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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2732/2023 R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 20.11.2024 e promossa da:
, (C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Palermo, via Principe di Scordia n.3, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Francesco Martorana, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, (C.F.: nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata a Palermo, via Giovanni Pacini n.84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Castellana, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale trasformata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.11.2024 le parti concludevano come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rinvia;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 11.11.2023, , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio con la resistente in data 11.5.1996 nel Controparte_1 comune di Palermo, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli, il 28.3.1997 e il Per_1 Per_2
12.11.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e incomprensioni, ha chiesto emettersi pronuncia di separazione giudiziale, non prevedendo oneri a suo carico.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla domanda di separazione giudiziale, chiedendo tuttavia l'accoglimento delle seguenti condizioni: assegnazione a sé della casa coniugale, sita in
Ficarazzi, via Vivona n. 8; onere per il sig. , di corrispondere un assegno mensile, Parte_1 quale contributo al mantenimento della coniuge, di € 250,00.
All'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la comparizione delle parti, dando atto di aver già depositato, in data 2.10.2024, accordo per la trasformazione della separazione, da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 20.11.2024, le parti, personalmente comparse, dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, hanno provveduto ad una parziale modifica di dette condizioni, limitatamente alla disposizione riguardante l'assegnazione della casa coniugale, confermando le ulteriori statuizioni.
Effettuato il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di trasformazione depositato in data 2.10.2024, come parzialmente modificate all'udienza di cui in epigrafe, che si intendono integralmente richiamate. Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-Omologa le condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato in data 2.10.2024, come precisate all'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Palermo l'11.5.1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n. 40-parte II- Serie A-Volume 2113-Anno 1996).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.24
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2732/2023 R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 20.11.2024 e promossa da:
, (C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Palermo, via Principe di Scordia n.3, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Francesco Martorana, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, (C.F.: nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata a Palermo, via Giovanni Pacini n.84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Castellana, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale trasformata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.11.2024 le parti concludevano come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rinvia;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 11.11.2023, , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio con la resistente in data 11.5.1996 nel Controparte_1 comune di Palermo, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli, il 28.3.1997 e il Per_1 Per_2
12.11.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e incomprensioni, ha chiesto emettersi pronuncia di separazione giudiziale, non prevedendo oneri a suo carico.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla domanda di separazione giudiziale, chiedendo tuttavia l'accoglimento delle seguenti condizioni: assegnazione a sé della casa coniugale, sita in
Ficarazzi, via Vivona n. 8; onere per il sig. , di corrispondere un assegno mensile, Parte_1 quale contributo al mantenimento della coniuge, di € 250,00.
All'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la comparizione delle parti, dando atto di aver già depositato, in data 2.10.2024, accordo per la trasformazione della separazione, da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 20.11.2024, le parti, personalmente comparse, dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, hanno provveduto ad una parziale modifica di dette condizioni, limitatamente alla disposizione riguardante l'assegnazione della casa coniugale, confermando le ulteriori statuizioni.
Effettuato il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di trasformazione depositato in data 2.10.2024, come parzialmente modificate all'udienza di cui in epigrafe, che si intendono integralmente richiamate. Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-Omologa le condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato in data 2.10.2024, come precisate all'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Palermo l'11.5.1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n. 40-parte II- Serie A-Volume 2113-Anno 1996).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.24
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti