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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Trafieri dall'avv. Letizia De Franco ed elettivamente domiciliato in Treviso, via Pozzobon n. 5, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca e dall'avv. Francesco
M. Danesi de Luca ed elettivamente domiciliato a Treviso, via Pozzobon 5, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 26 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 12 In totale riforma dell'impugnata sentenza 108/2023 Tribunale di Treviso, nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del ai sensi Controparte_1 degli artt. 2051 – 2043 c.c. per il verificarsi del sinistro occorso il 10.4.2017 a
condannarsi il convenuto Ente, in persona del sindaco pro Parte_1 tempre, a risarcire all'attore tutti i danni sofferti nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Sempre nel merito: accogliere la querela di falso proposta dall'attore e per
l'effetto accertare e dichiarare la falsità della Relazione di Incidente stradale in data 10.4.2017 protocollo 10/2017/I/R (doc. 1 allegato alla Controparte_1 citazione di primo grado), nella parte espositiva a pagina 2/2 secondo capoverso ove viene dichiarato che “sul campo del sinistro la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti ghiaino
o altro materiale sdrucciolevole”.
Spese, e compensi di primo e secondo grado integralmente rifusi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.
In ipotesi di riforma della sentenza si chiede che venga ordinata la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della stessa.
Per Controparte_1
▪ in via principale, previa declaratoria che il documento impugnato di falso dall'appellante non è rilevante per la decisione del presente giudizio, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, della quale si chiede quindi l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
▪ in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse rilevante per la decisione del giudizio il documento impugnato di falso dall'appellante, adottando i conseguenziali provvedimenti del caso, rigettare comunque integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, della quale si chiede quindi
l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che: Controparte_1
- il 10 aprile 2017, alle ore 17.15, era alla guida dello scooter Aprilia Leonardo in via Cà Morelli nel Comune di (direzione da Biancade verso la SR 89) CP_1
e, percorrendo la curva destrorsa del ramo di immissione nella rotatoria, scivolava a terra;
- a causa della caduta gli veniva diagnosticata la frattura del metatarso e della caviglia destra, che rendeva necessarie visite e terapie e che, secondo la perizia medico-legale prodotta in giudizio, causava un danno permanente del
6%;
- il sinistro era da imputarsi al ghiaino presente sulla carreggiata.
1.1 Chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento dei danni subiti CP_1 ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. quantificati, in sede di comparsa conclusionale di primo grado, in euro 13.926,00 oltre rivalutazione e interessi.
2. Si costituiva in giudizio il producendo la relazione di Controparte_1 incidente stradale della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dell'evento lesivo, nella quale si precisava che, nel luogo del sinistro, “la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti, ghiaino o altro materiale sdrucciolevole” e a cui erano allegate le fotografie dello stato dei luoghi, con il motoveicolo ancora a terra dopo l'incidente, che secondo il convenuto dimostravano l'assenza del ghiaino sul posto.
3. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e una CTU medico-legale, affidata al dott. Persona_1
4. Con sentenza n. 108/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea. Il Tribunale riteneva che l'attore non avesse adeguatamente provato né la dinamica del sinistro, né il nesso di causa tra il sinistro e la ghiaia asseritamente presente sulla carreggiata e che la relazione di incidente redatta dalla Polizia locale fosse un atto pubblico dotato di fede privilegiata ex art. 2700
c.c. anche con riferimento all'affermazione in ordine alla pulizia della strada, la quale doveva considerarsi non un giudizio meramente valutativo ma un oggettivo accertamento della condizione dei luoghi, peraltro svoltosi solo pochi minuti dopo pagina 3 di 12 il sinistro. Pertanto, l'efficacia di prova legale del documento rispetto alla circostanza dell'assenza di ghiaino sul luogo del sinistro avrebbe potuto essere superata solo dall'accoglimento di una eventuale querela di falso, mai proposta dall'attore in primo grado. Al contrario, non erano in grado di inficiare tale efficacia probatoria le dichiarazioni rese in giudizio dal teste (uno Testimone_1 degli agenti verbalizzanti) e da , che avevano confermato la Persona_2 presenza del ghiaino sul luogo del sinistro.
5. Contro tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di due motivi d'appello di seguito illustrati e proponendo, in via subordinata, querela di falso avverso la relazione di incidente della Polizia locale del Comune di CP_1
6. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, previa declaratoria della irrilevanza ai fini della decisione del documento oggetto di querela di falso.
7. All'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
8. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
8.1 Con il primo, censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che la parte del verbale della Polizia locale in cui si attesta che la pavimentazione, nel luogo del sinistro, si presentava pulita e priva di ghiaino fosse da ritenersi un “fatto che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza” ai sensi dell'art. 2700 c.c. e, dunque, munito della fede privilegiata dell'atto pubblico, non superabile dalle dichiarazioni dei testi rese nel giudizio di primo grado. Secondo l'appellante l'assenza di ghiaino sarebbe, invece, una circostanza negativa e la pulizia della pavimentazione una circostanza oggetto di percezione sensoriale, entrambe soggette ad un ampio margine di apprezzamento da parte dei verbalizzanti e, come tali, contestabili anche senza necessità di querela di falso. La prova della presenza del ghiaino sulla carreggiata sarebbe stata data dall'attore in primo pagina 4 di 12 grado tramite le testimonianze rese da uno degli agenti Testimone_1 verbalizzanti, e da , che avevano confermato la circostanza. Persona_2
In via subordinata, l'appellante propone querela di falso avverso la relazione di incidente 10.4.2017 del Comune di ove si dichiara che “sul campo del CP_1 sinistro la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti o ghiaino o altro materiale sdrucciolevole”, adducendo, quali prove della falsità, le fotografie dello stato dei luoghi a seguito dell'incidente e le deposizioni dei predetti testimoni;
chiede, inoltre, di ammettersi la prova testimoniale da parte dei medesimi testi.
Nel merito, l' ribadisce di aver dato prova, in primo grado, del nesso Parte_1 di causa tra la cosa in custodia e il danno. Al contrario, il di non CP_1 CP_1 avrebbe neppure allegato la sussistenza di un comportamento del motociclista idoneo ad elidere tale nesso di causa.
8.2 Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna la condanna alle spese di lite e di CTU di primo grado, la cui statuizione dovrebbe essere modificata all'esito della riforma della sentenza impugnata.
9. Il , nel costituirsi, deduce che: Controparte_1
- il primo motivo d'appello sarebbe infondato, in quanto il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto l'efficacia di atto pubblico del verbale della Polizia locale nella parte relativa all'accertamento della condizione di pulizia della strada e dell'assenza di ghiaino, in quanto si tratterebbe di circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti;
- quanto alla querela di falso, la relazione di incidente della polizia intervenuta sul luogo del sinistro non sarebbe rilevante per la decisione della causa, in quanto l'attore in primo grado non ha dato prova della dinamica dell'evento, cioè del nesso causale tra cosa in custodia e danno, non essendo in tal senso sufficiente la prova dell'esistenza del danno e del verificarsi dell'evento;
- la querela di falso sarebbe comunque infondata perché le testimonianze invocate dall'appellante non potrebbero considerarsi attendibili, in quanto contraddittorie ed espresse in termini dubitativi.
pagina 5 di 12 10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento nei termini che di seguito si specificheranno.
10.1 Il Tribunale ha ritenuto che l'affermazione, contenuta nella relazione di incidente della Polizia Locale del Comune di secondo cui la CP_1 pavimentazione stradale sul campo del sinistro era pulita, sia munita della fede privilegiata dell'atto pubblico. Tale convincimento è motivato, dal primo Giudice, sul presupposto che quella parte del verbale consista in un accertamento oggettivo della condizione dei luoghi che gli agenti “hanno potuto apprezzare pochi minuti dopo il sinistro, all'atto del loro intervento”.
Il Collegio non condivide tale conclusione atteso che per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009; Tribunale Roma n.
9652/2020).
Peraltro, nella fattispecie, tale valutazione non è stata svolta al momento dell'intervento della Polizia sul luogo del sinistro subito dopo l'accaduto, ma successivamente. La relazione di incidente stradale, infatti, riporta valutazioni svolte anche a diversi giorni di distanza dal sinistro (10 aprile 2017). In particolare, si legge nella relazione che “Il giorno 24/04/2017, alle ore 13:55, presso gli uffici di questo Comando, avanti al sottoscritto Agente Scelto di P.L.
, si presentava il sunnominato il quale, nella Testimone_1 Controparte_2 sua qualità di conducente del motociclo Aprilia Leonardo targato CK47228, in merito a quanto accaduto forniva spontaneamente la dichiarazione di cui al verbale sottofirmato depositato presso il Comando. Dall'esame dei rilievi fotoplanimetrici esperiti sul campo del sinistro, dell'entità e localizzazione dei danni subiti dall'unico veicolo coinvolto e delle dichiarazioni rese spontaneamente dal rispettivo conducente, la dinamica dell'evento si ricostruisce come segue”.
Proprio nella descrizione della dinamica del sinistro che segue viene inserita l'affermazione in ordine alla pulizia della strada e all'assenza di ghiaino.
pagina 6 di 12 Appare, dunque, evidente che la relazione non contenga, in ordine all'affermazione sulla pulizia della strada, un accertamento oggettivo svolto nell'immediatezza del sinistro, ma una valutazione successiva, necessariamente soggetta a margini di apprezzamento e, dunque, di errore, come tale non coperta dall'efficacia probatoria tipica dell'atto pubblico. Di conseguenza, per contestare l'efficacia probatoria della relazione di incidente, non occorre la proposizione di una querela di falso, ma è sufficiente una prova contraria.
Orbene, l'affermazione contenuta nella relazione di incidente in ordine all'assenza di ghiaino sulla strada è smentita dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi e . Particolarmente rilevante è la dichiarazione di Testimone_1 Persona_2 che, provenendo dal medesimo agente verbalizzante che ha redatto Testimone_1 la relazione di incidente stradale, è in grado di sottrarre a quest'ultima valore probatorio e di superarla.
10.2 Secondo il , l'appellante non avrebbe dimostrato il fatto Controparte_1
e il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, in quanto, non avendo assistito all'evento alcun testimone, non sarebbe stata provata la dinamica del sinistro.
Il Collegio ritiene tale eccezione infondata. L'appellante ha dato prova 1) della caduta con lo scooter, rinvenuto e fotografato dalla Polizia locale nella posizione assunta all'esito del sinistro;
2) della presenza del ghiaino sulla carreggiata, provato dalle testimonianze rese dai testi in giudizio;
3) del danno derivante dal sinistro, come emerge dalla CTU svoltasi nel giudizio di primo grado.
Tali elementi concorrono, ex art. 2729 c.c., a formare il convincimento circa la sussistenza del fatto e del nesso di causa tra cosa in custodia e il danno ex art. 2051 c.c.
11. Appurata l'avvenuta caduta dell'appellante a causa del ghiaino, occorre procedere all'accertamento delle responsabilità del e del danneggiato. CP_1
11.1 Come noto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. pone una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo al custode, sicché, se in capo al danneggiato vi è l'onere di dare prova del fatto storico e del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno subito, spetta al custode provare il caso pagina 7 di 12 fortuito, cioè il fatto imprevedibile, imprevenibile ed assolutamente eccezionale che abbia cagionato il danno, con la precisazione che il caso fortuito può consistere anche nel comportamento negligente del danneggiato purché idoneo a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del il quale non ha dato prova del caso fortuito che possa aver CP_1 provocato la presenza del ghiaino sulla strada. Inoltre, le allegazioni del convenuto in primo grado circa l'imprudenza del danneggiato non delineano la sussistenza di un comportamento colpevole del conducente il motociclo idoneo a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e in grado, quindi, di assurgere al rango di unico fattore causale dell'evento dannoso.
11.2 Deve, tuttavia, essere valorizzata anche la condotta del danneggiato.
Infatti, il primo comma dell'art. 2054 c.c., nel dettare una norma in tema di responsabilità del conducente di un veicolo, offre altresì una indicazione di condotta al conducente, che consiste nel dovere di fare tutto il possibile per evitare il danno.
Orbene, il sinistro si è verificato di giorno quando, come confermato dallo stesso danneggiato in sede di interrogatorio formale, le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno e vi era luce solare, sicché il danneggiato avrebbe potuto avvedersi della presenza del ghiaino sulla carreggiata e, conseguentemente, rallentare o attuare manovre per evitarlo. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo il teste “c'era sufficiente ghiaino da far cadere a terra Testimone_1 il motociclo a bordo strada, mi pare proprio che si trovasse anche all'interno della carreggiata”, affermazione che fa presumere che la maggior parte del ghiaino si trovasse ai margini della carreggiata, pur essendo presente anche all'interno della stessa, ma probabilmente in misura minore e dunque tale da permettere di evitarlo tenendo una corretta condotta di guida. Appare in tal senso significativo il fatto che, come risulta dalla relazione di incidente stradale della Polizia locale, all' sia stata contestata l'infrazione di cui all'art. 141 comma secondo Parte_1
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non essere stato in grado di conservare il controllo del veicolo condotto.
pagina 8 di 12 Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene verosimile che il danneggiato abbia posto in essere una condotta che, seppure non idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, abbia comunque inciso nella causazione dell'evento dannoso. In particolare, appare verosimile che l'appellante non abbia adottato, nell'approcciarsi alla strada, la ragionevole cautela necessaria, imposta peraltro anche dalla conformazione della strada in cui è avvenuto il sinistro (curva destrorsa del ramo di immissione in una rotatoria).
11.3 Pertanto, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, del sinistro occorso debbano ritenersi responsabili, in pari misura, sia il conducente del motociclo, sia il con conseguente diritto dell'appellante di essere risarcito per i danni CP_1 subiti a seguito del sinistro stradale nella misura del 50%.
12. Il dott. incaricato in primo grado dal Tribunale di redigere Persona_1 una CTU medico-legale, rispondendo al quesito formulato dal primo Giudice, ha concluso come segue:
“• Non precedenti morbosi ai fini del caso.
• Idoneo il nesso di causalità materiale tra la lesività riscontrata e le dichiarate circostanze dell'incidente stradale.
• Danno Biologico Temporaneo 90 giorni di cui, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
e 30 giorni al 25%.
• Non inabilità lavorativa.
• Danno Biologico Permanente 5% (cinque percento) (senza particolari risvolti dinamico relazionali),
• Non residua danno alla capacità lavorativa del soggetto.
• livello di sofferenza medio-lieve nel periodo di malattia e lieve nei postumi permanenti.
• Congrue e compatibili le spese di Consulenza Medico Legale sostenute per un totale di €. 500,00 (cinquecento/00) e la spesa da sostenere per la consulenza medico legale di parte in sede di CTU quando conformi ai tariffari SISMLA.”
La quantificazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio è congruamente motivata e immune da vizi logici.
pagina 9 di 12 12.1 Quanto alla liquidazione del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea, trovano applicazione i parametri previsti dall'art. 139
C.d.A., come aggiornati dal d.m. 16.7.2024.
Ad avviso del Collegio, infatti, l'assunto dell'appellante secondo il quale dovrebbero essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, non è condivisibile.
Si tratta, nella fattispecie, di danno derivante dalla circolazione stradale in cui il danneggiato era impegnato e la cui causa è da ricondursi proprio a un sinistro conseguente alla circolazione stradale, sicché si rientra nell'ipotesi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (art. 139 d.lgs. n. 209/2005).
Considerato che all'epoca del sinistro l'appellante aveva 36 anni, il danno da invalidità permanente, nella misura del 5%, è stimabile in euro 6.181,13 e il danno da invalidità temporanea è stimabile in euro 2.485,80, in valori attuali
(totale euro 8.666,93).
Deve essere risarcito, inoltre, il danno di natura patrimoniale relativo alle spese di consulenza medico legale pari a euro 500,00, misura ritenuta congrua anche dal
CTU.
Nessun aumento può essere riconosciuto all'appellante a titolo di danno morale, atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è già stata considerata, ed esclusa, dal CTU nella sua valutazione e che l'appellante non ha provato, e prima ancora allegato, di avere subito una vera sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Il Comune appellato deve essere, quindi, condannato a corrispondere a
[...]
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, l'importo di euro Parte_1
4.583,46 (euro 8.666,93 + 500,00, con riduzione del 50% per la ritenuta responsabilità del danneggiato).
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulla somma capitale, da calcolare sulla somma annualmente devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e rivalutata fino al saldo.
12.2 Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura pagina 10 di 12 liquidata dal Tribunale (euro 1.000,00 oltre accessori), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dall' Parte_1
12.3 Del pari devono essere riconosciute all'appellante le spese sostenute per il compenso del CTP, dott.ssa in quanto tali spese riguardano Persona_3
l'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa, la cui nomina è facoltà espressamente attribuita alla parte dall'art. 201 c.p.c., sicché rientrano tra quelle di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso (Cass.
3380/2015).
13. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere a una nuova statuizione sulle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza del nei confronti di e sono Controparte_1 Parte_1 liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado), con distrazione in favore degli avv.ti Alessandro Trafieri e Letizia De
Franco dichiaratisi anticipatari.
Sul punto occorre rilevare che l'appellante ha nominato due avvocati di fiducia e, stante la portata generale dell'art. 91 d.p.r. n. 115 del 2002, che stabilisce che l'ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un solo difensore, sia in sede penale, sia in sede civile (Cass. n. 1736/2020), il conferimento dell'incarico anche a un secondo avvocato comporta la revoca del beneficio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna il a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di euro 4.583,46, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- pone a carico del le spese della CTU disposta nel giudizio Controparte_1 di primo grado e condanna il predetto a corrispondere all'appellante CP_1
pagina 11 di 12 le spese sostenute per il consulente di parte, liquidate in euro 976,00 (IVA inclusa) con interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al quale l'appellante era stato ammesso con delibera dell'Ordine degli avvocati di Venezia del 26 giugno 2023;
- condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite, liquidate quanto al primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti
Alessandro Trafieri e Letizia De Franco dichiaratisi anticipatari.
Venezia, camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Trafieri dall'avv. Letizia De Franco ed elettivamente domiciliato in Treviso, via Pozzobon n. 5, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca e dall'avv. Francesco
M. Danesi de Luca ed elettivamente domiciliato a Treviso, via Pozzobon 5, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 26 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 12 In totale riforma dell'impugnata sentenza 108/2023 Tribunale di Treviso, nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del ai sensi Controparte_1 degli artt. 2051 – 2043 c.c. per il verificarsi del sinistro occorso il 10.4.2017 a
condannarsi il convenuto Ente, in persona del sindaco pro Parte_1 tempre, a risarcire all'attore tutti i danni sofferti nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Sempre nel merito: accogliere la querela di falso proposta dall'attore e per
l'effetto accertare e dichiarare la falsità della Relazione di Incidente stradale in data 10.4.2017 protocollo 10/2017/I/R (doc. 1 allegato alla Controparte_1 citazione di primo grado), nella parte espositiva a pagina 2/2 secondo capoverso ove viene dichiarato che “sul campo del sinistro la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti ghiaino
o altro materiale sdrucciolevole”.
Spese, e compensi di primo e secondo grado integralmente rifusi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.
In ipotesi di riforma della sentenza si chiede che venga ordinata la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della stessa.
Per Controparte_1
▪ in via principale, previa declaratoria che il documento impugnato di falso dall'appellante non è rilevante per la decisione del presente giudizio, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, della quale si chiede quindi l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
▪ in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse rilevante per la decisione del giudizio il documento impugnato di falso dall'appellante, adottando i conseguenziali provvedimenti del caso, rigettare comunque integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, della quale si chiede quindi
l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che: Controparte_1
- il 10 aprile 2017, alle ore 17.15, era alla guida dello scooter Aprilia Leonardo in via Cà Morelli nel Comune di (direzione da Biancade verso la SR 89) CP_1
e, percorrendo la curva destrorsa del ramo di immissione nella rotatoria, scivolava a terra;
- a causa della caduta gli veniva diagnosticata la frattura del metatarso e della caviglia destra, che rendeva necessarie visite e terapie e che, secondo la perizia medico-legale prodotta in giudizio, causava un danno permanente del
6%;
- il sinistro era da imputarsi al ghiaino presente sulla carreggiata.
1.1 Chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento dei danni subiti CP_1 ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. quantificati, in sede di comparsa conclusionale di primo grado, in euro 13.926,00 oltre rivalutazione e interessi.
2. Si costituiva in giudizio il producendo la relazione di Controparte_1 incidente stradale della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dell'evento lesivo, nella quale si precisava che, nel luogo del sinistro, “la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti, ghiaino o altro materiale sdrucciolevole” e a cui erano allegate le fotografie dello stato dei luoghi, con il motoveicolo ancora a terra dopo l'incidente, che secondo il convenuto dimostravano l'assenza del ghiaino sul posto.
3. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e una CTU medico-legale, affidata al dott. Persona_1
4. Con sentenza n. 108/2023, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea. Il Tribunale riteneva che l'attore non avesse adeguatamente provato né la dinamica del sinistro, né il nesso di causa tra il sinistro e la ghiaia asseritamente presente sulla carreggiata e che la relazione di incidente redatta dalla Polizia locale fosse un atto pubblico dotato di fede privilegiata ex art. 2700
c.c. anche con riferimento all'affermazione in ordine alla pulizia della strada, la quale doveva considerarsi non un giudizio meramente valutativo ma un oggettivo accertamento della condizione dei luoghi, peraltro svoltosi solo pochi minuti dopo pagina 3 di 12 il sinistro. Pertanto, l'efficacia di prova legale del documento rispetto alla circostanza dell'assenza di ghiaino sul luogo del sinistro avrebbe potuto essere superata solo dall'accoglimento di una eventuale querela di falso, mai proposta dall'attore in primo grado. Al contrario, non erano in grado di inficiare tale efficacia probatoria le dichiarazioni rese in giudizio dal teste (uno Testimone_1 degli agenti verbalizzanti) e da , che avevano confermato la Persona_2 presenza del ghiaino sul luogo del sinistro.
5. Contro tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di due motivi d'appello di seguito illustrati e proponendo, in via subordinata, querela di falso avverso la relazione di incidente della Polizia locale del Comune di CP_1
6. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, previa declaratoria della irrilevanza ai fini della decisione del documento oggetto di querela di falso.
7. All'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
8. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
8.1 Con il primo, censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che la parte del verbale della Polizia locale in cui si attesta che la pavimentazione, nel luogo del sinistro, si presentava pulita e priva di ghiaino fosse da ritenersi un “fatto che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza” ai sensi dell'art. 2700 c.c. e, dunque, munito della fede privilegiata dell'atto pubblico, non superabile dalle dichiarazioni dei testi rese nel giudizio di primo grado. Secondo l'appellante l'assenza di ghiaino sarebbe, invece, una circostanza negativa e la pulizia della pavimentazione una circostanza oggetto di percezione sensoriale, entrambe soggette ad un ampio margine di apprezzamento da parte dei verbalizzanti e, come tali, contestabili anche senza necessità di querela di falso. La prova della presenza del ghiaino sulla carreggiata sarebbe stata data dall'attore in primo pagina 4 di 12 grado tramite le testimonianze rese da uno degli agenti Testimone_1 verbalizzanti, e da , che avevano confermato la circostanza. Persona_2
In via subordinata, l'appellante propone querela di falso avverso la relazione di incidente 10.4.2017 del Comune di ove si dichiara che “sul campo del CP_1 sinistro la pavimentazione si presentava pulita ovvero non veniva rilevata la presenza sul manto stradale di detriti o ghiaino o altro materiale sdrucciolevole”, adducendo, quali prove della falsità, le fotografie dello stato dei luoghi a seguito dell'incidente e le deposizioni dei predetti testimoni;
chiede, inoltre, di ammettersi la prova testimoniale da parte dei medesimi testi.
Nel merito, l' ribadisce di aver dato prova, in primo grado, del nesso Parte_1 di causa tra la cosa in custodia e il danno. Al contrario, il di non CP_1 CP_1 avrebbe neppure allegato la sussistenza di un comportamento del motociclista idoneo ad elidere tale nesso di causa.
8.2 Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna la condanna alle spese di lite e di CTU di primo grado, la cui statuizione dovrebbe essere modificata all'esito della riforma della sentenza impugnata.
9. Il , nel costituirsi, deduce che: Controparte_1
- il primo motivo d'appello sarebbe infondato, in quanto il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto l'efficacia di atto pubblico del verbale della Polizia locale nella parte relativa all'accertamento della condizione di pulizia della strada e dell'assenza di ghiaino, in quanto si tratterebbe di circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti;
- quanto alla querela di falso, la relazione di incidente della polizia intervenuta sul luogo del sinistro non sarebbe rilevante per la decisione della causa, in quanto l'attore in primo grado non ha dato prova della dinamica dell'evento, cioè del nesso causale tra cosa in custodia e danno, non essendo in tal senso sufficiente la prova dell'esistenza del danno e del verificarsi dell'evento;
- la querela di falso sarebbe comunque infondata perché le testimonianze invocate dall'appellante non potrebbero considerarsi attendibili, in quanto contraddittorie ed espresse in termini dubitativi.
pagina 5 di 12 10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento nei termini che di seguito si specificheranno.
10.1 Il Tribunale ha ritenuto che l'affermazione, contenuta nella relazione di incidente della Polizia Locale del Comune di secondo cui la CP_1 pavimentazione stradale sul campo del sinistro era pulita, sia munita della fede privilegiata dell'atto pubblico. Tale convincimento è motivato, dal primo Giudice, sul presupposto che quella parte del verbale consista in un accertamento oggettivo della condizione dei luoghi che gli agenti “hanno potuto apprezzare pochi minuti dopo il sinistro, all'atto del loro intervento”.
Il Collegio non condivide tale conclusione atteso che per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. n. 25676/2009; Tribunale Roma n.
9652/2020).
Peraltro, nella fattispecie, tale valutazione non è stata svolta al momento dell'intervento della Polizia sul luogo del sinistro subito dopo l'accaduto, ma successivamente. La relazione di incidente stradale, infatti, riporta valutazioni svolte anche a diversi giorni di distanza dal sinistro (10 aprile 2017). In particolare, si legge nella relazione che “Il giorno 24/04/2017, alle ore 13:55, presso gli uffici di questo Comando, avanti al sottoscritto Agente Scelto di P.L.
, si presentava il sunnominato il quale, nella Testimone_1 Controparte_2 sua qualità di conducente del motociclo Aprilia Leonardo targato CK47228, in merito a quanto accaduto forniva spontaneamente la dichiarazione di cui al verbale sottofirmato depositato presso il Comando. Dall'esame dei rilievi fotoplanimetrici esperiti sul campo del sinistro, dell'entità e localizzazione dei danni subiti dall'unico veicolo coinvolto e delle dichiarazioni rese spontaneamente dal rispettivo conducente, la dinamica dell'evento si ricostruisce come segue”.
Proprio nella descrizione della dinamica del sinistro che segue viene inserita l'affermazione in ordine alla pulizia della strada e all'assenza di ghiaino.
pagina 6 di 12 Appare, dunque, evidente che la relazione non contenga, in ordine all'affermazione sulla pulizia della strada, un accertamento oggettivo svolto nell'immediatezza del sinistro, ma una valutazione successiva, necessariamente soggetta a margini di apprezzamento e, dunque, di errore, come tale non coperta dall'efficacia probatoria tipica dell'atto pubblico. Di conseguenza, per contestare l'efficacia probatoria della relazione di incidente, non occorre la proposizione di una querela di falso, ma è sufficiente una prova contraria.
Orbene, l'affermazione contenuta nella relazione di incidente in ordine all'assenza di ghiaino sulla strada è smentita dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi e . Particolarmente rilevante è la dichiarazione di Testimone_1 Persona_2 che, provenendo dal medesimo agente verbalizzante che ha redatto Testimone_1 la relazione di incidente stradale, è in grado di sottrarre a quest'ultima valore probatorio e di superarla.
10.2 Secondo il , l'appellante non avrebbe dimostrato il fatto Controparte_1
e il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, in quanto, non avendo assistito all'evento alcun testimone, non sarebbe stata provata la dinamica del sinistro.
Il Collegio ritiene tale eccezione infondata. L'appellante ha dato prova 1) della caduta con lo scooter, rinvenuto e fotografato dalla Polizia locale nella posizione assunta all'esito del sinistro;
2) della presenza del ghiaino sulla carreggiata, provato dalle testimonianze rese dai testi in giudizio;
3) del danno derivante dal sinistro, come emerge dalla CTU svoltasi nel giudizio di primo grado.
Tali elementi concorrono, ex art. 2729 c.c., a formare il convincimento circa la sussistenza del fatto e del nesso di causa tra cosa in custodia e il danno ex art. 2051 c.c.
11. Appurata l'avvenuta caduta dell'appellante a causa del ghiaino, occorre procedere all'accertamento delle responsabilità del e del danneggiato. CP_1
11.1 Come noto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. pone una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo al custode, sicché, se in capo al danneggiato vi è l'onere di dare prova del fatto storico e del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno subito, spetta al custode provare il caso pagina 7 di 12 fortuito, cioè il fatto imprevedibile, imprevenibile ed assolutamente eccezionale che abbia cagionato il danno, con la precisazione che il caso fortuito può consistere anche nel comportamento negligente del danneggiato purché idoneo a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del il quale non ha dato prova del caso fortuito che possa aver CP_1 provocato la presenza del ghiaino sulla strada. Inoltre, le allegazioni del convenuto in primo grado circa l'imprudenza del danneggiato non delineano la sussistenza di un comportamento colpevole del conducente il motociclo idoneo a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e in grado, quindi, di assurgere al rango di unico fattore causale dell'evento dannoso.
11.2 Deve, tuttavia, essere valorizzata anche la condotta del danneggiato.
Infatti, il primo comma dell'art. 2054 c.c., nel dettare una norma in tema di responsabilità del conducente di un veicolo, offre altresì una indicazione di condotta al conducente, che consiste nel dovere di fare tutto il possibile per evitare il danno.
Orbene, il sinistro si è verificato di giorno quando, come confermato dallo stesso danneggiato in sede di interrogatorio formale, le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno e vi era luce solare, sicché il danneggiato avrebbe potuto avvedersi della presenza del ghiaino sulla carreggiata e, conseguentemente, rallentare o attuare manovre per evitarlo. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo il teste “c'era sufficiente ghiaino da far cadere a terra Testimone_1 il motociclo a bordo strada, mi pare proprio che si trovasse anche all'interno della carreggiata”, affermazione che fa presumere che la maggior parte del ghiaino si trovasse ai margini della carreggiata, pur essendo presente anche all'interno della stessa, ma probabilmente in misura minore e dunque tale da permettere di evitarlo tenendo una corretta condotta di guida. Appare in tal senso significativo il fatto che, come risulta dalla relazione di incidente stradale della Polizia locale, all' sia stata contestata l'infrazione di cui all'art. 141 comma secondo Parte_1
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non essere stato in grado di conservare il controllo del veicolo condotto.
pagina 8 di 12 Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene verosimile che il danneggiato abbia posto in essere una condotta che, seppure non idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, abbia comunque inciso nella causazione dell'evento dannoso. In particolare, appare verosimile che l'appellante non abbia adottato, nell'approcciarsi alla strada, la ragionevole cautela necessaria, imposta peraltro anche dalla conformazione della strada in cui è avvenuto il sinistro (curva destrorsa del ramo di immissione in una rotatoria).
11.3 Pertanto, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, del sinistro occorso debbano ritenersi responsabili, in pari misura, sia il conducente del motociclo, sia il con conseguente diritto dell'appellante di essere risarcito per i danni CP_1 subiti a seguito del sinistro stradale nella misura del 50%.
12. Il dott. incaricato in primo grado dal Tribunale di redigere Persona_1 una CTU medico-legale, rispondendo al quesito formulato dal primo Giudice, ha concluso come segue:
“• Non precedenti morbosi ai fini del caso.
• Idoneo il nesso di causalità materiale tra la lesività riscontrata e le dichiarate circostanze dell'incidente stradale.
• Danno Biologico Temporaneo 90 giorni di cui, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
e 30 giorni al 25%.
• Non inabilità lavorativa.
• Danno Biologico Permanente 5% (cinque percento) (senza particolari risvolti dinamico relazionali),
• Non residua danno alla capacità lavorativa del soggetto.
• livello di sofferenza medio-lieve nel periodo di malattia e lieve nei postumi permanenti.
• Congrue e compatibili le spese di Consulenza Medico Legale sostenute per un totale di €. 500,00 (cinquecento/00) e la spesa da sostenere per la consulenza medico legale di parte in sede di CTU quando conformi ai tariffari SISMLA.”
La quantificazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio è congruamente motivata e immune da vizi logici.
pagina 9 di 12 12.1 Quanto alla liquidazione del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea, trovano applicazione i parametri previsti dall'art. 139
C.d.A., come aggiornati dal d.m. 16.7.2024.
Ad avviso del Collegio, infatti, l'assunto dell'appellante secondo il quale dovrebbero essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, non è condivisibile.
Si tratta, nella fattispecie, di danno derivante dalla circolazione stradale in cui il danneggiato era impegnato e la cui causa è da ricondursi proprio a un sinistro conseguente alla circolazione stradale, sicché si rientra nell'ipotesi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti (art. 139 d.lgs. n. 209/2005).
Considerato che all'epoca del sinistro l'appellante aveva 36 anni, il danno da invalidità permanente, nella misura del 5%, è stimabile in euro 6.181,13 e il danno da invalidità temporanea è stimabile in euro 2.485,80, in valori attuali
(totale euro 8.666,93).
Deve essere risarcito, inoltre, il danno di natura patrimoniale relativo alle spese di consulenza medico legale pari a euro 500,00, misura ritenuta congrua anche dal
CTU.
Nessun aumento può essere riconosciuto all'appellante a titolo di danno morale, atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è già stata considerata, ed esclusa, dal CTU nella sua valutazione e che l'appellante non ha provato, e prima ancora allegato, di avere subito una vera sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Il Comune appellato deve essere, quindi, condannato a corrispondere a
[...]
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, l'importo di euro Parte_1
4.583,46 (euro 8.666,93 + 500,00, con riduzione del 50% per la ritenuta responsabilità del danneggiato).
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulla somma capitale, da calcolare sulla somma annualmente devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e rivalutata fino al saldo.
12.2 Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura pagina 10 di 12 liquidata dal Tribunale (euro 1.000,00 oltre accessori), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dall' Parte_1
12.3 Del pari devono essere riconosciute all'appellante le spese sostenute per il compenso del CTP, dott.ssa in quanto tali spese riguardano Persona_3
l'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa, la cui nomina è facoltà espressamente attribuita alla parte dall'art. 201 c.p.c., sicché rientrano tra quelle di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso (Cass.
3380/2015).
13. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere a una nuova statuizione sulle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza del nei confronti di e sono Controparte_1 Parte_1 liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado), con distrazione in favore degli avv.ti Alessandro Trafieri e Letizia De
Franco dichiaratisi anticipatari.
Sul punto occorre rilevare che l'appellante ha nominato due avvocati di fiducia e, stante la portata generale dell'art. 91 d.p.r. n. 115 del 2002, che stabilisce che l'ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un solo difensore, sia in sede penale, sia in sede civile (Cass. n. 1736/2020), il conferimento dell'incarico anche a un secondo avvocato comporta la revoca del beneficio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna il a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di euro 4.583,46, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- pone a carico del le spese della CTU disposta nel giudizio Controparte_1 di primo grado e condanna il predetto a corrispondere all'appellante CP_1
pagina 11 di 12 le spese sostenute per il consulente di parte, liquidate in euro 976,00 (IVA inclusa) con interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al quale l'appellante era stato ammesso con delibera dell'Ordine degli avvocati di Venezia del 26 giugno 2023;
- condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite, liquidate quanto al primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti
Alessandro Trafieri e Letizia De Franco dichiaratisi anticipatari.
Venezia, camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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