Art. 1. Articolo unico
Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni.
Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni.