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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 178 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU N. 45, NUORO,
presso lo studio del difensore, e (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. PATTERI GIOVANNA A. F., elettivamente domiciliata in VIA
G. MATTEOTTI N. 6, DORGALI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 27.6.2020 e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Dorgali;
2) La minore figlia verrà affidata a entrambi i genitori secondo le modalità
dell'affido condiviso, e trascorrerà uguale tempo con la madre e con il padre,
specificamente a settimane alterne trascorrerà tre giorni con un genitore e due giorni con l'altro, come pure trascorrerà i fine settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. A titolo esemplificativo: lunedì, martedì e mercoledì la bimba starà con la madre, giovedì pomeriggio il padre provvederà a prenderla dalla scuola e la terrà con sé
fino al lunedì mattina quando la piccola andrà a scuola e sarà il padre a riprenderla per tenerla fino al giovedì mattina e così via di seguito. Entrambi i genitori espressamente si obbligano, nei giorni infrasettimanali nei quali la minore figlia starà con loro, ad abitare a Dorgali e a pernottare per la notte in detto centro (ovvero in altro immobile sito in territorio del Comune di Dorgali) onde evitare che debba compiere lunghi tragitti Per_1
per recarsi a scuola. Durante i fine settimana, i giorni festivi e il periodo di ferie, al contrario, la comune figlia potrà soggiornare con ciascun genitore, presso altre località.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il mutamento della propria residenza.
Nell'ipotesi in cui la minore figlia dovesse ammalarsi, il genitore presso il quale la bambina si trova, provvederà a comunicare l'inizio della malattia all'altro e si occuperà
personalmente della gestione della minore per tutta la durata della malattia stessa. Resta
salvo il diritto dell'altro genitore di recarsi a fare visita alla figlia previa Per_1
comunicazione all'altro. Le vacanze invernali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori suddividendole secondo il seguente calendario: Natale (dal giorno
Pag. 2 di 8 24 dicembre al giorno 30 dicembre), Capodanno (il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). I
genitori potranno variare di volta in volta i giorni di permanenza in ragione dei rispettivi impegni. Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Indipendentemente dalla turnazione indicata, la bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con un genitore ovvero con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non concordino di trascorrerlo insieme. Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, i genitori concorderanno il periodo di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) e con i familiari dell'altro coniuge. Si impegnano,
altresì, al rispetto delle regole imposte per il trasporto dei minori all'interno delle autovetture, che dovrà avvenire sempre con il seggiolino idoneo all'età della bambina.
4) Ciascun genitore dovrà integralmente farsi carico delle spese e dei costi ordinari necessari per il mantenimento della minore nel periodo in cui la stessa soggiornerà presso ciascuno di essi.
5) Le spese straordinarie necessarie al mantenimento e all'educazione della figlia
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il vestiario, spese scolastiche quali retta della scuola e/o retta della mensa;
spese sportive e/o ludiche;
palestra, ludoteca,
corsi di teatro;
spese mediche non coperte dal SSN) dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%
ciascuno come da protocollo del C.N.F. allegato al presente ricorso e che le parti previa attenta lettura sottoscrivono per approvazione e accettazione integrale.
Pag. 3 di 8 6) Nessuna somma dovrà essere versata da un coniuge nei confronti dell'altra,
essendo gli stessi economicamente autonomi.
7) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito,
anche telefonico, affinché la bambina possa comunicare telefonicamente anche quotidianamente con il genitore assente. Il genitore presso il quale si trova la minore deve sempre comunicare all'altro eventuali spostamenti prolungati in località diverse rispetto alla residenza abituale.
8) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dorgali di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 2 P.I.S., anno 2020, l'emananda sentenza.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 12 febbraio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025, e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Dorgali in data 27.6.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, dell'anno 2020; che dalla loro unione era precedentemente nata in [...] il [...] la figlia che la coppia si è Per_2
separata legalmente con decreto di omologa del 25.2.2022 n. 238/2022, R.G. n.
1436/2021 emesso dal Tribunale Civile di Nuoro;
che dalla data di separazione non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970,
come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 5 di 8 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 27.6.2020 in Dorgali, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Dorgali al n. 2, Parte I, dell'anno 2020;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori.
4) prende atto che la minore trascorrerà uguale tempo con la madre e con il padre,
specificamente a settimane alterne trascorrerà tre giorni con un genitore e due giorni con l'altro, come pure trascorrerà i fine settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. A titolo esemplificativo: lunedì, martedì e mercoledì la bimba starà con la madre, giovedì pomeriggio il padre provvederà a prenderla dalla scuola e la terrà con sé
fino al lunedì mattina quando la piccola andrà a scuola e sarà il padre a riprenderla per tenerla fino al giovedì mattina e così via di seguito. Prende atto che entrambi i genitori espressamente si obbligano, nei giorni infrasettimanali nei quali la minore figlia starà
con loro, ad abitare a Dorgali e a pernottare per la notte in detto centro (ovvero in altro immobile sito in territorio del Comune di Dorgali) onde evitare che debba Per_1
compiere lunghi tragitti per recarsi a scuola. Durante i fine settimana, i giorni festivi e il periodo di ferie, al contrario, la comune figlia potrà soggiornare con ciascun genitore,
presso altre località. Prende atto che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il mutamento della propria residenza. Nell'ipotesi in cui la minore figlia dovesse ammalarsi, il genitore presso il quale la bambina si trova, provvederà a comunicare l'inizio della malattia all'altro e si occuperà personalmente della gestione della minore per tutta la durata della malattia stessa. Le parti concordano che resta salvo il reciproco diritto di recarsi a fare visita alla figlia previa comunicazione all'altro genitore. Per_1
Le vacanze invernali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori
Pag. 6 di 8 suddividendole secondo il seguente calendario: Natale (dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre), Capodanno (il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). I genitori potranno variare di volta in volta i giorni di permanenza in ragione dei rispettivi impegni. Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Indipendentemente dalla turnazione indicata, la bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con un genitore ovvero con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non concordino di trascorrerlo insieme. Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, i genitori concorderanno il periodo di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
5) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) e con i familiari dell'altro coniuge.
Si impegnano, altresì, al rispetto delle regole imposte per il trasporto dei minori all'interno delle autovetture, che dovrà avvenire sempre con il seggiolino idoneo all'età
della bambina;
6) prende atto che ciascun genitore si faccia integralmente carico delle spese e dei costi ordinari necessari per il mantenimento della minore nel periodo in cui la stessa soggiornerà presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie necessarie al mantenimento e all'educazione della figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il vestiario, spese scolastiche quali retta della scuola e/o retta della mensa;
spese sportive e/o ludiche;
palestra, ludoteca, corsi di teatro;
spese mediche non coperte dal SSN)
dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del C.N.F. allegato al ricorso;
Pag. 7 di 8 7) prende atto che i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, affinché la bambina possa comunicare telefonicamente anche quotidianamente con il genitore assente;
8) prende atto dell'accordo delle parti per cui il genitore presso il quale si trova la minore deve sempre comunicare all'altro eventuali spostamenti prolungati in località
diverse rispetto alla residenza abituale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 178 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU N. 45, NUORO,
presso lo studio del difensore, e (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. PATTERI GIOVANNA A. F., elettivamente domiciliata in VIA
G. MATTEOTTI N. 6, DORGALI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 27.6.2020 e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Dorgali;
2) La minore figlia verrà affidata a entrambi i genitori secondo le modalità
dell'affido condiviso, e trascorrerà uguale tempo con la madre e con il padre,
specificamente a settimane alterne trascorrerà tre giorni con un genitore e due giorni con l'altro, come pure trascorrerà i fine settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. A titolo esemplificativo: lunedì, martedì e mercoledì la bimba starà con la madre, giovedì pomeriggio il padre provvederà a prenderla dalla scuola e la terrà con sé
fino al lunedì mattina quando la piccola andrà a scuola e sarà il padre a riprenderla per tenerla fino al giovedì mattina e così via di seguito. Entrambi i genitori espressamente si obbligano, nei giorni infrasettimanali nei quali la minore figlia starà con loro, ad abitare a Dorgali e a pernottare per la notte in detto centro (ovvero in altro immobile sito in territorio del Comune di Dorgali) onde evitare che debba compiere lunghi tragitti Per_1
per recarsi a scuola. Durante i fine settimana, i giorni festivi e il periodo di ferie, al contrario, la comune figlia potrà soggiornare con ciascun genitore, presso altre località.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il mutamento della propria residenza.
Nell'ipotesi in cui la minore figlia dovesse ammalarsi, il genitore presso il quale la bambina si trova, provvederà a comunicare l'inizio della malattia all'altro e si occuperà
personalmente della gestione della minore per tutta la durata della malattia stessa. Resta
salvo il diritto dell'altro genitore di recarsi a fare visita alla figlia previa Per_1
comunicazione all'altro. Le vacanze invernali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori suddividendole secondo il seguente calendario: Natale (dal giorno
Pag. 2 di 8 24 dicembre al giorno 30 dicembre), Capodanno (il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). I
genitori potranno variare di volta in volta i giorni di permanenza in ragione dei rispettivi impegni. Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Indipendentemente dalla turnazione indicata, la bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con un genitore ovvero con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non concordino di trascorrerlo insieme. Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, i genitori concorderanno il periodo di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) e con i familiari dell'altro coniuge. Si impegnano,
altresì, al rispetto delle regole imposte per il trasporto dei minori all'interno delle autovetture, che dovrà avvenire sempre con il seggiolino idoneo all'età della bambina.
4) Ciascun genitore dovrà integralmente farsi carico delle spese e dei costi ordinari necessari per il mantenimento della minore nel periodo in cui la stessa soggiornerà presso ciascuno di essi.
5) Le spese straordinarie necessarie al mantenimento e all'educazione della figlia
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il vestiario, spese scolastiche quali retta della scuola e/o retta della mensa;
spese sportive e/o ludiche;
palestra, ludoteca,
corsi di teatro;
spese mediche non coperte dal SSN) dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%
ciascuno come da protocollo del C.N.F. allegato al presente ricorso e che le parti previa attenta lettura sottoscrivono per approvazione e accettazione integrale.
Pag. 3 di 8 6) Nessuna somma dovrà essere versata da un coniuge nei confronti dell'altra,
essendo gli stessi economicamente autonomi.
7) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito,
anche telefonico, affinché la bambina possa comunicare telefonicamente anche quotidianamente con il genitore assente. Il genitore presso il quale si trova la minore deve sempre comunicare all'altro eventuali spostamenti prolungati in località diverse rispetto alla residenza abituale.
8) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dorgali di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 2 P.I.S., anno 2020, l'emananda sentenza.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto del 12 febbraio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025, e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Dorgali in data 27.6.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, dell'anno 2020; che dalla loro unione era precedentemente nata in [...] il [...] la figlia che la coppia si è Per_2
separata legalmente con decreto di omologa del 25.2.2022 n. 238/2022, R.G. n.
1436/2021 emesso dal Tribunale Civile di Nuoro;
che dalla data di separazione non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970,
come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 5 di 8 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 27.6.2020 in Dorgali, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Dorgali al n. 2, Parte I, dell'anno 2020;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori.
4) prende atto che la minore trascorrerà uguale tempo con la madre e con il padre,
specificamente a settimane alterne trascorrerà tre giorni con un genitore e due giorni con l'altro, come pure trascorrerà i fine settimana alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. A titolo esemplificativo: lunedì, martedì e mercoledì la bimba starà con la madre, giovedì pomeriggio il padre provvederà a prenderla dalla scuola e la terrà con sé
fino al lunedì mattina quando la piccola andrà a scuola e sarà il padre a riprenderla per tenerla fino al giovedì mattina e così via di seguito. Prende atto che entrambi i genitori espressamente si obbligano, nei giorni infrasettimanali nei quali la minore figlia starà
con loro, ad abitare a Dorgali e a pernottare per la notte in detto centro (ovvero in altro immobile sito in territorio del Comune di Dorgali) onde evitare che debba Per_1
compiere lunghi tragitti per recarsi a scuola. Durante i fine settimana, i giorni festivi e il periodo di ferie, al contrario, la comune figlia potrà soggiornare con ciascun genitore,
presso altre località. Prende atto che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro il mutamento della propria residenza. Nell'ipotesi in cui la minore figlia dovesse ammalarsi, il genitore presso il quale la bambina si trova, provvederà a comunicare l'inizio della malattia all'altro e si occuperà personalmente della gestione della minore per tutta la durata della malattia stessa. Le parti concordano che resta salvo il reciproco diritto di recarsi a fare visita alla figlia previa comunicazione all'altro genitore. Per_1
Le vacanze invernali saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori
Pag. 6 di 8 suddividendole secondo il seguente calendario: Natale (dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre), Capodanno (il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). I genitori potranno variare di volta in volta i giorni di permanenza in ragione dei rispettivi impegni. Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Indipendentemente dalla turnazione indicata, la bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con un genitore ovvero con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non concordino di trascorrerlo insieme. Per il periodo delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, i genitori concorderanno il periodo di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
5) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti della minore con i rispettivi familiari (nonni, zii, cugini) e con i familiari dell'altro coniuge.
Si impegnano, altresì, al rispetto delle regole imposte per il trasporto dei minori all'interno delle autovetture, che dovrà avvenire sempre con il seggiolino idoneo all'età
della bambina;
6) prende atto che ciascun genitore si faccia integralmente carico delle spese e dei costi ordinari necessari per il mantenimento della minore nel periodo in cui la stessa soggiornerà presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie necessarie al mantenimento e all'educazione della figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il vestiario, spese scolastiche quali retta della scuola e/o retta della mensa;
spese sportive e/o ludiche;
palestra, ludoteca, corsi di teatro;
spese mediche non coperte dal SSN)
dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e saranno poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del C.N.F. allegato al ricorso;
Pag. 7 di 8 7) prende atto che i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, affinché la bambina possa comunicare telefonicamente anche quotidianamente con il genitore assente;
8) prende atto dell'accordo delle parti per cui il genitore presso il quale si trova la minore deve sempre comunicare all'altro eventuali spostamenti prolungati in località
diverse rispetto alla residenza abituale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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