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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1167/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata a Indirizzo Telematico, presso lo studio C.F._1
dell'avvocato DI MAGGIO ELISA MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. . C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27/01/2023 ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio a Giarre con in data 5/03/1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 2, P. 1, 1994, unione dalla quale sono nate le figlie e e che è venuta meno nel tempo l'affectio coniugalis in Persona_1 Persona_2
ragione di incompatibilità caratteriali, chiedendo pertanto la pronuncia di separazione personale dal coniuge, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
ha omesso di costituirsi nonostante la rituale notifica del ricorso. Parte_2
All'udienza presidenziale del 2 maggio 2023 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato la volontà di separarsi e ha rappresentato che entrambe le figlie nate dal matrimonio sono maggiorenni.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
2 Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Stante la contumacia del convenuto, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1167/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1167/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata a Indirizzo Telematico, presso lo studio C.F._1
dell'avvocato DI MAGGIO ELISA MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. . C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27/01/2023 ha dedotto di avere contratto Parte_1
matrimonio a Giarre con in data 5/03/1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 2, P. 1, 1994, unione dalla quale sono nate le figlie e e che è venuta meno nel tempo l'affectio coniugalis in Persona_1 Persona_2
ragione di incompatibilità caratteriali, chiedendo pertanto la pronuncia di separazione personale dal coniuge, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
ha omesso di costituirsi nonostante la rituale notifica del ricorso. Parte_2
All'udienza presidenziale del 2 maggio 2023 è comparsa la sola ricorrente, che ha confermato la volontà di separarsi e ha rappresentato che entrambe le figlie nate dal matrimonio sono maggiorenni.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
2 Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Stante la contumacia del convenuto, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1167/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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