al ri conos cim ento dell o st atus di persona necessit ant e di sostegno el evato o molto el evato , di cui all 'art 3 comma 3 L 104/92 , la l egge coll ega speci fi ci benefi ci e agevolazi oni fis cali e sul l avoro.
Ciò posto il CTU, dott in sede di integrazione peritale, a seguito della Persona_1
valutazione della documentazione medica di nuova formazione depositata in atti, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la pensi one di i nabil ità ci vil e a far dat a dal 27.3.2024, dat a s uccessiva a quell a dell a dom anda amminist rativa e confermat o lo stat us di persona necessitante di sostegno el evato o m olto el evato a far dat a dalla dom anda am m inistrativa (15.7.2022).
Tanto si l egge nel le conclus ioni dell 'el aborato int egrativo depositato in dat a 30.10.2024 i n cui così si l egge: “…Dall'esame della nuova document azi one cli nica agli atti e sull a scorta dell a visi ta medi ca gi à eff ettuata al s i gnor si formula la seguent e Parte_1 diagnosi:”DEPRESSIONE MAGGIORE. IA LIO TIPO ID
SCOMPEN SAT O.SPONDILOSI L OMBARE CON ERN IA DISCALE L4 -L4 E
CANALE VERTEBRALE N EI LIMITI E SEGN ALE DEL C ONO MIDOLL ARE
PRESERVAT O.ESITI DI FRATTURA OSSA NASALI. ESITI DI LUSSAZIONE
SPALL A DX. ESITI FRATT URA V°METAT ARSO MAN O DX. BPC O
OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE (REFERTO DEL 27/03/2024)
Passando or a ad es aminar e la event ual e sussist enza dei requisiti sanit ari per maturare il di ritto a percepi re l a pensione di invali dità civile occorr e precisare che, ai s ensi dell a normativa vi gente(L egge n.18/ 1980 e successi ve modif iche),i l dirit to insor ge nel moment o in cui il soggetto presenta patol ogi e tali da det ermi nar e una assoluta e permanente impossibi lità di svol gere qualsi asi attivit à lavorati va ipotizzabil e secondo l e sue condizioni personali (l.30/3771 n.118) (pensi one di i nvalidit à). Pert ant o appli cando all e patol ogi e soff ert e dal ri corr ent e, secondo sci enza e cosci enza, l e percentual i di invali dità ass egnate secondo il D.M. del 05/ 02/1992 possiamo gi unger e alla seguent e valut azione: 1)IA LI O TIPO I IN TERAPIA
INSULIN ICA NON COMPLIC ATO: cod.9310D.M. 92: val ore 51 %
2) : cod.2205 D.M. 92: Parte_2
val ore 25% 3)DISC OPAT IA LOMBARE: cod.7010 D.M. 92: val ore 31%
4)PREGESSA LUSSAZIONE SPALL A DX (ANN O 2015): cod.7208 D.M.
92:val ore 30%. 5)PREGRESSA FRAT TURA V°MET AT ARSO MAN O DX (ANN O 2006):non val utabil e 6)PREGRESSA FRAT TURA OSSA
NASAL I(ANN O 2018):non val utabil e 7)BPCO OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE: cod. 6455 D.M. 92: valor e 75% Tratt asi di menomazioni concorrenti e coesistenti appart enenti sia ad organi e apparati funzionalment e disti nti tr a di loro, sia ad organi int er es sant i l o st esso apparat o dove trova indicazi one il cal col o r iduz ioni s tico di AZ e il calcolo con formula int ermedia
Salomoni ca con per cent ual e di i nvalidi tà pari al 100%. GIUDIZ IO Il signor
in base all a nuova documentazione cli ni ca agli atti ed Parte_1 esaminata risulta affetto dalle seguenti infermità:” DEPRESSIONE
MAGGIORE. IA LI O T IPO I ID SCOMPENSATO -NON
COMPLIC ATO.SPONDIL OSI LOMBARE CON ERN IA DISCALE L 4 -L 4 E
CANALE VERTEBRALE N EI LIMITI E SEGN ALE DEL C ONO MIDOLL ARE
PRESERVAT O.ESITI DI FRATTURA OSSA NASALI. ESITI DI LUSSAZIONE
SPALL A DX. ESITI FRATT URA V°METAT ARSO MAN O DX. BPC O
OSTRUTTIVA MEDIO -GRAVE (REFERT O DEL 27/03/2024)”. Trattasi di patol ogi e e di postumi di patologi e che riducevano e riducono la val idità dell'istante in misura del 100%. Pertanto, per quando motivato nella val utazi one analit i ca medi co -l egal e, sussistono i presuppost i tal i da det erminare una ass oluta e permanent e impossibi lità di svol gere qual sias i attività lavorati va ipotizzabil e secondo l e sue condizioni personali (l.30/3771
n.118) (pensione di i nvalidit à) f ar data dal ref erto di visi ta pneumol ogi ca del
27/03/2024.”( cfr el aborato int egrativo deposit ato in att i)
Le conclusi oni cui giunge il C.T.U. possono essere condivi se e post e a base dell a present e deci si one.
Risultano, i nvero, logicam ente fondat e su idonei elem enti di fatt o ed immuni da rilevi crit ici, poi ché frutt o di una valut azione com plet a e accurat a dell e condi zioni psi co -fisi che dell 'ist ant e e di una corret ta appli cazi one dei cri teri valut ati vi ri feri bili al caso i n esame.
Le st esse devono recepirsi, att esa alt resì la presunzione di imparzialit à che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass.
Civ. S ez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effet tuare ult eriori approfondim ent i, né avanzare ul teriori richi est e di chi arim enti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. S ez. Lav., n23413/2011). Anche l a decorrenza dell a sui ndi cat a condi zi one di i nvalidit à appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli el em enti di val ut azi one in atti ( referto speci alisti co del 27.3.2024 att est ant e BPC O ost ruttiva m edi o - grave)
In conclusi one va riconosciuto i n capo al ri corrent e il requi sito sanit ario per la pensi one di invalidi tà civil e con decorrenza dal 27.3.2024 ( data successi va a quell a dell a domanda amministrativa) e per lo st atus di persona necessit ant e di sos tegno el evat o o mol to el evat o ex art 3 comma 3 L104/92 dall a dom anda am mi nistrati va (15.7.2022) gi à ri conosciut o i n fase di ATP O.
Quanto al le spes e di lit e, recl amate dall a part e ri corrente, deve in quest a sede farsi appli cazi one dei principi espressi in tem a dall a Suprem a Corte (cfr.
Cass. C iv. n. 7889/2019) per l a qual e, anche in relazi one al gi udi zio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il princi pio - gi à enunci ato con ordinanza del 21 di cem bre 2016 n. 26565 in fat tispeci e di ri cors o proposto, ex art . 111 C ost., avverso il decreto di omologa - s econdo cui lo s post ament o della decorrenza dell a prestazi one, sia pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reci proca, che consente l a compensazione parzial e o tot al e dell e spes e processuali, secondo il condivisi bile parere dell a
Suprem a Cort e, sott ende - anche i n relazione al principio di causal ità - non soltanto l 'i pot esi dì una pluralit à di domande contrapposte, accolt e o rigettat e, che si siano tr ovat e i n cumul o nel medesimo processo f ra le stesse parti ma anche l 'accogliment o parzi ale dell 'unica domanda proposta, allorchè ess a sia st ata ar ticolat a in più capi e ne siano st ati accolti uno o alcuni e r igettati gli altri, ovvero una parziali tà dell 'accogli mento meramente quantitat iva, riguar dant e una domanda arti colata in uni co capo
(ex pl urímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Com e gi à evidenzi ato nel precedent e arresto i nnanzi citat o (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ul tima sit uazi one è riconducibi le l a fat tispeci e i n cui il requis ito s anit ario si a stato ri conosciut o con decorrenza successi va (anche s olo di pochi mesi) rispetto all a domanda del la part e privat a.
In applicazione di t ali pri ncipi, attesa l a decorrenza da epoca successiva all a proposi zi one dell a dom anda ammi nistrativa di una prestazione e il riconoscimento dell'altra con decorrenza dalla data della domanda già in fase di ATPO, devono compensarsi l e spese dell a fase di merito con condanna dell' l' al pagamento delle spese della fase di ATPO in CP_1
rel azione al la prest azione ri conosciut a con decorrenza dall a dat a dell a dom anda ammi nist rativa .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
pensione di invalidità civile con decorrenza dal 27.3.2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa) e dello status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dal 15.7.2022 (data della domanda amministrativa);
- compensa le spese della fase di merito;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di ATPO liquidate in €1.528,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 6.12.2024 ore 14.15
Il Giudice
Rosa Maria Rella