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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai IGnori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 25 settembre 2024
Da
con sede in Calderara di Reno (BO) via Bargellino 27 P.I. Parte_1
in persona del suo legale rapp.te ed A. Unico assistita e P.IVA_1 Parte_2
difesa, per delega unita telematicamente al presente atto, dall'avv. Gianantonio Massari di Bologna
(C.F. fax 051 26.16.66 pec e C.F._1 Email_1 dall'avv. Paolo Stern pec con studio in CodiceFiscale_2 Email_2
Trieste via Tor Bandena 1 presso il quale è elettivamente domiciliata, appellante
C o n t r o
(nata in [...] il [...]) residente a [...] Via Duca CP
D'Aosta, 14 (CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Querin (C.F. C.F._3
) di Pordenone per mandato in calce al presente atto e ivi domiciliato C.F._4
(comunicazioni: fax: 0434/28206; PEC: , Email_3
appellata
E C o n t r o (c.f. con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott.
[...]
di Roma in data 21/07/2015, repertorio 80974, rogito 21569 (che si deposita in copia con Per_1
il presente atto sub doc. n. 1), congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._5 C.F._6
per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano CP_3
che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono:
E ; Email_4
E
; Email_6 Email_7 Email_8
Appellato, terzo chiamato in primo grado
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Pordenone n. 179/23 del 3.04.24 e non notificata
In punto: inquadramento superiore
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma della sentenza n. 179/2023 pubblicata il 3 / 4 / 2024 resa inter partes in causa RG 475/2022 dal Tribunale di Pordenone sez. Lavoro, respingere le domande formulate da salvo CP
il riconoscimento della spettanza del livello 4 CCNL di settore (o in estremo subordine e salvo gravame, del livello 3) riparametrando in ogni caso al rapporto part-time intercorso le differenze stipendiali dovute, con declaratoria di prescrizione per le spettanze anteriori al quinquennio antecedente la richiesta. Con conseguente obbligo di regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale dei contributi già riconosciuta in primo grado. Con ogni conseguenza in tema di spese dei due gradi di giudizio. Si richiamano tutti gli atti ed i documenti di parte appellante già in atti del procedimento, con i fascicoli di tutte le parti costituite, e si deposita copia della sentenza impugnata, nonché la procura ad lites per parte appellata CP
A) NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali tutte di cui al presente procedimento, respingersi l'appello proposto per essere infondato in fatto e diritto, confermandosi l'impugnata sentenza con sola rideterminazione del quantum in euro
106.293,02. Spese rifuse;
B) NEL MERITO_IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 CPC:
Parte appellata chiede comunque l'accoglimento delle domande formulate in via gradata dalla IG.a con il ricorso introduttivo di primo grado, che si ritrascrivono: CP
-) NEL MERITO:
Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla IG.a
[...]
dal 01/10/2010 al 11/04/2022 e/o gli altri termini che risulteranno di giustizia, debbono CP
inquadrarsi, in principalità, nel primo livello del CCNL del Commercio o, in subordine e salva impugnazione nel secondo, o, in ulteriore subordine e salva impugnazione, nel terzo, o, in ultimo subordine e salva impugnazione, nel quarto, condannarsi ad attribuire il relativo Parte_1
livello e qualifica, con condanna della a corrispondere alla IG.a a titolo di Pt_1 CP
differenze retributive e TFR, in via principale la somma di Euro 106.293,02.- per il primo livello, o in subordine e salva impugnazione la somma di Euro 72.441,07.- per il secondo livello, o in subordine e salva impugnazione la somma di Euro 41.162,30.- per il terzo livello, o in subordine e salva impugnazione la somma di Euro 16.158,25.- per il quarto livello, e/o le altre maggiori o minori che risulteranno in corso di causa.
-) Condannarsi altresì all'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali Parte_1
come per legge.
-) Condannarsi la al pagamento sulle somme tutte di interessi e rivalutazione monetaria come Pt_1
per legge dalle singole scadenze al deposito del ricorso di primo grado e interessi moratori ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo.
-) Condannarsi la alla rifusione delle spese legali. Pt_1
Ai fini della dichiarazione di valore, la IG.a non ha formulato appello incidentale CP
né ha chiamato in causa terzi, non essendo quindi soggetta al versamento del contributo unificato.
-) IN VIA ISTRUTTORIA:
-) Senza che ciò importi ribaltamento dell'onere probatorio né ammissione alcuna di altrui diritti, si reiterano le seguenti istanze istruttorie:
-) ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze della narrativa di fatto riportate sub lettera a) all'interno del paragrafo “Fatto e Svolgimento Processuale” dal n°1 al n°7 e relativi sottopunti da considerarsi qui ritrascritte con premesso V.C..
Testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
-) Ordinarsi l'esibizione del LUL e dei cedolini paga della ricorrente, fin dal 2010;
-) Disporsi, in caso di contestazione dei conteggi, l'espletamento di CTU contabile al fine della verifica della correttezza dei conteggi e comunque in ordine al quantum dovuto. Per il terzo chiamato : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, per le ragioni di cui in premessa così giudicare:
Confermare la sentenza di prime cure n. 179/2023 del Tribunale di Pordenone.
In ogni caso condannare la società appellante all'adeguamento della posizione assicurativa previdenziale della lavoratrice alla misura retributiva in corso di accertamento giudiziario, mediante il pagamento, nei limiti prescrizionali di legge, della contribuzione previdenziale, per la parte in cui sia accertato l'omesso versamento, con le relative sanzioni civili, riservandosi espressamente di quantificare l'esatto ammontare dei contributi omessi, con connesse relative sanzioni civili.
Con vittoria di spese in favore dell' a carico della parte che risulterà soccombente in via CP_3
definitiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone accoglieva il ricorso di data 20.09.22 proposto da assunta come commessa V livello CCnl Commercio in data 1.10.10 dalla società CP
, la quale lamentava l'errato inquadramento e il diritto ad essere inquadrata per tutto il Pt_1 rapporto di lavoro durato fino all'11.04.22, come dipendente di 1 livello, ovvero 2, 3 o in estremo subordine 4°livello contratto collettivo applicato.
Il giudice di prime cure istruita la causa con prove testimoniali, accoglieva integralmente la domanda di inquadramento al 1 livello e condannava la società, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, al pagamento dell'importo di euro 111.654,777 per capitale a titolo di differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il giudice ai fini della prova del diritto all'inquadramento superiore valorizzava le deposizioni rese dalle due colleghe ( cfr. e , entrambe non più dipendenti della società, le quali Tes_1 Tes_2
avevano operato nello stesso negozio di Fiume Veneto della ricorrente nel periodo di interesse, ritenendo meno attendibili e rilevanti le deposizioni rese dai testimoni della società Parte_1
trattandosi di lavoratrici ancora dipendenti e comunque operanti in altri ambiti territoriali.
In ragione dell'istruttoria il giudicante riteneva assolto l'onere gravante sulla attrice e in particolare la prova della autonomia e responsabilità tipica del primo livello rivendicato in giudizio, avendo le colleghe confermato il ruolo coordinamento e la sottoposizione gerarchica delle altre addette rispetto alla inquadrata formalmente nel quinto livello, ma indicata da entrambe quale “ responsabile CP del negozio”.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società che contestava la decisione con una serie Pt_1
di censure inerenti al livello superiore riconosciuto e al quantum liquidato dal giudice.
Si costituiva ritualmente la che contrastava l'appello insistendo per la conferma della sentenza CP di primo grado rispetto all'inquadramento superiore, pur dando atto della necessità di rivedere il quantum azionato che era affetto da errori non avendo la considerato che pienamente l'orario CP
di lavoro effettivamente osservato- in alcuni periodi- a part-time.
Al fine di evitare un supplemento istruttorio con consulenza tecnica contabile, l'appellata dimetteva pertanto nuovi conteggi che, in ragione del diverso livello azionato in causa, indicavano gli importi dovuti dalla società anche in ragione dell'accoglimento o rigetto della eccezione prescrizionale riproposta dall'appellante in grado di appello.
3. La causa, a seguito di cambio del relatore, subiva un rinvio d'ufficio; indi all'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Trieste come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società appellante criticava la sentenza di primo grado nel punto in cui il giudice aveva aderito ai conteggi redatti dalla parte ricorrente con riconoscimento di un importo a titolo di differenze retributive che era commisurato ad una prestazione di lavoro articolata su un orario a full time di 40 ore settimanali.
La società appellante evidenziava che dai documenti dimessi risultava provato che la fosse CP
stata assunta con un part-time di 20 ore settimanali aumentato fino ad un massimo di 32 ore;
ciò nonostante la quantificazione del credito accolta dal giudice fosse stata parametrata su un orario settimanale di 40 ore. Rilevava che trattavasi di eccezione già sollevata in primo grado dalla società, con contestazione specifica .
Con il secondo motivo censurava la sentenza di primo grado nel punto in cui il giudice aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore della alla luce delle declaratorie contrattuali CP
applicabili e della realtà del negozio ove aveva operato la dipendente.
Eccepiva che le parti sociali nel primo livello avevano inserito personale qualificato come gestore ovvero gerente di negozio, filiale di supermercato o addirittura direttore di albergo. Nel caso di specie, come documentato in atti, il locale di vendita e di lavoro copriva non più di 50 mq e in turno operavano mediamente una commessa soltanto o al più due durante i turni di sabato e domenica.
In particolare assumeva che il livello prevedesse la responsabilità di una serie di unità produttive del tutto assente nel caso di specie.
Con terza censura criticava la decisione di primo grado nel punto in cui il primo giudice aveva definito come attendibili due deposizioni soltanto, trascurando e dichiarando come non attendibili le deposizioni dei testimoni introdotti dalla società senza motivare alcunchè non potendo essere ritenuto sufficiente ai fini della inattendibilità soltanto l'aspetto della permanenza del rapporto di lavoro con la società.
D'altra parte anche la Molnar- ritenuta dal tribunale pienamente attendibile- aveva promosso a propria volta controversia nei confronti della società.
Contestava quindi il primo livello riconosciuto dal giudice, ma anche gli ulteriori livelli superiori richiesti in giudizio, osservando che anche il terzo livello – livello che presumibilmente si attagliava meglio alle mansioni descritte in ricorso- richiedeva lo svolgimento contemporaneo di attività che la non aveva provato di aver realizzato. CP
Con ulteriore motivo di appello censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale rilevando che anche alla luce dei recenti arresti della Corte
Costituzionale sul cd. Jobs Act ( non da ultimo sentenze n. 128 e 129/24), l'orientamento della
Suprema Corte in merito alla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro soggetto alla disciplina di licenziamento Fornero o Jobs Act, avrebbe dovuto essere rivisto.
Insisteva quindi per la riforma della sentenza di primo grado anche soltanto parziale assumendo che, nei limiti della prescrizione quinquennale , alla competeva il quarto livello o- in estremo CP
subordine – il terzo e che le differenze retributive dovevano essere riparametrate all'effettivo orario di lavoro a part-time osservato dalla lavoratrice.
5. Si costituiva ritualmente la che contrastava l'appello ad eccezione del motivo sul quantum;
CP riconosceva che le differenze retributive avrebbero dovuto essere parametrate all'effettivo orario di lavoro a part-time osservato e svolto dalla nel corso del tempo;
pertanto offriva alla Corte nuovi CP conteggi che era realizzati a seconda del livello e in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla lavoratrice.
Nella parte residua instava per il rigetto dell'appello perchè infondato alla luce delle prove orali e documentali offerte da cui risultava che la era l'unica responsabile del negozio e l'unico CP
soggetto con cui i superiori delle risorse umane e commerciali ( come le due testimoni di parte convenuta sentite quali testimoni), desideravano interfacciarsi per le questioni inerenti il punto vendita. Eccepiva l' inattendibilità documentata della testimone richiamando a sostegno Tes_6
della eccezione il proprio documento dimesso sub. 15.
Assumeva la lavoratrice che il diritto al primo livello era stato confermato dalle prove assunte compresa la circostanza che il capo area si recasse a Fiume Veneto 3 o 4 volte l'anno.
In ogni caso riproponeva le domande azionate in via subordinata ( relative al secondo e terzo livello); assumeva che correttamente il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione a fronte dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e confermato anche dalle sentenze più recenti. CP_
6. L' a propria volta evocato in giudizio come litisconsorte processuale a fronte della condanna della società al pagamento della contribuzione, nel merito dell'appello si rimetteva alla decisione della Corte, riservandosi di quantificare le differenze contributive all'esito del giudizio, nei limiti della prescrizione quinquennale già applicata dal primo giudice.
7. Il proposto appello va parzialmente accolto per le assorbenti ragioni che seguono.
In via preliminare il Collegio dà atto che parte appellata ha aderito alla richiesta di riforma CP
della sentenza azionata in via del tutto subordinata dalla società appellante e inerente i conteggi che in primo grado erano stati realizzati ed accolti dal primo giudice senza considerare che il rapporto di lavoro in essere tra le parti in alcuni periodi dell'arco temporale complessivamente azionato ( cfr. dal
2010 al 2022), era stato a part-time ( 32 ore vedi doc. 5 parte appellata e docc. 10 buste paga fascicolo primo grado di parte appellata).
L'appellata ha quindi prodotto in appello nuovi conteggi riparametrati ratione temporis ai periodi di lavoro a part-time e la società appellante ha riconosciuto- all'udienza di discussione del 13 febbraio
2025- la correttezza dei dati e conteggi riportati dalla parte a pagg. 19 e 20 della memoria di CP costituzione, rendendo in tal modo superflua l'iniziale richiesta di consulenza contabile.
8. Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato ritenendo il Collegio che il superiore inquadramento riconosciuto dal primo giudice non competa alla la quale non aveva provato in CP
giudizio- come era suo onere- di aver posto in essere in fatto prestazioni lavorative ascrivibili al primo livello Ccnl commercio e non al quinto livello in cui era stata inquadrata per tutto il rapporto di lavoro dalla società Pt_1
8.1. Ad avviso di questa Corte, per le ragioni che seguono, il livello corretto da riconoscere in capo alla era il terzo livello CCnl Commercio. CP
Infatti applicando il consueto procedimento trifasico ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e condivisa da questa Corte ( cfr. tra le altre in Cass. sez. L. n. 37331/2022 nella cui motivazione si è osservato che “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”), alla luce delle declaratorie contrattuali invocate dalle parti e del livello di inquadramento riconosciuto nel corso del rapporto, la ricorrente aveva fondatamente azionato il diritto ad un inquadramento diverso e superiore rispetto a quello di appartenenza.
8..2.In particolare la ome riportato poco sopra- è sempre stata inquadrata al 5° livello ove ex CP art. 100 ccnl commercio sono inseriti i “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite, come aiuto commesso, benchè in appello la società abbia dichiarato che il livello corretto e da riconoscere alla lavoratrice era almeno il 4° ove , a par contratto, sono inseriti lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisita”. Fra i profili -cfr. art. 100 CCNL al punto 2- c'è “il cassiere comune” nonché –al punto 7- il “commesso addetto alla vendita”.
9. Premesso il livello di inquadramento di appartenenza- per quanto esposto e riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro non corretto rispetto alle effettive e prevalenti mansioni svolte dalla interessata- gli altri livelli azionati in giudizio avevano le seguenti caratteristiche.
PRIMO LIVELLO “Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”; tra i profili sono indicati il “gestore o gerente di negozio o di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico ( vedi punto 2 di art. 100) “o comunque altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione ( punto 23).
SECONDO LIVELLO “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.; tra i profili il cassiere che sovraintende a più casse ( punto 2); il capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita ( 3); lo specialista di controllo qualità
( 41); o comunque altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione ( 44).
TERZO LIVELLO “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti, che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico–pratica comunque conseguita”; tra
i profili figura il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologiche affidategli intervenendo nella composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi , intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori ( punto 16); o comunque altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione ( 32).
9.1. L'analisi delle declaratorie sopra riportate depone per la rilevanza- ai fini del riconoscimento del livello superiore- della dimensione organizzativa a capo della quale è collocato il soggetto qualificato ora come gestore ( 1 livello), ora come capo settore( 2 Livello), ora come commesso specializzato (3 livello).
10. Elemento di complessità organizzativa non valutato dal primo giudice che al fine dell'accoglimento, come si evince dalla motivazione riportata di seguito, ha valorizzato esclusivamente l'aspetto di responsabilità e apicalità della riferito dalle altre addette CP all'esercizio.
In particolare il tribunale, con decisione criticata con il secondo e terzo motivo di appello dalla società, ha ritenuto di poter riconoscere in capo alla lavoratrice il primo livello alla luce delle deposizioni rese da e , entrambe ex colleghe di lavoro della ricorrente nel negozio Testimone_1 Testimone_2
Stella TA di Fiume Veneto e in grado di riferire- per scienza diretta- i fatti poiché la prima aveva lavorato come commessa addetta alla vendita dal 2008 al 2022 e la seconda , con le stesse mansioni di addetta alla vendita, dal 2015 al 2022.
10.1. Il giudice nell'accogliere la domanda aveva evidenziato quanto segue :”.. Orbene dette testimoni – nel premettere a precisa domanda dell'Avv. Massari che dall'inizio del 2010 per un certo periodo lavoravano due dipendenti per volta per poi passare ad una sola tranne i fine settimana in cui operavano in due nel pomeriggio e fermo il fatto che ad ogni cambio turno vi era modo di sentirsi tra colleghe lasciando per di più in tale occasione dalla ricorrente appunti scritti in merito agli obiettivi giornalieri di vendita da raggiungere – hanno sostanzialmente confermato i capitoli 3 con i vari sottopunti dell'atto introduttivo riportanti le mansioni svolte dalla ricorrente e traducentesi: nel fatto di aver quest'ultima operato nell'intero periodo per cui è causa quale RESPONSABILE DEL
NEGOZIO DI FIUME VENETO avendo sotto di sé mediamente tre dipendenti alle quali la prima impartiva ordini in merito alle attività da svolgere fungendo da punto di riferimento e risolvendo ogni problematica;
nel predisporre alle colleghe i turni e gli orari di lavoro settimanali in relazione anche ai flussi dei clienti che venivano costantemente monitorati, disponendo gli straordinari programmando altresì ferie e permessi delle dipendenti;
nel programmare giornalmente e nell'assegnare al personale occupato nel negozio gli obiettivi di vendita per il raggiungimento dei target stabiliti dall'azienda; nel gestire e organizzare l'allestimento delle vetrine del negozio, nell'effettuare gli ordini delle merci ed i resi compilando la relativa modulistica con segnalazione di ciò che serviva;
nel mettere a disposizione dell'organo di vigilanza del centro commerciale, contrariamente alle altre dipendenti, il proprio numero di telefono;
nell'essere la responsabile della cassa e della cassaforte, avendone le chiavi, nonché del versamento degli incassi in cassa continua, previa chiusura giornaliera della contabilità del negozio nell'avere la firma depositata presso la per redigere la distinta di versamento ed effettuare il versamento dell'incasso del negozio Pt_3 nella cassa continua;
nell'essere l'unica dipendente a rapportarsi all'Area Manager da Pt_4 ultimo alla signora . “. Persona_3
Il capitolo 3 offerto da parte ricorrente 1 , secondo il giudice di prime cure, consentiva di ritenere integrata la prova del diritto all'inquadramento al 1°livello Ccnl Commercio.
11. Trattasi di valutazione che questa Corte ritiene erronea perché non aderente alla realtà concreta dell'esercizio ove si era articolato il rapporto di lavoro per cui è causa;
come provato ed eccepito dalla società appellante, il negozio di Fiume Veneto era un piccolo punto vendita ( superficie non superiore a 50 metri quadri), che si trovava all'interno del centro commerciale “Emisfero” di Fiume Veneto.
Ne consegue che l'organizzazione dell'esercizio non era complessa sia per giro di affari che per numero di personale adibito alla vendita. 1 3.1) La ricorrente aveva sotto di sé le lavoratrici occupate nel punto vendita (mediamente tre: per tutto il periodo di cui è causa, la IG.a , e altre due dipendenti, negli ultimi anni Testimone_1 Testimone_2
e ), che a lei rispondevano del proprio operato e da Lei prendevano gli ordini Ella Persona_4 ripartiva fra le dipendenti le attività da svolgere in negozio, risolvendo ogni problematica;
3.2) Ella predisponeva alle dipendenti i turni e gli orari di lavoro settimanali, in relazione anche ai flussi dei clienti che venivano costantemente monitorati, e disponeva gli straordinari dei lavoratori, programmando altresì loro le ferie e i permessi;
3.3) La ricorrente era la responsabile del raggiungimento degli obiettivi sia di vendita che di scontrini che di prodotti (cosiddette KPI) sia giornalieri che settimanali che mensili fissati dalla Datrice di Lavoro e inviava alla sede centrale;
3.4) La ricorrente assegnava al personale occupato nel negozio gli obiettivi di vendita per il raggiungimento dei target stabiliti dall'azienda; 3.5) La ricorrente gestiva e organizzava l'allestimento in-store e delle vetrine del negozio. Ella effettuava gli ordini della merce e i resi;
3.6) La ricorrente era la responsabile delle chiavi del negozio, essendo di fatto reperibile in quanto doveva essere pronta a recarsi nel negozio in caso di problematiche (a tal fine, la Direzione del Centro Commerciale
Emisfero aveva a disposizione il numero di telefono della ricorrente);
3.7) La ricorrente era la responsabile della cassa e della cassaforte, avendone le chiavi e aveva la responsabilità del versamento degli incassi in cassa continua, previa chiusura giornaliera della contabilità del negozio. Ella aveva la firma depositata presso la per redigere la distinta di versamento ed effettuare il Pt_3 versamento dell'incasso del negozio nella cassa continua;
3.8) Inoltre, vi era una chat riservata a tutte le Responsabili dei negozi “Stella TA”, in cui le stesse interloquivano in relazione alle alle problematiche e situazioni dei rispettivi negozi;
3.9) La ricorrente si rapportava all'Area Manager da ultimo la IG.ra ; Pt_4 Persona_3 3.10) Una volta all'anno, di solito a novembre/dicembre, le Responsabili di negozio (e per Fiume Veneto, la ricorrente) dovevano partecipare alla riunione delle Responsabili di tutti i negozi d'Italia, che si teneva presso la sede della ditta a Calderara di Reno;
3.11) In occasione dei furti, era la ricorrente che doveva sporgere querela (All.7 bis); Nel negozio di vendita al dettaglio oltre alla per quanto riferito dalle parti, operavano altre tre CP
assistenti alla vendita e quanto meno – vedi dep. nel periodo dal 2010 al 2018 le commesse Tes_2
erano in due per turno e successivamente una soltanto, ad eccezione dei fine settimana in cui operavano ancora in due.
Come si desume dalla visura camerale in atti, l'oggetto dell'attività di vendita erano accessori per abbigliamento e bigiotteria di vario genere e, per quanto allegato dalla società e non contestato dalla lavoratrice, l'esercizio rientrava nell'ambito di una rete di vendita suddivisa per aree con a capo di ciascuna, un capo area. La società gestiva direttamente 38 punti vendita diffusi sul territorio italiano con la denominazione “Stella TA “, cui si affiancava una rete di esercizi gestiti in franchising da altri soggetti.
12. Conseguentemente la qualità di responsabile del negozio riferita dalle testimoni di parte ricorrente in primo grado alla va commisurata alla realtà organizzativa e alle esigenze effettive CP dell'esercizio che non presentava la molteplicità di addetti e un numero di unità produttive sufficienti per ritenere integrato il profilo di gestore o responsabile del negozio di cui al Ccnl invocato.
D'altra parte la terminologia utilizzata dalle testimoni che hanno qualificato la quale CP responsabile del negozio non è dirimente ai fini di causa;
ai sensi dell'art. 2103 cc chi agisce in giudizio deve provare la pienezza e prevalenza delle prestazioni cui le parti sociali hanno ricondotto il profilo superiore;
onere non assolto nel caso di specie poiché il profilo di “ gerente di negozio” presuppone una organizzazione complessa con molteplicità di reparti ed addetti che non era presente nel negozio Stella TA di Fiume Veneto.
Le testimoni valorizzate dal primo giudice e ritenute maggiormente attendibili in quanto soggetti non più legati da alcun rapporto contrattuale con la società, hanno ammesso che il ruolo apicale della consisteva nella sostanza nella programmazione della turnistica e delle presenze delle addette CP
in ragione dei desiderata di ciascuno, trattandosi di soggetti che nelle proprie mansioni operavano in autonomia. La testimone confermava che l'apertura e chiusura del negozio poteva essere Tes_1
effettuata da ciascuna delle addette che erano in possesso delle chiavi ed anche le vetrine erano allestite da ciascuna delle commesse pur sotto la supervisione della che nella sostanza ne CP approvava l'aspetto finale, ovvero si preoccupava di ordinare l'eventuale materiale mancante.
Quanto poi agli obiettivi di vendita , per quanto emerge dal complesso delle deposizioni comprese quelle di parte convenuta in primo grado, la rivestiva la posizione di addetta alla vendita di CP
riferimento della capo area;
tanto che nella chat creata al fine di ottenere un coordinamento territoriale tra i vari punti vendita, l'appellata era stata indicata come la referente del negozio di Fiume Veneto. Peraltro l'esercizio disponeva di una unica cassa che si chiudeva automaticamente a fine turno;
la aveva la delega per il versamento in cassa continua, ma se non era presente in turno delegava CP
a tale operazione altra collega ( cfr. dep. . Tes_1
13. Le emergenze istruttorie sopra riportate consentono di escludere anche il diritto al secondo livello azionato;
inquadramento che- per volere delle parti collettive di cui all'art. 100 ccnl sopra riportato-
è attribuito a personale di concetto che opera in modo autonomo con funzione di coordinamento e controllo e con attività avente una certa creatività.
In particolare per le mansioni di vendita il contratto riporta al punto 2. il profilo di cassiere principale che è il lavoratore che sovraintende a più casse, ovvero il capo reparto o di settore anche se non addetto alle operazioni di vendita ( 6); ed ancora il contabile con mansioni di concetto ( 7) o il determinatore di costi( 7). Trattasi di profili che presentano un tratto comune costituito dalla capacità di organizzazione e autonomia decisionale che nel caso di specie non era presente nei compiti allegati dalla lavoratrice considerato che i prodotti da vendere e i fornitori erano decisi dalla società.
La poteva e doveva segnalare le mancanze e chiedere alla casa madre di provvedere all'invio CP
della merce mancante( cfr. dep. . Tes_7
Anche gli obiettivi di vendita giornaliera riferiti dalla all'evidenza, non erano decisi Tes_1
autonomamente dalla ma consistevano in target prefissati dalla società che, tramite i capi area, CP comunicava alla gli obiettivi da raggiungere. Quest'ultima poi si relazionava con le colleghe CP per l'attuazione degli obiettivi. Trattasi di attività pertanto già codificata e priva di margini di discrezionalità ( in merito ai prezzi ovvero tipologia di prodotto o scontistica praticabile, o quanto meno nessuna circostanza sul punto è stata introdotta dalla interessata come era suo onere).
Pertanto anche la risposta della testimone in merito agli obiettivi di vendita giornaliera va Tes_1
interpretata alla luce della effettiva realtà commerciale del piccolo negozio in cui la aveva CP
operato.
14. Le prove raccolte in giudizio consentono comunque di confermare il diritto della CP all'inquadramento superiore nel terzo livello ove le parti collettive hanno inserito i lavoratori che svolgono mansioni prevalentemente di concetto con autonomia operativa e con adeguata capacità professionale , che nel caso di specie stata era riconosciuta dalla datrice di lavoro in capo alla CP
poichè – per quanto emerso anche a livello documentale- la dipendente era stata indicata come la referente del negozio da parte della capo area ( cfr. chat dei negozi dimessa dalla parte ricorrente in primo grado sub. Doc. 15).
A ciò si aggiunga che le caratteristiche di autonomia e discrezionalità riferite dalle testimoni di parte appellata che hanno confermato le circostanze di cui ai punti da 3 a 7 del capitolo 3 riportato in nota
1, connotano proprio il profilo di riferimento del commesso specializzato provetto che per quanto si legge nel contratto è : personale con mansioni di concetto di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologiche affidategli intervenendo nella composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi , intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
Per quanto provato la oltre ad operare alle mansioni di vendita al pari delle colleghe, era CP
addetta alla predisposizione dei turni che erano comunicati ed approvati dalla società anche ai fini degli istituti contrattuali di ferie e permesso.
La aveva la delega della società per i versamenti contabili in Banca;
comunicava con il CP Pt_1
capo area per la fornitura e reso delle merci ed aveva anche la chiave della cassaforte e della cassa tanto che in caso di furto o danneggiamenti subiti dall'esercizio, la appellata era la persona che poteva e doveva essere contattata dal personale di vigilanza del centro commerciale che era in possesso del suo numero di telefono mobile.
Compiti attribuiti in prima persona dalla società esclusivamente alla;
prestazioni sufficienti ad CP
integrare il ruolo consulenziale, di gestione e coordinamento di cui al profilo di commesso specializzato provetto riportato in precedenza ( cfr. art. 100 terzo livello punto 16, ccnl dimesso dalla parte ricorrente in primo grado sub. 6).
15. Pertanto in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il giudice del lavoro di Pordenone ha attribuito alla il primo livello CP
in luogo del terzo livello Ccnl Commercio .
15.1. Per contro va rigettato il quarto motivo relativo alla prescrizione.
Questa Corte in adesione all'orientamento assunto con sentenza n. 26246 del 2022 dalla Corte di
Cassazione ritiene che pur in presenza di aziende con requisito dimensionale superiore ai 15 dipendenti, come nel caso di specie, tuttavia in ragione delle riforme introdotte dal legislatore con la cd. Legge Fornero all'art. 18 legge n. 300/1970 ( norma applicabile alla attesa l'assunzione CP operata dalla nel 2014 anche se con mantenimento dell'anzianità pregressa dal 2010), il termine Pt_1
di prescrizione per i diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della legge n.
92/12 decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro ( cfr. da ultimo Cass. ordinanza sezione lavoro
18008/24). L'interessata invero, cessato il rapporto per licenziamento sopravvenuto nel 2022, con la notificazione del ricorso di primo grado nel 2022 ha interrotto validamente il decorso dell'eccepita prescrizione quinquennale il cui termine non è maturato.
16. Pertanto in assenza di prescrizione e attesa la mancata contestazione del conteggio dimesso, la somma dovuta in ragione del diverso inquadramento riconosciuto da questo Collegio a titolo di differenze retributive è pari ad euro 41.162,30, oltre agli accessori maturati ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
Va confermata altresì la condanna della società al pagamento della maggiore contribuzione dovuta in CP_ favore dell' nei limiti della prescrizione quinquennale già accertata dal primo giudice.
17. L'accoglimento parziale delle domande attoree consente di compensare una quota delle spese di lite di entrambi i gradi tra la società appellante e la la quota residua nella misura di due terzi è CP
posta a carico della parte appellante soccombente rispetto alla domanda principale.
Le spese di primo grado, in assenza di motivo di appello, sono mantenute ferme nell'importo- salvo che per la operata compensazione- come liquidate dal tribunale.
Le spese del presente grado sono liquidate in ragione del valore del domandato ( fascia 26000-52000)
e secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
CP_ Analogamente nei confronti dell' in assenza di appello le spese sono confermate per il primo grado come già liquidate dal primo giudice e quanto al presente grado sono liquidate nei minimi attesa la limitata attività processuale svolta dall'istituto evocato nel presente giudizio soltanto quale litisconsorte processuale.
La presente sentenza costituisce titolo in favore dell'appellante per la restituzione da parte della CP
della maggior somma che abbia eventualmente ricevuto dalla società in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta il diritto di all'inquadramento al III livello Ccnl del commercio dall'1.10.10 CP all'11.04.22;
2) Per l'effetto ridetermina le differenze retributive dovute in complessivi euro 41.162,30, oltre agli interessi legali, previa rivalutazione , dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna la società al versamento dei contributi dovuti calcolati sul menzionato importo, nel rispetto della prescrizione quinquennale;
4) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società appellante a rifondere alla parte appellata la quota residua che, in detta frazione , liquida quanto al primo grado in euro CP
6000,00, quanto al secondo grado in euro 4630,00 per compensi, oltre, per entrambi gradi al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 253,00 per esborso di contributo unificato del primo grado;
CP_ 5) Conferma la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' disposta in primo grado dal tribunale e condanna la società a corrispondere all'ente le spese del presente grado che liquida in complessivi euro 800,00, oltre al rimborso spese generali come per legge.
Trieste, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli