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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
_________________
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
1) dott. Mauro Mirenna Presidente
2) dott.ssa Maria Militello Giudice
3) dott. Francesco Catanese Giudice rel.
letti gli atti e le note di trattazione scritta depositati nel procedimento iscritto al n. 3264/24 R.V.G. pendente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Rosario SCARCELLA Parte_4
RICORRENTI
CONTRO avv. Carmela CASUCCI, c.f. , nella qualità di C.F._1
amministratore giudiziario del , sito in Furci Siculo, Via C. Controparte_1
Battisti, n. 184, elettivamente domiciliata in Messina, Via Risorgimento, n. 69, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stessa RESISTENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Furci Siculo (ME), Via C. Battisti, n. 182, c.f. , rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. Carmelo CRISAFULLI e dall'avv. Rossana CAPONETTO
INTERVENUTA ha emesso il seguente
DECRETO
Il giudizio ha ad oggetto la domanda avanzata da Parte_1
e finalizzata alla Parte_2 Parte_3 Parte_4
revoca dell'amministratore giudiziale del sito in Furci Siculo, Controparte_1
alla via C. Battisti, n. 184, avv. Carmela CASUCCI, nominato dal Tribunale di
1 Messina con decreto del 10.02.2014, fondata su asserite inadempienze dell'amministratore ai suoi obblighi professionali quali, ad esempio, l'aver omesso di far eseguire i lavori indicati dal C.T.U., ing. e l'aver omesso di Per_1
predisporre il capitolato delle opere.
La resistente, avv. Carmela CASUCCI, costituitasi in giudizio, ha contestato gli addebiti mossi dai ricorrenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1129, comma 11, c.c. nella formulazione vigente prevede che “La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria;
in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.
Il successivo comma 12 prevede che “Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
2 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo”.
In ossequio ai principi che regolano l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale consolidatisi a partire dalla nota pronuncia della Corte di
Cassazione a sezioni unite n. 13533 del 30.10.2001 osserva il Collegio che, dedotto dai ricorrenti l'inadempimento dell'amministratore ai suoi doveri professionali, è onere di quest'ultimo dimostrare di avere adempiuto con diligenza e professionalità alle incombenze che caratterizzano l'attività di amministratore di condominio: attività che, come noto, può essere sussunta nel paradigma del contratto di mandato.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale opportuno seguire l'esposizione cronologica indicata dalla resistente nella sua comparsa di risposta.
La resistente ha affermato, con riguardo all'attività posta in essere in favore del che “Il primo passo è stato far redigere ed approvare le tabelle CP_1
millesimali, che non erano mai state elaborate;
infine, seppur con molta difficoltà con delibera del 19.05.-2016 si è giunti alla approvazione con il voto favorevole di tre dei condomini ad eccezione del .”. Parte_1
Successivamente, per effettuare i pagamenti per la redazione delle tabelle millesimali e costituire il "Fondo Lavori" era stato aperto un conto corrente intestato al presso la , oggi;
CP_1 CP_3 Controparte_4
si era provveduto ad individuare la ditta esecutrice dei lavori, la Controparte_5
e, come direttore lavori, il ET , a stipulare il contratto di appalto, Controparte_6
3 e a richiedere con raccomandata del 04.06.2018 le somme dovute da ciascun condomino.
Sino a questo momento non ravvisa il Collegio alcuna inadempienza dell'amministratore ai suoi doveri professionali, essendosi questa attivata diligentemente per ottemperare al mandato ricevuto.
Sorta contestazione sull'estensione dei poteri dell'amministratore, a seguito di istanza depositata da quest'ultimo in data 09.10.2020 il Tribunale emetteva un provvedimento chiarificatore in data 29.10.2020; con diffida del 25.11.2020
l'amministratore sollecitava ciascuno dei condomini a versare la “quota lavori” di loro spettanza.
Purtroppo, neppure il chiarimento offerto dal Tribunale sortiva alcun effetto in quanto i condomini e , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rimanevano inadempienti.
[...]
Nel frattempo, la ditta e il ET non Controparte_5 CP_6
essendo stato costituito un fondo spese, comunicavano di non essere più disposti a proseguire con le opere;
attuato il nuovo prezziario regionale, si procedeva ad aggiornare il computo metrico redatto dal ET Pt_5
Con una raccomandata del 18.09.2023 venivano comunicati ai condomini l'aggiornamento del computo, l'individuazione di una nuova ditta e di un nuovo direttore lavori nonché il piano di riparto con le quote di ciascun condomino, rateizzate in quattro scadenze al 30.09.2023, 20.10.2023, 20.11.2023, 20.12.2023.
Tuttavia, il sig. , la sig.ra , la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 Pt_4
rimanevano inadempienti. Parte_3
L'amministratore, nel tentativo di evitare la riscossione coattiva, con una raccomandata a.r. del 12.06.2024 poneva nuovamente in mora i tre condomini sopra indicati ma anche questa volta senza esito positivo.
A questo punto non rimaneva altra soluzione se non procedere esecutivamente.
Ritiene il Collegio che in questa seconda fase la resistente abbia omesso di adempiere con diligenza ai suoi doveri professionali.
Posta la premessa per cui la resistente aveva ormai acquisito certezza sull'ampiezza dei poteri attribuiti dal Tribunale – giusta ordinanza del 29.10.2020 con
4 il quale il Collegio aveva chiarito che il potere di recupero coattivo dei contributi condominiali era immanente alla carica di amministratore – non si comprende la ragione – né la resistente l'ha illustrata – del perché l'amministratore abbia impiegato quasi tre anni per l'aggiornamento del computo metrico, l'individuazione di una nuova ditta e di un nuovo direttore lavori e la formazione del piano di riparto con le quote di ciascun condomino e non abbia, invece, immediatamente attivato – magari sulla scorta del precedente computo metrico e fatta salva la possibilità di futuri, eventuali, conguagli – i rituali strumenti di recupero coattivo degli oneri condominiali che aveva omesso di riscuotere nell'ottobre del 2020 proprio a causa della contestazione dei suoi poteri sollevata da alcuni condomini.
È irrilevante che i ricorrenti fossero, tutti o alcuni di essi, tra coloro che non avevano – o non hanno versato tutt'ora – i contributi condominiali richiesti in quanto era onere dell'amministratore giudiziale esigerne la corresponsione anche ricorrendo all'instaurazione di procedure monitorie, salvo che da tale adempimento l'amministratore fosse stato espressamente sollevato dall'assemblea condominiale: prova che non è stata fornita in giudizio.
Altro grave inadempimento si riscontra nella fase successiva a quella appena esaminata.
Ha affermato l'amministratore che, rispetto alle quattro scadenze del
30.09.2023, 20.10.2023, 20.11.2023, 20.12.2023, il sig. , la sig.ra Parte_1 Parte_2
la sig.ra e il sig. erano rimasti inadempienti.
[...] Pt_4 Parte_3
Eppure, l'amministratore anche in questo caso non ha attivato la procedura monitoria per il recupero del dovuto ma si è limitato, con una raccomandata inviata a distanza di 6 mesi dall'ultima delle sopra indicate scadenze, a mettere nuovamente in mora i condomini piuttosto che, appunto, agire immediatamente per il recupero coattivo di quanto dovuto.
Sussiste, dunque, un grave inadempimento ai doveri professionali della resistente la quale non ha in alcun modo spiegato le ragioni del perché, a partire dall'ottobre del 2020 – momento in cui era stato dipanato qualsiasi dubbio o perplessità sui poteri attribuiti dal Tribunale – abbia impiegato un così lungo lasso di tempo (sino all'agosto del 2023) per l'aggiornamento del computo metrico,
5 l'individuazione di una nuova ditta e di un nuovo direttore lavori e per la formazione del piano di riparto e non abbia, nel frattempo, intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria per costringere i condomini a corrispondere, almeno parzialmente, quanto necessario per dare corso all'esecuzione dei lavori.
A riprova di ciò si pone la considerazione che il decreto ingiuntivo risale all'ultimo trimestre dell'anno 2024, a distanza di quattro anni dal deposito del decreto con il quale il Tribunale aveva chiarito che rientrava tra i poteri dell'amministratore giudiziario agire coattivamente nei confronti dei condomini.
Certamente desta notevole perplessità la palese contestualità tra il deposito del ricorso introduttivo ed il decreto ingiuntivo rivolto ai ricorrenti dall'amministratore in carica il che fa apparire il ricorso contraddittorio rispetto all'obiettivo manifestato dai ricorrenti;
ciò in quanto la doglianza per cui l'amministratore avrebbe omesso di attivarsi per curare l'esecuzione dei lavori è incompatibile rispetto alla richiesta di revoca dell'amministratore formulata proprio dopo che questi si era, ancorché tardivamente, attivato per acquisire le risorse economiche per l'esecuzione delle opere.
Tuttavia, ciò che rileva in questo procedimento è esclusivamente l'oggettivo, inescusabile ed imputabile ritardo con il quale l'amministratore ha deciso di agire in via monitoria nei confronti dei condomini morosi.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistendo l'inadempimento ai doveri previsti dall'art. 1130, comma 1, nn. 3) e 4) c.c. – ovvero l'aver omesso di riscuotere i contributi condominiali e di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni – e ritenendolo il Tribunale grave soprattutto perché posto in essere da un amministratore giudiziario che era stato nominato proprio per porre rimedio ad una situazione di paralisi e di urgenza, il ricorso deve essere accolto, con conseguente revoca dell'avv.
Carmela CASUCCI dalla carica di amministratore del . Controparte_1
Tutte le altre doglianze sono assorbite.
La domanda subordinata di nomina di nuovo amministratore giudiziario affinché esegua urgentemente i lavori di manutenzione dello stabile, articolata da può essere accolta;
in sostituzione dell'amministratore revocato Controparte_2
va nominato l'avv. Andrea GALLETTA.
6 Dispone che l'amministratore provveda a dare corso all'incarico conferitogli sotto l'osservanza degli obblighi di legge e che lo stesso depositi, entro il termine di quindici giorni, certificato del casellario giudiziario e visura o attestazione della
Camera di Commercio in ordine alla mancanza d'iscrizione del proprio nominativo nell'elenco dei protesti nonché dichiarazione relativa all'insussistenza delle situazioni indicate all'art. 4 lettera M del bando per la formazione dell'Albo degli
Amministratori Giudiziari di Condominio con riferimento al condominio per il quale è stata effettuata la nomina.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza;
vanno poste a carico della resistente e liquidate, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, in favore dei ricorrenti in complessivi € 1.309,67 di cui € 141,67 per spese vive ed € 1.168,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e c.p. se dovute come per legge.
Le spese di lite tra e l'avv. Carmela CASUCCI vanno Controparte_2
integralmente compensate.
P.Q.M.
visti gli artt. 737 c.p.c. e 1129 c.c.
1. accoglie il ricorso proposto da Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell'avv. Carmela
[...] Parte_3 Parte_4
CASUCCI;
2. per l'effetto, revoca l'avv. Carmela CASUCCI dalla carica di amministratore del , sito in Furci Siculo, alla via C. Battisti, n. Controparte_1
184;
3. visto l'art. 1105 c.c., nomina in sostituzione dell'avv. Carmela
CASUCCI quale amministratore giudiziario del l'avv. Controparte_1
Andrea GALLETTA;
4. condanna l'avv. Carmela CASUCCI alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che liquida in complessivi € 1.309,67 di cui € 141,67 per spese Parte_4
7 vive ed € 1.168,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e c.p. se dovute come per legge;
5. compensa le spese di lite tra e l'avv. Carmela Controparte_2
CASUCCI.
Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite ed all'avv.
Andrea GALLETTA.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente
(dott. Mauro MIRENNA)
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