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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 146/2025
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Tania Scanu, nel procedimento iscritto al n. 146 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso nell'interesse di (c.f. ); Parte_1 C.F._1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
, in ragione della qualità soggettiva delle parti e del titolo dell'obbligazione dedotta in causa, non siano applicabili le disposizioni dettate a tutela del consumatore;
ritenuto che
, dai documenti prodotti a sostegno della domanda, il credito risulti certo, liquido ed esigibile nei termini di seguito specificati;
INGIUNGE
a (c.f. ), Parte_2 C.F._2
di pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, per i motivi esposti nel ricorso:
- la somma di euro 2.258,85, oltre interessi al tasso legale sulla somma di euro 1.050,00, dovuta a titolo di canoni di locazione arretrati, dalle singole scadenze al saldo e sulla somma di euro 1.208,85 dalla data della domanda (17.02.2025) al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 76,00 per spese ed euro
473,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto innanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
Oristano, 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Tania Scanu
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Tania Scanu, nel procedimento iscritto al n. 146 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso nell'interesse di (c.f. ); Parte_1 C.F._1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
, in ragione della qualità soggettiva delle parti e del titolo dell'obbligazione dedotta in causa, non siano applicabili le disposizioni dettate a tutela del consumatore;
ritenuto che
, dai documenti prodotti a sostegno della domanda, il credito risulti certo, liquido ed esigibile nei termini di seguito specificati;
INGIUNGE
a (c.f. ), Parte_2 C.F._2
di pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, per i motivi esposti nel ricorso:
- la somma di euro 2.258,85, oltre interessi al tasso legale sulla somma di euro 1.050,00, dovuta a titolo di canoni di locazione arretrati, dalle singole scadenze al saldo e sulla somma di euro 1.208,85 dalla data della domanda (17.02.2025) al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 76,00 per spese ed euro
473,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto innanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
Oristano, 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Tania Scanu