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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1555/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc,
tra
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
24.06.1965, residente in [...]in C. da San Nicolò Le Canne, 2 trav., n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Morichelli ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG), P.zza P. Fontana n. 3, presso il difensore;
- RICORRENTE -
e
(CF ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Foligno (PG), Via Caboto n°7, (CF ), Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_3
(CF ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Caboto n°7, (CF ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
07/06/1996 e residente in [...],
pagina 1 di 4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Via G.
Mazzini n°106, presso il difensore;
- RESISTENTI–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Con note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) I sigg.ri , e , a decorrere dal Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 mese di Novembre 2024, aderiscono alla domanda di revoca del versamento dell'assegno di mantenimento in loro favore posto a carico di in forza della sentenza n. 989 Parte_1 del 4.10.2007 emessa dalla Corte di Appello di Catania. Pertanto, a decorrere da Novembre 2024 verrà revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del sig. nei Parte_1 confronti dei predetti.
2) Il Sig. continuerà a versare il contributo di mantenimento dell'importo di € Parte_1
300,00 mensili rivalutabili ISTAT in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora Controparte_3 finanziariamente ed economicamente autosufficiente. Tale contributo di mantenimento verrà corrisposto dal in via diretta al figlio entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 CP_3 decorrere dal 05 Luglio 2025 e sino al 05 Giugno 2027 (2 anni).
3) Le spese straordinarie necessarie al figlio rimarranno a carico dei genitori al 50% ciascuno. CP_3
4) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra tutte le parti.
5) I procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 LP”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Spoleto chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Catania con sentenza n. 989 del 4.10.2007.
In particolare, il Ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con;
Controparte_1
- dalla loro unione sono nati tre figli: e , all'epoca del divorzio minorenni;
CP_2 CP_3 CP_4
pagina 2 di 4 - con sentenza del 18.11.2005 il Tribunale di Catania pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- avverso tale sentenza veniva proposto appello affinché venisse emendato l'errore di trascrizione delle condizioni concordate confuse, invece, con quelle inizialmente proposte dal solo e poi Parte_1 superate con ricorso congiunto di entrambe le parti;
-con sentenza n. 989 del 4.10.2007 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di divorzio;
- tra le condizioni veniva stabilito l'obbligo del di versare un contributo al mantenimento Parte_1 della prole di euro 849,00 mensili e un assegno divorzile per la moglie di euro 283,00 mensili;
- attualmente i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti come pure autosufficiente è divenuta la coniuge che, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe infatti anche dichiarato di non voler più ricevere l'assegno divorzile dal . Parte_1
Per tali ragioni ha concluso chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, di disporre la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre alla revoca dell'assegno divorzile nella misura stabilita dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 989 del 4.10.2007.
Con comparsa di costituzione congiunta depositata in data 25.01.2025, si sono costituiti i resistenti che hanno dichiarato di aderire alla domanda di revoca dei contributi a carico del limitatamente Parte_1 alla signora , e . Al contrario, invece, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 hanno insistito per la conferma del mantenimento del figlio , come previste dalla sentenza di CP_3 divorzio, in quanto figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
L'udienza di comparizione delle parti veniva fissata dal Giudice delegato all'istruttoria al 26.02.2025, differita d'ufficio dal Presidente al 30.04.2025. Su richiesta congiunta delle Parti la causa veniva nuovamente rinviata al 18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per poterlo formalizzare. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del
16.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti. pagina 3 di 4 In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono conformi agli interessi delle parti.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza della Corte di Appello di Catania n. 989 del 4.10.2007, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1555/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc,
tra
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
24.06.1965, residente in [...]in C. da San Nicolò Le Canne, 2 trav., n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Morichelli ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG), P.zza P. Fontana n. 3, presso il difensore;
- RICORRENTE -
e
(CF ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Foligno (PG), Via Caboto n°7, (CF ), Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_3
(CF ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Caboto n°7, (CF ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
07/06/1996 e residente in [...],
pagina 1 di 4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Via G.
Mazzini n°106, presso il difensore;
- RESISTENTI–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Con note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) I sigg.ri , e , a decorrere dal Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 mese di Novembre 2024, aderiscono alla domanda di revoca del versamento dell'assegno di mantenimento in loro favore posto a carico di in forza della sentenza n. 989 Parte_1 del 4.10.2007 emessa dalla Corte di Appello di Catania. Pertanto, a decorrere da Novembre 2024 verrà revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del sig. nei Parte_1 confronti dei predetti.
2) Il Sig. continuerà a versare il contributo di mantenimento dell'importo di € Parte_1
300,00 mensili rivalutabili ISTAT in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora Controparte_3 finanziariamente ed economicamente autosufficiente. Tale contributo di mantenimento verrà corrisposto dal in via diretta al figlio entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 CP_3 decorrere dal 05 Luglio 2025 e sino al 05 Giugno 2027 (2 anni).
3) Le spese straordinarie necessarie al figlio rimarranno a carico dei genitori al 50% ciascuno. CP_3
4) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra tutte le parti.
5) I procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 LP”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Spoleto chiedendo la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Catania con sentenza n. 989 del 4.10.2007.
In particolare, il Ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con;
Controparte_1
- dalla loro unione sono nati tre figli: e , all'epoca del divorzio minorenni;
CP_2 CP_3 CP_4
pagina 2 di 4 - con sentenza del 18.11.2005 il Tribunale di Catania pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- avverso tale sentenza veniva proposto appello affinché venisse emendato l'errore di trascrizione delle condizioni concordate confuse, invece, con quelle inizialmente proposte dal solo e poi Parte_1 superate con ricorso congiunto di entrambe le parti;
-con sentenza n. 989 del 4.10.2007 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di divorzio;
- tra le condizioni veniva stabilito l'obbligo del di versare un contributo al mantenimento Parte_1 della prole di euro 849,00 mensili e un assegno divorzile per la moglie di euro 283,00 mensili;
- attualmente i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti come pure autosufficiente è divenuta la coniuge che, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe infatti anche dichiarato di non voler più ricevere l'assegno divorzile dal . Parte_1
Per tali ragioni ha concluso chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, di disporre la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre alla revoca dell'assegno divorzile nella misura stabilita dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 989 del 4.10.2007.
Con comparsa di costituzione congiunta depositata in data 25.01.2025, si sono costituiti i resistenti che hanno dichiarato di aderire alla domanda di revoca dei contributi a carico del limitatamente Parte_1 alla signora , e . Al contrario, invece, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 hanno insistito per la conferma del mantenimento del figlio , come previste dalla sentenza di CP_3 divorzio, in quanto figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
L'udienza di comparizione delle parti veniva fissata dal Giudice delegato all'istruttoria al 26.02.2025, differita d'ufficio dal Presidente al 30.04.2025. Su richiesta congiunta delle Parti la causa veniva nuovamente rinviata al 18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per poterlo formalizzare. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del
16.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti. pagina 3 di 4 In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono conformi agli interessi delle parti.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali, le stesse debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza della Corte di Appello di Catania n. 989 del 4.10.2007, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 24.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4