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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 924 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Ciani del Foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/05/1965 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mary Basconi del Foro di Ancona
-Appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 13 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 548/2024 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro il 25.06.2024 e pubblicata in data 28.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, per quanto non già disposte ed anche con ripetizione ove ritenuto dell'audizione della IG minore , per i motivi tutti sopra spiegati, Voglia: Per_1
in riforma parziale della impugnata sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 28.06.2024 – notificata, accogliere integralmente le conclusioni già rese in primo grado e di seguito precisate e trascritte.
Segnatamente:
-considerata l'età della minore, le modificate condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dei genitori e le maggiori esigenze attuali della minore , Persona_2 nonché l'accudimento esclusivo e diretto della sola all'esigenze Parte_1 quotidiane della IG (così come elencate e documentate nella presente sede ed in primo grado), esperiti gli incombenti di legge,
VOGLIA:
in modifica del pregresso provvedimento reso nel 2020 (su accordo congiunto):
1)innalzare l'assegno di mantenimento ordinario in favore della IG minore
, ad euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data Persona_2 della domanda, e/o nella diversa misura che riterrà congrua in misura superiore a pagina 2 di 13 quella già stabilità dal Tribunale in primo grado, ponendolo a carico del padre, sig.
, (c.f. , da versarsi direttamente alla Controparte_1 C.F._2 madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancari;
2)disporre che la madre, visto il collocamento e l'accudimento esclusivo, abbia la percezione diretta al 100% dell'assegno unico familiare per la minore;
3)innalzare il versamento delle spese straordinarie della minore all'80%, a Per_1 carico di , secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro (doc. 20), Controparte_1 disponendo e declarando come spesa straordinaria quella di gestione e cura del cane della IG , nessuna esclusa (ed a titolo esemplificativo, ma non Per_1 esaustivo: mangime, tolettatura, veterinario e quant'altro);
4) invariato il resto.
Con vittoria di spese di lite secondo DM 147/2022 e s.m.i., oltre accessori di legge
e rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi di giudizio.
Con condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Salvo altro”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti di legge e/o con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna;
In via subordinata, nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
avverso la sentenza n. 548/2024 del 28/06/2024 in quanto destituito di
[...] fondamento giuridico e fattuale, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado oltre accessori come per legge.”
Per la Procura intervenuta: rigetto dell'appello
pagina 3 di 13 FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 09.10.2023, la signora adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica delle condizioni divorzili congiuntamente statuite con il sig. nell'anno 2020, alla luce delle accresciute esigenze di vita Controparte_1
e delle maggiori spese per la IG minore , degli aumentati costi familiari Per_1 di essa ricorrente;
delle mutate condizioni economiche - patrimoniali dei genitori
(in peius per la sig.ra ed in melius per il sig. ), nonché Parte_1 Controparte_1 in virtù delle rilevanti spese di gestione, cura e mantenimento del cane acquistato dai genitori per . Per_1
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con conferma dei provvedimenti giudiziali in essere e formulava, in via subordinata, richiesta di collocamento della minore presso di sé.
Con sentenza pronunciata in data 25.06.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Pesaro ha aumentato, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della IG minore di euro 50.00, tenuto conto delle spese necessarie per il mantenimento del cane e delle accresciute esigenze della IG, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui si è limitata ad aumentare l'assegno di mantenimento di soli 50,00 euro, sul presupposto che non vi sarebbero fatti nuovi sopravvenuti, omettendo di valutare i fatti dedotti da essa appellante e la documentazione prodotta, dalla quale si evincerebbe l'effettiva modifica delle condizioni patrimoniali dei coniugi, rigettando, peraltro, le istanze istruttorie formulate senza idonea motivazione.
Ha poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che le spese del cane seguiranno la regolamentazione delle spese straordinarie previste per la minore ed ha omesso di statuire sulla richiesta di porre l'assegno unico a totale favore al 100% della madre . Parte_1
pagina 4 di 13 Da ultimo, impugnava il capo della sentenza con cui si disponeva la compensazione delle spese di lite e laddove il Tribunale ometteva di pronunciare sulla richiesta ex art 96 cpc formulata da essa ricorrente.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente dedotto che l'appello appare generico e privo di precipua indicazione dei capi del provvedimento oggetto di impugnazione e delle disposizioni di legge asseritamente violate, risultando così contrario al disposto dall'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data 19.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata dalla difesa dell'appellato.
La specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (già Cass. sez.
6 ord. 30.5.2018 n. 13535) sempre che siano individuabili, come nel caso di specie, i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di specifiche forme o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 12.2.2016 n. 2814; 23781/2020).
Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere solo parzialmente la domanda proposta ed indicando i punti sui quali non si sarebbe, invece, pronunciato. pagina 5 di 13 L'eccezione è, quindi, infondata.
Nel merito, la censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici hanno Pt_1 ritenuto che non è stata provata una modifica delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto all'accordo del 2020, accogliendo solo parzialmente ed in misura ridottissima la richiesta di modifica formulata da essa appellante di adeguamento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal sig. per la IG minore Controparte_1 Persona_2
Giova, al riguardo, richiamare il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in materia di revisione dell'assegno divorzile e con riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni
(Cass. 17618/2013; e, da ultimo, Cass. 4170/2024). Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi e spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali (Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, (ud. 14/05/2024, dep. 21/05/2024), n.14181).
Ciò posto, attualmente, in base alle condizioni vigenti consensualmente stabilite nel 2020, l'appellato versa una somma rivalutata, a titolo di mantenimento per la IG minore, di poco più di 700 euro al mese e contribuisce, in misura del 50%, alle spese straordinarie, importo che il Giudice di primo grado ha innalzato di euro
50.00 mensili, tenuto conto della presenza del cane e della crescita della minore da 13 anni a 17 anni.
pagina 6 di 13 Analizzando, allora, analiticamente tutte le allegazioni dell'appellante in merito alle ritenute modifiche sopravvenute delle condizioni patrimoniali dei coniugi, la stessa in primis sostiene che il padre, diversamente dal 2020, non ha più alcun onere di mantenimento diretto della IG minore, dal momento che la ragazza, come dichiarato anche nel corso della sua audizione, trascorre con lui pochissimi giorni l'anno.
Ritiene la Corte che non ci si trovi al cospetto di una modifica sopravvenuta, dal momento che l'accordo del 2020, con il quale le parti congiuntamente hanno determinato l'ammontare dell'assegno di mantenimento, teneva in considerazione sia la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maschio della coppia, sia anche le difficoltà che la minore aveva di frequentare il padre, stante anche la distanza tra le abitazioni dei due genitori (la mamma vive a Colli al Metauro e il padre a Filottrano), prevedendo frequentazioni minime tra padre e IG e, comunque, sempre condizionate agli impegni ed alla volontà della minore.
L'appellante lamenta poi che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che non vi sono modifiche nelle condizioni economiche delle parti, dal momento che non ha adeguatamente valutato le attuali condizioni economiche delle stesse, variate in peius per essa appellante che, allo stato, percepisce la somma di euro
13.829,00 annue e deve sostenere le spese per la rata del mutuo, aumentata da circa 500 euro a 700 euro mensili oltre a maggiori spese per la casa e per la IG
e variate in melius per il che, oltre a percepire un reddito pari ad euro CP_1
32.479,00 e la somma di euro 100.00 mensili quale canone di locazione di un immobile di proprietà, vanta partecipazioni nelle aziende familiari ed ha importanti liquidità, sotto forma di riserve e patrimonio attivo o direttamente sui conti correnti aziendali.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che l'appellante ha da sempre svolto un lavoro part time che continua ad espletare nonostante le patologie da cui risulta affetta, mentre l'aumento della rata del mutuo a carico della non Pt_1 costituisce una spesa nuova e sopravvenuta, in quanto, il contratto è preesistente all'accordo del 2020, con la conseguenza che già sussisteva l'alea legata alla pagina 7 di 13 variazione dei tassi di interesse di cui la ra ben consapevole, avendo ella Pt_1 stessa optato per la scelta di un tasso di interesse variabile.
Non si ravvisa, dunque, una modifica in peius delle condizioni economiche dell'appellante.
Quanto all'appellato, risulta in atti che lo stesso è socio al 50% della dal 1997 e sempre al 50% della dal 9.12.2019 Controparte_2 CP_3
(cfr all b sub 18 del fascicolo di secondo grado di parte appellante); che ha attivato un mutuo per l'acquisto prima casa con obbligo di esborso di una rata mensile di euro 483,25, (cfr. doc. n. 29 allegato comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato); che ha acceso un finanziamento per sostenere le spese affrontate e per l'acquisto della mobilia, che prevede il pagamento di euro 127,64 mensili fino al 15/01/2030 (cfr. all. n. 30 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato) e che è titolare di due conti correnti, l'uno acceso presso la che presentava, alla data del 03/01/2024, un saldo Controparte_4 positivo di € 3.082,10 (doc. n. 25 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato) e l'altro acceso presso la , Filiale di Filottrano CP_5 che presenta un saldo attivo al 31/12/2024 pari ad € 736,80 (doc. n. 26 allegato alla comparsa in primo grado dell'appellato).
Emerge anche che lo stesso ha percepito nel corso degli anni un reddito pari sempre a circa 32.000,00 (cfr doc 22-23 e 24 allegati alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio)
Dalla documentazione versata in atti emerge, poi, che la Controparte_2
di cui il è socio al 50%, negli anni 2020-2021-2022, ha sempre chiuso
[...] CP_1
i bilanci con utili ed è altamente patrimonializzata: la società ha avuto un attivo totale di oltre 2.400.000,00 euro nel 2020, oltre 2.800.000,00 euro nel 2021 ed oltre 3.250.000,00 euro nel 2022 (dunque sempre in crescita); utili annuali che, nel 2020, sono stati pari ad euro 405.250,00, nel 2021 con euro 61.795,00 e nel
2022 pari ad euro 358.926,00 ed ha depositi bancari e postali che nel corso degli anni sono passati da euro 515.133,00 nel 2020 (cfr. pag. 13 nota integrativa pagina 8 di 13 bilancio 2020) a euro 362.944,00 nel 2022 (cfr. pag. 12 nota integrativa bilancio
2022).
Emerge inoltre che detta società aveva riserve straordinarie di euro 627.815,00 ed un patrimonio netto di euro 704.987,00 nel 2021 (cfr. pag. 15 nota integrativa bilancio 2021) ed euro 689.609,00 ed un patrimonio netto di euro 1.063.912,00 nel 2022 (cfr. pag. 13 nota integrativa bilancio 2022) e crediti verso clienti, tributari ed altri per un valore di fine esercizio di euro 1.540.719,00 nel 2022 (cfr. pag. 11 nota integrativa bilancio 2022).
L'appellante, sostiene, al proposito, che disponga di “fonti esterne al proprio CP_1 reddito di gran lunga superiori rispetto a quelle effettive e che formalmente risultano dalla dichiarazione dei redditi” e che “anziché ripartire gli utili ed incassare un giusto compenso da amministratore, lascia tutte le disponibilità in azienda”, reiterando la richiesta di indagini patrimoniali rigettata dal Tribunale, richiesta che non può essere accolta, atteso che l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi che, nel caso in esame, è agevole desumere dalla documentazione in atti, nulla potendo aggiungere le sollecitate indagini patrimoniali.
Ritiene il collegio, però, alla luce di detti dati reddituali e patrimoniali, che si possa ravvisare una modifica in melius delle condizioni economiche del CP_1 valutazione questa avvalorata anche dal fatto che lo stesso ha recentemente acquistato una nuova lussuosa autovettura di grossa cilindrata ibrida/elettrica
(AUDI targata GT887XB) del costo di euro 66.270,00 con atto in data
04/11/2024, che risulta intestata proprio all'appellato e non anche alle sue società e che, quindi, non può considerarsi, come pure la difesa del CP_1 sostiene, vettura aziendale.
Orbene, premesso che è pacifico che, nel determinare la sussistenza o meno di variazioni delle situazioni reddituali degli ex coniugi, possono utilizzarsi anche pagina 9 di 13 elementi nuovi sopravvenuti alla sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.
I, 21/08/2024, (ud. 29/05/2024, dep. 21/08/2024), n.23009), ritiene la Corte che l'acquisto di una vettura assai costosa, soprattutto se rapportata ai redditi dichiarati, sia chiaramente indicativa di una potenzialità economica accresciuta dell'appellato (non essendo immaginabile altrimenti che con un reddito di euro
32.000,00 annui circa, gravato da mutuo e finanziamento ed in assenza di disponibilità liquide sui conti correnti ci si possa permettere l'acquisto di una vettura di tal genere) idonea ad incidere sulla complessiva situazione delle parti.
A ciò va aggiunto, esaminando anche il secondo motivo di appello sopra riportato e strettamente connesso al primo, che è pacifico, che siano aumentate anche le esigenze della minore notoriamente legate alla crescita e allo sviluppo della sua personalità ed in relazione alle quali la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (v. Cass. 12/8927;
10/400; 07/17055), poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legate alla crescita del minore, non necessitano di una prova specifica al riguardo, richiedendosi il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente.
Appare allora evidente che le esigenze della minore siano chiaramente aumentate, dovendosi valutare in tal senso, sia le maggiori necessità di vita legate alla crescita, sia le sopravvenute esigenze affettive della stessa legate all'acquisto del cane.
Considerato, allora, il collocamento prevalente presso la madre, i tempi di frequentazione del padre, i redditi di ciascun genitore e le accresciute esigenze della IG, sia affettive che legate alla crescita ed allo sviluppo della sua personalità, deve ritenersi che la somma stabilita dal Tribunale, non sia congrua ed adeguata, dovendosi, di contro, prevedere, con decorrenza dalla data della domanda, un innalzamento dell'assegno di mantenimento per la IG minore nell'importo di euro 100.00.
pagina 10 di 13 L'appellante censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla ha statuito circa la domanda formulata di porre l'assegno unico a totale favore di essa reclamante, unica che si occupa della minore.
A tal riguardo, deduce l'appellato che l'assegno è già percepito dalla madre per l'intero e che nulla riceve esso stesso a tale titolo, rilevando l'inammissibilità della censura.
Orbene, ritiene il Tribunale che, seppure dalla documentazione in atti sembrerebbe che l'assegno de quo venga percepito per intero dall'appellante, ad ogni buon conto, si conferma il diritto della stessa a percepire integralmente l'assegno unico familiare INPS.
La ensura poi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la Pt_1 domanda con cui si chiedeva di innalzare il versamento delle spese straordinarie per la minore stabilendo che il le versi in misura dell'80% in considerazione CP_1 delle sue maggiori capacità economiche.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, atteso che anche nella determinazione del carico delle spese straordinarie deve tenersi conto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che le stesse vanno ripartite in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. (Cassazione civile sez. I,
18/03/2024, n.7169).
Ne discende che, in considerazioni delle maggiori potenzialità economiche del e dell'accertato mutamento in melius delle sue condizioni, dovrà prevedersi CP_1 che lo stesso partecipi in misura del 70% alle spese straordinarie sostenute in favore della IG minore.
La mpugna poi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito la Pt_1 contribuzione del alle spese del cane nella stessa misura del riparto CP_1 ordinario-straordinario, dovendo, invece, le stesse qualificarsi come spese straordinarie.
pagina 11 di 13 Orbene, come sopra evidenziato, essendo in questa materia il quadro normativo del tutto carente, ritiene la Corte che l'incidenza dei costi per la cura dell'animale non possano considerarsi una voce autonoma da valutarsi separatamente, richiamandosi quanto sopra osservato in merito alla possibilità di tenerne conto solo quali spese legate alle esigenze affettive della minore.
L'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di condanna dell'odierno appellato ex art 96 cpc.
Il motivo è infondato, dovendosi osservare che qualora il giudice decida sulle spese compensandole, questa decisione costituisce implicito rigetto della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, ed è sottratta ad ogni censura la relativa motivazione (Cass. 3876/2000; Cassazione civile sez.
III, 11/10/2024, n.26544): nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese e dunque tale pronuncia ha comportato implicito rigetto della domanda di condanna alle ulteriori spese ex articolo 96 c.p.c..
La modifica della sentenza di primo grado comporta la necessaria revisione delle spese del doppio grado di giudizio e l'assorbimento del motivo di appello riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
Orbene, considerato l'esito complessivo del procedimento e la natura delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente le spese di entrambe le fasi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 548/24 pubblicata il 28.6.2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello,
a far data dalla domanda, di euro 100.00 l'assegno di mantenimento in Pt_2 favore della minore . Persona_2
pagina 12 di 13 PONE le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore Per_2
per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre
[...]
DISPONE che la madre abbia la percezione diretta al 100% Parte_1 dell'assegno unico familiare per la minore;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 924 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Ciani del Foro di Pesaro
-Appellante-
Contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/05/1965 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mary Basconi del Foro di Ancona
-Appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 13 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 548/2024 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro il 25.06.2024 e pubblicata in data 28.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, per quanto non già disposte ed anche con ripetizione ove ritenuto dell'audizione della IG minore , per i motivi tutti sopra spiegati, Voglia: Per_1
in riforma parziale della impugnata sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 28.06.2024 – notificata, accogliere integralmente le conclusioni già rese in primo grado e di seguito precisate e trascritte.
Segnatamente:
-considerata l'età della minore, le modificate condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dei genitori e le maggiori esigenze attuali della minore , Persona_2 nonché l'accudimento esclusivo e diretto della sola all'esigenze Parte_1 quotidiane della IG (così come elencate e documentate nella presente sede ed in primo grado), esperiti gli incombenti di legge,
VOGLIA:
in modifica del pregresso provvedimento reso nel 2020 (su accordo congiunto):
1)innalzare l'assegno di mantenimento ordinario in favore della IG minore
, ad euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data Persona_2 della domanda, e/o nella diversa misura che riterrà congrua in misura superiore a pagina 2 di 13 quella già stabilità dal Tribunale in primo grado, ponendolo a carico del padre, sig.
, (c.f. , da versarsi direttamente alla Controparte_1 C.F._2 madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancari;
2)disporre che la madre, visto il collocamento e l'accudimento esclusivo, abbia la percezione diretta al 100% dell'assegno unico familiare per la minore;
3)innalzare il versamento delle spese straordinarie della minore all'80%, a Per_1 carico di , secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro (doc. 20), Controparte_1 disponendo e declarando come spesa straordinaria quella di gestione e cura del cane della IG , nessuna esclusa (ed a titolo esemplificativo, ma non Per_1 esaustivo: mangime, tolettatura, veterinario e quant'altro);
4) invariato il resto.
Con vittoria di spese di lite secondo DM 147/2022 e s.m.i., oltre accessori di legge
e rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi di giudizio.
Con condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Salvo altro”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti di legge e/o con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna;
In via subordinata, nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
avverso la sentenza n. 548/2024 del 28/06/2024 in quanto destituito di
[...] fondamento giuridico e fattuale, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del grado oltre accessori come per legge.”
Per la Procura intervenuta: rigetto dell'appello
pagina 3 di 13 FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 09.10.2023, la signora adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica delle condizioni divorzili congiuntamente statuite con il sig. nell'anno 2020, alla luce delle accresciute esigenze di vita Controparte_1
e delle maggiori spese per la IG minore , degli aumentati costi familiari Per_1 di essa ricorrente;
delle mutate condizioni economiche - patrimoniali dei genitori
(in peius per la sig.ra ed in melius per il sig. ), nonché Parte_1 Controparte_1 in virtù delle rilevanti spese di gestione, cura e mantenimento del cane acquistato dai genitori per . Per_1
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con conferma dei provvedimenti giudiziali in essere e formulava, in via subordinata, richiesta di collocamento della minore presso di sé.
Con sentenza pronunciata in data 25.06.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Pesaro ha aumentato, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore della IG minore di euro 50.00, tenuto conto delle spese necessarie per il mantenimento del cane e delle accresciute esigenze della IG, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando la sentenza di Pt_1 primo grado nella parte in cui si è limitata ad aumentare l'assegno di mantenimento di soli 50,00 euro, sul presupposto che non vi sarebbero fatti nuovi sopravvenuti, omettendo di valutare i fatti dedotti da essa appellante e la documentazione prodotta, dalla quale si evincerebbe l'effettiva modifica delle condizioni patrimoniali dei coniugi, rigettando, peraltro, le istanze istruttorie formulate senza idonea motivazione.
Ha poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che le spese del cane seguiranno la regolamentazione delle spese straordinarie previste per la minore ed ha omesso di statuire sulla richiesta di porre l'assegno unico a totale favore al 100% della madre . Parte_1
pagina 4 di 13 Da ultimo, impugnava il capo della sentenza con cui si disponeva la compensazione delle spese di lite e laddove il Tribunale ometteva di pronunciare sulla richiesta ex art 96 cpc formulata da essa ricorrente.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente dedotto che l'appello appare generico e privo di precipua indicazione dei capi del provvedimento oggetto di impugnazione e delle disposizioni di legge asseritamente violate, risultando così contrario al disposto dall'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione in data 19.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata dalla difesa dell'appellato.
La specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (già Cass. sez.
6 ord. 30.5.2018 n. 13535) sempre che siano individuabili, come nel caso di specie, i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di specifiche forme o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 12.2.2016 n. 2814; 23781/2020).
Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere solo parzialmente la domanda proposta ed indicando i punti sui quali non si sarebbe, invece, pronunciato. pagina 5 di 13 L'eccezione è, quindi, infondata.
Nel merito, la censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici hanno Pt_1 ritenuto che non è stata provata una modifica delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto all'accordo del 2020, accogliendo solo parzialmente ed in misura ridottissima la richiesta di modifica formulata da essa appellante di adeguamento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal sig. per la IG minore Controparte_1 Persona_2
Giova, al riguardo, richiamare il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in materia di revisione dell'assegno divorzile e con riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni
(Cass. 17618/2013; e, da ultimo, Cass. 4170/2024). Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi e spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali (Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, (ud. 14/05/2024, dep. 21/05/2024), n.14181).
Ciò posto, attualmente, in base alle condizioni vigenti consensualmente stabilite nel 2020, l'appellato versa una somma rivalutata, a titolo di mantenimento per la IG minore, di poco più di 700 euro al mese e contribuisce, in misura del 50%, alle spese straordinarie, importo che il Giudice di primo grado ha innalzato di euro
50.00 mensili, tenuto conto della presenza del cane e della crescita della minore da 13 anni a 17 anni.
pagina 6 di 13 Analizzando, allora, analiticamente tutte le allegazioni dell'appellante in merito alle ritenute modifiche sopravvenute delle condizioni patrimoniali dei coniugi, la stessa in primis sostiene che il padre, diversamente dal 2020, non ha più alcun onere di mantenimento diretto della IG minore, dal momento che la ragazza, come dichiarato anche nel corso della sua audizione, trascorre con lui pochissimi giorni l'anno.
Ritiene la Corte che non ci si trovi al cospetto di una modifica sopravvenuta, dal momento che l'accordo del 2020, con il quale le parti congiuntamente hanno determinato l'ammontare dell'assegno di mantenimento, teneva in considerazione sia la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maschio della coppia, sia anche le difficoltà che la minore aveva di frequentare il padre, stante anche la distanza tra le abitazioni dei due genitori (la mamma vive a Colli al Metauro e il padre a Filottrano), prevedendo frequentazioni minime tra padre e IG e, comunque, sempre condizionate agli impegni ed alla volontà della minore.
L'appellante lamenta poi che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che non vi sono modifiche nelle condizioni economiche delle parti, dal momento che non ha adeguatamente valutato le attuali condizioni economiche delle stesse, variate in peius per essa appellante che, allo stato, percepisce la somma di euro
13.829,00 annue e deve sostenere le spese per la rata del mutuo, aumentata da circa 500 euro a 700 euro mensili oltre a maggiori spese per la casa e per la IG
e variate in melius per il che, oltre a percepire un reddito pari ad euro CP_1
32.479,00 e la somma di euro 100.00 mensili quale canone di locazione di un immobile di proprietà, vanta partecipazioni nelle aziende familiari ed ha importanti liquidità, sotto forma di riserve e patrimonio attivo o direttamente sui conti correnti aziendali.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che l'appellante ha da sempre svolto un lavoro part time che continua ad espletare nonostante le patologie da cui risulta affetta, mentre l'aumento della rata del mutuo a carico della non Pt_1 costituisce una spesa nuova e sopravvenuta, in quanto, il contratto è preesistente all'accordo del 2020, con la conseguenza che già sussisteva l'alea legata alla pagina 7 di 13 variazione dei tassi di interesse di cui la ra ben consapevole, avendo ella Pt_1 stessa optato per la scelta di un tasso di interesse variabile.
Non si ravvisa, dunque, una modifica in peius delle condizioni economiche dell'appellante.
Quanto all'appellato, risulta in atti che lo stesso è socio al 50% della dal 1997 e sempre al 50% della dal 9.12.2019 Controparte_2 CP_3
(cfr all b sub 18 del fascicolo di secondo grado di parte appellante); che ha attivato un mutuo per l'acquisto prima casa con obbligo di esborso di una rata mensile di euro 483,25, (cfr. doc. n. 29 allegato comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato); che ha acceso un finanziamento per sostenere le spese affrontate e per l'acquisto della mobilia, che prevede il pagamento di euro 127,64 mensili fino al 15/01/2030 (cfr. all. n. 30 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato) e che è titolare di due conti correnti, l'uno acceso presso la che presentava, alla data del 03/01/2024, un saldo Controparte_4 positivo di € 3.082,10 (doc. n. 25 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dell'appellato) e l'altro acceso presso la , Filiale di Filottrano CP_5 che presenta un saldo attivo al 31/12/2024 pari ad € 736,80 (doc. n. 26 allegato alla comparsa in primo grado dell'appellato).
Emerge anche che lo stesso ha percepito nel corso degli anni un reddito pari sempre a circa 32.000,00 (cfr doc 22-23 e 24 allegati alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio)
Dalla documentazione versata in atti emerge, poi, che la Controparte_2
di cui il è socio al 50%, negli anni 2020-2021-2022, ha sempre chiuso
[...] CP_1
i bilanci con utili ed è altamente patrimonializzata: la società ha avuto un attivo totale di oltre 2.400.000,00 euro nel 2020, oltre 2.800.000,00 euro nel 2021 ed oltre 3.250.000,00 euro nel 2022 (dunque sempre in crescita); utili annuali che, nel 2020, sono stati pari ad euro 405.250,00, nel 2021 con euro 61.795,00 e nel
2022 pari ad euro 358.926,00 ed ha depositi bancari e postali che nel corso degli anni sono passati da euro 515.133,00 nel 2020 (cfr. pag. 13 nota integrativa pagina 8 di 13 bilancio 2020) a euro 362.944,00 nel 2022 (cfr. pag. 12 nota integrativa bilancio
2022).
Emerge inoltre che detta società aveva riserve straordinarie di euro 627.815,00 ed un patrimonio netto di euro 704.987,00 nel 2021 (cfr. pag. 15 nota integrativa bilancio 2021) ed euro 689.609,00 ed un patrimonio netto di euro 1.063.912,00 nel 2022 (cfr. pag. 13 nota integrativa bilancio 2022) e crediti verso clienti, tributari ed altri per un valore di fine esercizio di euro 1.540.719,00 nel 2022 (cfr. pag. 11 nota integrativa bilancio 2022).
L'appellante, sostiene, al proposito, che disponga di “fonti esterne al proprio CP_1 reddito di gran lunga superiori rispetto a quelle effettive e che formalmente risultano dalla dichiarazione dei redditi” e che “anziché ripartire gli utili ed incassare un giusto compenso da amministratore, lascia tutte le disponibilità in azienda”, reiterando la richiesta di indagini patrimoniali rigettata dal Tribunale, richiesta che non può essere accolta, atteso che l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi che, nel caso in esame, è agevole desumere dalla documentazione in atti, nulla potendo aggiungere le sollecitate indagini patrimoniali.
Ritiene il collegio, però, alla luce di detti dati reddituali e patrimoniali, che si possa ravvisare una modifica in melius delle condizioni economiche del CP_1 valutazione questa avvalorata anche dal fatto che lo stesso ha recentemente acquistato una nuova lussuosa autovettura di grossa cilindrata ibrida/elettrica
(AUDI targata GT887XB) del costo di euro 66.270,00 con atto in data
04/11/2024, che risulta intestata proprio all'appellato e non anche alle sue società e che, quindi, non può considerarsi, come pure la difesa del CP_1 sostiene, vettura aziendale.
Orbene, premesso che è pacifico che, nel determinare la sussistenza o meno di variazioni delle situazioni reddituali degli ex coniugi, possono utilizzarsi anche pagina 9 di 13 elementi nuovi sopravvenuti alla sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.
I, 21/08/2024, (ud. 29/05/2024, dep. 21/08/2024), n.23009), ritiene la Corte che l'acquisto di una vettura assai costosa, soprattutto se rapportata ai redditi dichiarati, sia chiaramente indicativa di una potenzialità economica accresciuta dell'appellato (non essendo immaginabile altrimenti che con un reddito di euro
32.000,00 annui circa, gravato da mutuo e finanziamento ed in assenza di disponibilità liquide sui conti correnti ci si possa permettere l'acquisto di una vettura di tal genere) idonea ad incidere sulla complessiva situazione delle parti.
A ciò va aggiunto, esaminando anche il secondo motivo di appello sopra riportato e strettamente connesso al primo, che è pacifico, che siano aumentate anche le esigenze della minore notoriamente legate alla crescita e allo sviluppo della sua personalità ed in relazione alle quali la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione (v. Cass. 12/8927;
10/400; 07/17055), poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legate alla crescita del minore, non necessitano di una prova specifica al riguardo, richiedendosi il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente.
Appare allora evidente che le esigenze della minore siano chiaramente aumentate, dovendosi valutare in tal senso, sia le maggiori necessità di vita legate alla crescita, sia le sopravvenute esigenze affettive della stessa legate all'acquisto del cane.
Considerato, allora, il collocamento prevalente presso la madre, i tempi di frequentazione del padre, i redditi di ciascun genitore e le accresciute esigenze della IG, sia affettive che legate alla crescita ed allo sviluppo della sua personalità, deve ritenersi che la somma stabilita dal Tribunale, non sia congrua ed adeguata, dovendosi, di contro, prevedere, con decorrenza dalla data della domanda, un innalzamento dell'assegno di mantenimento per la IG minore nell'importo di euro 100.00.
pagina 10 di 13 L'appellante censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla ha statuito circa la domanda formulata di porre l'assegno unico a totale favore di essa reclamante, unica che si occupa della minore.
A tal riguardo, deduce l'appellato che l'assegno è già percepito dalla madre per l'intero e che nulla riceve esso stesso a tale titolo, rilevando l'inammissibilità della censura.
Orbene, ritiene il Tribunale che, seppure dalla documentazione in atti sembrerebbe che l'assegno de quo venga percepito per intero dall'appellante, ad ogni buon conto, si conferma il diritto della stessa a percepire integralmente l'assegno unico familiare INPS.
La ensura poi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la Pt_1 domanda con cui si chiedeva di innalzare il versamento delle spese straordinarie per la minore stabilendo che il le versi in misura dell'80% in considerazione CP_1 delle sue maggiori capacità economiche.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, atteso che anche nella determinazione del carico delle spese straordinarie deve tenersi conto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che le stesse vanno ripartite in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. (Cassazione civile sez. I,
18/03/2024, n.7169).
Ne discende che, in considerazioni delle maggiori potenzialità economiche del e dell'accertato mutamento in melius delle sue condizioni, dovrà prevedersi CP_1 che lo stesso partecipi in misura del 70% alle spese straordinarie sostenute in favore della IG minore.
La mpugna poi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito la Pt_1 contribuzione del alle spese del cane nella stessa misura del riparto CP_1 ordinario-straordinario, dovendo, invece, le stesse qualificarsi come spese straordinarie.
pagina 11 di 13 Orbene, come sopra evidenziato, essendo in questa materia il quadro normativo del tutto carente, ritiene la Corte che l'incidenza dei costi per la cura dell'animale non possano considerarsi una voce autonoma da valutarsi separatamente, richiamandosi quanto sopra osservato in merito alla possibilità di tenerne conto solo quali spese legate alle esigenze affettive della minore.
L'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di condanna dell'odierno appellato ex art 96 cpc.
Il motivo è infondato, dovendosi osservare che qualora il giudice decida sulle spese compensandole, questa decisione costituisce implicito rigetto della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, ed è sottratta ad ogni censura la relativa motivazione (Cass. 3876/2000; Cassazione civile sez.
III, 11/10/2024, n.26544): nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese e dunque tale pronuncia ha comportato implicito rigetto della domanda di condanna alle ulteriori spese ex articolo 96 c.p.c..
La modifica della sentenza di primo grado comporta la necessaria revisione delle spese del doppio grado di giudizio e l'assorbimento del motivo di appello riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
Orbene, considerato l'esito complessivo del procedimento e la natura delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente le spese di entrambe le fasi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 548/24 pubblicata il 28.6.2024, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello,
a far data dalla domanda, di euro 100.00 l'assegno di mantenimento in Pt_2 favore della minore . Persona_2
pagina 12 di 13 PONE le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore Per_2
per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre
[...]
DISPONE che la madre abbia la percezione diretta al 100% Parte_1 dell'assegno unico familiare per la minore;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
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