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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 1652/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento rubricato al n. 1652 del ruolo contenzioso civile dell'anno 2020, avente ad oggetto “divisione di beni”, procedimento pendente tra:
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manini Umberto ed elett. domiciliata in
Afragola presso lo studio dell'avv. Antonio Angelino alla via della
Resistenza n. 37;
(creditore procedente nella procedura esecutiva recante n. 176/2017
R.G.E.);
- ATTORE-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Zurino, CP_2 elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Alveo
Palomba n. 10, giusta procura in atti;
(debitore-esecutato nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare
RG n. 176/2017);
-CONVENUTO-
NONCHE'
; OP
(comproprietario non debitore nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare RG n.176/2017).
-CONVENUTO CONTUMACE-
E
; ON
(creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 176/2017)
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare giova osservare come – con ordinanza del
09.01.2025 – è stato disposto lo scioglimento della comunione tra i condividenti e nell'ambito del CP_2 OP presente giudizio di divisione endo-esecutivo.
In questa sede, il punto che rimane da decidere (e che ha determinato la rimessione della causa a sentenza all'udienza del 29-05-2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c.) è dunque soltanto quello attinente alla distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione.
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2.1. Al riguardo, in punto di diritto occorre distinguere – ai fini che qui interessano – la posizione dell'originario debitore esecutato, da quella dei comproprietari non esecutati e dei creditori procedente ed intervenuti.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
9659/2000 Cass. 22.11.1999, n. 12949; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass.
24.2.1986, n. 1441; Cass. 14.10.1978, n. 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
“Gravare sulla massa” è un'espressione sintetica la quale, tradotta in termini di dispositivo di sentenza od ordinanza che debba provvedere sul punto, significa che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Questa disciplina trova però una parziale deroga – e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza – quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.
E' infatti evidente che il creditore procedente (come nel caso di specie che ha introdotto il giudizio di divisione endo-esecutivo) nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei
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condividenti, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Si può perciò affermare che, nei rapporti tra il creditore-attore e il condividente esecutato debitore, è configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva, dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
2.2. A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore: va infatti escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà.
In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore.
2.3. Nel caso di specie, quindi, l'attore nel presente giudizio di divisione
( ) ha diritto al rimborso di tutte le spese da esso Controparte_5 sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva.
Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di CP_2 quale debitore, quest'ultimo deve quindi essere condannato a rimborsare all'attore tutte le spese processuali da esso sostenute, liquidate come da dispositivo (tenuto conto del valore della causa –massa divisionale- con applicazione del D.M. 55/2014 – aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022
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-con applicazione dei valori minimi per ciascuna fase, esclusa quella decisionale, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse) in solido con il comproprietario dei beni pignorati oggetto di divisione:
[...]
comproprietario non debitore in ragione di 1/2 poiché OP
– per le ragioni anzidette – nei suoi confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo ella dato causa alla divisione.
Devono altresì essere riconosciute all'attore per le spese del giudizio di divisone (escluso quanto già attribuito con l'ordinanza di scioglimento della comunione) € 23,88 per la notifica dell'atto di citazione ai debitori, € Contr 13,23 per la notifica ad € 13,58 per la richiesta copie ordinanza ed €
128,83 per l'iscrizione a ruolo della divisione, € 834,4 per la pubblicità per la vendita ed € 294,00 per la trascrizione della domanda di divisione, €
27,00 per la marca da bollo, come specificamente indicato nella nota spese depositata dall'attore in data 14-05-2025.
Nel caso di specie nulla va statuito con riguardo la posizione del creditore rimasto contumace . ON
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida le spese di lite in favore di parte attrice Controparte_5
in persona del l.r.p.t., in € 1.689,00 oltre rimborso forfettario
[...] nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge ed oltre €
1.334,92 per spese processuali;
2. Condanna (quale debitore) a rifondere per l'intero a CP_2
, in persona del l.r.p.t., le spese di lite come Controparte_5
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sopra liquidate, in solido con nei limiti della OP sua quota di proprietà del bene oggetto di divisione (1/2);
3. Nulla per le spese di lite nei rapporti con ON
;
[...]
4. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.
Così deciso in Nola 09-06-2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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